domenica 4 novembre 2018

LETTERA APERTA AL MINISTRO MATTEO SALVINI DALLA RAPPRESENTANTE DEL MOVIMENTO SARDEGNA ZONA FRANCA

LETTERA APERTA AL MINISTRO MATTEO SALVINI DALLA RAPPRESENTANTE DEL MOVIMENTO SARDEGNA ZONA FRANCA 

Dr.sa Maria Rosaria Randaccio 
Sa Defenza



Dr.sa Maria Rosaria Randaccio


Riceviamo, dalla Dr.sa Maria Rosaria Randaccio questa lettera aperta indirizzata a Salvini che contiene tutti i riferimenti di legge necessari a far rinviare le elezioni di un anno ... che dovrebbe servire al Commissario ad acta per articolare le nuove aliquote fiscali che competono alla Sardegna ai sensi del decreto legislativo n. 114/2016.



Lettera aperta a Matteo Salvini 

Caro Matteo,

in campagna elettorale hai promesso di dare alla Sardegna e ai Sardi  le Zone Franche, e noi ti abbiamo votato, e ora vorremo che mantenessi fede al Tuo impegno.  Ma devi stare attento perché in giro ci sono dei falsi profeti che vogliono nuovamente ingannare il popolo sardo,  e sostengono  che assieme al regime fiscale che compete ai territori svantaggiati come le isole ultraperiferiche e spopolate, possa coesistere un altro regime fiscale di cui  al   DL  91/2017 ai sensi del quale sarebbe possibile realizzare in  Sardegna  27 chilometri quadrati   ZES ( Zone Economiche Speciali)  da attivare in aree portuali e retro portuali  ed ove,  le imprese ivi insediate, potranno usufruire  di vantaggi Fiscali consistenti in Crediti di Imposta.

Operazione fortemente spregiudicata  parte  del legislatore italiano, che probabilmente parte dal presupposto che gli abitanti dell’Isola siano degli  sprovveduti cittadini,  a cui  lasciar credere che sia possibile far coesistere  due  regimi fiscali  diversi nello stesso territorio e che i benefici riduttivi delle   ZES   possano essere concesse in aggiunta a quelli  che competono  veramente ai residenti nell’isola,  in  palese violazione del “ Principio di Razionalità “ che vincola il Legislatore nella formulazione e stesura  della norma di legge. 

Sappiamo invece come  la Zona Franca,  che compete veramente alla Sardegna,  e’ quella di cui al dlgs 75/ 1998, concessa  al Popolo Sardo nel rispetto del  Principio sulla Libera Concorrenza” ai sensi del quale sono nati i Trattati Europei.

Trattati  dove si prevede che “ Non sono considerati aiuti di Stato gli aiuti dati ai territori svantaggiati “  i cui  svantaggi  sono stati  individuati dall’art. 92 del Trattato di Roma ratificato con la legge 1203/57 e dall’art. 174 n. 33 del Trattato di Lisbona ratificato dalla legge 130/2008, e che i suddetti  aiuti siano “ per sempre “ anziché   a termine “ come  invece previsto per le ZES, sono legati al fatto che la stessa  Isola  sia stata identificata come  Isola Lontana o Ultraperiferica e che il suddetto  fattore geografico sia considerato insuperabile, per cui la mancata concessione e attivazione delle zone franche previste all’art. 12 dello Statuto Sardo,  ne ha provocato anche lo SPOPOLAMENTO, riservando cosi alla Sardegna un primato negativo unico al mondo, che vede un numero di Sardi Emigrati superiore a quello dei  Sardi Residenti.

Situazione  demografica negativa  che poteva  essere evitata  se nel rispetto del  suddetto principio della  libera concorrenza  si  fossero rispettate le norme comunitarie cogenti  previste dal  Regolamento CEE n. 2504/1988 sulla gestione delle  Zone Franche e dei Depositi Franchi, Regolamento Comunitario che si applica  Direttamente  e uniformemente su tutte le zone franche della Comunità Economica Europea ( attuale U.E.),  ai sensi del  Principio di  Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri  in tema di Zone Franche.

Principio di Armonizzazione  disciplinato dalla Direttiva n. 69/75/CEE  confluita  nel succitato Regolamento  n. 2504/88 (art. 24 )   e  recepita  dall’Italia ai sensi dell’art. 2 della legge n. 29/1968,  nell’art. 170 del Codice Doganale Italiano approvato con dpr n. 43/1973, dove si prevede che le zone franche dell’Italia devono essere disciplinate secondo le Direttive Comunitarie  n. 69/74/CEE e n. 69/75/CEE-Codice Doganale Italiano n. 43/73,  in vigore al momento della emanazione del  dlgs n. 75/1998,  della  legge Regionale n. 10/2008,  della legge Regionale n. 20/2013, delle Delibere di Giunta n. 8/2 del 7 febbraio 2013, la n. 9/7 del 12 febbraio2013 e la n. 39/30 del 26.09.2013,  ai sensi delle quali  tutta la Sardegna e stata dichiarata e attivata come zona franca nei 6 porti e nelle sue 240 zone industriali collegate o collegabili ai porti nonché nelle sue isole minori, e nelle acque del mare che la circonda e nell’area che la sovrasta. 

Caro Matteo  con questa lettera vogliamo dirti che Tu potresti  risolvere  facilmente  e facilmente questa guerra economica condotta contro  il Popolo Sardo,  vittima  di soprusi di chi  considera la Sardegna  semplicemente una Colonia,  senza capire che la rinascita economica  di tutta l’Italia potrebbe ripartire da questa terra.

E sarebbe semplice,  perché  basterebbe   dare applicazione  alla legge Regionale n. 20/2013  e chiedere ( ordinare)  al Prefetto di Cagliari  ( da parte Tua come Ministro degli Interni) di nominare un “ Commissario ad Acta “  che  nel rispetto della suddetta legge Regionale n. 20/2013 possa dare   attuazione a quanto previsto dal  dlgs 114/2016 ( art. 14) e dal nuovo art. 10 dello Statuto Sardo approvato con legge Costituzionale n. 3/1948, dal momento che con l’ art. 14 del  suddetto decreto legislativo  114/2016  l’Italia ha trasferito alla Regione Sardegna,  la propria Sovranità Fiscale .

Ricordarti che la  Sardegna e allo stremo delle proprie forze, i migliori  giovani sono partiti in cerca di lavoro, mentre le imprese chiudono perché impossibilitate a sostenere una Tassazione Fiscale Esagerata rispetto alle proprie potenzialità  contributive calcolate in base al reddito,  cosi come previsto dalla Costituzione.

 Senza la compensazione della Zona Franca  sono fallite e falliranno sempre e per sempre tutte le imprese che vorranno insediarsi in Sardegna e falliranno sopra tutto quelle che vorranno usufruire del  “Regime Fiscale” delle  ZES di cui  al  Regolamento 651/2013 , infatti i suddetti benefici fiscali   concessi sotto forma di  CREDITO DI IMPOSTA  se concessi in Sardegna saranno certamente  considerati  dalla  Comunità Europea,  come Aiuti di Stato incompatibili con il mercato  e come tali  recuperati maggiorati di sanzioni e  di interessi,   cosi come  e’  già accaduto in passato e in altre occasioni similari,  per esempio ai sensi dell’art. 24 del decreto legge 185/2008 convertito nella legge n. 2/ 2009 con il quale si e data attuazione alla  Decisione  2003/193/Ce le cui procedure di recupero degli “ AIUTI DI STATO DICHIARATI  ILLEGITTIMI  “ sono state impartite con  l’art. 27 della legge 62/ 2005, legge che attua quanto previsto dal Regolamento n. 794/2004 e dal Regolamento n. 659/1999 del Consiglio  con il quale sono state recepite le modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato. 

Il rischio che le ZES in  Sardegna possano essere individuate  dalla Commissione Europea come aiuti di stato illegittimi  lo  si corre  anche  ai sensi del  Regolamento 651/2013  dove si individuano  per esclusione i territori dove NON E POSSIBILE  APPLICARE LE  ZES, precisamente   all’art. 1 comma 3   dove  si  prevede   che le ZES non si  possano istituire nei  territori di cui all’art. 13,  ossia : “nei territori che hanno diritto agli aiuti  sotto forma di Regimi Fiscali, regimi fiscali che servono a compensare i costi del trasporto delle merci prodotte nelle Regioni Ultraperiferiche e Spopolate “. 

Ma ciò che e’ più grave viene  segnalato  dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2848  del 10 giugno 2015  dove si precisa che non possono trovare accoglimento davanti al giudice nazionale, deduzioni ed eccezioni  quando la questione sia stata accertata davanti agli organi di  giustizia della Unione Europea, per cui gli imprenditori Sardi  che volessero usufruire delle ZES potrebbero restare truffati senza possibilità di difendersi come già accaduto in Sardegna quando con decisione  della Commissione n. 2008/854/CE del 2.07.2008 vennero recuperati gli aiuti concessi  con legge regionale 9/1998. 

Che al popolo sardo competano le “ Franchigie Fiscali “ riservate agli atri  territori dichiarati e attivati come zona franca  nella UE   lo  precisa anche l’art. 2 comma 1 lett. h)  della legge (comunitaria 2004) n. 62/2005 dove si prevede chele leggi italiane devono garantire una effettiva parita di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri  dell’Unione Europea facendo in modo di assicurare il massimo livello di “Armonizzazione” possibile tra le legislazioni interne dei vari Stati membri ed evitando l’insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per l’esercizio di attività commerciali e professionali, una disciplina piu’ restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri Stati membri” 

Dott.ssa Maria Rosaria Randaccio
( Presidente Movimento Sardegna Zona Franca)






Segue PDF  GU. N. L 225 / 8 Comunità Europee 15.8.88

N. L 225 / 8 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 15 . 8 . 88

REGOLAMENTO (CEE) N. 2504 / 88 DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1988 relativo alle zone franche e ai depositi franchi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 113 , vista la proposta della Commissione 0 ), visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ), visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ), considerando che le zone franche e i depositi franchi sono rispettivamente parti del territorio doganale della Comunità e dei locali, separati dal resto di tale territorio, ove generalmente vi è una concentrazione di attività concernenti il commercio estero; che tali zone e depositi assicurano , grazie alle agevolazioni doganali ivi previste , la promozione delle suddette attività ed in particolare la redistribuzione di merci all'interno ed all'esterno della Comunità; che pertanto le disposizioni relative alle zone franche ed ai depositi franchi costituiscono uno strumento essenziale della politica commerciale della Comunità ; come se le merci non si trovassero nel territorio doganale della Comunità ; considerando che occorre tener conto che delle merci comunitarie poste in zona franca o in deposito franco beneficiano di alcune disposizioni previste , in linea di massima , per la loro esportazione; che occorre anche disciplinare le conseguenze del collocamento in zona franca o deposito franco di merci comunitarie che negli scambi intracomunitari sono soggette a imposizioni risultanti dall'applicazione della politica agricola comune per tutto il tempo in cui tali imposizioni si applicano ; che altre merci comunitarie devono poter esser poste in zona franca o deposito franco ; che qualora esse fossero soggette ad imposizioni nazionali, spetta agli Stati membri disciplinare le condizioni e le conseguenze del loro collocamento in zona franca o in deposito franco , fatte salve le disposizioni fiscali comunitarie; considerando che occorre fissare alcune norme di tassazione nel caso in cui sorga un'obbligazione doganale per le merci poste in zona franca o deposito franco; che occorre in particolare disporre che , a determinate condizioni, il plus valore aggiunto nell'ambito del territorio doganale della Comunità non deve essere compreso nel valore in dogana di tali merci; considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento e predisporre a tal fine una procedura comunitaria che permetta di fissarne le modalità di applicazione ; che è opportuno organizzare in questo settore una stretta ed efficiente collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato dei depositi doganali e delle zone franche, istituito dal regolamento (CEE) n . 2503 / 88 del Consiglio , del 25 luglio 1988 , relativo ai depositi doganali ( 5 ), considerando che la direttiva 69 / 75 /CEE ( 4 ), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo , ha fissato le norme che gli Stati membri devono adottare in materia di zone franche ; che l'importanza di tali zone nell'ambito dell'unione doganale rende necessaria un'applicazione uniforme nella Comunità delle disposizioni ad esse relative ; che occorre pertanto completare e chiarire le norme attualmente in vigore e prevedere un atto direttamente applicabile negli Stati membri, che offra in tal modo una maggiore sicurezza giuridica ai singoli;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
Generalità considerando che non è opportuno dare alle zone franche e ai depositi franchi vantaggi concorrenziali per quanto riguarda l'applicazione dei dazi all'importazione; che è , invece , opportuno prevedere per tali zone e depositi delle formalità doganali semplificate rispetto a quelle applicabili nelle altre parti del territorio doganale della Comunità , data la situazione particolare di tali zone e depositi; considerando che le merci non comunitarie introdotte in tali zone o depositi devono potervi permanere senza limiti di scadenza , né essere oggetto di pagamento di dazi all'importazione o d'applicazione di misure di politica commerciale ; che la permanenza delle merci in queste zone o depositi è da considerare , agli effetti dell'applicazione di tali dazi o misure , Articolo 1 1 . Il presente regolamento stabilisce le norme applicabili alle zone franche ed ai depositi franchi. 2. * In una zona franca o in un deposito franco: a ) le merci non comunitarie non sono soggette ai dazi all'importazione e , salvo disposizioni contrarie, alle misure di politica commerciale ; (>) GU n . C 283 del 6 . 11 . 1985 , pag. 9 . ( 2 ) GU n. C 120 del 20 . 5 . 1986 , pag. 16 . ( 3 ) GU n. C 283 del 20 . 10 . 1986 , pag. 6 . ( 4 ) GU n . L 58 dell'8 . 3 . 1969 , pag. 11 . ( 5 ) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. 15 . 8 . 88 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 225 / 9 e ) dazi all'importazione: sia i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente , sia i prelievi agricoli ed altre imposizioni all'importazione previsti nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; f) dazi all'esportazione: i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'esportazione previsti nell'ambito della politica agricola comune o nel quadro di regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; g) autorità doganale: qualsiasi autorità competente per l'applicazione della normativa doganale, anche se detta autorità non fa parte dell'amministrazione delle dogane ; h ) persona: — una persona fisica ; — o una persona giuridica ; — o anche , se la normativa in vigore prevede questa possibilità , un'associazione di persone cui è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, indipendentemente dallo status di persona giuridica . b) le merci comunitarie per le quali una normativa comunitaria specifica lo prevede beneficiano, per via del loro collocamento in zona franca , delle misure che , in genere , sono connesse con l'esportazione delle merci; c) le formalità doganali e le misure di controllo connesse con l'entrata e la permanenza delle merci nonché con l'uscita di tali merci, sono applicabili solo se previste dal presente regolamento. 3 . Fintantoché le merci comunitarie sono soggette negli scambi intracomunitari ad imposizioni all'importazione risultanti dall'applicazione della politica agricola comune , tali imposizioni non sono applicabili in una zona franca o in un deposito franco . 4. Ai sensi del presente regolamento si intende per: a) zona franca: parti del territorio doganale della Comunità separate dal resto di detto territorio in cui le merci non comunitarie introdotte sono considerate , per l'applicazione dei dazi all'importazione e delle misure di politica commerciale all'importazione, come merci non situate nel territorio doganale della Comunità, purché non siano immesse in libera pratica o assoggettate ad un altro regime doganale alle condizioni fissate dal presente regolamento; b) deposito franco: locali situati nel territorio doganale della Comunità in cui le merci non comunitarie introdotte sono considerate , per l'applicazione dei dazi all'importazione e delle misure di politica commerciale all'importazione, come merci non situate nel territorio doganale della Comunità , purché non siano immesse in libera pratica o assoggettate ad un altro regime doganale alle condizioni fissate dal presente regolamento ; c) merci comunitarie: le merci: — interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità, senza l'apporto di merci provenienti da paesi terzi o da territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità; — provenienti da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e che sono in libera pratica in uno Stato membro; — ottenute nel territorio doganale della Comunità , esclusivamente dalle merci di cui al secondo trattino oppure dalle merci di cui al primo ed al secondo trattino; d) merci non comunitarie: le merci diverse da quelle di cui alla lettera c). Fatti salvi gli accordi conclusi con paesi terzi per l'applicazione del regime di transito comunitario , sono altresì considerate non comunitarie le merci che , benché soddisfino le condizioni di cui alla lettera c), sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunità dopo essere state esportate fuori da tale territorio; Articolo 2 1 . Gli Stati membri possono costituire in zone franche alcune parti del territorio doganale della Comunità, oppure autorizzare la creazione di depositi franchi. 2 . Gli Stati membri stabiliscono il limite geografico di ciascuna zona . I locali destinati a costituire un deposito franco devono essere approvati dagli Stati membri. 3 . Gli Stati membri si accertano che le zone franche siano recintate e stabiliscono i punti di accesso e di uscita dalla zona franca o dal deposito franco . 4 . Qualsiasi costruzione di immobili in una zona franca è subordinata ad autorizzazione preventiva dell'autorità doganale. Articolo 3 1 . I limiti e i punti di accesso e di uscita dalla zona franca e dai depositi franchi sono soggetti alla sorveglianza del servizio delle dogane . 2. Le persone , nonché i mezzi di trasporto, che entrano in una zona franca o in un deposito franco o ne escono possono essere sottoposti a controllo doganale. 3 . L'accesso ad una zona franca o deposito franco può essere vietato alle persone che non offrano la piena garanzia di osservanza delle disposizioni del presente regolamento . 4 . L'autorità doganale può controllare le merci che entrano in una zona franca o in un deposito franco, che vi N. L 225 / 10 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 15 . 8 . 88 4 . Su richiesta dell'interessato , l'autorità doganale rilascia un attestato concernente la posizione comunitaria o non comunitaria delle merci poste in zona franca o in deposito franco . permangono o che ne escono . Ai fini di tale controllo, una copia del documento di trasporto, che deve accompagnare le merci all'entrata e all'uscita , deve essere rimessa all'autorità doganale o tenuta a sua disposizione presso le persone a tale scopo designate da detta autorità . Quando tale controllo è richiesto, le merci devono essere poste a disposizione dell'autorità doganale .

TITOLO III
Funzionamento delle zone franche e dei depositi franchi Articolo 6 1 . La permanenza delle merci nelle zone franche o nei depositi franchi non è soggetta ad alcuna limitazione di tempo. 2 . Nei confronti di talune merci si applicano dei termini specifici fissati conformemente all'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento ( CEE ) n. 2503 / 88 . Articolo 7 1 . Fatti salvi gli articoli 8 e 9 , in zona franca o in deposito franco è autorizzata qualsiasi attività di natura industriale o commerciale oppure di prestazione di servizi, alle condizioni del presente regolamento . 2 . L'autorità doganale può , tuttavia, disporre taluni divieti o limitazioni di tali attività in considerazione della natura delle merci sulle quali vertono tali attività oppure delle esigenze di sorveglianza doganale . 3 . L'autorità doganale può vietare l'esercizio di un'attività in zona franca o in deposito franco alle persone che non offrono le garanzie necessarie alla corretta applicazione del presente regolamento .

TITOLO II
Entrata delle merci nelle zone franche o nei depositi franchi Articolo 4 1 . Qualsiasi merce può essere posta in una zona franca o in un deposito franco , indipendentemente dalla sua natura , quantità , origine , provenienza o destinazione . 2 . Il paragrafo 1 non osta : a ) all'applicazione dei divieti o delle restrizioni giustificati da motivi di morale pubblica , d'ordine pubblico , di pubblica sicurezza , di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico , storico o archeologico nazionale , o di tutela della proprietà industriale e commerciale ; b) alla possibilità per l'autorità doganale di esigere che le merci che presentano un pericolo o che potrebbero alterare altre merci o che richiedono , per altre ragioni, installazioni particolari, siano collocate in luoghi appositamente attrezzati per riceverle . Articolo 5 1 . Fatto salvo l'articolo 3 , paragrafo 4 , l'entrata di merci in zona franca o in deposito franco non comporta né la loro presentazione all'autorità doganale né il deposito di una dichiarazione in dogana. 2 . Devono essere presentate all'autorità doganale unicamente le merci che: a) sono assoggettate ad un regime doganale e la cui entrata in zona franca o deposito franco comporta la liquidazione di detto regime ; tuttavia , tale presentazione non è necessaria qualora una dispensa dall'obbligo di presentare tali merci sia ammessa nell'ambito del regime doganale in oggetto; b) sono state oggetto di una decisione di concessione di un rimborso o di uno sgravio dei dazi all'importazione, che autorizza il collocamento di tali merci in zona franca o deposito franco ; c) sono state oggetto di una richiesta in vista di un pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione nel quadro della politica agricola comune . 3 . L'autorità doganale può esigere che le merci soggette a dazi all'esportazione o ad altre disposizioni che disciplinano l'esportazione siano segnalate al servizio delle dogane . Articolo 8 Qualora le attività di cui all'articolo 7 consistano nel far subire delle manipolazioni a merci non comunitarie, si applicano le seguenti disposizioni: a ) fatto salvo l'articolo 13 , paragrafo 2 , le manipolazioni usuali di cui all'articolo 1 8 , paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2503 / 88 possono essere effettuate senza autorizzazione ; b ) le operazioni di perfezionamento diverse dalle manipolazioni usuali si effettuano conformemente al regolamento (CEE) n. 1999 / 85 del Consiglio, del 16 luglio 1985 , relativo al regime di perfezionamento attivo (*). Gli Stati membri possono , tuttavia , per quanto necessario , adattare le modalità di controllo previste in materia in modo da tener conto delle condizioni di funzionamento e di sorveglianza doganale delle zone franche o dei depositi franchi. Le formalità che possono essere soppresse in una H GU n . L 188 del 20 . 7 . 1985 , pag. 1 . 15 . 8 . 88 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 225 / 11 zona franca o in un deposito franco saranno determinate secondo la procedura prevista all'articolo 3 1 del regolamento (CEE) n. 1999 /85 . In deroga al primo comma , le operazioni di perfezionamento nel territorio del vecchio porto franco di Amburgo non sono soggette a condizioni di ordine economico . Tuttavia, se in un determinato settore di attività economica , le condizioni di concorrenza nella Comunità sono pregiudicate per via di tale deroga , il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide di applicare all'attività economica corrispondente stabilita nel territorio del vecchio porto franco di Amburgo le condizioni di ordine economico previste a livello comunitario in materia di perfezionamento attivo; c) le operazioni di trasformazione sotto controllo doganale si effettuano conformemente al regolamento (CEE) n. 2763 / 83 del Consiglio, del 26 settembre 1983 , relativo al regime che consente la trasformazione sotto controllo doganale di merci prima della loro immissione in libera pratica (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4151 / 87 ( 2 ). Gli Stati membri possono , tuttavia , per quanto necessario adattare le modalità di controllo previste in materia in modo da tener conto delle condizioni di funzionamento e di sorveglianza doganale delle zone franche e dei depositi franchi. Le formalità che possono essere soppresse in una zona franca o in un deposito franco saranno determinate secondo la procedura prevista all'articolo 31 del regolamento (CEE ) n . 1999 / 85 . — immesse in libera pratica; — sottoposte al regime dell'ammissione temporanea ; — abbandonate all'Erario , qualora la normativa nazionale preveda tale possibilità ; — oppure distrutte, purché l'interessato fornisca all'autorità doganale qualsiasi informazione che essa consideri necessaria , mentre agli scarti e ai rottami stessi risultanti da tale distruzione può essere data una delle destinazioni contemplate in uno dei trattini precedenti o all'articolo 8 . L'abbandono o la distruzione non deve comportare alcuna spesa per l'Erario . 2 . Se non si applica il paragrafo 1 , le merci non comunitarie e le merci comunitarie di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 , lettera b ) e paragrafo 3 non possono essere consumate o usate nelle zone franche o nei depositi franchi. 3 . Fatte salve le disposizioni applicabili ai prodotti di rifornimento , nella misura iji cui il regime in causa lo consenta , il paragrafo 2 non osta all'uso o al consumo di merci che , in caso di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea , non sarebbero soggette all'applicazione di dazi all'importazione o a misure di politica agricola comune o di politica commerciale , oppure ad imposizioni di cui all'articolo 1 , paragrafo 3 . In tal caso non è necessaria una dichiarazione di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea . E tuttavia necessaria una dichiarazione qualora dette merci rientrino in un contingente o in un massimale . Articolo 9 Qualora le attività di cui all'articolo 7 consistano nel far subire manipolazioni alle merci comunitarie , si applicano le seguenti disposizioni: a ) le merci comunitarie di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 , lettera b ) che rientrano nella politica agricola comune possono essere oggetto unicamente delle manipolazioni espressamente contemplate per tali merci nell'articolo 1 8 , paragrafo 2 del regolamento (CEE ) n . 2503 / 88 . Tali manipolazioni possono essere effettuate senza autorizzazione ; b ) le merci comunitarie di cui all'articolo 1 , paragrafo 3 possono essere oggetto delle manipolazioni usuali di cui all'articolo 18 , paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2503 / 88 senza autorizzazione oppure essere distrutte conformemente all'articolo 10 , paragrafo 1 , quarto trattino. Articolo 11 1 . Qualsiasi persona che eserciti un'attività sia di magazzinaggio, lavorazione o trasformazione, sia di vendita o di acquisto di merci in una zona franca o in un deposito franco deve tenere una contabilità-materie nella forma approvata dall'autorità doganale. Non appena introdotte nei locali della summenzionata persona le merci devono essere prese a carico in detta contabilità-materie . La contabilità-materie deve consentire all'autorità doganale d'identificare le merci e indicarne gli spostamenti. La contabilità-materie deve essere tenuta a disposizione dell'autorità doganale per permetterle qualsiasi controllo che essa ritenga necessario . 2 . In caso di trasbordo di merci all'interno di una zona franca , i documenti ad esse relativi devono essere tenuti a disposizione dell'autorità doganale. Il magazzinaggio di breve durata di merci, inerente a tale trasbordo, è considerato come facente parte del trasbordo stesso . Articolo 10 1 . Fatto salvo l'articolo 8 , le merci non comunitarie collocate in zona franca o in deposito franco durante tale permanenza possono essere : (M GU n . L 272 del 5 . 10 . 1983 , pag. 1 . ( 2 ) GU n . L 391 del 31 . 12. 1987 , pag. 1 . N. L 225 / 12 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 15 . 8. 88

TITOLO IV
Uscite delle merci dalle zone franche e dai depositi franchi del termine fissato in applicazione dell'articolo 6 , paragrafo 2 , esse non siano state oggetto di una richiesta per ricevere una delle destinazioni di cui al paragrafo 1 , le autorità doganali prendono i provvedimenti contemplati dalla rispettiva normativa specifica relativa al caso di mancato rispetto della destinazione prevista. Articolo 15 Le merci comunitarie poste in zona franca o in deposito franco e contemplate dall'articolo 1 , paragrafo 3 possono ricevere una qualsiasi delle destinazioni ammesse per tali merci. Articolo 12 Fatte salve le disposizioni particolari adottate nell'ambito di normative doganali specifiche , le merci non comunitarie che escono da una zona franca o da un deposito franco possono essere : — esportate fuori dal territorio doganale della Comunità ; o — introdotte, conformemente alle vigenti disposizioni comunitarie , in altre parti del territorio doganale della Comunità . Articolo 16 1 . In caso di reintroduzione delle merci in altre parti del territorio doganale della Comunità o del loro collocamento in un regime doganale , l'attestato di cui all'articolo 5 , paragrafo 4 può essere usato per provare sia la posizione comunitaria sia quella non comunitaria di tali merci. 2 . Qualora da tale attestato o per altri mezzi non risulti che le merci hanno la- posizione di merci comunitarie o non comunitarie, esse sono considerate: — per quanto riguarda l'applicazione dei dazi all'esportazione e dei certificati d'esportazione nonché per le misure previste per l'esportazione nell'ambito della politica commerciale , come merci comunitarie; — negli altri casi, come merci non comunitarie . Articolo 17 L'autorità doganale accerta che siano rispettate le disposizioni in materia di esportazione o di spedizione applicabili alle merci provenienti da Stati membri quando le merci sono esportate o spedite da una zona franca o da un deposito franco. Articolo 13 1 . Qualora per una merce non comunitaria sorga un'obbligazione doganale, il valore in dogana di tale merce è determinato conformemente al regolamento (CEE) n. 1224 / 80 del Consiglio ( 1 ), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo . Qualora tale valore si basi su un prezzo effettivamente pagato o da pagare comprendente le spese di magazzinaggio e di conservazione delle merci durante la loro permanenza in zona franca o in deposito franco , tali spese non devono essere comprese nel valore in dogana a condizione che esse siano distinte dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per la merce . 2. Qualora la suddetta merce abbia subito in zona franca o in deposito franco le manipolazioni usuali conformemente all'articolo 18 , paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2503 / 88 , la natura , il valore in dogana e la quantità da prendere in considerazione per la determinazione dell'importo dei dazi all'importazione sono , su richiesta del dichiarante e a condizione che le suddette manipolazioni siano state oggetto di una autorizzazione rilasciata conformemente al paragrafo 3 di detto articolo , quelli che sarebbero stati presi in considerazione qualora la merce in questione non avesse subito le suddette manipolazioni. Possono tuttavia essere stabilite deroghe a questa disposizione conformemente alla procedura prevista all'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 2503 / 88 .

TITOLO V
Disposizioni finali Articolo 18 Il comitato dei depositi doganali e delle zone franche , istituito dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n . 2503 / 88 , può esaminare tutti i problemi inerenti all'applicazione del presente regolamento sollevati dal presidente, sia su propria iniziativa sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro. Articolo 14 1 . Le merci comunitarie rientranti nella politica agricola comune poste in zona franca o in deposito franco e contemplate dall'articolo 1 , paragrafo 2 , lettera b), devono ricevere una delle destinazioni previste dalla normativa che concede loro , per il fatto che sono poste in zona franca , il beneficio di misure che si ricollegano , in generale , alla loro esportazione . 2 . Qualora tali merci siano reintrodotte in altre parti del territorio doganale della Comunità o qualora , alla scadenza Articolo 19 Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 2503 / 88 . (!) GU n . L 134 del 31 . 5 . 1980 , pag. 1 . 15 . 8 . 88 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 225 / 13 1979 , che stabilisce le condizioni di taglio e di vinificazione nelle zone franche nel territorio geografico della Comunità per i prodotti del settore vinicolo originari dei paesi terzi ( 3 ). Articolo 20 Il presente regolamento non pregiudica l'adozione di disposizioni particolari in materia di politica agricola comune , che restano disciplinate dalle norme relative all'attuazione di detta politica . Articolo 21 Qualora in una normativa comunitaria specifica vi sia un riferimento a zone franche , tale riferimento è valido anche per i depositi franchi. Articolo 22 Il presente regolamento si applica fatto salvo il regolamento (CEE) n. 1736 / 75 del Consiglio , del 24 giugno 1975 , relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra Stati membri (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1629 / 88 ( 2 ). Articolo 23 Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni del regolamento (CEE) n. 353 / 79 del Consiglio, del 5 febbraio Articolo 24 1 . Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica un anno dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione adottate secondo la procedura prevista all'articolo 19 . 2 . La direttiva 69 / 75 /CEE e le disposizioni della direttiva 71 / 235 /CEE ( 4 ) prese per la sua applicazione sono abrogate alla data di applicazione del presente regolamento. I riferimenti a tali direttive devono intendersi fatti al presente regolamento . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1988 Per il Consiglio Il Presidente Th .
PANGALOS

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Appello Dr.sa Maria Rosaria Randaccio a Matteo Salvini , Luigi Di Maio, Christian Solinas ZFI

Sa Defenza TM
Trasmesso dal vivo in streaming il 14 ott 2018

La D.rsa Maria Rosaria Randaccio lancia un appello a Matteo Salvini , Luigi Di Maio, Christian Solinas, sulla Zona Franca Integrale, dopo aver letto l'emendamento del DEF un po dubbio sulla insularità che di fatto estranierebbe la Sardegna dalla legge sulla Zona Franca chiede di non usare altre vie che non siano quelle costituzionali e presenti sullo statuto autonomo sardo sulla Zona Franca Integrale....

https://sadefenza.blogspot.com/2018/11/lettera-aperta-al-ministro-matteo.html


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