Home

sabato 1 giugno 2013

SARDINYA: Atobiu CASTEDHU 01/06/013 de is ghjerradoris po sa "ZONA FRANCA"

 Francesco Scifo.


Grazie a tutti che avete affrontato centinaia di chilometri per venire e vi siete alzati alle 5 per poter essere puntuali: per fortuna la Sardegna non è Cagliari che passivamente subisce il declino. La Sardegna siamo noi che combattiamo anche per chi sta a casa e sembra disinteressarsi del suo futuro e di quello dei suoi figli.
Cagliari dove eri oggi? I Cagliaritani hanno perso l'ennesima occasione per partecipare ad un processo storico. Nemmeno il sindaco di Cagliari che ha dimenticato la cortesia è venuto a rappresentare la sua città, scelta legittima ma discutibile. La zona franca ormai non la fermerà nessuno neppure chi vuole gestire la povertà.

Ex Funz Int Fin M. R. Randaccio  Avv. F. Scifo

Questo è il mio pamphlet, chi crede nella zona franca lo può leggere, stampare e divulgare.

Sono passati molti mesi da quando abbiamo iniziato questo lungo cammino, insieme con la dottoressa Randaccio e con i comitati spontanei che si sono gradualmente formati, per far attuare la normativa sulla zona franca in Sardegna. 


Siamo partiti dal disposto del decreto legislativo n.75 del 98 che, in attuazione dell’art. 12 dello statuto sardo, prevede l'istituzione delle zone franche nei porti di Cagliari, PortoVesme, Arbatax, Olbia, Oristano e gli altri porti o aree industriali collegate o collegabili. Si tratta, in sostanza, di una norma aperta che consente l'estensione del beneficio della zona franca a tutta l'area geografica della Sardegna: non è un caso che una delibera del consiglio regionale del 31 ottobre del 2012, resa dalla prima commissione, abbia previsto l'estensione del regime di zona franca doganale fino a 120 km da ogni porto indicato espressamente nella legge e impegnato la Giunta regionale a procedere in tale senso. 


Purtroppo, il nostro percorso ha dovuto fare fronte ad ostacoli assolutamente imprevisti e, alcune volte, insormontabili: una classe politica assolutamente impreparata, sia dal punto di vista culturale che da quello della gestione dei fenomeni sociali, ha ostacolato il percorso della nostra proposta, volta a determinare semplicemente una diminuzione dei costi del lavoro e della produzione nell’Isola. 


Questo è il punto: l'applicazione delle zone franche in Sardegna, qualsiasi sia il contenuto con il quale si vuole riempire questa scatola, denominata zona franca, è rivolta esclusivamente a diminuire il costo della produzione, a rendere conveniente il lavoro, a trasformare la Sardegna in una realtà competitiva con le altre regioni italiane ed al passo con gli altri paesi europei. 


Si tratta, in sostanza, di garantire non solo la coesione tra i vari Stati membri prevista dal trattato dell'unione, ma di garantire anche l’attrattività dell'Isola: il fatto che la popolazione rimanga nell'isola e non sia costretta a emigrare per mancanza di lavoro e di opportunità: che le persone e le imprese vengano attirate dagli altri paesi in Sardegna. 


Si vive e si resta solo se si rende conveniente vivere e produrre nell'Isola per crearvi attività produttive e se si creano posti di lavoro ed investimenti. Nessuno può ragionevolmente negare l’efficacia della istituzione di una zona franca quale strumento di politica economica: i dati favorevoli e relativi alle zone franche esistenti nel mondo sono inconfutabili. 


L’istituzione regionale deve utilizzare l’idea di una zona franca per incidere sul tessuto economico della regione ed accelerare un progetto di sviluppo: non si può più pensare che questa regione possa continuare ad affidarsi ai trasferimenti statali, all'assistenza, ai contratti di solidarietà o a qualsiasi altra forma di clientelismo che non le garantiscono la possibilità di produrre da sola la propria ricchezza. E’ per questo che abbiamo pensato che sarebbe stato necessario formare un'opinione pubblica, una coscienza collettiva e consapevole, che potesse conoscere e scegliere le potenzialità incredibili che lo strumento della zona franca consente di realizzare. 


La Sardegna ha una lunga tradizione di agevolazioni e leggi speciali basta ricordare il mantenimento dei suoi privilegi che furono garantiti dal trattato internazionale quando passò, nel 1718, dall'Austria al ducato di Savoia; trasformandolo così in regno di Sardegna nel 1720: al re di Sardegna furono imposti i privilegi che la Sardegna aveva ricevuto dalla Spagna a pena di retrocessione dell’isola e del regno. 


La Sardegna mantenne, infatti, una posizione federata con lo Stato sabaudo alla quale facevano capo finanze e bilanci propri: inopinatamente, l’isola rinunciò a questi privilegi con il trattato sulla fusione del 1847. Tuttavia, questa rinuncia fu fatta perché la popolazione e la classe dirigente sarda ritennero erroneamente di poter migliorare la propria condizione fondendosi con uno stato unitario. 


La testimonianza della condizione particolare dell’Isola fu che il neonato Stato italiano nel 1897 promulgò una legge speciale che serviva a colmare il divario che già divideva la Sardegna dal resto del regno. 


Questa legge fu integrata nel 1902 e, infine, estesa nel 1907 con “la legge sui provvedimenti speciali per l’isola del 10 novembre 1907 n.844”, un testo unico che raccoglieva tutte le norme speciali che dovevano garantire lo sviluppo della Sardegna. 


Fu un piano di rinascita ante litteram, che consentì bonifiche e che permise di creare centrali elettriche, dighe, laghi artificiali, d’irregimentare i fiumi, di potenziare l'agricoltura; ma non bastò: si fallì perché si scelse una via che doveva essere basata esclusivamente su trasferimenti statali e su finanziamenti esterni e non si scelse di mettere in condizione la società sarda di produrre da sola la propria ricchezza. 


Questo errore fu ripetuto con i piani di rinascita che vennero dopo lo statuto autonomistico del 1948. Piani di rinascita garantiti anche con leggi speciali che fecero affluire enormi risorse, ma non crearono nell'opinione pubblica l'idea che si dovesse sviluppare un tessuto imprenditoriale autonomo e sano, in grado di riprodursi e non un’imprenditoria corsara che prendeva i soldi e scappava. Invece, così fecero i grandi industriali venuti dal Nord: crearono un tessuto industriale artificiale che desertificava e sfruttava l’ambiente e le persone. 


E’ mancata l’idea che creare in loco una zona franca avrebbe creato posti di lavoro ed una ricchezza autopropulsiva: creare imprese che sarebbero venute non per afferrare soldi a fondo perduto, ma esclusivamente perché era conveniente venire a fare impresa e lavorare nell’Isola. 


Nello statuto autonomistico, all'articolo 12, si prevedeva l'istituzione di punti franchi e si prevedevano anche altre agevolazioni doganali nei commi successivi per quanto attiene alle macchine agricole e la creazione di nuove imprese. 


Tuttavia, i punti franchi non furono realizzati né le agevolazioni doganali originariamente previste consolidate, come invece era nell'idea della consulta che scrisse lo statuto. 


In realtà, la Sardegna ha sempre avuto paura della sua autonomia, paura che la sua indipendenza economica facesse venire meno gli aiuti dello stato centrale: per questo l’Isola non volle che le si applicasse direttamente lo statuto siciliano, così come invece la stessa assemblea costituente, incaricata di redigere la costruzione italiana, aveva suggerito. 


Purtroppo, si volle redigere uno statuto sardo, che era meno efficiente ed autonomo di quello siciliano, nella speranza che una minore autonomia dallo stato italiano sarebbe stata compensata da maggiori trasferimenti economici e assistenza: così si permise, per quanto attiene ai tributi, che si facesse riferimento soltanto ciò che veniva prodotto nell'isola e, quindi, tassato nell'isola e non a ciò che veniva tassato anche altrove, ancorché, in qualche modo, prodotto nell'isola, non c'è nello statuto sardo un articolo simile all'articolo 37 dello statuto siciliano e la nuova formulazione dell’art.8, non ha affatto migliorato questa situazione. Così siamo arrivati al decreto legislativo del 1998 numero 75. 


Vediamo dunque che tipo di zona franca prevede il decreto legislativo 75 del 98, questo decreto si rifà esplicitamente ai regolamenti doganali dell'unione europea 2913 del 1992 e 2454 del 1993. Si tratta di due regolamenti che disciplinano la materia doganale. Ma è stato il regolamento comunitario n. 2504 del 1988, seguito poi dai suddetti regolamenti comunitari, che ha dettato la disciplina delle zone franche e dei depositi franchi.


Al di là della varia terminologia utilizzata a livello nazionale: punti franchi, porti franchi, zone franche, il codice doganale dell'unione europea, riformato nel 2008 con il regolamento 450/2008, prevede esplicitamente solo le zone franche e i depositi franchi. In particolare inquadra questi istituti nelle destinazioni doganali speciali. In sostanza, secondo il codice doganale, le merci possono avere la destinazione dell'immissione libera pratica nel territorio dell'unione, oppure quella dell'esportazione, oppure quella dei regimi doganali speciali, tra i quali rientrano la zona franca e depositi franchi. 


E’ chiaro quindi che nella visione del legislatore comunitario la zona franca viene ad essere un vero proprio regime doganale, cioè una condizione nella quale si trovano stabilmente determinate merci che vengono di fatto ad essere introdotte nel territorio dell'unione, ma si fa finta che queste merci siano rimaste all'esterno dei relativi confini. 


Tutto ciò, per una finzione giuridica, che attribuisce alle merci, che si trovano in zona franca o nel deposito franco, lo status giuridico di merci che non sono ancora state immesse all'interno dei confini doganali dell'unione.

Tuttavia, la disciplina doganale del codice dell'unione è diversa dalla disciplina doganale italiana; vi sono delle notevoli difformità tra le due normative: in primo luogo, perché il testo unico doganale italiano assimila le zone franche ai territori extradoganali, i quali, per l'Italia, sono tra gli altri, Livigno e Campione d’Italia. 


La normativa italiana quindi crea un regime di extraterritorialità che si va ad affiancare a quello previsto dalla finzione giuridica delle zone franche di diritto doganale europeo comunitario. In sostanza, noi abbiamo un quadro, delineato dalla normativa italiana, che è più ampio di quello prospettato dalla normativa comunitaria: la normativa comunitaria non prevede infatti, di per sé, per le zone franche anche il requisito dell'extraterritorialità effettiva. 


Tale extraterritorialità è invece prevista dal testo unico doganale italiano, che va quindi coordinato con il codice doganale comunitario. Per la normativa italiana l'area destinata zona franca dovrà avere non solo i limitati benefici doganali previsti dal codice comunitario, ma anche i benefici strettamente e direttamente connessi con l’effettiva extraterritorialità. 


Si tratta, non solo delle esenzioni da diritti di confine, dazi doganali e misure di politica commerciale di effetto equivalente, ma anche dalle imposte indirette, come l'iva e le accise; nonché da tutti i tipi d’imposizione fiscale che abbia come presupposto la territorialità. Il concetto di zona franca integrale altro non è che una sola franca doganale alla quale si aggiungono tutte le agevolazioni di tipo fiscale connesse all’extraterritorialità, come abbiamo esemplificato prima.


Una zona franca è per il testo unico doganale italiano una zona extraterritoriale perché vi è un'assimilazione espressa nell'articolo 2 del testo unico doganale n.43 del 73 ma, ancor prima, vi era un'assimilazione espressa nell'articolo 2 del d.p.r. 18 del 1971, nel quale addirittura si assimilavano espressamente le zone franche istituite con leggi speciali alle aree extraterritoriali ed extradoganali. 


Inoltre, deve ricordarsi anche la direttiva Iva infatti la direttiva del duemilasei ha elencato tutta una serie di territori che sono considerati al di fuori territorio dell'unione, definite quindi aree extraterritoriali, tra le quali appunto Livigno e Campione d'Italia, questo testimonia che il legislatore comunitario ha sempre tenuto conto di quelle che erano le agevolazioni storicamente riconosciute a determinate aree del territorio dell'unione; sempre, ovviamente, su sollecitazione degli Stati membri: sollecitazione che l'Italia però ha omesso sistematicamente di fare per la Sardegna. 


E’ giunto dunque il momento che l'Italia si attivi per ottenere che per la Sardegna venga previsto un regime analogo a quello in vigore in altre aree dell'unione, che hanno le stesse caratteristiche di insularità, che hanno le stesse caratteristiche di spopolamento, che hanno le stesse difficoltà dei collegamenti e nei trasporti, ed infine, che hanno gli stessi costi di produzione e del lavoro. 


In sostanza, ciò che si applica ad altri territori dell'unione deve essere applicato anche alla Sardegna per il principio di uguaglianza che afferma la necessità di disciplinare in modo uniforme le situazioni uguali: la Sardegna ha sicuramente tutti i requisiti previsti dall'articolo 158 del trattato di Maastricht e poi dall'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'unione europea successivo. 


Non possono essere misconosciuti e negati i fatti: sappiamo bene che tra Sardegna e l'Italia ci sono 200 miglia di acque internazionali, per cui nessuno può discutere dell'isolamento della Sardegna e nessuno può discutere nemmeno dello spopolamento della Sardegna che ha una densità di popolazione tra le più basse d'Europa; un situazione analoga per densità di popolazione più a quella della Groenlandia che si trova in un regime di extraterritorialità, che a quella di altri paesi dell’unione. 


Non si può dimenticare nemmeno che la Sardegna ha un costo della produzione superiore del 30% a quello degli altri territori dell'unione e che, quindi, il principio di coesione sul quale si fondano i trattati europei, non può che imporre un trattamento specifico per la Sardegna; un trattamento agevolato che non può che essere quello previsto dalla normativa del suo statuto, ovvero la possibilità di usare lo strumento di politica economica della zona franca, che consenta di attrarre investimenti stranieri, che consenta di creare posti di lavoro, che consenta di sviluppare un programma concreto di politica economica regionale: la stessa autonomia della regione autonoma della Sardegna determina l'idoneità dell'istituzione regionale a chiedere l'applicazione di queste agevolazioni direttamente, in via di sussidiarietà, anche saltando lo Stato italiano inadempiente. 


Quanto sopra, anche con lo strumento del ricorso in carenza, qualora l'Unione Europea non recepisse le richieste della regione. La sentenza sulle Azzorre emessa dalla corte di Lussemburgo C88/2006 prevede proprio l'ipotesi che sia proprio dall'autonomia regionale che parta che debba partire la richiesta dei benefici fiscali e, quindi, non solo questa sentenza ci dice che sono legittime queste richieste locali, se provengono da una regione quale diretta espressione della sua autonomia e non da uno scambio con altri benefici statali concessi dallo Stato membro a cui la regione appartiene. 


Per questo la regione Sardegna deve agire direttamente nei confronti dell'unione in via di sussidiarietà, saltando l'inerzia dello Stato italiano che mai si è attivato nei confronti della commissione nemmeno per notificare le zone franche già istituite col decreto legislativo numero 75 del 1998 attuativo dell’art. 12 dello statuto autonomistico.


Siamo a questo paradosso: lo Stato italiano nel 1998 istituisce le zone franche in Sardegna ma omette di notificare dal 1998 alla Commissione Europea l'esistenza di questa legge. Tale comportamento omissivo viola palesemente la normativa europea che impone invece allo Stato membro, secondo l'articolo 802 del regolamento n.2454 del 93, di notificare alla Commissione Europea l'istituzione di ogni zona franca: qui siamo di fronte a una situazione di totale illegalità. Ciò avviene perchè lo Stato italiano non ha notificato la legge che lui stesso ha promulgato.


Di fronte a questa situazione d’illegalità abbiamo adito il tribunale amministrativo regionale della Sardegna con un'azione collettiva proposta ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 198 del 2009, la cosiddetta azione collettiva pubblica: abbiamo chiesto che il tribunale amministrativo ordinasse alla regione sarda, all'autorità portuale di Cagliari, al Comune di Cagliari, su cui insiste la zona franca di Cagliari, di attuare disposto delle leggi sopra citate. 


A questo coraggioso tentativo, di sollecitare l'autorità giudiziaria, la regione ha risposto con due delibere del 7 e del 12 febbraio 2013 nelle quali la giunta, anche in forza della legge regionale n.10 del 2008 e delle delibere di oltre 250 enti locali, sulla base dell’art. 1 della Costituzione, dava espresso mandato al presidente della regione, di estendere a tutta la Sardegna il regime di zona franca integrale. 


Successivamente, il Presidente della Regione, attivandosi in virtù del principio di sussidiarietà, comunicava alla Commissione Europea, allo Stato italiano e a tutti gli enti preposti queste decisioni adottate dalla giunta regionale. Tuttavia il procedimento si bloccava, nel senso che, a queste formali comunicazioni, non faceva seguito l'applicazione del nuovo regime attivato.


Questo prevede non solo agevolazioni di un tipo doganale, quali sono quelle previste dal diritto doganale comunitario, ma anche quelle fiscali proprie dell’extraterritorialità. 


Tale status di extraterritorialità comporta l'esenzione dei servizi, delle merci e dei prodotti da Iva e accise e da tutte le imposte che hanno quale presupposto la territorialità. Inoltre, l’esistenza dei sopracitati provvedimenti comporta l’applicazione alla Sardegna della legge 762 del 1973, sui diritti speciali, perché essa disciplina il regime giuridico di tutte le zone franche d’Italia: tale corpo normativo consente il consumo, a prezzo agevolato sul territorio regionale, di una certa quantità di prodotti in franchigia che deve essere predeterminata su base annua con decreto del ministero dell’economia e finanze.


Solo creare un'opinione pubblica consapevole dei propri diritti può determinare l'attuazione della zona franca in Sardegna, perchè l'effettiva applicazione e utilizzazione di questo strumentò di politica economica non può che essere frutto di una decisione politica: non è un problema puramente giuridico.


Fino ad ora è stato scelto di non utilizzare questo strumento efficace, ma non è stata proposta alcuna politica alternativa idonea a creare una leva di sviluppo autopropulsivo della regione. Dunque, la principale obiezione, che noi facciamo a chi non vuole utilizzare la zona franca, è di formulare una proposta alternativa, idonea a poter sollecitare gli investimenti stranieri ed a diminuire il costo della produzione ed aumentare l’occupazione.


Nessuno certo può richiamare la politica assistenziale svolta fino adesso perché i soldi da spendere in deficit sono finiti: il principio della parità di bilancio, che dal 1 gennaio 2014 avrà rango di norma costituzionale, con le modifiche intervenute con la legge costituzionale n. 3 del 2012, esclude che si possa confidare in altri finanziamenti statali del tenore di quelli ricevuti fino ad oggi.
In conclusione 


Vi sono alcune considerazioni che dopo mesi di incontri e di convegni relativi alla zona franca possono essere tratte: la prima considerazione è che quando si tenta di trasformare lo status quo, cioè quando si tenta di modificare una situazione consolidata nel tempo, si incontrano delle resistenze veramente notevoli ed insormontabili. 


In particolare, la questione dell'utilizzazione di questo strumento di politica economica sta sviluppando un dibattito non più basato sul merito della questione, cioè sul fatto che la zona franca sia conveniente, oppure che l'adozione di questo istituto giuridico sia una fonte di sviluppo per la regione, quanto piuttosto un discorso basato su meri pregiudizi ideologici. 


Alcuni partiti hanno deciso di osteggiare l'utilizzazione di questo strumento esclusivamente perchè in questo momento storico la giunta regionale è formata da un partito avverso al loro: questi soggetti politici non si confrontano più sul merito delle questioni ma si limitano ad attaccare chi porta avanti questa battaglia. 


Tutta questa la campagna denigratoria dimostra che questa classe politica non ha ancora capito la situazione economica in cui è precipitato il sistema Sardegna. Un area socio-economica nella quale i costi del lavoro e della produzione sono enormemente superiori al resto dell’Unione e del resto d'Italia.

Questi partiti dimenticano che uno dei pilastri e dei fondamenti dell'Unione Europea è la politica di coesione che viene violata in maniera costante della Commissione Europea e che la situazione economica della Grecia e di altri paesi del sud dell'Europa dimostra in maniera ampia e inconfutabile che le istituzioni europee stanno consapevolmente violando i trattati stipulati. 


Ciò avviene in maniera palese perché la Commissione ed il consiglio Europeo stanno assoggettando una serie di territori dell'unione a degli oneri e obblighi insopportabili che allontanano così questi territori degli obiettivi di coesione fissati dal trattato di Roma e dai successivi.


Tale politica è volta a rendere queste terre periferiche aree di conquista della speculazione finanziaria e di povertà, di fame e degrado per la popolazione che vi abita. 


Per evitare questo destino alla Sardegna è necessario attuare la zona franca quale meccanismo virtuoso che consente di abbassare i costi di produzione; quale meccanismo che consenta alla regione di attirare investimenti stranieri; quale strumento che consenta la regione di abbassare il tasso di disoccupazione e di sviluppare un progetto di sviluppo economico.


Solo la zona franca potrebbe aiutare a riportare la regione tra i protagonisti della politica economica della sua area territoriale.


Tuttavia, questo non sembra compreso da alcuni uomini politici. Il sistema di potere consolidato osteggia la zona franca perché in qualche modo metterebbe in discussione la sua attività volta a gestire i trasferimenti statali: poter manovrare una sacca di povertà nella quale distribuire assistenza e aiuti clientelari con la zona franca non sarebbe più possibile. La buona politica è quella che trasforma una società assistita in un'economia che produce e che rende la dignità ai lavoratori.


Noi vogliamo restituire alle persone quella dignità che molti uomini politici hanno rubato: dunque questo scritto non è altro che un manifesto per sollecitare l'opinione pubblica a prendere coscienza del fatto che è arrivato il momento di reagire a questo stato di cose; ognuno si deve prendere le sue responsabilità e sottoporre a una pressione costante propri sindaci, i propri consiglieri comunali, i propri uomini politici regionali, nazionali ed europei.


Chi deciderà di votare alle prossime elezioni dovrà tenere conto di tutto ciò, altrimenti questa regione non avrà speranza: la legge costituzionale numero 3 del 2012 ha modificato gli articoli della costituzione italiana che prevedono la possibilità per le regioni e per lo stesso Stato italiano di operare in deficit, il principio della parità di bilancio significa che nei prossimi anni nessuna operazione sociale, nessun trasferimento di fondi potrà avvenire senza una totale copertura finanziaria e senza la promessa di restituire la somma che viene destinata a questi scopi benefici con gli interessi.


Non c'è più la possibilità per lo Stato centrale di distribuire soldi a fondo perduto e nemmeno per la regione, tutto quello che verrà distribuito dovrà essere ripagato con gli interessi al mercato o alla BCE.


Neppure si potrà contare sui trasferimenti dell'Iva e delle accise analoghi a quelli che siamo abituati a conoscere, perché tali incassi crolleranno col crollo della produzione: è già successo negli anni 2011 e 2012.


Nuove tasse, pagamenti sempre più onerosi e intollerabili per l'impresa e per i singoli, verranno imposti da questi partiti politici che osteggiano la zona franca: essi non si rendono conto di voler condannare a una schiavitù perpetua la propria popolazione, i propri elettori e, infine, se stessi.
Viva la Sardegna.


Cagliari 31 maggio 2013 Avv. Francesco Scifo

Nessun commento:

Posta un commento

grazie del tuo commento