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mercoledì 14 febbraio 2024

FAC SIMILE RIMBORSO DELL’ IVA per i residenti nelle zone franche come la Sardegna


FAC SIMILE RIMBORSO DELL’ IVA : 

IL SOTTOSCRITTO ( generalità e residenza ) CHIEDE IL RIMBORSO DELL’IVA PAGATA MA NON DOVUTA DA PARTE DI COLORO CHE RISIEDONO IN SARDEGNA , territorio istituito come zona franca extradoganale coni il dlgs 75/1998, dove si prevede che le zone franche dell’isola devono essere gestite/ disciplinate nel rispetto dei codici doganali comunitari emanati con i Regolamenti comunitari 2913/1992 e 2454/1993 confluiti nel nuovo codice doganale comunitario emanato con regolamento 952/2013 e dove all’articolo 1 si prevede che continua ad applicarsi la Direttiva 2006/112/CE , Regolamenti che si applicano direttamente a tutti gli Stati membri facenti parte della Unione Europea , Regolamenti che nell’ordine gerarchico delle fonti del diritto sono sovraordinati alla normativa degli Stati membri per cui si applicano direttamente ( a tutti gli Stati membri ) , mentre le Direttive comunitarie devono essere recepite in apposite leggi da parte degli Stati membri che hanno l’obbligo del adeguarsi alle suddette Direttive Comunitarie senza poter modificare il loro significato intrinseco . 

Tenuto conto poi, che la Corte di Giustizia Europea con la sentenza Causa C- 571/15 del 1.6.2017 ha precisato che la EXTRADOGANALITA delle zone franche avviene al momento della loro istituzione senza necessità di ulteriori provvedimenti amministrativi o giurisdizionali , appare evidente che la suddetta normativa di debba applicare direttamente al territorio dell’isola quantomeno dalla di emanazione delle leggi regionali di recepimento del suddetto dlgs 75/1998, leggi di recepimento emanate con legge regionale n. 10/2008 e legge regionale n. 20/2013 con le quali sono state individuate le modalità di gestione delle zone franche extradoganali istituite in Sardegna nel 1998. 

Pertanto appare evidente che dalla data di emanazione del suddetto dlgs 75/1998 i residenti in Sardegna sono considerati residenti all’estero ossia al di fuori della Unione Europea e pertanto essendo residenti all’estero sono esonerati dal pagamento dell’IVA e di ogni altro tipo di tributo ai sensi delle Direttive 228/1976 , 69/75/CEE , 77/388/CEE RIFUSA DIRETTIVA 2006/112/CEE , E PERTANTO AVENDO IL DIRITTO ALL’’ESONERO DAL PAGAMENTO DELL’IVA , QUALORA L’ABBIANO PAGATA SULLA BENZINA ,SULLA CORRENTE ELETTRICA E SU OGNI GENERE DI PRODOTTO DI CONSUMO, GLI STESSI HANNO DIRITTO A OTTENERE IL RIMBORSO DELL’IVA PAGATA MA NON DOVUTA. 

Diritto al Rimborso dell’IVA previsto dalla normativa fiscale italiana che ha recepito le suddette Direttive : all’articolo 38 bis del DPR 663/1972 dove si prevede che i rimborsi previsti dall’art 30 dello stesso Dpr 633/1973 

SONO ESEGUITI SU RICHIESTA DEL CONTRIBUENTE ENTRO TRE MESI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA. 

Rimborso dell’IVA che è previsto anche dal suddetto articolo 30 dove si prevede che IL CONTRIBUENTE PUÒ OTTENERE IL RIMBORSO QUANDO EFFETTUA ACQUISTI O IMPORTAZIONI AI SENSI DELL’ARTICOLO 8,8bis e 9 del DPR 633/76 e quando effettua prestazioni di lavoro o di servizi nei confronti di SOGGETTI PASSIVI NON STABILITI NELLO STATO MEMBRO DELLA UNIONE EUROPEA, ESONERO CHE COMPETE ANCHE AI SENSI DELL’ARTICOLO 19 comma 3 lettera a bis OSSIA PER OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI STABILITI FUORI DELLA UNIONE EUROPEA O RELATIVI A BENI DESTINATI AD ESSERE ESPORTATI FUORI DELLA COMUNITÀ. 

Diritto al rimborso dell’IVA per i soggetti residenti all’estero previsto anche dall’art 17 terzo comma e dall’art 35 e 35 ter dove si prevede rispettivamente che i soggetti che intraprendono l’esercizio di una impresa, arte o professione compresi i soggetti residenti all’estero , sono tenuti a presentare la DICHIARAZIONE DI INTENTO, mentre l’articolo 35 ter conferma che i soggetti non residenti nel territorio dello stato italiano che ai sensi dell’articolo 17 ter intendono adottare il suddetto sistema ed esercitarlo direttamente in materia di IVA DEVONO INOLTRARE PREVENTIVAMENTE LA DICHIARAZIONE DI INTENTO e al comma 5 si prevede che possono avvalersi dell’identificazione diretta i SOGGETTI NON RESIDENTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI IMPRESA ARTE O PROFESSIONE IN ALTRO STATO MEMBRO DELLA COMUNITÀ O IN UN PAESE TERZO , paese terzo con il quale esistono strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dal Regolamento 218/1992/CEE, regolamento che richiama la Direttiva 77/388/CEE dove all’articolo 16 si prevede che le merci che entrano nelle zone franche extradoganali sono esonerate dal pagamento dell’IVA e che i residenti nelle zone franche extradoganali sono esonerati anche dal pagamento di ogni altro tipo di tributo ai sensi di quanto previsto della Direttiva 69/75/CEE . 

Direttiva , appositamente richiamata all’articolo 170 del codice doganale italiano emanato con DPR 43/1973 dove si prevede che le zone franche extradoganali italiane sono disciplinate dalla suddetta Direttiva ( 69/75/CEE) , confermando così anche quanto previsto dall’art. 124 del DPR 18/1971 dove si prevede la EQUIPARAZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE EXTRADOGANALE ITALIANA CON QUELLA EUROPEA . 

 Anche la legge 28/1999 all’articolo 12 e 13 conferma che i residenti nella Repubblica di San Marino ( zona franca extradoganale) hanno diritto al rimborso del tributo o al credito d’imposta per l’IVA pagata ma non dovuta . L’articolo 8 del DPR 322/1998 conferma che i residenti nelle zone franche extradoganali considerati residenti all’estero non sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale dell’IVA al fisco italiano.

Maria Rosaria RANDACCIO

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