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martedì 18 giugno 2019

DETASSAZIONE DELLE PENSIONI, LO PREVEDE , dpr 18/1967 e dell’art. 24 ter del dpr n. 917/86 , IL DLG75/98 CHE ISTITUISCE LA ZONA FRANCA IN SARDEGNA

DETASSAZIONE DELLE PENSIONI , LO PREVEDE dpr 18/1967 e dell’art. 24 ter del dpr  n. 917/86 E IL DLG75/98 CHE ISTITUISCE LA ZONA FRANCA IN SARDEGNA 

Sa Defenza 

La Dottoressa Maria Rosaria Randaccio ex Intendente di Finanza, e  presidente del Movimento Sardegna Zona Franca ci comunica che tutti i pensionati italiani possono , volendo, trasferirsi in Sardegna acquisire la residenza ed avere de-tassata completamente la loro Pensione INPS, nella stessa maniera che avviene per gli italiani che si trasferiscono in altre nazioni come il Portogallo le Canarie la Tunisia o paesi dell'est europeo, o qualsiasi altro paese estero. 

Ci si chiede come sia possibile de-tassare, ebbene, la Sardegna  è zona franca extradoganale già dal 1998 , i politicanti di ogni sorta che si sono avvicendati alla gestione del governo della Regione Autonoma della Sardegna-RAS non hanno mai sentito il bisogno di applicare il dlg 75/98 per favorire l'economia sarda in sofferenza per gli alti costi che determina l'insularità  ne si sono interessati del benessere del popolo sardo e dunque non  si sono  mai interessati di far usufruire da quanto dovuto alla Sardegna con le leggi che le appartengono, l'istituto della ZFI, un po per ignoranza e molto per  sudditanza di questi trogloditi politicanti sardignoli veri servi di una certa élite romana hanno impedito finora di far riconoscere quanto dovuto per legge costituzionale ai sardi e tutti i residenti in Sardegna, le  “misure di compensazione degli svantaggi strutturali permanenti derivanti dalla condizione di insularità” la Zona Franca,  il dpr n. 917/86 dice che non si può imporre tasse a coloro che risiedono all'estero, perciò la Sardegna essendo extraterritoriale fuori dalla linea doganale dell'Italia e della UE,  non si devono pagare tasse, la Direttiva Iva n. 67/227/CEE giustifica l’esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto  nei territori istituiti come zona franca “ nell’intento di dare esecuzione all’ obiettivo essenziale del Trattato di Roma è quello di instaurare, una sana concorrenza e presenti caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno“ ,  dunque  l'eliminazione delle tasse serve a sopperire lo svantaggio dell'isola e la mancanza di parità sulla concorrenza...





Perciò ora dopo tante promesse fatti dai politici, anche in questa campagna elettorale sia per il rinnovo del Consiglio della RAS che per le Europee e per il Consiglio comunale di Cagliari, e visto la lentezza con cui le istituzioni sarde hanno nel prendere le dovute disposizioni attuative  la Dr.sa Randaccio mette a disposizione, di tutti coloro che ne vogliono usufruire,  un facsimile per poter richiedere da subito la detassazione sulle pensioni.


Facsimile della domanda da inoltrare all'Inps di appartenenza: 

La domanda si inoltra con R/R (raccomandata con ricevuta di ritorno) , nessun altro documento, bastano i dati e il numero della pensione menzionati nella domanda


all’ Ufficio  INPS di  __________________

OGGETTO : Domanda di detassazione del trattamento pensionistico ai sensi  del dpr 18/1967 e dell’art. 24 ter del dpr  n. 917/86,  dove si prevede che i residenti all’estero che trasferiscono la propria residenza  fiscale in una delle regioni del Meridione d’Italia,  possono ottenere una tassazione con aliquota del 7% sul trattamento pensionistico mentre coloro che trasferiscono la residenza fiscale in  Sardegna ( sia Italiani che Stranieri) hanno diritto alle totale detassazione  del  proprio trattamento pensionistico in quanto la Sardegna e’ stata istituita come zona franca con il dlgs 75/1998 e attivata come tale con la legge regionale n. 20/2013 .

Il sottoscritto _________________-
nato a __________il___________
e residente in ________Via _____________
codice fiscale _____________________

                                          chiede
la detassazione totale del proprio trattamento pensionistico ( pensione ) n.__________

in quanto  residente in Sardegna  fin  dalla nascita , territorio istituito come Zona Franca con il dlgs 75/1998,  e reso operativo con la legge regionale n. 20/2013.
Infatti il dlgs 75/1998  precisa che con  lo stesso  decreto si e’ voluto dare attuazione alle disposizioni contenute all’art. 12 dello Statuto Sardo approvato con la legge Costituzionale n. 3/1948 , ma che la stessa  Zona Franca  della Sardegna  deve essere realizzata e disciplinata secondo le modalità e i principi  sanciti  nel Trattato di Roma ( ratificato con legge 1203/57) nonché di quanto previsto nei Codici doganali Comunitari emanati con i    Regolamenti Comunitari n. 2913/92 e 2454/93, questi ultimi  appositamente richiamati nello stesso decreto( dlgs 75/98).
- Per quanto sopra lo scrivente ritiene di essere  titolare del diritto alla detassazione dei propri  redditi  compreso quello  da pensione  in quanto prodotti all’Estero,  essendo la   zona franca  considerata  territorio extradoganale e pertanto collocato al di fuori della Comunita Europea.
- Detassazione  che oltre a comprendere i  redditi di lavoro e di pensione riguarda anche la detassazione delle imposte di confine come  i dazi doganali,  l’ Imposta sul valore aggiunto e le Accise , detassazione contemplata  nelle Direttive n. 69/75/CEE  e n. 69/74/CEE , dove si prevede l’Armonizzazione delle legislazioni sulle zone franche tra tutti gli Stati membri della Comunità Economica Europea (CEE) , e dove si precisa  che i residenti nelle Zone Franche sono considerati come residenti  al di fuori della Comunità Economica Europea e pertanto  equiparati ai residenti all’estero e come tali esonerati dal pagamento di qualunque tipo di tributo ai sensi del dpr 18/1967, dpr 429/86 ( art. 22), dpr 482/2001, DM.  del 23.12.2010 del Ministro economia e Finanze  ( art. 3) G.U. n. 48 del 28.02.2011. 
      Previsione confermata da:
- Direttiva 77/388/CEE che all’art. 16  prevede che gli Stati membri possono esentare dal pagamento di dazi doganali Iva e Accise le merci destinate ad essere immesse in un regime di zona franca ai sensi della Direttiva 69/75/CEE  o immesse in un regime di deposito doganale ai sensi della Direttiva 69/74/CEE
- Direttiva 86/560/CEE  art. 1  comma 1 lett. a) e b)  precisa che i residenti nelle zone franche sono considerati soggetti passivi  “ non residenti”  e al  comma 2  precisa  che per territorio della comunità si intendono i territori nei quali e’ applicabile la Direttiva 77/388/CEE, da cui sono esclusi i residenti in zona franca,
- Direttiva 2006/112/CEE che all’art. 368  precisa che il “soggetto passivo  non stabilito  “ ha diritto al rimborso  dell’Iva previsto dall’art. 1 della  direttiva 86/560/CEE ,  e  all’art. 358  prevede che sono considerati  “ soggetto passivo non stabilito”  coloro che non hanno fissato la sede della propria attività economica nel territorio della Comunità, e all’art. 369  della suddetta direttiva 2006/112/CEE , prevede  che il soggetto passivo  “non stabilito “ tiene una documentazione delle operazioni effettuate,   
- art. 170 del dpr 43/1973 dove si precisa che le zone franche dell’Italia sono disciplinale dalla Direttive 69/75/CEE e 69/74/CEE.
Esenzione/rimborso già prevista   dalla  prima Direttiva Iva n. 67/227/CEE  che giustifica l’esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto  per coloro che risiedono nei territori istituiti come zona franca  “  nell’intento di dare esecuzione all’ obiettivo essenziale del Trattato ( di Roma)  che  e’ quello di instaurare, nel quadro di una unione economica, un mercato comune, che implichi una sana concorrenza  e presenti caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno “.
Che la Comunità Europea si fondi  su l’Unione Doganale  da cui sono esclusi i territori istituiti come zona franca,  viene confermato anche dal   Regolamento CEE n. 218/92 dove alle premesse si precisa che l’instaurazione del mercato interno ai sensi dell’art. 8 del Trattato comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale e’ assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali,  al contrario  si intende per   “ territori  extradoganali  “  o “ paesi terzi” quelli esclusi dal suddetto spazio economico e come tali  individuati  nel Regolamento CEE  n. 1430/1979 dove si prevede il  rimborso o lo sgravio  dei diritti doganali all’importazione all’esportazione per le merci introdotte o esportate nelle o dalle Zone Franche extradoganali.
Diritto allo sgravio o rimborso  disciplinato  in Italia dall’art. 38 ter comma 1 bis, dall’art. 74 comma 11, dall’art. 74 quinquies del dpr 633/72, rimborsi  o detrazioni   riservato ai soggetti passivi domiciliati o residenti Fuori dall’Unione Europea   nonché  dall’art. 2 e 251 del Testo Unico doganale italiano approvato con dpr 43/1973  che specifica che i territori individuati all’art. 2 dello stesso decreto ( dpr 43/73) sono considerati territori extradoganali e che nei suddetti  territori non possono entrare prodotti che facciano concorrenza alla produzione locale  nel campo dell’agricoltura, allevamento bestiame e pastorizia .
Poiché la normativa comunitaria risulta prevalente a quella degli Stati membri, non c’e dubbio che anche   lo Stato italiano non abbia  poteri di imposizione fiscale  sui redditi prodotti all’estero da  coloro che vengono individuati  come residenti  nelle zone franche, questo principio e’ stato recepito anche dalla   normativa fiscale italiana all’art. 165 del dpr 917/86 e  all’art. 5  comma 5  del dlgs 461/1997,  dove si prevede rispettivamente  un credito d’imposta sui redditi prodotti all’estero e la previsione  “che non concorrono alla formazione del reddito “ le plusvalenze  nonché i redditi e le perdite percepiti dai soggetti residenti all’estero,  intendendo per     “ estero”  i redditi  prodotti  in  Stati  collocati al di fuori della Comunita’ Europea,  e come tali ,  individuati  all’art. 6 e 11 del dlgs 239/96, articoli  questi ultimi modificati dall’art. 10  del dlgs 147/2015.
Che i soggetti residenti nei territori collocati al di fuori della Comunita Europea siano esonerati dal pagamento di qualunque tributo sui redditi prodotti (all’estero),  lo conferma la Corte di Cassazione con sentenza n. 16692 del 3 luglio 2013 e sentenza n. 4709 del 9.03.2015 nonché  il  Ministero delle Finanze con Circolare n. 26  del 3.08.1979 , e piu di recente l’Agenzia delle Entrate con Circolare  n. 45/E  del 19 ott. 2005, e con Circolare n. 9/E del 5 marzo 2015, e lo  precisa anche l’interpretazione autentica del succitato art. 165 del dpr 917/86,  da parte dell’art. 15 comma 2  del dlgs 147/2015 dove si prevede :  
“ l’art. 165 del dpr 917/86 si interpreta nel senso che sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro le doppie imposizioni  in vigore tra l’Italia e lo Stato estero in cui  il reddito che concorre alla formazione dell’imponibile é prodotto, sia le altre imposte e gli altri tributi esteri  sul reddito “. 
“ l’art. 11 del dpr 917/86 comma 4 precisa che dall’ammontare netto dell’imposta si detrae l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti al contribuente a norma dell’art. 165 dello stesso decreto “                                                                           
Infatti il sottoscritto  ritiene che il beneficio della detassazione totale del trattamento pensionistico competa a tutti i pensionati  nati  e residenti nell’isola della Sardegna, in quanto la stessa  Isola,  ( come sopra precisato) e’ stata attivata come Zona Franca con  il  dlgs n. 75/1998 , che ha dato attuazione (sic)  a quanto previsto dall’art. 12 dello Statuto Sardo approvato con legge Costituzionale n. 3/1948,  dove si prevede  l’istituzione di punti franchi su tutto il territorio dell’isola della Sardegna, punti franchi  individuati come zona franca extradoganale  dall’art. 1 della  legge doganale n. 1424/1940, nonché dalla   normativa italiana appresso indicata, normativa in vigore  prima della stipula del Trattato di Roma ratificato con la legge 1203  del 1957, Trattato che all’art. 234 prevede la salvaguardia di tutti i diritti degli Stati membri sorti precedentemente alla  nascita della stessa Comunità Economica Europea , significativi in tal senso : 
-  dlgs 268/1948 art. 3 dove si precisa che i punti franchi sono considerati fuori dalla linea doganale dell’Italia a norma dell’Art. 1 della legge doganale n. 1424/1940,  e all’art. 4 precisa che il carattere dell’extradoganalità si estende all’uso e al consumo delle merci, e all’art. 8  precisa che punti franchi sono disciplinati dai codici della navigazione,  e all’art. 9 prevede che la gestione dei punti franchi e’ affidata al Provveditorato del porto, competenze attualmente affidate all’ attuale Autorità Portuale istituita con legge n. 84/1994 e successive modifiche ( legge 342/2000 art. 100) ,
-   legge 1438/1948 che all’art. 11 prevede la concessione della immissione in consumo delle merci, per i residenti in zona franca,  in esenzione da ogni tassazione ,
-   legge 623/1949, legge 384/1954, legge 1226/57 ,
-   decreto legge 1351/1964 convertito nella legge n. 28/1965,  che estende i benefici di cui all’art. 11 della legge 1438/1948 ai residenti nei territori svantaggiati come individuati all’art. 92 del Trattato diRoma,
-    legge 762/1973,
-    Regolamenti comunitari  n. 2913/92 e n. 2454/93 appositamente richiamati nello suddetto dlgs 75/98,  articoli  da n. 166  a n. 181  (Reg n. 2913/92), dove alle premesse si prevede che la Comunita  Economica Europea si fonda sull’Unione Doganale ,  che gli stati  possono  istituire liberamente le zone franche e i depositi franchi  per compensare determinati svantaggi  dei residenti in tali territori, e che le  suddette zone franche devono essere  considerate come  territori extradoganali ossia :  fuori dalla Comunità Economica Europea.

Il Trattato  di Roma nasce per garantire a tutti i popoli l’esercizio della libera concorrenza e per garantire che tale diritto possa essere usufruito liberamente dai cittadini di tutti gli Stati membri , per questo all’art. 92  del suddetto Trattato  di Roma si  individuano  i problemi che impediscono l’esercizio della libera concorrenza ed il conseguente  diritto alla  compensazione degli svantaggi,  in ottemperanza del  principio di uguaglianza o di non discrimine.
Tra gli svantaggi  che impediscono l’esercizio della Libera concorrenza tra i popoli  facenti parte della Comunità Europea , viene individuato sia   nel Trattato di Roma ( art. 92) che nel Trattato di Lisbona (art. 174 punto n. 33)  :
il problema dell’ultra perifericità,  dell’insularità , lo spopolamento, la disoccupazione anomala, un reddito pro capite  più basso rispetto  a quello delle altre nazioni,  nonché  i disagi   legati ai problemi della post industrializzazione.
Le  compensazioni ai suddetti  svantaggi  vengono individuati sia  in Italia  che  in Europa  con  apposite  Direttive Comunitarie n. 69/75/CEE e n. 69/74/CEE,  recepite nel Regolamento 2504/88 (art. 24)  in cui si spiegano quali siano le lavorazioni consentite  nelle zone franche e quali e quanti siano i conseguenti vantaggi economici, direttive e regolamento   recepite dall’Italia all’art. 170 del T.U. doganale italiano emanato con dpr n. 43/1973, direttive  dove si prevede  l’istituzione di Zone Franche nei territori svantaggiati, l’Armonizzazione delle Legislazioni (sulle  Zone Franche)  tra gli Stati membri, con l’ulteriore precisazione che le  zone franche  devono essere  individuate  come Territori Extradoganali,  quindi territori collocati al di fuori della stessa   Comunità Europea  e dove  i  residenti  in tali territori hanno il diritto come già precisato, ad essere esentati/ esonerati  dal pagamento di qualunque tipo di tributo.
Per maggiore chiarezza la Direttiva n. 69/75/CEE individua a pagina 3 anche l’articolo della legge doganale italiana dove si prevede che le Zone Franche italiane , i punti Franchi e i Depositi Franchi sono considerati territori extradoganali  ( art. 1 legge 1424/1940) ossia territori collocati  fuori dall’Italia.
Successivamente le stesse (zone Franche)  vengono considerate  come territori collocati   fuori dalla Comunità Europea in quanto la Comunità si fonda sull’Unione Doganale tra tutti gli Stati membri aderenti.
Attivazione della Zona Franca su tutto il territorio dell’Isola della Sardegna  confermata  ai sensi :
1) Regolamento 952/2013 del Parlamento  Europeo   dove  all’art.  243  si prevede  che dalla data di emanazione del nuovo regolamento  ( dal  2013)  gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale dell’Unione Europea  a zona franca, ma che le stesse  zone franche debbano risultare intercluse . Con Circolare  n. 8/D  de 19 aprile 2016 l’Agenzia delle Dogane a pagina 4 conferma la preminenza del diritto Unionale rispetto a quello degli Stati membri  e  precisa che  per l’Italia risultano  ancora applicabili le disposizioni del Codice Doganale Italiano approvato con dpr 43/73,  nonché il dlgs 374/90 che disciplina l’attività dei controlli in Dogana e le altre disposizioni  nella misura in cui le stesse non siano in contrasto o comunque incompatibili con le disposizioni riferite al quadro giuridico sovranazionale.  L’articolo 1 comma 3 del nuovo codice doganale europeo emanato con il suddetto Regolamento 952/2013 precisa che le norme e le procedure applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione Europea o che ne escono continuano ad applicarsi le disposizioni della direttiva 2006/112/CE ( art. 156),  direttiva  in cui e’ stata rifusa la Direttiva 77/388/CEE   che( come detto e ripetuto)  all’art. 16   prevede che gli Stati membri possano esentare dal pagamento dell’Iva e dalle accise le cessioni di beni destinati al essere collocati in una zona franca o in un deposito franco, e  all’art. 170 e 171   prevede che il soggetto passivo  ha diritto al rimborso dell’Iva quando effettua operazioni di cui all’art. 169 ossia quando il destinatario e’ stabilito fuori dalla Comunità Europea, o quando le operazioni sono connesse a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunità.
2) L’art. 1 della Direttiva 79/10727CEE  precisa che si considera soggetto passivo non residente, colui che ha effettuato  operazioni di trasporto o prestazioni di servizi esentate ai sensi dell’art. 16 della direttiva 77/388/CEE,
3) l’art. 2 e art. 3 della direttiva 86/560/CEE   precisa che ciascuno Stato membro rimborsa ad ogni soggetto passivo non residente nel territorio della Comunità la deduzione o il rimborso di cui all’art. 17 co. 3 della direttiva 77/388/CEE nella misura in cui i beni o i servizi sono utilizzati per operazioni all’estero oppure destinate alle zone franche,
4) le direttive n. 69/75/CEE e n. 69/75/CEE, che sono  confluite nei  Regolamenti sulle zone franche  n. 2151/84, n. 1999/85,   n. 2504/88   ( art. 24)
5) l’art. 56 del dpr 43/ 73   che ogni operazione in Dogana deve essere preceduta da una dichiarazione da rendersi ai sensi dell’art. 64 del  Regolamento n. 2913/92,
6) l’ art. 64  del Regolamento 2913/92  che non e’ necessario che  il dichiarante sia stabilito nella Comunità, qualora ci siano stati accordi di reciprocità con paesi terzi intendendo per paesi terzi i territori extradoganali  istituiti come le zone franche,  cosi come precisato dal Regolamento 918/83 art. 1 e  nel  Regolamento 2151/84 alle premesse,
7) la legge regionale n. 10/2008 art. 1 lett.  d) dove si prevede di dare attuazione al dlgs 75/98  tramite l’ attivazione dei  Consorzi industriali provinciali di cui all’art. 3,
8) la legge regionale n. 20/2013 ( non impugnata dallo Stato Italiano) dove si prevede che “ al fine di dare piena operatività alle zone franche della Sardegna,  istituite ai sensi del dlgs 75/1998, la  Giunta Regionale  adotta apposita deliberazione contenente la proposta di modifica del DPCM 7 giugno 2001 che preveda la trasformazione della società di gestione denominata  “ Cagliari Free Zone “ in “ Sardegna Free Zone “e avente la finalità di porre a capo di quest’ultima e per tutte le zone franche istituite, le competenze già previste agli articoli 7, 9 e 10 del citato DPCM 7 giugno 2001. In caso di inadempimento o inerzia rispetto alle presenti disposizioni, sono esercitati dal Prefetto della Provincia di Cagliari sentiti i Prefetti interessati “.

data                                                                              firma _______________



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