OGGETTO: Un fiore per Susanna
Egregia dott.ssa Susanna Zanda, noi, donne e uomini liberi del gruppo denominato Sa Defenza, in solidarietà e sostegno al Suo operato di Magistrato indipendente in norma e in coscienza, le diamo nota, in allegato, del nostro comunico alla Corte Suprema di Cassazione per ribadire, come cittadini, il nostro no al tentativo di imbavagliare le voci, come la Sua, per cui il diritto è ancora tramite di verità e di giustizia.
A Lei il nostro immenso ed eterno grazie
SA DEFENZA
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corte di cassazione Roma |
Spett.le Corte Suprema di Cassazione,
appare sorprendente come noi cittadini, tenuti il più spesso allo scuro delle questioni rilevanti, abbiamo invece appreso e con sgomento, attraverso il quotidiano “Il Foglio” del 19.05.2023, della risposta del Ministro della Giustizia, dott, Carlo Nordio, all’interrogazione parlamentare del Sen. Scalfarotto (Senato della Repubblica, 18.05.23, Risposte scritte ad interrogazioni, pagg. 288 e ss.); risposta nella quale, sempre secondo quanto riportato dal succitato quotidiano, il Ministro afferma di ritenere il provvedimento giurisdizionale del 6 luglio 2022 del Tribunale di Firenze a firma del giudice Zanda, meritevole di un approfondimento in sede disciplinare in quanto:
“La disapplicazione della normativa interna, che aveva superato in due distinte occasioni il vaglio di legittimità costituzionale, nonché la reintegrazione immediata al lavoro di personale sanitario che non aveva completato il ciclo vaccinale appaiono idonee a configurare una grave e inescusabile violazione di legge”.
Al di là della evidente intenzione di dare risonanza mediatica, e in assenza di contraddittorio, avverso un provvedimenti che, eventualmente, andrebbe, secondo il nostro ordinamento giuridico, trattato in ben altra sede; ci lascia quanto meno perplessi, come cittadini, prendere atto che l’egregio Ministro, in deroga a principi giuridici ormai consolidati, ritenga che disapplicare una norma interna contrastante il diritto dell’Unione, quale appunto il decreto-legge 44/2021, possa costituire per il Magistrato in questione un“illecito disciplinare”.
Una affermazione ben poco in linea con lo spirito che fa anche di noi italiani “cittadini dell’Unione Europea” sull’assunto che: “La finalità ultima del diritto dell’Unione è quella di conseguire un elevato livello di integrazione tra gli ordinamenti degli Stati membri, giustifica la specificità di questo diritto e ne garantisce il primato rispetto a tutte le norme nazionali quale che sia il rango delle fonti interne che viene in considerazione. Un primato che è stato sottolineato sia dalla Corte di Giustizia sia dalla nostra Corte Costituzionale.” (Magistrato Giorgio Santacroce, primo presidente della Corte suprema di Cassazione dal 13 maggio 2013 al 1° gennaio 2016)
Appare inderogabile, quindi, che anche nella eventualità di una norma interna conforme alla Costituzione, tale condizione non annulla il dovere di disapplicare la stessa per contrasto con il diritto eurounitario di cui anche la Carta di Nizza e l’art. 3 della stessa (come da noi ribadito nel comunicato inviato alla Corte Costituzionale in data 15.11.22 c/o Cancelleria Corte Costituzionale id. opec 9981.20221115092345.91043.429.1.52 pec. aruba) fanno parte.
Peraltro, come ci sarebbe dato ritenere di conoscenza del Ministro, “le sentenze di rigetto della Consulta non hanno efficacia di giudicato, non comportano alcuna preclusione per i giudici di merito e non svolgono alcuna funzione nomofilattica ” (Confederazione Legale per i Diritti dell’Uomo, 24.05.23).
Infine, da cittadini, ci preme sottolineare il fondamentale principio della separazione dei poteri che garantisce alla Magistratura, ai sensi dell’art. 104, autonomia ed indipendenza da ogni altro potere e che, pena l’incrinarsi della fiducia in essa riposta da cittadinanza e operatori, riteniamo non vada incrinata.
In merito alle considerazioni di natura sostanziale addotte a sostegno della contestazione in oggetto, troviamo singolare richiamare un ipotetico “non completato ciclo vaccinale” in riferimento a preparati di cui il Ministero ha certamente conoscenza e che non è possibile, in base alla normativa eurounitaria, annoverare nella categoria dei “vaccini”, in quanto privi dell’antigene. Poiché la loro formulazione si basa sull’mRna, come indicato sui foglietti illustrativi e sulle indicazioni della stessa AIFA, tali prodotti, a norma del dlgs 219/2006 attuativo della direttiva Ce 83-2001, sono identificati quali medicinali di terapia genica e come tali legati a vincolo di sperimentazione e di sorveglianza farmacologica relativamente alla loro somministrazione.
Infine, sorprende dover prende atto come l’egregio Ministro appaia totalmente avulso dalle evidenze scientifiche e giuridiche che hanno guidato all’accertamento del fatto come, peraltro, il Magistrato era chiamato a fare con i dovuti approfondimenti e valutazioni; accertamento a cui il giudice era tenuto e la cui fallacia, questa sì, avrebbe in vero comportato una grave responsabilità disciplinare.
Da cittadini ci chiediamo, inevitabilmente, a fronte anche delle recenti inchieste giornalistiche che hanno portato alla luce i documenti della fraudolenta gestione, e della supposta pandemia e della illegittima e illegale campagna vaccinale, posta in essere da Dirigenti di AIFA e dallo stesso ex Ministro della Salute, quale finalità possano avere la dichiarazione e la palesata intenzione di dare corso ad un provvedimento disciplinare a carico del giudice Zanda; provvedimento ancorché ingiusto e illegittimo, palesemente anacronistico nei confronti di un popolo a cui è inderogabilmente giunto il momento di dare verità, ripristinando diritto e giustizia.
Con osservanza
Le donne e gli uomini liberi di
SA DEFENZA
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