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giovedì 6 marzo 2014

Maelstrom: Il solito papocchio all’italiana sull’introduzione del reato di “tortura”

Squallido compromesso sull’introduzione del reato di “tortura”
Come si temeva lo “squallido compromesso” c’è stato (vedi precedente post qui  e  qui  )e il disegno di legge (ddl) approvato poche ore fa al Senato, praticamente all’unanimità, con 231 sì e tre astenuti, se non ci saranno modifiche sostanziali nel passaggio alla Camera, sarà il solito papocchio rappresentativo delle miserie fascistoidi della classe dirigente del paese.
Difatti il testo del ddl approvato al Senato così recita: «chiunque con violenze o minacce gravi, ovvero mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da 3 a 10 anni».
È quel “chiunque” che toglie o attenua la specificità di questo reato che può essere effettuato soltanto dalle forze dell’ordine. Così è stato concepito, all’interno degli organismi internazionali di difesa dei diritti umani, come deterrente verso le forze di polizia che hanno in loro potere persone tratte in arresto.
Con questa dicitura viene spazzata via quella specificità che ricompare solo come aggravante se a commettere il reato di “tortura” è un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni e la pena andrà dai 5 ai 12 anni (invece che da 3 a 10 anni vedi sopra) e si punisce il pubblico ufficiale quando istigaa commettere la tortura, con pena prevista dai 6 mesi ai tre anni.
Attenzione a questa parola “istiga”. Nel testo originario era scritto che “chiunque istighi…”, ma qui si sono affrettati a togliere il “chiunque” e inserire i “pubblico ufficiale”. Vi siete chiesti perché? Se rimaneva così generico, la grandissima parte degli operatori dei media, dei parlamentari e dei personaggi politici avrebbero potuto subire l’incriminazione, soprattutto durante le campagne elettorali, tanto sono aggressivi, bellicosi e razzisti i loro toni nell’esortare a imporre punizioni esemplari, a massacrare qualsiasi poveraccio.
Se non fosse chiaro voglio ribadirlo: si tratta di un favore mafioso fatto dalla classe dirigente nei confronti delle forze dell’ordine.
Amnesty International Italia e Antigone hanno espresso disappunto per la definizione di tortura contenuta nel testo in discussione alla Commissione Giustizia del Senato, in quanto difforme dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura.«Se questa definizione fosse introdotta nella legislazione penale, un singolo atto di tortura non sarebbe sufficiente a punire i torturatori» – hanno dichiarato le due associazioni.

è chiara la differenza abissale tra il testo misero del Senato e quello dell’ONU che riportiamo: testo approvato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984 ed entrato in vigore il 26 giugno 1987:

«qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali al fine di segnatamente ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito».

Giudizio critico viene anche dagli avvocati:
L’Ucpi (Unione Camere Penali) dichiara che «Il testo approvato al Senato introduce la fattispecie come reato comune aggravato nel caso in cui sia commesso dal pubblico ufficiale. Questo è un grave errore ed una soluzione pasticciata, anche perché in questa maniera la condotta prevista finisce per sovrapporsi a quelle prese in considerazione da altri reati già esistenti, invece quel che doveva essere chiaramente e severamente sanzionato è proprio il fatto che la persona nelle mani dello Stato sia sottoposta a violenze fisiche o morali, questo per il particolare disvalore che tale fattispecie dimostra. L’auspicio dei penalisti è che la norma possa essere migliorata nel successivo passaggio parlamentare alla Camera e che tutto ciò avvenga con rapidità e senza compromessi».

 tort-2…cari signori che avete il potere economico, politico e militare… siete rimasti al livello di queste immagini… fate proprio schifo!!!

tort-3
nota:   Convenzione dell’ONU contro la tortura 

1. Ai fini della presente Convenzione, il termine «tortura» designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate.