Di fronte all’anarchia della fine del diciannovesimo secolo, il legislatore ha inventato la "associazione sovversiva" è ben noto anche oggi, l’uso criminale indiscriminato dell’inchiesta dello stato francese, emettendo ordini di custodia cautelare che durano un tempo indeterminato, a persone cui non sono accusate di trasgressioni penali con accuse certe su episodi certi coadiuvati di trasgressioni di legge certe, no, non di questo si tratta, ma di accuse esercitate in modo blando generico e superficiale, accuse di associazione sovversiva con fini di “impresa terroristica” senza prove ne documentate ne provate. Con l’aggravante della negazione della possibilità di autodifesa per i detenuti Patrioti Corsi falsamente e ingiustamente detenuti dallo stato francese, in quanto trattasi di accusa astratta falsa e insensata, La condanna a 30 anni di carcere,e la reclusione da Jean Castela e Vincent Andriuzzi, l’assoluzione in appello e la condanna successiva alla pena massima di Yvan Colonna certifica l'affondamento del diritto e della giustizia dei tribunali francesi in Corsica(1).
In quasi tutti i più recenti conflitti, gli insorti hanno invocato il proprio diritto all’autodeterminazione per giustificare la secessione di una parte del territorio nazionale. Di autodeterminazione parlano poi alcuni gruppi terroristici dell’Europa occidentale (l’ETA nei Paesi baschi e l’IRA nell’Irlanda del Nord), che, pur non dando luogo a vere e proprie guerre civili, hanno determinato situazioni di indubbia gravità. Infine, gruppi politici ben insediati nei parlamenti di alcune democrazie occidentali inseriscono nei loro programmi, secondo il vento che tira, un’ipotetica quanto futura separazione di una parte del territorio dello Stato (quella che essi rappresentano): la Lega nord in Italia, o al Partito catalano in Spagna, ma anche ai gruppi per l’indipendenza di Sardegna, Corsica, Bretagna, Scozia, Galles, Québec. Ma il diritto dei popoli all’autodeterminazione fa a pugni con l’esigenza di tutelare l’integrità territoriale degli Stati. Tutto questo porta ad un’inevitabile questione: a chi spetta e a che condizioni può essere esercitato il diritto all’autodeterminazione? Quand’è che un popolo può spezzare le frontiere che fino a quel momento l’hanno racchiuso?
La Carta delle Nazioni Unite, senza troppe specificazioni, fa riferimento al diritto all’autodeterminazione nell’art. 1, par. 2 (che lo considera una condizione indispensabile per lo sviluppo di relazioni amichevoli tra le nazioni) e all’art. 55 (dove sono indicate le misure da prendere per garantirne l’esercizio). Stando alla lettera delle disposizioni, comunque, gli Stati europei non avevano alcun obbligo di evacuare le colonie per lasciarle al loro destino, ma dovevano limitarsi a promuoverne lo sviluppo e il benessere, in vista di una futura quanto ipotetica indipendenza. Inoltre, in virtù dell’art. 2, par. 7, che sancisce il divieto di ingerenza negli affari interni degli Stati, i poteri dell’Organizzazione in materia erano alquanto ridotti. Oggi la situazione è completamente diversa, grazie alla mutata coscienza degli Europei e alle numerose dichiarazioni e risoluzioni che sono state approvate in materia: la Dichiarazione dell’Assemblea generale sulla decolonizzazione (2) (che sancisce il dovere positivo di promuovere l’autodeterminazione e il dovere negativo di astenersi dall’usare la forza per privarne i popoli); il Patto sui diritti civili e politici e il Patto sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 ("all peoples have the right to self-determination" (3) ); la Dichiarazione 2160 del 1966 (4) (per la quale ogni azione coercitiva, diretta o indiretta, volta a privare un popolo del suo diritto all’autodeterminazione, costituisce una violazione della Carta delle Nazioni Unite); la Dichiarazione sulle relazioni amichevoli (1970), adottata per consensus (5) ("all peoples have the right freely to determine, without external interference, their political status and to pursue their economic, social and cultural development, and every State has the duty to respect this right in accordance with the provision of the Charter" (6) ), che qualifica l’uso della violenza per privare i popoli della loro identità nazionale come una violazione dei loro diritti inalienabili e del principio del non intervento; la Dichiarazione sulla definizione di aggressione del 1974 (7) , che riafferma il divieto di minaccia o uso della forza contro istanze di autodeterminazione (8) . A ciò bisogna aggiungere le numerose risoluzioni di condanna contro la politica colonialista di Portogallo, Repubblica Sudafricana, Rodesia del Sud, Israele, che sono state approvate all’unanimità "virtuale", cioè con il solo voto contrario di coloro contro cui erano dirette.
Al colonialismo possiamo affiancare l’apartheid (cioè quel regime che pratica su larga scala, tramite una precisa legislazione, la discriminazione razziale), che oggi viene considerato un crimine contro l’umanità (9) . Visto che la stragrande maggioranza degli Stati si è conformata alla condanna generale del colonialismo e del razzismo, si può ritenere attualmente esistente una norma consuetudinaria che ha modificato le originarie previsioni della Carta ed ha internazionalizzato questo tipo di lotta per l’autodeterminazione.
Ma chi è legittimato ad accertare la natura razzista e/o colonialista del governo contro cui combattono gli insorti? Non è sufficiente che lo Stato interveniente dichiari unilateralmente, per giustificare il proprio appoggio militare ai ribelli, che il governo legittimo opera discriminazioni basate sulla razza o attua una dominazione di tipo coloniale: è fin troppo facile prevedere gli abusi di un simile potere discrezionale. La lotta dei movimenti di liberazione nazionale deve perciò essere legittimata da un atto delle Nazioni Unite, quale una risoluzione di condanna nei confronti del regime, o una dichiarazione di sostegno agli insorti. Tra i tanti esempi, si possono ricordare la risoluzione 390 del 1950 dell’Assemblea generale, che prevedeva l’autogoverno dell’Eritrea, i pareri consultivi della Corte internazionale di giustizia che hanno riconosciuto la legittimità della lotta della Namibia contro l’occupazione sudafricana (1970) e quella del Fronte Polisario per l’indipendenza del Sahara occidentale (1975), o ancora la risoluzione 3237 del 1974, che invitava permanentemente l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina a partecipare come osservatore ai lavori dell’Assemblea generale. Questi atti si aggiungono alle numerose risoluzioni di condanna nei confronti di Israele, Rodesia del Sud, Repubblica Sudafricana e Portogallo, che hanno legittimato indirettamente gli oppositori a questi governi.
Anche nel lontano tempo del nazifascismo imperavano i “Tribunali Speciali” , malattia comune e diffusa nell’Europa nazi-fascista, i quali si dilettavano alla ricerca di criminali che nella loro concezione non potevano chiedere di autodeterminarsi e perciò considerati di fatto oppositori allo stato assolutista. In Italia il fascismo colpisce l’indipendentismo Sardo che aveva contribuito in modo determinante alla liberazione alla sua liberazione dall’occupazione Austriaca, con decine di migliaia di martiri Sardi morti per una nazione che non ci appartiene, e che invece di premiarci ci opprime; e così anche per i fratelli Corsi il regime di Vichy riserba loro il carcere duro e sicure decapitazioni, il tutto senza nemmeno aver uno straccio di prova contro i patrioti, cosa dobbiamo pensare del regime attuale sia in Francia che in Italia, in paragone dei fatti anzidetti?
RIVENDICARE IL DIRITTO ALLA SOVRANITA’ E FATTO INCONTESTABILE E DOVUTO!L’insurrezione contro un governo colonialista e/o razzistaIl diritto dei popoli all’autodeterminazione comparve per la prima volta tra i quattordici punti proclamati dal presidente americano Wilson alla fine della Prima guerra mondiale (10) . Nella sua prima versione, fu riconosciuto soltanto ai popoli (intesi come comunità caratterizzate dall’appartenenza ad una stessa etnia, lingua, cultura) dell’Europa dell’est e del Medio Oriente, che, dopo la caduta degli Imperi centrali e di quello Ottomano, erano finalmente liberi di decidere del proprio destino. Nacquero così Stati come la Cecoslovacchia e la Yugoslavia, ed è significativo notare (per evidenziare l’elasticità del principio) che proprio questi Paesi oggi non esistono più.
Ma non è tutto. L’art. 1, par. 4 del primo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949, stipulato nel 1977, equipara ai conflitti internazionali, ai fini dell’applicazione del diritto umanitario, le guerre in cui i popoli lottano contro la dominazione coloniale, i regimi razzisti o l’occupazione straniera (9) , distinguendoli perciò dalle guerre civili, di cui si occupa il secondo Protocollo. Per essi, si prescinde dall’elemento materiale del controllo effettivo di una parte del territorio nazionale, per privilegiare il fine, ritenuto dagli Stati presenti a Ginevra particolarmente meritevole.
Una precisazione si rende però necessaria. Secondo un’opinione ricorrente, favorire e riconoscere l’indipendenza del Kosovo potrebbe legittimare, in un prossimo futuro, le pretese secessioniste di altre minoranze, come quelle dei baschi, dei còrsi dei sardi o degli altoatesini di lingua tedesca. Ci si chiede, perciò, perché la Serbia
dovrebbe tollerare che un’autorità esterna le imponga di amputare una parte rilevante del suo territorio, quando Spagna, Francia e Italia, di fronte ad una simile pretesa, alzerebbero gli scudi. L’opinione si basa sulla premessa: l’affinità della situazione balcanica con i movimenti indipendentisti occidentali.
La necessità di liberazione per i popoli e le nazioni senza stato in Europa è di fondamentale impellenza, l‘Europa e le Nazioni si devono porre il problema per risolverlo velocemente, dando il giusto risvolto ai bisogni dei popoli, 10) mostrando buona volontà liberando i prigionieri “politici” che sono incarcerati nei vari Paesi a partire dalla Francia e dalla Spagna 2)dare tutte le libertà civili necessarie e liberalizzare e propugnare il diritto all'autodeterminazione delle nazioni in Europa delle realtà senza stato, tutte, presenti nella Comunità Europea.
Parità di diritti e dignità, parità di rappresentanza e parità di sovranità di tutti i popoli e le nazioni senza stato, in una libera Europa.
Libertà Per tutte le nazioni senza stato nel mondo
NOTE BIBLIOGRAFICHE:
1) http://www.uribombu.com/france_justice_exception716482.htm
2) Sul principio di autodeterminazione, vi sono interessanti contributi reperibili a questo indirizzo telematico.
3) Declaration on granting Indipendence to Colonial Countries and Peoples, in Yearbook of the United Nations, 1960, p. 46.
4) Testo in American Journal of International Law, 1967, p. 861 e 870.
Paragrafo 1, lett. b della Declaration on the Strict Observance of the Prohibition of theThreat or Use of Force in International Relations and the Right of Peoples to Self Determination.
6) Cioè in assenza di voto palese.
7) Testo in American Journal of International Law, 1971, p. 243 ss.
8) Testo in Revue générale de droit international public, 1975, p. 261 ss.
Cfr., per un esame delle dichiarazioni richiamate, ISLAM, Use of Force in Self-Determination Claims, in Indian Journal of International Law, 1985, p. 424 ss.; VIRALLY, Droit international et décolonisation devant les Nations-Unies, in Annuaire français de droit international, 1963, p. 508 ss.
10) Cfr. Revue générale de droit international public, 1978, p. 330.
Sulla personalità internazionale degli Stati che praticano l'apartheid, si veda CONFORTI, Diritto internazionale, Napoli, 1996, p. 18. Secondo l'Autore, nel caso della Rhodesia del Sud, contro cui il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite aveva approvato misure di isolamento totale, si era formata una norma ad hoc, che ne escludeva la personalità.
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