Secondo il movimento , che si è sviluppato sulla rivendicazione di Zona Franca Integrale , nella lettera aperta inviata al Presidente Cappellacci, tale diritto è basato sull’ art. 12 della legge costituzionale n. 3\1948, ( che non attribuisce nessuna caratteristica extradonale al territorio ma da la possibilità di istituire punti franche, zone franche doganali), e sul dlgs 75\98 ( che è in applicazione dell’art. 12 dello statuto e quindi si riferisce a zone franche solo doganali), senza dubbio quanto previsto dall’art. 12 dello statuto e normato dal dlgs 75/98 fa riferimento a Zone Franche Doganali e non Fiscali.
A sostegno della tesi del comitato si cita l'art. 2 e 36 del dpr 43\1973 ( T.U. doganale tutt'ora in vigore)“Sono assimilati ai territori extra-doganali i depositi franchi, i punti franchi e gli altri analoghi istituti, di cui agli articoli 132, 164, 166 e 254. ( valido parchè assimila i punti franchi ai territori extradoganali) ( art. che si è tentato di modificare nel 2002 aggiungendo....” ed il territorio della regione Sardegna compreso nei comuni dotati di porti ed aeroporti, costituito in zona franca». su proposta al senato di P.Mulas e altri) perche’ si ritiene che il termine zona franca o extra-doganali sia usato come finzione e la finzione di extraterritorialità non comporta l’esclusione del territorio franco dall’ordinamento doganale dello Stato, ma determina che quest’ultimo, sebbene di fatto situato entro il territorio doganale, agli effetti dell’imposizione tributaria è considerato fuori della linea doganale ed è così sottratto al regime doganale ordinario, per essere assoggettato a un regime speciale, il quale sostanzialmente consente di introdurre, depositare e manipolare, trasformare e consumare le merci estere nella zona franca in esenzione da tributi e da formalità doganali”. Cio’ sembra confermato dall’art 3 del Codice doganale comunitario aggiornato (Reg. CE 23/4/2008 n. 450 esplicita il valore della fictio del disposto dell’art. 2 del Dpr 43/73.
La disposizione garantisce agli Stati la salvaguardia degli impegni pattizi (diritti e obblighi) sorti precedentemente all’entrata in vigore dello stesso Trattato nel caso di “convenzioni concluse .. tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall’altra”. Tale clausola di salvaguardia è stata applicata al “regime speciale” (ossia un autonomo regime giuridico che deroga la normativa nazionale ed europea in materia doganale) di cui gode storicamente il Porto di Trieste (e non per il Comune di Livigno) che trova il proprio fondamento giuridico nell’allegato VIII del Trattato di pace del 1947 che salvaguarda il regime del porto franco di Trieste.
Non ricorre la salvaguardia nel caso della Sardegna la cui specialità trova il proprio fondamento giuridico nello Statuto speciale (legge costituzionale n. 3 del 1948) che, seppure norma di rango costituzionale, è interna allo Stato italiano e quindi non ha alcun rilievo nell’ordinamento internazionale. Va anche aggiunto che nello Statuto sardo non vengono istituiti i punti franchi, ma l’articolo 12 dispone che “saranno istituiti punti franchi” e che quindi al momento dell’entrata in vigore del Trattato di Roma in Sardegna non erano presenti zone franche.
- violano la competenza esclusiva dello Stato nella materia doganale( Statuto speciale, art. 12 e quella esclusiva nella materia “rapporti dello Stato con l’Unione europea” (Costituzione, articolo 117, comma secondo, lettera q) ); violano inoltre l’articolo 155 del citato Regolamento (CE) 450/2008 nella parte in cui riserva solo agli Stati membri – non all’UE – la potestà di destinare talune parti del territorio doganale della Comunità a zona franca.
- Confondono i “territori non inclusi nel territorio doganale” e le “zone franche doganali”.
c) L’iniziativa per l’”attivazione” delle zone franche sarde, istituite dalla norma di attuazione del 1998 Dlgs 10 marzo 1998, n. 75, nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili, e della loro delimitazione è di esclusiva competenza della Regione che la propone al Governo che poi adotta il relativo decreto. La Commissione europea non ha alcuna competenza in merito.
Probabilmente la Giunta della Regione Sardegna dovrebbe valorizzare quanto disposto dall’art.1 della L.R. 10/2008 alla lettera d) che recita: “d) promuovere l’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75 (Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna concernente l’istituzione delle zone franche) e avviare la procedura per l’istituzione delle zone franche in ciascuno degli ambiti previsti seguendo l’iter secondo le competenze di Regione, Stato e CEE. Si avrebbe comunque delle zone franche parziali e non integrali.
Se l’inerzia politica del sistema del disastro sardo continua a svolgere la sua “funzione” di intermediazione dell’apparato politico-affaristico italiano invece che valorizzare almeno ciò che sicuramente è possibile, portando a termine subito l’istituzione e l’operatività delle zone franche doganali possibili non si potrà neanche godere della norma sopra citata , l'art. 2 e 36 del dpr 43\1973 ( T.U. doganale tutt'ora in vigore)“Sono assimilati ai territori extra-doganali i depositi franchi, i punti franchi e gli altri analoghi istituti, di cui agli articoli 132, 164, 166 e 254. che sembra consentirebbe di assimilare i punti franchi doganali a zone franche fiscali e quindi riconoscerli come territori extradoganali.
FISCALITA’ DI VANTAGGIO (Zona Franca fiscale)
Ribadito che a mio parere il vero obiettivo deve essere l’indipendenza e zona franca non può essere un suo surrogato, più che aprire una vertenza che rischia di assumere caratteri di assistenzialismo preteso, per diritti non riconosciuti e difficili da farsi riconoscere, da uno stato, quello italiano, prossimo alla bancarotta, sia più opportuno ed efficace puntare sulla possibilità di istituire un sistema economico rilevante in grado di progettare una fiscalità di vantaggio adeguata alla situazione sarda in concorrenza con il sistema economico fallimentare italiano, all’interno della normativa europea e aperta anche a tutto il mediterraneo.
La questione fiscalità di vantaggio va esaminata in ambito europeo e in ambito statale.
Qualsiasi fiscalità di vantaggio va prima negoziata con lo stato e messa nelle condizioni affinché la Comunità Europea autorizzi tale regime fiscale “speciale”.
Gi argomenti a sostegno di un regime fiscale “speciale” per la Sardegna possono basarsi sostanzialmente sull’applicazione di quanto previsto dall’articolo 174 del Trattato di Lisbona e dall' art. 87 ex 92, e dall'art 307 ex 234 del Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957, punto 3 comma a), nei quali vengono previsti interventi concretti volti a compensare gli elementi di debolezza socio economica di tipo strutturale legati all’insularità.
CONTESTO GIURIDICO RILEVANTE
Tale sentenza dispone AL COMMA 58, che un ente regionale o territoriale, nell’esercizio dei poteri sufficientemente autonomi rispetto al potere centrale, può stabilire un’aliquota fiscale inferiore a quella nazionale applicabile unicamente all’interno del territorio di sua competenza” e che “il contesto giuridico rilevante per valutare la selettività di una misura fiscale potrebbe limitarsi all’area geografica interessata dal provvedimento qualora l’ente territoriale, segnatamente in virtù del suo statuto e dei suoi poteri, ricopra un ruolo determinante nella definizione del contesto politico ed economico in cui operano le imprese”;
La Corte di giustizia, nella in questa sentenza, ha ritenuto che i poteri sufficientemente autonomi debbano fare riferimento a un’autorità regionale o territoriale dotata sul piano costituzionale di uno statuto politico e amministrativo distinto da quello del governo centrale e che per l’ammissibilità della misura agevolativa l’Ente deve assumersi le conseguenze politiche ed economiche della misura.
Sul piano STATALE poi a nostro favore depongono le sentenze della Corte costituzionale
n. 102/2008 e n. 357/2010 che hanno “riconosciuto” alle Regioni a statuto speciale il potere di istituire tributi propri ma anche di incidere sui tributi erariali interamente devoluti o partecipati consentendo la modifica sia della base imponibile che delle aliquote con il solo limite di non incrementare le aliquote massime.
Per la Sardegna, invece, l’introduzione di una fiscalità agevolata è percorribile attraverso la modifica del titolo III dello Statuto (attraverso una legge ordinaria statale) ovvero con l’inserimento di tale prerogativa nella norma di attuazione dell’articolo 8 dello Statuto ancora in fase di discussione.
PRESUPPOSTI E PRIMI PASSI INDISPENSABILI PER UNA ZONA FRANCA IN SARDEGNA
PER SUPERARE GLI SBARRAMENTI EUROPEI SUGLI AIUTI DI STATO
- Nel giusto tempo, dare alla Sardegna una soggettività politica indipendente dallo stato italiano.
- Nell’immediato, far diventare rilevante il contesto politico ed economico in cui operano le imprese sarde, in modo da poter esercitare dei poteri sufficientemente autonomi rispetto al potere centrale dello stato e non incorrere nella sentenza della Corte Europea sulle Azzorre .
Per conseguire tale rilevanza occorre, assolutamente ed immediatamente;
- Istituire l’Agenzia Sarda delle Entrate
- Istituire un ente di riscossione sardo indipendente da Equitalia.
- Rendere il sistema economico sardo meno dipendente dalle importazioni, aumentarne la chiusura;
Presupposto fondamentale è dunque l’istituzione dell’Agenzia Sarda delle Entrate ;
- in via breve, pronti ad aprire una vertenza con lo stato, si potrebbe conseguire servendosi della potestà data alla Regione Sardegna da quel “può” contenuto nell’art. 9 dello Statuto Regionale , “La Regione può affidare agli organi dello Stato l'accertamento e la riscossione dei propri tributi.” per togliere la funzione allo stato e istituire un propria AGENZIA SARDA DELLE ENTRATE ed un ente di riscossione sardo indipendente da equitalia.
- in alternativa, ma la strada sarebbe più lunga, si potrebbe approvare la proposta di legge di iniziativa popolare, promossa da Fiocco Verde, che si pone gli stessi obiettivi, istituzione dell’agenzia sarda delle entrate e ente di riscossione sardo.
COSTI DELLA ZONA FRANCA
Partendo dal fatto che la Sardegna, all’interno dello stato italiano è una regione davvero speciale parchè il regime di compartecipazione entrate-spese che ne deriva dall’accordo Stato-Regione del 2006 e specialmente dalla modica dell’art. 8 , si assegna come entrate della RAS i 5/10 imposte successioni e donazioni, i 7/10 irpef, i 9/10 iva, 9/10 accise e altre compartecipazioni minori, di contro si caricano alla RAS le spese per la SANITA’ (3,2 mld di euro) + CONTINUITA’ TERRITORIALE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (240 mln di euro) per un totale in percentuale di circa il 70% delle spese totali della RAS.
In questa situazione la Sardegna è quasi uno stato o comunque è ad un passo dalle’essere CONTESTO GIURIDICO ECONOMICO RILEVANTE, così come richiesto dalla UE per poter essere zona franca o di fiscalità di vantaggio.
L’ISTITUZIONE DELLA ZONA FRANCA DI CONSUMO SAREBBE QUASI A TOTALE CARICO DEI SARDI in quanto farebbe mancare, se applicata senza gradualità e anche sul consumo e non solo sulla produzione, causerebbe, un ammontare di mancate entrate, facendo riferimento alle cifre del 2010 di;
IVA 1.8 miliardi
ACCISE 700 milioni
Per un totale di 2,5 mld di euro
e lascerebbe alla regione
IRPEF 2 miliardi
IRES 600 milioni
IRAP 800 milioni
che per effetto della zona franca dovrebbero crescere di 2,5 mld di euro per pareggiare la defiscalizzazione iva ed accise.
Se il sistema Sardegna fosse chiuso, secondo la teoria economica Keynesiana, supposto una propensione marginale al consumo c = 0,6, supponendo che il consumatore rimetta in consumi il 60% dei risparmi iva e accise e l’altro 40% venga rimesso in risparmio, si avrebbe un moltiplicatore pari a 2,50 che genererebbe un maggiore PIL di 6.250 mln , e decine di migliaia di nuovi posti di lavoro.
IL SISTEMA SARDEGNA NON E’ CHIUSO e gran parte di quel 60% dei consumi andrebbero ad incrementare il PIL italiano o di altri stati piuttosto che quello sardo.
La Sardegna oggi importa quasi tutto, basti pensale all’agroalimentare dove le importazioni arrivano all’80%.
Condizione per cogliere i benefici di una zona franca è dunque, Rendere il sistema economico sardo meno dipendente dalle importazioni, aumentarne la chiusura, renderlo autopropulsivo;
Superamento della fase di avvio, che si stima di 5 anni
Non essendo il sistema Sardegna nelle condizioni di chiusura per beneficiare in maniera rilevante dei consumi permessi dalla defiscalizzazione, verrebbero a mancare dalle entrate almeno 1,5 o anche 2 mld di € che metterebbero in crisi i servizi essenziali come la sanità ed i trasporti.
Almeno nella fase di avvio si avrebbe la necessità di attingere ad altri fondi che non sia configurabili come aiuti di stato.
La Sardegna è nelle condizioni e ne ha diritto, di recuperare 2,7 mld di € all’anno di accise sui prodotti petroliferi che gli vengono sottratte dallo stato con delle leggi statali contrarie agli interessi dei sardi. Essendo una restituzione che spetta per diritto non potranno essere, in alcun modo, qualificati come aiuti di stato.
Il recupero dei 2,7 mld di € si potrebbe da subito ottenere mediante;
- L’abolizione della legge 22 dicembre 1980, n. 891, che consente il pagamento differito dell'imposta di fabbricazione e la riscossione delle accise, degli idrocarburi prodotti in Sardegna, fuori dall’isola, Livorno, Latina, Arcola (La Spezia), Ravenna, Cartagena, Barcellona
- O in maniera più immediata, applicazione per dette accise dell’art 8 dello Statuto che in seguito alla modifica del 2006 recita in maniera chiara e indiscutibile : "nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione".
OBIETTIVI DELLA ZONA FRANCA
- Salvare tutte le imprese della Sardegna operanti, favorire l’insediamento di nuove aziende e avviare il superamento del modello industriale del disastro.
- Fermare lo spopolamento delle zone interne, il cosiddetto “effetto ciambella”.
ZONA FRANCA INTEGRALE MA ARTICOLATA, con forme di fiscalità di vantaggio dosate e finalizzate ai suddetti obiettivi da conseguire.
Una proposta potrebbe essere questa:
FISCALITA’ DI VANTAGGIO FORTE
Per le aziende dell’interno che producono agroalimentare o turismo.
Per tutte le aziende che lavorano sui trasporti interni ed esterni per il trasporto persone e per le merci in uscita .
Per gli operai vittime del fallimento industriale che si costituiscono in azienda.
IRAP riduzione al 10% per quelle esistenti esenzione 5 anni per le nuove
IRPEF riduzione al 30% per quelle esistenti esenzione 5 anni per le nuove
IVA riduzione con le detrazioni sull’imponibile, o per riduzione di aliquota per ameno 5 punti.
ACCISE riduzioni contingentate e misurate sul tipo di azienda solo su trasporti e energia.
FISCALITA’ DI VANTAGGIO DEBOLE
Per tutte aziende della Sardegna.
IRAP riduzione al 50% per quelle esistenti e riduzione al 10% per 5 anni per le nuove
IRPEF riduzione al 50% per quelle esistenti e al 10% per quelle nuove e per 5 anni
IVA riduzione con le detrazioni sull’imponibile, o per riduzione di aliquota per ameno 5 punti.
ACCISE riduzioni contingentate e misurate sul tipo di azienda solo su trasporti e energia.
COSTO DELL’INTERVENTO
Si stima, riservandosi un calcolo più approfondito, un costo di 1-1,5 mld di €
VANTAGGI
MAGGIORI ENTRATE
Si stima, dopo il 5° anno in circa 1.5-2 mld €. ANDARE A PAREGGIO CON LE MINORI ENTRATE PER DEFISCALIZZAZIONE
VANTAGGI ECONOMICI
Salverebbe le aziende sarde dalla chiusura e dalla miseria rendendole produttive e concorrenziali, in grado di portare la loro incidenza sull’agroalimentare dal 20% almeno al 60-70% e l’industria turisti in grado di attrarre almeno 20-30 milioni di turisti.
VANTAGGI OCCUPAZIONALI
Da 80 mila a 100 mila nuovi occupati.
Darebbe occupazione stabile a parte degli operai precarizzati o perdenti posto a causa del disastro industriale.
VANTAGGI SOCIALI
Fermerebbe lo spopolamento delle zone interne e permetterebbe un recupero organico e produttivo del territorio.
Rientro di emigrati e ripopolamento dell’isola.
FONTI DI FINANZIAMENTO PER L’AVVIO che si stima in 5 anni
Recupero dei 2.7 mld € di accise su carburanti, mediante.