4 NOVEMBRE 1918-2018 – L’ITALIA DI OGGI E’ A PEZZI COME SE, NEGLI ULTIMI 20 ANNI, AVESSE PERDUTO UNA GUERRA, STAVOLTA ECONOMICA. COSA E’ SUCCESSO CON L’EURO E LA UE?
Il nostro calendario è n memoriale delle tragedie del Novecento. Oggi ricordiamo la Prima guerra mondiale. In altre date il secondo conflitto. C’è però una terza “guerra” di cui non abbiamo avuto consapevolezza perché non si è combattuta con i bombardieri, ma è stata una guerra economica e politica.
Ci prospettarono un gioioso approdo ai lidi dell’Europa unita: nuova terra promessa dove scorre latte e miele. L’Italia consegnò a questa mitica entità, “l'Europa” (in pratica a Paesi stranieri che perseguono con decisione i loro interessi nazionali), le chiavi di casa: la sovranità monetaria, gran parte della sovranità politica ed economica. In sintesi la nostra indipendenza.
Così è stato fatto senza che gli italiani (e gran parte dei politici) si rendessero ben conto di cosa significava. Per anni siamo stati anestetizzati da una retorica, ancora dominante, che celebra “le magnifiche sorti e progressive” della UE.
Ma oggi, dopo 20 anni, ci ritroviamo a pezzi come dopo una guerra perduta e il conto da pagare è salato. Da quarta potenza industriale del mondo siamo passati ad essere il lumicino di coda dell’Europa. Oggi siamo un paese smarrito, depauperato, a sovranità dimezzata e pure in pieno crollo demografico.
La novità degli ultimi tempi è la rabbia e l’indignazione dovute al peggioramento delle nostre condizioni di vita, da cui peraltro è scaturito il voto del 4 marzo.
Ma è spesso una rabbia che non sa risalire alle cause vere del nostro disastro. Un pò come scriveva nel suo “1984” George Orwell: “Perfino quando in mezzo a loro serpeggiava il malcontento, questo scontento non aveva sbocchi perché privi com'erano di una visione generale dei fatti, finivano per convogliarlo su rivendicazioni assolutamente secondarie. Non riuscivano mai ad avere consapevolezza dei problemi più grandi”.
E’ uno dei limiti della cultura politica del M5S, quella che – per esempio – ritiene che il problema sia rappresentato dai vitalizi dei politici o dalle auto blu o dalle cosiddette “pensioni d'oro”.
Ma c’è una parte di loro che a volte si avvicina a un'altra narrazione che sta affermandosi e che offre un quadro d’insieme di ciò che è accaduto all'Italia negli ultimi trent'anni.
La si potrebbe identificare in sostanza con l’elaborazione del professor Alberto Bagnai e di molti altri economisti, giuristi, intellettuali oggi definiti sbrigativamente “sovranisti”.
Questa scuola di pensiero (che è molto forte nella Lega e in FdI) spiega per esempio che l’esplosione del nostro debito pubblico – a causa del quale si chiedono da anni continui sacrifici – non è dovuta all'escalation improvvisa della spesa pubblica improduttiva (come vuole la narrazione dominante, secondo cui viviamo al di sopra dei nostri mezzi), ma è dovuta proprio ai primi passi della moneta unica europea, ovvero l’adesione allo Sme e il divorzio fra Banca d’Italia e Tesoro del 1981.
Da quel momento sono stati i “mercati a decidere a quali condizioni il governo della Repubblica italiana (…) dovesse finanziarsi” (Bagnai). Tutto si fece più costoso.
In effetti nel 1980 il rapporto debito/Pil dell’Italia era al 56,8 per cento (quindi supervirtuoso) ed eravamo da decenni ai primi posti per crescita economica nel mondo, mentre dopo il 1981 di colpo il debito è esploso e, in quattordici anni, nel 1994, era già al 121,8 per cento del Pil. Con l’euro siamo andati ancora peggio.
Si potrà contestare questa scuola di pensiero, ma non trasformando l’UE e la moneta unica in un dogma religioso indiscutibile. Occorrono argomenti.
Egualmente quando la scuola “sovranista” indica gli effetti devastanti dei Trattati di Maastricht con le connesse privatizzazioni e le politiche “lacrime e sangue” che, invece di risanarlo, hanno messo in ginocchio il Paese facendo aumentare pure il debito.
Secondo il pensiero dominante l'Ue è una grande opportunità che abbiamo sprecato e dovremmo chiedere addirittura “più Europa”.
Invece secondo gli altri (cito parole di qualche tempo fa di Luciano Barra Caracciolo, giurista, diventato poi sottosegretario) “l’Europa ci porta alla morte. Abbiamo perso un terzo del manifatturiero e oltre il 25 per cento della produzione industriale. Bisogna uscire dall'eurozona. Altrimenti diventeremo un Paese deindustrializzato e del Terzo mondo come Romania e Bulgaria. È una lotta contro il tempo”.
Servirebbe un confronto vero fra chi ritiene (ancora) che la Ue e l’euro siano una grande occasione e chi afferma che sono costati all'Italia quanto una guerra perduta. Una cosa però è certa: il disastro di questi 30 anni.
–
Riceviamo, dalla Dr.sa Maria Rosaria Randaccio questa lettera aperta indirizzata a Salvini che contiene tutti i riferimenti di legge necessari a far rinviare le elezioni di un anno ... che dovrebbe servire al Commissario ad acta per articolare le nuove aliquote fiscali che competono alla Sardegna ai sensi del decreto legislativo n. 114/2016.
Lettera aperta a Matteo Salvini
Caro Matteo,
in campagna elettorale hai promesso di dare alla Sardegna e ai Sardile Zone Franche, e noi ti abbiamo votato, e ora vorremo che mantenessi fede al Tuo impegno.Ma devi stare attento perché in giro ci sono dei falsi profeti che vogliono nuovamente ingannare il popolo sardo,e sostengonoche assieme al regime fiscale che compete ai territori svantaggiati come le isole ultraperiferiche e spopolate, possa coesistere un altro regime fiscale di cuial DL91/2017 ai sensi del quale sarebbe possibile realizzare inSardegna27 chilometri quadrati ZES ( Zone Economiche Speciali)da attivare in aree portuali e retro portualied ove,le imprese ivi insediate, potranno usufruiredi vantaggi Fiscali consistenti in Crediti di Imposta.
Operazione fortemente spregiudicatapartedel legislatore italiano, che probabilmente parte dal presupposto che gli abitanti dell’Isola siano deglisprovveduti cittadini,a cuilasciar credere che sia possibile far coesisteredueregimi fiscalidiversi nello stesso territorio e che i benefici riduttivi delle ZES possano essere concesse in aggiunta a quelliche competonoveramente ai residenti nell’isola,inpalese violazione del “ Principio di Razionalità “ che vincola il Legislatore nella formulazione e stesuradella norma di legge.
Sappiamo invece comela Zona Franca,che compete veramente alla Sardegna,e’ quella di cui al dlgs 75/ 1998, concessaal Popolo Sardo nel rispetto del“Principio sulla Libera Concorrenza” ai sensi del quale sono nati i Trattati Europei.
Trattatidove si prevede che “ Non sono considerati aiuti di Stato gli aiuti dati ai territori svantaggiati “i cuisvantaggisono statiindividuati dall’art. 92 del Trattato di Roma ratificato con la legge 1203/57 e dall’art. 174 n. 33 del Trattato di Lisbona ratificato dalla legge 130/2008, e che i suddettiaiuti siano “ per sempre “ anziché “a termine “ comeinvece previsto per le ZES,sono legati al fatto che la stessaIsolasia stata identificata comeIsola Lontana o Ultraperiferica e che il suddettofattore geografico sia considerato insuperabile, per cui la mancata concessione e attivazione delle zone franche previste all’art. 12 dello Statuto Sardo,ne ha provocato anche lo SPOPOLAMENTO, riservando cosi alla Sardegna un primato negativo unico al mondo, che vede un numero di Sardi Emigrati superiore a quello deiSardi Residenti.
Situazionedemografica negativache potevaessere evitatase nel rispetto delsuddetto principio dellalibera concorrenzasifossero rispettate le norme comunitarie cogentipreviste dalRegolamento CEE n. 2504/1988sulla gestione delleZone Franche e dei Depositi Franchi, Regolamento Comunitario che si applicaDirettamentee uniformemente su tutte le zone franche della Comunità Economica Europea ( attuale U.E.),ai sensi del“ Principio diArmonizzazione delle legislazioni degli Stati membriin tema di Zone Franche.
Principio di Armonizzazionedisciplinato dalla Direttiva n. 69/75/CEEconfluitanel succitato Regolamenton. 2504/88 (art. 24 )erecepitadall’Italiaai sensi dell’art. 2 della legge n. 29/1968,nell’art. 170 del Codice Doganale Italiano approvato con dpr n. 43/1973, dove si prevede che le zone franche dell’Italia devono essere disciplinate secondo le Direttive Comunitarien. 69/74/CEE e n. 69/75/CEE-Codice Doganale Italiano n. 43/73,in vigore al momento della emanazione deldlgs n. 75/1998,dellalegge Regionale n. 10/2008,della legge Regionale n. 20/2013, delle Delibere di Giunta n. 8/2 del 7 febbraio 2013, la n. 9/7 del 12 febbraio2013 e la n. 39/30 del 26.09.2013,ai sensi delle qualitutta la Sardegna e stata dichiarata e attivata come zona franca nei 6 porti e nelle sue 240 zone industriali collegate o collegabili ai porti nonché nelle sue isole minori, e nelle acque del mare che la circonda e nell’area che la sovrasta.
Caro Matteocon questa lettera vogliamo dirti che Tu potrestirisolverefacilmentee facilmente questa guerra economica condotta controil Popolo Sardo,vittimadi soprusi di chiconsidera la Sardegnasemplicemente una Colonia,senza capire che la rinascita economicadi tutta l’Italia potrebbe ripartire da questa terra.
E sarebbe semplice,perchébasterebbe dare applicazionealla legge Regionale n. 20/2013e chiedere ( ordinare)al Prefetto di Cagliari( da parte Tua come Ministro degli Interni) di nominare un “ Commissario ad Acta “chenel rispetto della suddetta legge Regionale n. 20/2013 possa dare attuazione a quanto previsto daldlgs 114/2016 ( art. 14) e dal nuovo art. 10 dello Statuto Sardo approvato con legge Costituzionale n. 3/1948, dal momento che con l’ art. 14 delsuddetto decreto legislativo114/2016l’Italia ha trasferito alla Regione Sardegna,la propria Sovranità Fiscale .
Ricordarti che laSardegna e allo stremo delle proprie forze, i migliorigiovani sono partiti in cerca di lavoro, mentre le imprese chiudono perché impossibilitate a sostenere una Tassazione Fiscale Esagerata rispetto alle proprie potenzialitàcontributive calcolate in base al reddito,cosi come previsto dalla Costituzione.
Senza la compensazione della Zona Francasono fallite e falliranno sempre e per sempre tutte le imprese che vorranno insediarsi in Sardegna e falliranno sopra tutto quelle che vorranno usufruire del“Regime Fiscale” delleZES di cuialRegolamento 651/2013 , infatti i suddetti benefici fiscali concessi sotto forma di“CREDITO DI IMPOSTA “ se concessi in Sardegna saranno certamenteconsideratidallaComunità Europea,come Aiuti di Stato incompatibili con il mercatoe come talirecuperati maggiorati di sanzioni edi interessi, cosi comee’già accaduto in passato e in altre occasioni similari,per esempio ai sensi dell’art. 24 del decreto legge 185/2008 convertito nella legge n. 2/ 2009 con il quale si e data attuazione allaDecisione2003/193/Ce le cui procedure di recupero degli “ AIUTI DI STATO DICHIARATIILLEGITTIMI“ sono state impartite conl’art. 27 della legge 62/ 2005, legge che attua quanto previsto dal Regolamento n. 794/2004 e dal Regolamento n. 659/1999 del Consigliocon il quale sono state recepite le modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato.
Il rischio che le ZES inSardegna possano essere individuatedalla Commissione Europea come aiuti di stato illegittimi losi correancheai sensi delRegolamento 651/2013dove si individuanoper esclusione i territori dove NON E POSSIBILEAPPLICARE LEZES, precisamente all’art. 1 comma 3 dovesiprevede che le ZES non sipossano istituire neiterritori di cui all’art. 13,ossia : “nei territori che hanno diritto agli aiutisotto forma di Regimi Fiscali, regimi fiscali che servono a compensare i costi del trasporto delle merci prodotte nelle Regioni Ultraperiferiche e Spopolate “.
Ma ciò che e’ più grave vienesegnalatodal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2848del 10 giugno 2015dove si precisa che non possono trovare accoglimento davanti al giudice nazionale, deduzioni ed eccezioniquando la questione sia stata accertata davanti agli organi digiustizia della Unione Europea, per cui gli imprenditori Sardiche volessero usufruire delle ZES potrebbero restare truffati senza possibilità di difendersi come già accaduto in Sardegna quando con decisionedella Commissione n. 2008/854/CE del 2.07.2008 vennero recuperati gli aiuti concessicon legge regionale 9/1998.
Che al popolo sardo competano le “ Franchigie Fiscali “ riservate agli atriterritori dichiarati e attivati come zona francanella UE loprecisa anche l’art. 2 comma 1 lett. h)della legge (comunitaria 2004) n. 62/2005 dove si prevede che “ le leggi italiane devono garantire una effettiva parita di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membridell’Unione Europea facendo in modo di assicurare il massimo livello di “Armonizzazione” possibile tra le legislazioni interne dei vari Stati membri ed evitando l’insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per l’esercizio di attività commerciali e professionali, una disciplina piu’ restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri Stati membri”
Dott.ssa Maria Rosaria Randaccio
( Presidente Movimento Sardegna Zona Franca)
Segue PDF GU. N. L 225 / 8 Comunità Europee 15.8.88
N. L 225 / 8 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 15 . 8 . 88
REGOLAMENTO (CEE) N. 2504 / 88 DEL CONSIGLIO
del 25 luglio 1988
relativo alle zone franche e ai depositi franchi
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea , in particolare l'articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione 0 ),
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),
considerando che le zone franche e i depositi franchi sono
rispettivamente parti del territorio doganale della Comunità
e dei locali, separati dal resto di tale territorio, ove generalmente
vi è una concentrazione di attività concernenti il
commercio estero; che tali zone e depositi assicurano , grazie
alle agevolazioni doganali ivi previste , la promozione delle
suddette attività ed in particolare la redistribuzione di merci
all'interno ed all'esterno della Comunità; che pertanto le
disposizioni relative alle zone franche ed ai depositi franchi
costituiscono uno strumento essenziale della politica commerciale
della Comunità ;
come se le merci non si trovassero nel territorio doganale
della Comunità ;
considerando che occorre tener conto che delle merci comunitarie
poste in zona franca o in deposito franco beneficiano
di alcune disposizioni previste , in linea di massima , per la
loro esportazione; che occorre anche disciplinare le conseguenze
del collocamento in zona franca o deposito franco di
merci comunitarie che negli scambi intracomunitari sono
soggette a imposizioni risultanti dall'applicazione della politica
agricola comune per tutto il tempo in cui tali imposizioni
si applicano ; che altre merci comunitarie devono poter esser
poste in zona franca o deposito franco ; che qualora esse
fossero soggette ad imposizioni nazionali, spetta agli Stati
membri disciplinare le condizioni e le conseguenze del loro
collocamento in zona franca o in deposito franco , fatte salve
le disposizioni fiscali comunitarie;
considerando che occorre fissare alcune norme di tassazione
nel caso in cui sorga un'obbligazione doganale per le merci
poste in zona franca o deposito franco; che occorre in
particolare disporre che , a determinate condizioni, il plus
valore aggiunto nell'ambito del territorio doganale della
Comunità non deve essere compreso nel valore in dogana di
tali merci;
considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme
del presente regolamento e predisporre a tal fine una
procedura comunitaria che permetta di fissarne le modalità
di applicazione ; che è opportuno organizzare in questo
settore una stretta ed efficiente collaborazione fra gli Stati
membri e la Commissione nell'ambito del comitato dei
depositi doganali e delle zone franche, istituito dal regolamento
(CEE) n . 2503 / 88 del Consiglio , del 25 luglio 1988 ,
relativo ai depositi doganali ( 5 ),
considerando che la direttiva 69 / 75 /CEE ( 4 ), modificata da
ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo , ha
fissato le norme che gli Stati membri devono adottare in
materia di zone franche ; che l'importanza di tali zone
nell'ambito dell'unione doganale rende necessaria un'applicazione
uniforme nella Comunità delle disposizioni ad esse
relative ; che occorre pertanto completare e chiarire le norme
attualmente in vigore e prevedere un atto direttamente
applicabile negli Stati membri, che offra in tal modo una
maggiore sicurezza giuridica ai singoli;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
Generalità
considerando che non è opportuno dare alle zone franche e ai
depositi franchi vantaggi concorrenziali per quanto riguarda
l'applicazione dei dazi all'importazione; che è , invece , opportuno
prevedere per tali zone e depositi delle formalità
doganali semplificate rispetto a quelle applicabili nelle altre
parti del territorio doganale della Comunità , data la situazione
particolare di tali zone e depositi;
considerando che le merci non comunitarie introdotte in tali
zone o depositi devono potervi permanere senza limiti di
scadenza , né essere oggetto di pagamento di dazi all'importazione
o d'applicazione di misure di politica commerciale ;
che la permanenza delle merci in queste zone o depositi è da
considerare , agli effetti dell'applicazione di tali dazi o misure ,
Articolo 1
1 . Il presente regolamento stabilisce le norme applicabili
alle zone franche ed ai depositi franchi.
2. * In una zona franca o in un deposito franco:
a ) le merci non comunitarie non sono soggette ai dazi
all'importazione e , salvo disposizioni contrarie, alle
misure di politica commerciale ;
(>) GU n . C 283 del 6 . 11 . 1985 , pag. 9 .
( 2 ) GU n. C 120 del 20 . 5 . 1986 , pag. 16 .
( 3 ) GU n. C 283 del 20 . 10 . 1986 , pag. 6 .
( 4 ) GU n . L 58 dell'8 . 3 . 1969 , pag. 11 . ( 5 ) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
15 . 8 . 88 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 225 / 9
e ) dazi all'importazione: sia i dazi doganali e le tasse di
effetto equivalente , sia i prelievi agricoli ed altre imposizioni
all'importazione previsti nel quadro della politica
agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune
merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
f) dazi all'esportazione: i prelievi agricoli e le altre imposizioni
all'esportazione previsti nell'ambito della politica
agricola comune o nel quadro di regimi specifici applicabili
a talune merci risultanti dalla trasformazione di
prodotti agricoli;
g) autorità doganale: qualsiasi autorità competente per
l'applicazione della normativa doganale, anche se detta
autorità non fa parte dell'amministrazione delle dogane
;
h ) persona:
— una persona fisica ;
— o una persona giuridica ;
— o anche , se la normativa in vigore prevede questa
possibilità , un'associazione di persone cui è riconosciuta
la capacità di compiere atti giuridici, indipendentemente
dallo status di persona giuridica .
b) le merci comunitarie per le quali una normativa comunitaria
specifica lo prevede beneficiano, per via del loro
collocamento in zona franca , delle misure che , in genere ,
sono connesse con l'esportazione delle merci;
c) le formalità doganali e le misure di controllo connesse
con l'entrata e la permanenza delle merci nonché con
l'uscita di tali merci, sono applicabili solo se previste dal
presente regolamento.
3 . Fintantoché le merci comunitarie sono soggette negli
scambi intracomunitari ad imposizioni all'importazione
risultanti dall'applicazione della politica agricola comune ,
tali imposizioni non sono applicabili in una zona franca o in
un deposito franco .
4. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
a) zona franca: parti del territorio doganale della Comunità
separate dal resto di detto territorio in cui le merci non
comunitarie introdotte sono considerate , per l'applicazione
dei dazi all'importazione e delle misure di politica
commerciale all'importazione, come merci non situate nel
territorio doganale della Comunità, purché non siano
immesse in libera pratica o assoggettate ad un altro
regime doganale alle condizioni fissate dal presente
regolamento;
b) deposito franco: locali situati nel territorio doganale della
Comunità in cui le merci non comunitarie introdotte sono
considerate , per l'applicazione dei dazi all'importazione e
delle misure di politica commerciale all'importazione,
come merci non situate nel territorio doganale della
Comunità , purché non siano immesse in libera pratica o
assoggettate ad un altro regime doganale alle condizioni
fissate dal presente regolamento ;
c) merci comunitarie: le merci:
— interamente ottenute nel territorio doganale della
Comunità, senza l'apporto di merci provenienti da
paesi terzi o da territori che non fanno parte del
territorio doganale della Comunità;
— provenienti da paesi o territori che non fanno parte del
territorio doganale della Comunità e che sono in
libera pratica in uno Stato membro;
— ottenute nel territorio doganale della Comunità ,
esclusivamente dalle merci di cui al secondo trattino
oppure dalle merci di cui al primo ed al secondo
trattino;
d) merci non comunitarie: le merci diverse da quelle di cui
alla lettera c).
Fatti salvi gli accordi conclusi con paesi terzi per l'applicazione
del regime di transito comunitario , sono altresì
considerate non comunitarie le merci che , benché soddisfino
le condizioni di cui alla lettera c), sono reintrodotte
nel territorio doganale della Comunità dopo essere state
esportate fuori da tale territorio;
Articolo 2
1 . Gli Stati membri possono costituire in zone franche
alcune parti del territorio doganale della Comunità, oppure
autorizzare la creazione di depositi franchi.
2 . Gli Stati membri stabiliscono il limite geografico di
ciascuna zona . I locali destinati a costituire un deposito
franco devono essere approvati dagli Stati membri.
3 . Gli Stati membri si accertano che le zone franche siano
recintate e stabiliscono i punti di accesso e di uscita dalla zona
franca o dal deposito franco .
4 . Qualsiasi costruzione di immobili in una zona franca è
subordinata ad autorizzazione preventiva dell'autorità doganale.
Articolo 3
1 . I limiti e i punti di accesso e di uscita dalla zona franca e
dai depositi franchi sono soggetti alla sorveglianza del
servizio delle dogane .
2. Le persone , nonché i mezzi di trasporto, che entrano in
una zona franca o in un deposito franco o ne escono possono
essere sottoposti a controllo doganale.
3 . L'accesso ad una zona franca o deposito franco può
essere vietato alle persone che non offrano la piena garanzia
di osservanza delle disposizioni del presente regolamento .
4 . L'autorità doganale può controllare le merci che
entrano in una zona franca o in un deposito franco, che vi
N. L 225 / 10 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 15 . 8 . 88
4 . Su richiesta dell'interessato , l'autorità doganale rilascia
un attestato concernente la posizione comunitaria o non
comunitaria delle merci poste in zona franca o in deposito
franco .
permangono o che ne escono . Ai fini di tale controllo, una
copia del documento di trasporto, che deve accompagnare le
merci all'entrata e all'uscita , deve essere rimessa all'autorità
doganale o tenuta a sua disposizione presso le persone a tale
scopo designate da detta autorità . Quando tale controllo è
richiesto, le merci devono essere poste a disposizione dell'autorità
doganale .
TITOLO III
Funzionamento delle zone franche e dei depositi franchi
Articolo 6
1 . La permanenza delle merci nelle zone franche o nei
depositi franchi non è soggetta ad alcuna limitazione di
tempo.
2 . Nei confronti di talune merci si applicano dei termini
specifici fissati conformemente all'articolo 17, paragrafo 2
del regolamento ( CEE ) n. 2503 / 88 .
Articolo 7
1 . Fatti salvi gli articoli 8 e 9 , in zona franca o in deposito
franco è autorizzata qualsiasi attività di natura industriale o
commerciale oppure di prestazione di servizi, alle condizioni
del presente regolamento .
2 . L'autorità doganale può , tuttavia, disporre taluni
divieti o limitazioni di tali attività in considerazione della
natura delle merci sulle quali vertono tali attività oppure delle
esigenze di sorveglianza doganale .
3 . L'autorità doganale può vietare l'esercizio di un'attività
in zona franca o in deposito franco alle persone che non
offrono le garanzie necessarie alla corretta applicazione del
presente regolamento .
TITOLO II
Entrata delle merci nelle zone franche o nei depositi
franchi
Articolo 4
1 . Qualsiasi merce può essere posta in una zona franca o
in un deposito franco , indipendentemente dalla sua natura ,
quantità , origine , provenienza o destinazione .
2 . Il paragrafo 1 non osta :
a ) all'applicazione dei divieti o delle restrizioni giustificati
da motivi di morale pubblica , d'ordine pubblico , di
pubblica sicurezza , di tutela della salute e della vita delle
persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di
protezione del patrimonio artistico , storico o archeologico
nazionale , o di tutela della proprietà industriale e
commerciale ;
b) alla possibilità per l'autorità doganale di esigere che le
merci che presentano un pericolo o che potrebbero
alterare altre merci o che richiedono , per altre ragioni,
installazioni particolari, siano collocate in luoghi appositamente
attrezzati per riceverle .
Articolo 5
1 . Fatto salvo l'articolo 3 , paragrafo 4 , l'entrata di merci
in zona franca o in deposito franco non comporta né la loro
presentazione all'autorità doganale né il deposito di una
dichiarazione in dogana.
2 . Devono essere presentate all'autorità doganale unicamente
le merci che:
a) sono assoggettate ad un regime doganale e la cui entrata
in zona franca o deposito franco comporta la liquidazione
di detto regime ; tuttavia , tale presentazione non è
necessaria qualora una dispensa dall'obbligo di presentare
tali merci sia ammessa nell'ambito del regime
doganale in oggetto;
b) sono state oggetto di una decisione di concessione di un
rimborso o di uno sgravio dei dazi all'importazione, che
autorizza il collocamento di tali merci in zona franca o
deposito franco ;
c) sono state oggetto di una richiesta in vista di un
pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione
nel quadro della politica agricola comune .
3 . L'autorità doganale può esigere che le merci soggette a
dazi all'esportazione o ad altre disposizioni che disciplinano
l'esportazione siano segnalate al servizio delle dogane .
Articolo 8
Qualora le attività di cui all'articolo 7 consistano nel far
subire delle manipolazioni a merci non comunitarie, si
applicano le seguenti disposizioni:
a ) fatto salvo l'articolo 13 , paragrafo 2 , le manipolazioni
usuali di cui all'articolo 1 8 , paragrafo 1 del regolamento
(CEE) n. 2503 / 88 possono essere effettuate senza autorizzazione
;
b ) le operazioni di perfezionamento diverse dalle manipolazioni
usuali si effettuano conformemente al regolamento
(CEE) n. 1999 / 85 del Consiglio, del 16 luglio 1985 ,
relativo al regime di perfezionamento attivo (*). Gli Stati
membri possono , tuttavia , per quanto necessario , adattare
le modalità di controllo previste in materia in modo
da tener conto delle condizioni di funzionamento e di
sorveglianza doganale delle zone franche o dei depositi
franchi. Le formalità che possono essere soppresse in una
H GU n . L 188 del 20 . 7 . 1985 , pag. 1 .
15 . 8 . 88 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 225 / 11
zona franca o in un deposito franco saranno determinate
secondo la procedura prevista all'articolo 3 1 del regolamento
(CEE) n. 1999 /85 .
In deroga al primo comma , le operazioni di perfezionamento
nel territorio del vecchio porto franco di Amburgo
non sono soggette a condizioni di ordine economico .
Tuttavia, se in un determinato settore di attività economica
, le condizioni di concorrenza nella Comunità sono
pregiudicate per via di tale deroga , il Consiglio , deliberando
a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione, decide di applicare all'attività economica
corrispondente stabilita nel territorio del vecchio porto
franco di Amburgo le condizioni di ordine economico
previste a livello comunitario in materia di perfezionamento
attivo;
c) le operazioni di trasformazione sotto controllo doganale
si effettuano conformemente al regolamento (CEE) n.
2763 / 83 del Consiglio, del 26 settembre 1983 , relativo
al regime che consente la trasformazione sotto controllo
doganale di merci prima della loro immissione in libera
pratica (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n. 4151 / 87 ( 2 ). Gli Stati membri possono , tuttavia , per
quanto necessario adattare le modalità di controllo
previste in materia in modo da tener conto delle condizioni
di funzionamento e di sorveglianza doganale delle
zone franche e dei depositi franchi. Le formalità che
possono essere soppresse in una zona franca o in un
deposito franco saranno determinate secondo la procedura
prevista all'articolo 31 del regolamento (CEE )
n . 1999 / 85 .
— immesse in libera pratica;
— sottoposte al regime dell'ammissione temporanea ;
— abbandonate all'Erario , qualora la normativa nazionale
preveda tale possibilità ;
— oppure distrutte, purché l'interessato fornisca all'autorità
doganale qualsiasi informazione che essa consideri necessaria
, mentre agli scarti e ai rottami stessi risultanti da tale
distruzione può essere data una delle destinazioni contemplate
in uno dei trattini precedenti o all'articolo 8 .
L'abbandono o la distruzione non deve comportare alcuna
spesa per l'Erario .
2 . Se non si applica il paragrafo 1 , le merci non comunitarie
e le merci comunitarie di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 ,
lettera b ) e paragrafo 3 non possono essere consumate o usate
nelle zone franche o nei depositi franchi.
3 . Fatte salve le disposizioni applicabili ai prodotti di
rifornimento , nella misura iji cui il regime in causa lo
consenta , il paragrafo 2 non osta all'uso o al consumo di
merci che , in caso di immissione in libera pratica o di
ammissione temporanea , non sarebbero soggette all'applicazione
di dazi all'importazione o a misure di politica agricola
comune o di politica commerciale , oppure ad imposizioni di
cui all'articolo 1 , paragrafo 3 . In tal caso non è necessaria una
dichiarazione di immissione in libera pratica o di ammissione
temporanea .
E tuttavia necessaria una dichiarazione qualora dette merci
rientrino in un contingente o in un massimale .
Articolo 9
Qualora le attività di cui all'articolo 7 consistano nel far
subire manipolazioni alle merci comunitarie , si applicano le
seguenti disposizioni:
a ) le merci comunitarie di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 ,
lettera b ) che rientrano nella politica agricola comune
possono essere oggetto unicamente delle manipolazioni
espressamente contemplate per tali merci nell'articolo
1 8 , paragrafo 2 del regolamento (CEE ) n . 2503 / 88 .
Tali manipolazioni possono essere effettuate senza autorizzazione
;
b ) le merci comunitarie di cui all'articolo 1 , paragrafo 3
possono essere oggetto delle manipolazioni usuali di
cui all'articolo 18 , paragrafo 1 del regolamento (CEE)
n. 2503 / 88 senza autorizzazione oppure essere distrutte
conformemente all'articolo 10 , paragrafo 1 , quarto trattino.
Articolo 11
1 . Qualsiasi persona che eserciti un'attività sia di magazzinaggio,
lavorazione o trasformazione, sia di vendita o di
acquisto di merci in una zona franca o in un deposito franco
deve tenere una contabilità-materie nella forma approvata
dall'autorità doganale. Non appena introdotte nei locali
della summenzionata persona le merci devono essere prese a
carico in detta contabilità-materie . La contabilità-materie
deve consentire all'autorità doganale d'identificare le merci e
indicarne gli spostamenti.
La contabilità-materie deve essere tenuta a disposizione
dell'autorità doganale per permetterle qualsiasi controllo che
essa ritenga necessario .
2 . In caso di trasbordo di merci all'interno di una zona
franca , i documenti ad esse relativi devono essere tenuti a
disposizione dell'autorità doganale. Il magazzinaggio di
breve durata di merci, inerente a tale trasbordo, è considerato
come facente parte del trasbordo stesso .
Articolo 10
1 . Fatto salvo l'articolo 8 , le merci non comunitarie
collocate in zona franca o in deposito franco durante tale
permanenza possono essere :
(M GU n . L 272 del 5 . 10 . 1983 , pag. 1 .
( 2 ) GU n . L 391 del 31 . 12. 1987 , pag. 1 .
N. L 225 / 12 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 15 . 8. 88
TITOLO IV
Uscite delle merci dalle zone franche e dai depositi franchi
del termine fissato in applicazione dell'articolo 6 , paragrafo
2 , esse non siano state oggetto di una richiesta per
ricevere una delle destinazioni di cui al paragrafo 1 , le
autorità doganali prendono i provvedimenti contemplati
dalla rispettiva normativa specifica relativa al caso di
mancato rispetto della destinazione prevista.
Articolo 15
Le merci comunitarie poste in zona franca o in deposito
franco e contemplate dall'articolo 1 , paragrafo 3 possono
ricevere una qualsiasi delle destinazioni ammesse per tali
merci.
Articolo 12
Fatte salve le disposizioni particolari adottate nell'ambito di
normative doganali specifiche , le merci non comunitarie che
escono da una zona franca o da un deposito franco possono
essere :
— esportate fuori dal territorio doganale della Comunità ;
o
— introdotte, conformemente alle vigenti disposizioni
comunitarie , in altre parti del territorio doganale della
Comunità .
Articolo 16
1 . In caso di reintroduzione delle merci in altre parti del
territorio doganale della Comunità o del loro collocamento
in un regime doganale , l'attestato di cui all'articolo 5 ,
paragrafo 4 può essere usato per provare sia la posizione
comunitaria sia quella non comunitaria di tali merci.
2 . Qualora da tale attestato o per altri mezzi non risulti
che le merci hanno la- posizione di merci comunitarie o non
comunitarie, esse sono considerate:
— per quanto riguarda l'applicazione dei dazi all'esportazione
e dei certificati d'esportazione nonché per le misure
previste per l'esportazione nell'ambito della politica
commerciale , come merci comunitarie;
— negli altri casi, come merci non comunitarie .
Articolo 17
L'autorità doganale accerta che siano rispettate le disposizioni
in materia di esportazione o di spedizione applicabili alle
merci provenienti da Stati membri quando le merci sono
esportate o spedite da una zona franca o da un deposito
franco.
Articolo 13
1 . Qualora per una merce non comunitaria sorga un'obbligazione
doganale, il valore in dogana di tale merce è
determinato conformemente al regolamento (CEE) n. 1224 /
80 del Consiglio ( 1 ), modificato da ultimo dall'atto di
adesione della Spagna e del Portogallo .
Qualora tale valore si basi su un prezzo effettivamente pagato
o da pagare comprendente le spese di magazzinaggio e di
conservazione delle merci durante la loro permanenza in
zona franca o in deposito franco , tali spese non devono essere
comprese nel valore in dogana a condizione che esse siano
distinte dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per la
merce .
2. Qualora la suddetta merce abbia subito in zona franca
o in deposito franco le manipolazioni usuali conformemente
all'articolo 18 , paragrafo 1 del regolamento (CEE) n.
2503 / 88 , la natura , il valore in dogana e la quantità da
prendere in considerazione per la determinazione dell'importo
dei dazi all'importazione sono , su richiesta del dichiarante
e a condizione che le suddette manipolazioni siano state
oggetto di una autorizzazione rilasciata conformemente al
paragrafo 3 di detto articolo , quelli che sarebbero stati presi
in considerazione qualora la merce in questione non avesse
subito le suddette manipolazioni. Possono tuttavia essere
stabilite deroghe a questa disposizione conformemente alla
procedura prevista all'articolo 28 del regolamento (CEE)
n. 2503 / 88 .
TITOLO V
Disposizioni finali
Articolo 18
Il comitato dei depositi doganali e delle zone franche , istituito
dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n . 2503 / 88 , può
esaminare tutti i problemi inerenti all'applicazione del presente
regolamento sollevati dal presidente, sia su propria
iniziativa sia su richiesta del rappresentante di uno Stato
membro.
Articolo 14
1 . Le merci comunitarie rientranti nella politica agricola
comune poste in zona franca o in deposito franco e
contemplate dall'articolo 1 , paragrafo 2 , lettera b), devono
ricevere una delle destinazioni previste dalla normativa che
concede loro , per il fatto che sono poste in zona franca , il
beneficio di misure che si ricollegano , in generale , alla loro
esportazione .
2 . Qualora tali merci siano reintrodotte in altre parti del
territorio doganale della Comunità o qualora , alla scadenza
Articolo 19
Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente
regolamento sono adottate secondo la procedura prevista
all'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 2503 / 88 . (!) GU n . L 134 del 31 . 5 . 1980 , pag. 1 .
15 . 8 . 88 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 225 / 13
1979 , che stabilisce le condizioni di taglio e di vinificazione
nelle zone franche nel territorio geografico della Comunità
per i prodotti del settore vinicolo originari dei paesi
terzi ( 3 ).
Articolo 20
Il presente regolamento non pregiudica l'adozione di disposizioni
particolari in materia di politica agricola comune , che
restano disciplinate dalle norme relative all'attuazione di
detta politica .
Articolo 21
Qualora in una normativa comunitaria specifica vi sia un
riferimento a zone franche , tale riferimento è valido anche
per i depositi franchi.
Articolo 22
Il presente regolamento si applica fatto salvo il regolamento
(CEE) n. 1736 / 75 del Consiglio , del 24 giugno 1975 ,
relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità
e del commercio tra Stati membri (*), modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n. 1629 / 88 ( 2 ).
Articolo 23
Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni del
regolamento (CEE) n. 353 / 79 del Consiglio, del 5 febbraio
Articolo 24
1 . Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Esso si applica un anno dopo l'entrata in vigore delle
disposizioni di applicazione adottate secondo la procedura
prevista all'articolo 19 .
2 . La direttiva 69 / 75 /CEE e le disposizioni della direttiva
71 / 235 /CEE ( 4 ) prese per la sua applicazione sono
abrogate alla data di applicazione del presente regolamento. I
riferimenti a tali direttive devono intendersi fatti al presente
regolamento .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1988
Per il Consiglio
Il Presidente
Th .
PANGALOS
*****
Appello Dr.sa Maria Rosaria Randaccio a Matteo Salvini , Luigi Di Maio, Christian Solinas ZFI
La D.rsa Maria Rosaria Randaccio lancia un appello a Matteo Salvini , Luigi Di Maio, Christian Solinas, sulla Zona Franca Integrale, dopo aver letto l'emendamento del DEF un po dubbio sulla insularità che di fatto estranierebbe la Sardegna dalla legge sulla Zona Franca chiede di non usare altre vie che non siano quelle costituzionali e presenti sullo statuto autonomo sardo sulla Zona Franca Integrale....
FRN ha seguito lo sviluppo dell'industria militare e delle armi high-tech in Russia e ha segnalato il crescente divario tra le capacità della Russia e quelle degli Stati Uniti. Ciò sembra essere dovuto in parte alla cattiva gestione da parte del MIC degli Stati Uniti, o complesso industriale militare. Il sistema americano è speculativo, basato sulla promessa, mentre il sistema russo sembra essere basato sui risultati.
Mentre ci avviciniamo al terzo decennio del 21° secolo, la battaglia per lo spazio sarà protagonista. Ricordiamo che negli anni '80, il famigerato presidente americano degli Stati Uniti, Reagan, promise che gli americani sarebbero stati in grado di produrre un sistema di armi "Star Wars", e il programma era basato sull'uso dei laser.
Ma è la Russia che ha fatto passi da gigante nello sviluppo di armi spaziali e armi che possono raggiungere lo spazio. L'S-500, ad esempio, può raggiungere quegli oggetti in un'orbita terrestre vicina a cui ci riferiamo casualmente come "spazio".
La distruzione dei satelliti è una condizione essenziale per la vittoria in caso di un conflitto militare, ad esempio tra la Russia e gli Stati Uniti, l'esperto militare Konstantin Sivkov ha detto al giornale Vzglyad.
Sivkov ha sottolineato che la Russia, oltre ad avere missili anti-satellite con tecnologia avanzata, sta anche modernizzando le armi dell'ex Unione Sovietica.
"È necessario abbattere i satelliti che effettuano missioni di spionaggio nel nostro territorio prima dell'inizio delle azioni militari, così come i satelliti che forniscono dati di navigazione per le truppe nemiche nel nostro territorio e vicino ai nostri confini", ha spiegato l'analista, evidenziando l'importanza di questa armeria, che per la vittoria nei conflitti moderni sarà "impossibile" farne a meno.
L'esperto militare ha sottolineato che la distruzione dei satelliti "riduce" la capacità militare dell'avversario "diverse volte" e ha osservato che anche Stati Uniti e Cina hanno missili di questo tipo. Secondo lui, gli americani possono distruggere i satelliti con i missili SM-3.
Allo stesso tempo, Sivkov ha notato che gli Stati Uniti "dominano lo spazio", poiché hanno circa 400 satelliti militari, quattro volte più della Russia.
"Quindi siamo costretti a prendere misure per neutralizzare i satelliti degli Stati Uniti, se necessario", ha detto.
Parlando delle caratteristiche tecniche dei missili anti-satellite, Sivkov ha detto che sono stati licenziati degli aeroplani e che il satellite è stato distrutto da una PULSE cinetico, o dinamico, cioè da un'esplosione.
Recentemente, il canale CNBC ha riferito che entro il 2022 la Russia adotterà missili che si suppone siano in grado di abbattere i satelliti.
Questo è dovuto al fatto che la loro è una gara tra Stati Uniti, Cina e Russia per dominare lo spazio prima dell'altro. Tuttavia, poiché l'umanità si trova all'inizio della capacità di colonizzare parti dello spazio, è necessario uno sforzo congiunto maggiore per raggiungere questo obiettivo. Sotto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nessuno di questi sforzi viene compiuto perchè gli Stati Uniti vogliono avere la supremazia nello spazio.
Il ministero degli Esteri russo ha detto, venerdì, che ci sono molte prove che l'organizzazione White Helmets (caschi bianchi) è una branca di Al-Nusra Front affiliato ad Al-Qaeda.
Il ministero degli Esteri russo ha dichiarato che l'Occidente dovrebbe vedere le cose per come sono e smettere di difendere l'organizzazione pseudo-umanitaria i cui membri sono dei provocatori estremisti jihadisti.
"Non è un segreto che questa struttura abbia operato esclusivamente in aree non controllate dal governo e non abbia evitato i contatti con terroristi ed estremisti", ha detto in una nota il ministero degli Esteri russo.
Secondo Mosca, "ci sono molte prove che dimostrano che i White Helmets sono praticamente una branca dell'organizzazione terrorista Al-Nusra, che sono inclusi nella lista delle sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu".
"Siamo sicuri che tutti vedranno, prima o poi, il vero volto degli White Helmets. Stiamo chiedendo ai loro sponsor occidentali di smettere di difendere quelli che sono veri bulli ed estremisti ", ha osservato il ministero degli Esteri.
Secondo il rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo agli inizi di ottobre, Maria Zakharova, membri di al-Nusra estremisti radicali legati ad al-Qaeda stanno cercando di resistere nella zona di de-escalation della provincia Idlib della Siria occupata dai jihadisti .
"I militanti radicali ... per paura di essere isolati a causa degli accordi russo-turchi, organizzano varie provocazioni, mantengono surriscaldata la situazione lungo la zona di de-escalation di Idlib, chiedendo alla cosiddetta resistenza di continuare", ha detto il rappresentante.
Inoltre, il funzionario ha detto che continuerà a ricevere tutti i dati che i terroristi presso Idlib stanno organizzando con importanti attacchi chimici per incolpare il governo siriano, infatti i terroristi hanno trasferito nel loco sostanze chimiche e attrezzature cinematografiche.
"Ciò che ci preoccupa in particolare è che il ruolo delle presunte vittime in questi scenari può essere svolto da civili rapiti da terroristi, tra cui donne e bambini", ha detto.
Allo stesso tempo, Zakharova ha aggiunto che una parte dell'opposizione armata siriana sostiene la creazione della zona smilitarizzata nella provincia, un'iniziativa proposta da Mosca e Ankara.
Le armi psicotroniche vengono impiegate con il nome della tecnologia 5G. La tecnologia 5G non è un sistema ma una raccolta di tecnologie di Intelligenza Artificiale (AI) progettate per lavorare insieme. Secondo i governi, dobbiamo accettare questo nuovo aggiornamento, per legge, o essere lasciati alle spalle del resto del mondo moderno. Dimenticando di prendere precauzioni. Gli umani devono essere in grado di scaricare film in tempi sempre più veloci, per non diventare un paese del terzo mondo.
Quando non puoi fidarti del governo per la verità o la trasparenza, ci sono altri modi per scoprirli da te: le profezie.
Un interprete di profezia che si fa chiamare The Naughty Beaver (NB [castoro biricchino]) rimanda gli eventi galattici con le profezie di Rivelazione (Apocalisse), Nostradamus, Mother Shipton e il Popolo Hopi per identificare dove ci troviamo nella linea temporale evolutiva dell'umanità. Dove altri hanno indovinato le date della Tribolazione e dell'inversione dei poli, NB ha mappato la prova. Il suo messaggio è che tutti noi abbiamo un ruolo da svolgere durante questo periodo critico di trasformazione.
Naughty Beaver è un messaggero. Dice che non è un mentore e che non devi essere cristiano per capire le connessioni che fa tra la profezia biblica e altre profezie. Il suo ruolo è interpretare i segni in modo da poter cambiare le probabilità di sopravvivere come specie. Secondo la sua traduzione, NB ritiene che tutti i segni indicano un'imminente inversione di poli per la Terra. Cosa significa?
Inversione dei Poli e Profezie
L'inversione polare è una prova per l'umanità. Le prove suggeriscono che la Terra abbia sperimentato almeno quattro precedenti spostamenti dei poli , l'ultimo è stata la caduta di Atlantide . Anche qui, affrontiamo la stessa probabilità. Per la nostra attuale linea temporale, quando " In cielo appare un grande segno" iniziano i sette anni di Tribolazione della Bibbia, Rivelazione : 12 Apocalisse: 12
" Un grande segno apparve in cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e una corona di dodici stelle sulla sua testa. 2 Era incinta e gridava di dolore mentre stava per partorire. "
NB fa riferimento alla profezia biblica agli allineamenti galattici delle profezie di Nostradamus. Vedere Nostradamus Centuria 3, Quartiuna46 :
Il cielo che riguarda Léone,
Predice di stelle fisse e segni chiari: si
avvicina improvvisamente al cambiamento dell'era,
Né è ancora per il bene o per i suoi mali.
Naughty Beaver identifica la data de "Il grande segno in cielo" come 23 settembre 2017. Tre anni e mezzo da questa data è la data del ritorno di Satana, il 23 marzo 2021. Vedi Apocalisse 12
Poi un altro segno apparve in cielo: un enorme drago rosso con sette teste e dieci corna e sette corone sulle teste. 4 La sua coda spazzò via un terzo delle stelle dal cielo e le gettò a terra. Il drago stava di fronte alla donna che stava per partorire, in modo che potesse divorare il suo bambino nel momento in cui nasce. 5 Ha dato alla luce un figlio, un figlio maschio, che “ governerà tutte le nazioni con scettro di ferro.” [ Salmo 2: 9 ] E il suo bambino è stato strappato a Dio ed al suo trono. 6 La donna fuggì nel deserto in un luogo preparato per lei da Dio, dove sarebbe stata curata per 1.260 giorni.
Il grande dragone fu scagliato giù - l'antico serpente chiamato diavolo, o Satana, che conduce fuori strada tutto il mondo. Fu scagliato sulla terra e i suoi angeli con lui.
L'intervallo di 1260 giorni riflette 3 1/2 anni dopo il Grande Segno in Cielo, basato sul nuovo calendario (rispetto al vecchio ebraico). Guarda come NB lo mette insieme qui [video sotto]. L'arrivo di Satana è sincronizzato quando l'umanità è più vulnerabile al controllo mentale, che coincide con il lancio del 5G.
In Nostradamus quando "appare la stella barbuta " (foto sopra [Nibiru]) in Cancro, scatena una catena di eventi biblici in Rivelazione che include il ritorno alla terra di Satana in forma fisica, entro il 23 marzo 2021:
10 Il terzo angelo suonò la tromba e una grande stella, ardente come una torcia, è caduta dal cielo su un terzo dei fiumi e sulle sorgenti di approvvigionamento idrico 11 il nome della stella è Assenzio. [ Un ] Un terzo delle acque divennero amare e molte persone morirono per le acque che erano diventate amare. [ Assenzio significa maledizione in ebraico].
Un'altra fonte di profezia viene da Madre Shipton, un estratto che ha scritto nel poema del 1559, precedente a Nostradamus:
Eppure un segno più grande c'è da vedere; Come l'uomo si avvicina all'ultimo secolo. Tre montagne addormentate raccolgono il respiro e vomitano fango, ghiaccio e morte. Un terremoto ingoia città e città; In terre ancora sconosciute a me. E il cristiano combatte il cristiano e sospira la nazione, eppure nulla fa. E gli uomini gialli guadagnano molto potere; Da un possente orso con cui sono rimasti.
{Vulcani, terremoti (in terra sconosciuta - America?) Che distruggono città dopo città, combattendo tra nazioni. Parla di un'alleanza Cinese (giallo) - Russa (orso) contro l'ovest. La maggior parte delle armi attuali della Cina sono arrivate in rapporti con la Russia.}
Dalla luce della luna argentea
La profezia Hopi dice che la rotazione della nostra Terra viene manipolata da esseri stellari " non così benevoli" (sulla luna) per alterare la nostra connessione con la Sorgente.
Nostradamus indica che la luna è stata sostituita e serve come base abitata da coloro che controllano la Terra. In Century One Quartina 48 :
Le mie previsioni arrivano fino all'anno 3795.
La luna ha passato vent'anni di regno.
Un altro prende il regno per settemila anni.
Il sole nei suoi ultimi giorni, la sua profezia si è avverata.
Secondo NB, la Terra si muove in senso antiorario, in anti-tempo. Poiché la rotazione naturale della Terra è in senso orario, l'unico modo per ripristinare la nostra connessione alla Sorgente è fermare la rotazione o capovolgere la terra: uno spostamento del polo. Hopi Prophecy descrive come ciò accadrà:
I gemelli saranno visti nei nostri cieli del Nord Ovest. Verranno e visiteranno per vedere chi ancora ricorda gli insegnamenti originali che volavano nei loro Patuwvotas, o scudi volanti. Porteranno molti dei loro familiari con loro negli ultimi giorni.
NB identifica i gemelli nell'atmosfera terrestre come due astronavi (vedi la freccia). Viste con filtri speciali, queste famiglie stellari sono qui per riportare i poli della Terra nella posizione e rotazione corretta. I gemelli sono "i bravi ragazzi". Sfortunatamente, la potenza di cui hanno bisogno per trasformare la Terra potrebbe essere drenata dal nostro sole. Non ci sono avvertimenti da parte dei leader mondiali sulle conseguenze di questi eventi. Il paradosso è che c'è una guerra sopra (fuori) della Terra simultaneamente alla guerra sulla Terra. Come sopra così sotto. Come distinguere il bene dalle forze del male e il risultato finale? Comprendi la profezia.
La prossima guerra
Nel secolo 9, Quartina 62 , Nostradamus avvertì che durante la Tribolazione un drago sarebbe stato rilasciato il 3 ottobre. Il Dragone sarà rilasciato il terzo di ottobre.
Nella Bibbia Apocalisse 12: Poi un altro segno apparve in cielo: un enorme drago rosso con sette teste e dieci corna e sette corone sulle teste. 4 La sua coda spazzò via un terzo delle stelle dal cielo e le gettò a terra.
Naughty Beaver indica un'armata di "navi ombra" attorno alla luna. Guarda vedi qui [video sotto]. Coincidenze dei piccoli punti in movimento suggerirebbe che ci stiamo avvicinando ad una resa dei conti. Potrebbe il drago fare riferimento alla Cina? Perché il 10 ottobre 2018 è stato effettuato un test di emergenza dall'Agenzia federale di gestione delle emergenze e dalla Commissione federale delle comunicazioni per tutti i telefoni cellulari?
Cieli occultati
In un precedente articolo , ho condiviso come il governo sia complice nell'irrorare con sostanze chimiche per sperimentarli sulle popolazioni, oltre a nascondere il sole e altri corpi celesti. Sappiamo che i raggi del sole danno vita e le sue frequenze forniscono all'umanità miglioramenti energetici. Tuttavia, non solo il sole è bloccato dalle scie chimiche, ma viene anche bloccato dal simulatore solare . Tra il simulatore del sole, la luna artificiale , NIBIRU, le due astronavi gemelle e l'armata della luna, stanno riempiendo i nostri cieli.
Il lancio di un sole artificiale contraddice la propaganda del riscaldamento globale. Non solo rivela che la Terra si sta raffreddando mentre il sole si muove verso un grande minimo solare, suggerisce qualcosa di più terribile. Come prova, il Wisconsin, nell'aprile 2018, ha condotto una esercitazione in preparazione a un intervento di potenza di massa in tutto lo stato chiamato Dark Sky:mini glaciazione in arrivo.
Se un'armata è qui sotto il comando lunare, allora colui che regna dalla luna non è il messia. Il vero messia non ritorna finché la terra non è ghiacciata ... quando l'inferno ci congela.
Terra in bilico
Nel frattempo, sulla Terra, i nanochip e Smart Dust sono una tecnologia armata per l' agenda dei microchip umani . I microchip ID di radiofrequenza (RF) sono stati chiamati il Marchio della Bestiaper la semplice ragione che si tratta di un metodo di controllo completo dell'umanità da parte del Beast System, un sistema simulato al computer, gestito dal governo e dalle entità che servono l'Agenda del New World Order . I chip RFID sono un ricevitore e un trasmettitore di informazioni. Un chip può controllare il corpo e la mente con la stessa facilità con cui si controlla un'automobile che guida da sola.
I nanochip, impiantati con i vaccini, le ricadute chimiche o impianti, vanno contro le leggi della Natura. Senza dubbio, stiamo vivendo l'inferno sulla Terra. Forse la Terra è impostata come un inferno vivente da cui dobbiamo finalmente trascendere. La nostra condizione attuale sarebbe una ragione per cui Dio potrebbe resettare i poli della Terra?
Naughty Beaver crede che la Tribolazione non sia uno scenario della "fine dei giorni" perché le profezie non mostrano ciò che solo il Creatore può determinare. Anche se si stima che la Tribolazione spazzerà via il 75% della vita sul pianeta, è solo un avvertimento. Noi, come coscienza umana, abbiamo una scelta. Andando avanti, possiamo co-creare il paradiso o l'inferno. Tuttavia, il Rapimento atteso dai cristiani non avverrà se non dopo i sette anni di tribolazione. Su quale Terra atterremo e ci baseremo dipende da come scegliamo di vivere ora, possiamo smettere di dividerci e lavorare insieme. Suona surreale?
Recupero della vera identità
Ci rendiamo conto che siamo stati distratti dalla verità di chi siamo veramente. Quando ci dividiamo per genere, razza, religione e status seguiamo l'ego dimenticando l'anima. Siamo esseri leggeri che hanno un'esperienza umana. Viviamo e respiriamo le frequenze. Tutto è energia. Ognuno di noi che ignora questo aspetto critico è per nostro danno collettivo.
Siamo sistemi organici collegati attraverso un sistema nervoso, un sistema endocrino e un sistema di chakra: ruote di luce. Quando sono allineati, ci colleghiamo alla nostra spiritualità, il sé superiore, alla Fonte del Creatore, attraverso il chakra della corona.
Poiché i chakra sono collegati al sistema ghiandolare nel corpo, la salute delle nostre ghiandole è parte integrante di una forte connessione energetica al nostro sé superiore. La ghiandola pineale è la ghiandola associata al settimo chakra, la connessione alla Sorgente.
Il fluoruro nell'approvvigionamento idrico pubblico serve ad annichilire la ghiandola pineale un modo per bloccare la nostra connessione alla Fonte.
Il disegno dei chakra, a loro volta, suggeriscono che sono stati progettati per essere controllati. Se non proteggiamo il flusso di energia attraverso i nostri chakra con confini energetici, come i confini di un paese, possiamo facilmente perdere la nostra energia per gli altri che la prendono per se stessi. Tutto è un doppio universo è un paradosso, da usare sia per il bene che per il male. Ma la nostra chiamata è quella di sfondare la dualità per riconnettersi alla Sorgente. Non c'è tecnologia esterna per aiutarci. Siamo NOI la tecnologia.
La soppressione dell'umanità
La tecnologia che viene implementata è volutamente usata per sopprimere l'evoluzione naturale dell'umanità per bloccare le nostre connessioni naturali al Sole e il Creatore di Sorgenti. Fortunatamente, c'è una finestra di opportunità per prevenire il "fuoco e la furia" delle profezie . Il presidente Trump può condurre il mondo alla pace e porre fine alla profezia ora. Lo farà quando minaccia la Corea del Nord che incontreranno "fuoco e furia" se minacceranno gli Stati Uniti?
È scritto nella profezia di Hopi conosciuta come la storia di The Blue Kachina :
Molti sembreranno aver perso la loro anima in questi ultimi giorni. La natura dei cambiamenti sarà così intensa che coloro che sono deboli nella consapevolezza spirituale diventeranno pazzi, poiché non siamo nulla senza spirito. Scompariranno, perché sono solo recipienti cavi per qualsiasi cosa da usare. La vita sarà così brutta nelle città che molti sceglieranno di lasciare questo aereo. Alcuni in interi gruppi.
Solo coloro che ritornano ai valori dei vecchi modi saranno in grado di trovare la pace della mente. Poiché nella Terra troveremo sollievo dalla follia che ci circonderà.
Ciò che le profezie ci rivelano è il quadro di un possibile futuro, un avvertimento, che noi come popolo possiamo cambiare se ci preoccupiamo di riunirci per la pace. Il conto alla rovescia è iniziato. Abbiamo sei anni per farlo bene.
Ognuno ha un ruolo da svolgere.
Se le profezie andassero avanti sulla traccia attuale, seguiremo un'agenda aliena in un'era di film, TV e politici di IA che hanno rivelato ciò che Nostradamus aveva previsto nel 1500; un governo mondiale e l' agenda transumanista . Nel secondo secolo, Quartina 2o:
In poco tempo, cambiamento organizzato
Aspettiamo un'età più sinistra
Il mascherato e solitario, l'inversione di ruolo
Pochi sono felici al loro posto.
Cosa succede quando milioni di persone si sentono sconnesse mentre le calamità mondiali aumentano con intensità e le profezie si adempiono? Che aspetto avrà se il mondo si oscurerà? O impazzisce? Non deve avvenire .
Ascensione dell'Umanità
L'umanità sta ascendendo. L'ascensione è un nuovo livello di comprensione, in cui l'umanità entra in una nuova dimensione della coscienza superiore (Cristo). Cristo ha detto che il Regno di Dio è dentro ognuno di noi. Era un messaggero. Ora ci viene presentata una finestra di opportunità per cambiare le cose per l'uomo e la bestia: umani e castori.
Sappiamo che l'energia non può essere creata o distrutta, ma cambiare solo forma. Tuttavia siamo qui per riconoscere che siamo esseri di luce eterna e che la luce è informazione che deve essere usata a nostro vantaggio. Secondo la profezia, il grande segno è arrivato e passato, dicendoci che il Nuovo Mondo sarà creato nel nostro tempo. Dobbiamo essere consapevoli dei falsi profeti che sono qui e quelli che devono ancora venire.
"IL MALE PROFETIZZATO STA ARRIVANDO COME UN SERPENTE CHE SI ACCINGE ALLA DATA D'INIZIO DELLA GUERRA ". ~ NAUGHTY BEAVER
L'informazione è scritta nelle stelle e nei cerchi nel grano. Avendo preconoscenza degli allineamenti galattici, abbiamo finestre di opportunità per impedire agli eventi di manifestarsi.
La vita in 3D è un'esistenza temporanea. Siamo venuti qui per andare a scuola, per essere raffinati, per imparare la differenza tra il bene e il male, per negare il male, per accettare l'amore, per "morire alla carne" e per ascendere come puro spirito.
Possiamo riconoscere che qualsiasi cosa ottenuta in questo mondo è temporanea e inutile, mentre le cose che lasciamo sono di grande valore. Quel valore è dentro ognuno di noi. È la frequenza dell'amore. È l'unica frequenza in grado di trasformare le frequenze negative della paura e del male che tentano di usurpare ciò che resta della Terra e dell'umanità.