lunedì 19 agosto 2013

CAMBIARE LO STATUTO PER PREPARARCI ALL’INDIPENDENZA!

..in sa debata de s'indipendentismu sardu intrant a passu mannu fintzas is arregulas de su stadu sardu indipendenti, certu ca no est custu "Statuto" sa costitutzioni , ma est sa basi po naj ca seus iincarreraus in sa bia de s'indipendentzia, e po cussu arringratziaus chi cument a Moreno e medas atrus si 'onant 'e fai po ponni e artziai is fundamentas de sa Natzioni Libera et Indipendenti de Sardinya.

Poneus su link.pdf de su statudu de sa RAS po chini ddu bolit biri e fai cunfrontu 

Sa Defenza



SA PROPOSTA DE STATUTO DE SA REGIONI SARDINYA EST DE BIRI AMPLIAI E ARREXONAI IN TOTUS IS MOVIMENTUS, DE CHINI EST INTERESSAU DDU FAI.  PROPOSTU DDE MORENO CONTINI

CAMBIARE LO STATUTO PER PREPARARCI ALL’INDIPENDENZA!

Moreno Contini
facebook.M.Contini



Che ci sia l’esigenza di rivedere lo Statuto della Regione Sardegna è ormai fuori dubbio.
Ma quello che dobbiamo chiederci è cosa vogliamo ottenere cambiando lo Statuto.
In una importante percentuale del popolo sardo è presente una cultura indipendentista, un'altra importante percentuale è autonomista e molti altri, purtroppo i più numerosi, non si pongono il problema.


L’aspetto che caratterizza l’indipendentismo e/o l’autonomismo sardo è la forte componente ideologica prima ancora che pratica (lo dico senza polemica, e parlo di sensazioni personali). Succede per dirlo in modo elementare che si pensa ad un indipendentismo/autonomia formale, ma non ci si concentra sulla concretezza del risultato da ottenere.


Immaginate di dover arrivare in cima ad una montagna. Ora si può ragionare sul come arrivarci e di conseguenza prendere la decisione giusta e scegliere quel percorso che ci porta in cima. Se siamo esperti scalatori e abbiamo l’attrezzatura adatta possiamo scegliere la via più breve, cioè l’arrampicata. Ma se non abbiamo l’attrezzatura? Rinunciamo? Rischiamo un’arrampicata comunque? Oppure possiamo decidere di cercare un sentiero che, girando intorno alla montagna, ne attenui la risalita. 


Tutto va deciso in base alle variabili e a i mezzi che si hanno a disposizione.
Partiamo quindi dal chiederci cosa vogliamo e perché.


Vogliamo l’indipendenza? E perché?


Personalmente credo che l’indipendenza debba essere pratica prima che formale, altrimenti sembriamo quei quindicenni che sbraitano di voler abbandonare il tetto dei genitori solo per non rispettare le loro regole, salvo però rientrare a casa tutte le sere. Continuare quindi ad auspicare un indipendenza formale, non dico sia impossibile, ma sicuramente improbabile allo stato attuale, credo sia uno spreco di energie.


Se invece puntassimo all’indipendenza nei fatti, cioè a non aver più bisogno della paternità del governo centrale, sono convinto che il traguardo diventerebbe immediatamente più facile da raggiungere e anche più funzionale alle esigenze dei Sardi.
Mi chiedo e vi chiedo: cosa fa uno Stato sovrano? Decide la propria politica interna, fa riforme fiscali, decide quanti e quali enti avere, quale politica energetica attuare, ecc, e in più decide per la politica estera.


E se la Sardegna potesse fare tutto questo?
Ma può farlo? Certo!!!! Può farlo!!!


Ma bisogna cambiare lo Statuto. 


Tra l’altro i meccanismi per cambiare lo Statuto ci permettono, la dove il popolo fosse unito e determinato nel raggiungimento dello scopo, di blindarlo con una legge costituzionale che il governo centrale non può modificare.


È una sfida, è vero. Ma è più ostica e difficile del perseguire l’indipendenza formale?

Di seguito troverete una bozza, ovviamente perfettibile, di quello che potrebbe essere lo Statuto Sardo che ci dia l’indipendenza concreta per governare in autonomia il nostro territorio.
Ne abbiamo bisogno per compensare gli svantaggi che comporta la condizione insulare inserita nel contesto nazionale italiano.



 Il nuovo Statuto:

 Articolo 1
 La Sardegna con le sue isole è costituita in Regione autonoma fornita di personalità giuridica entro l'unità politica della Repubblica Italiana, secondo il presente Statuto.

 Articolo 2
 La Regione autonoma della Sardegna ha per capoluogo Cagliari.

 TITOLO II - Funzioni della Regione

 Articolo 3
 In armonia con la Costituzione e col rispetto degli obblighi internazionali, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
 1) fisco;
 2) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed
 economico del personale;
 3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni2;
 4) polizia locale urbana e rurale;
 5) agricoltura e foreste; bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario3;
 6) lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione;
 7) edilizia ed urbanistica;
 8) trasporti su linee automobilistiche e tramviarie;
 9) acque minerali e termali;
 10) caccia e pesca;
 11) esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche;
 12) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline;
 13) usi civili;
 14) artigianato;
 15) turismo, industria alberghiera;
 16) biblioteche e musei di enti locali.
 17) industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline;
 18) istituzione ed ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale; relative autorizzazioni;
 19) opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria;
 20) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato;
 21) produzione e distribuzione dell'energia elettrica;
 22) linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione;
 23) assunzione di pubblici servizi;
 24) assistenza e beneficenza pubblica;
 25) igiene e sanità pubblica;
 26) disciplina annonaria;
 27) pubblici spettacoli.
 28) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi;
 29) lavoro; previdenza ed assistenza sociale;
 30) antichità e belle arti;
 31) nelle altre materie previste da leggi dello Stato.
 32) sanità 
 33) pubblica sicurezza
 34) in tutte le materie di politica interna al suo territorio.

 Articolo 4
 La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà. Essa
 esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato.

 TITOLO III - Finanze - Demanio e patrimonio - Monopoli

 Articolo 5
 La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

 Articolo 6
 La Regione si doterà di suoi monopoli per la produzione, distribuzione e gestione di tabacchi, giochi d’azzardo, lotterie e per quant’altro ritenesse di interesse collettivo, di importanza strategica o di esclusiva competenza pubblica per motivi di sicurezza e tutela dell’ordine pubblico e per la tutela della salute pubblica.

 Articolo 7
 Le entrate della regione sono costituite:
 a) dai nove decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche istituite e riscosse nel territorio della regione;
 b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo
 dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni istituite e percette nel territorio della
 regione;
 c) dai nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni istituite e riscosse nel territorio della regione;
 d) dai nove decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera nella sede centrale e negli stabilimenti ed impianti situati nel territorio regionale, nonché di quelle operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori dal detto territorio sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera presso stabilimenti ed impianti ubicati nell'ambito regionale; le ritenute alla fonte operate da imprese industriali e commerciali con sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti situati fuori dal territorio regionale spettano per intero allo Stato;
 e) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;
 f) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti del monopoli dei tabacchi della regione;
 g) da una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della regione, compresa quella relativa alla importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d'intesa fra lo Stato e la regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della regione;
 h) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
 i) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge;
 l) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;
 m) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria.

 Articolo 8
 La Regione ha l’onere dell'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.
 A tal fine la regione si doterà di uffici finanziari appositi.
 Gli uffici finanziari della regione sono tenuti a riferire alla giunta regionale sui
 provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

 Articolo 9
 La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola, disporrà, della assoluta autonomia legislativa in materia tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per le imprese e le persone fisiche residenti nel proprio territorio.

 Articolo 10
 La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie.

 Articolo 11
 Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza della Regione.
 La Regione potrà istituire punti franchi, ovvero potrà decidere con legge regionale di istituire una zona franca integrale che comprenda l’intero territorio sardo comprese le isole minori.

 Articolo 12
 La Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola.

 Articolo 13
 La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, compreso il demanio marittimo.

 I beni immobili situati nella Regione, che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.
..................


da ampliare con la partecipazione di tutti

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