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domenica 23 giugno 2024

Salvini chiede dieci anni di reclusione per maternità surrogata

Il leader del partito della Lega Matteo Salvini durante una manifestazione a Milano, Italia, 1 giugno 2024. © Pier Marco Tacca/Getty Image
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Il parlamento sta attualmente discutendo un disegno di legge che renderebbe questa pratica un “crimine universale”


Il partito di destra della Lega italiana, guidato dal vice primo ministro Matteo Salvini, sta cercando di raddoppiare le sanzioni per chi utilizza madri surrogate all’estero, in un emendamento al disegno di legge proposto dal partito al governo Fratelli d’Italia che renderebbe la maternità surrogata un “crimine universale”. "

La maternità surrogata è illegale in Italia dal 2004, con la fecondazione in vitro disponibile solo per le coppie eterosessuali. Attualmente è punibile con il carcere e con una multa sostanziosa.

mercoledì 29 maggio 2024

Salvini: A capo della NATO vi è "un uomo pericoloso"

Il vice primo ministro italiano Matteo Salvini © Getty Images / Roberto Serra - Iguana Press / Contributor
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Matteo Salvini ha criticato l'appello di   a consentire all'Ucraina di utilizzare armi occidentali per attaccare siti in Russia


Il vice primo ministro italiano Matteo Salvini ha definito il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg un “gentiluomo pericoloso” per la sua proposta di consentire a Kiev di colpire obiettivi in ​​Russia con armi occidentali. Una mossa del genere potrebbe portare alla terza guerra mondiale, ha avvertito Salvini.

Il capo della NATO ha esortato i donatori di armi occidentali a consentire loro di attaccare obiettivi sul suolo russo. Tuttavia le armi sarebbero fornite a condizione che non vengano utilizzate al di fuori del territorio russo rivendicato da Kiev. La clausola ha lo scopo di prevenire un’ulteriore escalation del conflitto.

In un’intervista con The Economist la scorsa settimana, Stoltenberg ha affermato che è tempo che gli alleati del blocco militare guidato dagli Stati Uniti riconsiderino tutte le restrizioni.

Il capo del blocco militare guidato dagli Stati Uniti ha ribadito la sua posizione lunedì durante una conferenza stampa alla sessione primaverile del 2024 dell’Assemblea parlamentare della NATO a Sofia, in Bulgaria, commenti che Salvini definisce “pericolosi e sconsiderati”.
"Questo signore è pericoloso perché parlare di una terza guerra mondiale, di armi occidentali capaci di colpire e uccidere all'interno della Russia, mi sembra molto, molto pericoloso e sconsiderato", ha detto lunedì ai giornalisti.

martedì 9 luglio 2019

SORPRESA! ECCO QUALI SONO I PAESI CHE HANNO ALZATO MURI. IN PRIMIS C’E’ IL VATICANO

SORPRESA! ECCO QUALI SONO I PAESI CHE HANNO ALZATO MURI. IN PRIMIS C’E’ IL VATICANO (vedi foto), POI I PAESI EUROPEI (CHE PREDICANO A NOI) E QUELLI CHE ESPORTANO MIGRANTI. SOLO L’ITALIA NON NE HA…

Antonio Socci 




Diceva Totò che ci sono le cose vere e quelle supposte. Spesso i media dimenticano le cose vere per usare le seconde – le (cose) supposte – contro i propri avversari politici.

E’ il caso dei “muri” , ovvero le barriere (rafforzate) di confine fra gli stati. I media sono interessati solo a due muri, quello che Donald Trump  vuole costruire sul confine messicano e quello che Matteo Salvini ha ipotizzato per la frontiera con la Slovenia.

Sono due muri che non esistono al momento, eppure sono al centro delle polemiche. Poi ci sono i muri veri, ma quelli non attirano l’attenzione dei media. Perché non si possono usare per propaganda.

Per esempio, si polemizza contro il muro che Trump vorrebbe costruire, tuttavia non si considera il muro, fra Usa e Messico, che è già stato costruito dai predecessori di Trump.

Forse perché fra loro c’è il democratico Bill Clinton ? O dispiace ricordare che fra i senatori che nel 2006 votarono per il rafforzamento di quel muro c’erano anche Hillary Clinton  e Barack Obama?

Elisabeth Vallet, docente di Geografia all’Università del Québec, a Montreal, ha fatto uno studio sui muri: sono circa settanta, più altri sette in preparazione. La prima sorpresa è questa: non si tratta perlopiù di muri dell’egoista Occidente ricco  per lasciare fuori i poveri, come Bergoglio va dicendo.

Infatti in gran parte sono muri che dividono stati asiatici e africani. Muri di cui finora pochissimo si è parlato come quello fra India e Bangladesh, quelli fra gli stati sudafricani o quelli fra Algeria e Libia e fra Tunisia e Libia o fra Kenia e Somalia.

Mentre l’Italia è attaccata da tutti perché difende la sua frontiera marina dall’immigrazione irregolare proveniente dalla Libia, altri paesi africani alzano muri al confine con la Libia e nessuno dice nulla.

E i muri che gli altri paesi islamici hanno costruito attorno a Siria e Iraq ? Quelli di MaroccoTurchiaArabia Saudita,IranEgittoCina  o Birmania? Quelli di Pakistan e India?

Una cosa singolare è questa: diversi paesi da cui arrivano a noi immigrati irregolari, proteggono i loro confini con i muri. Ma a noi non è permesso.
Ieri il “Corriere della sera” ha pubblicato la cartina di questi muri: l’Europa ha pochi chilometri di “barriere”, ma ce ne sono dovunque eccetto l’Italia. Eppure è l’Italia a essere bastonata.

Ci sono muri, costruiti o progettati, a certi confini di Austria, Francia, Ungheria, Grecia, Bulgaria, Danimarca, Gran Bretagna, Spagna, Estonia, Lettonia, Lituania, Svezia. E nessuno dice nulla. Però appena Salvini ipotizza una barriera con la Slovenia per controllare il flusso di irregolari scoppia il finimondo.

Nella cartina del “Corriere”, che riflette lo studio della Vallet, manca però un muro: quello che separa lo Stato della Città del Vaticano dall’Italia.

Altissime mura che impediscono a chiunque di entrare nello Stato di cui Bergoglio è teocrate assoluto. E’ il muro di confine più efficace e insuperabile fra tutti.

Però il Capo di stato (assoluto) del Vaticano tuona continuamente pretendendo che gli altri stati (in primis l’Italia) aprano le loro frontiere a un fiume in piena di migranti.
Venerdì un incredibile articolo dell’Osservatore romano affermava “senza equivoci” che quando si tratta della povertà e della disuguaglianza non vale il limite delle acque territoriali o della zona Sar di competenza.

Il giornale vaticano poneva poi una domanda retorica che lascia esterrefatti (la cui risposta è per loro scontata):
Esiste o no – in presenza di macroscopiche asimmetrie nella garanzia dei fondamentali diritti economici e sociali – un diritto a forzare la condivisione o anche semplicemente a cercare condizioni e risorse per una vita migliore, entrando con ogni mezzo in altri paesi anche quando non ricorrono le condizioni richieste per lo status di rifugiato?
La risposta è: no. Sia per la legge che per il magistero di sempre della Chiesa (del tutto diverso da quello bergogliano).

Ad ogni modo se nel Vaticano di Bergoglio ritengono che esista “un diritto a forzare la condivisione… entrando con ogni mezzo in altri paesi” non resta – agli immigrati – che entrare “con ogni mezzo” in Vaticano e “forzare la condivisione” di tanti palazzi che potrebbero utilmente ospitarli. Compreso l’Hotel Santa Marta dove sta Bergoglio.

C’è poi tutta una retorica sentimentale sui “muri” che a sproposito evoca il famigerato “Muro di Berlino” come prototipo  (talvolta sono intellettuali che furono comunisti a fare questo autogol). Ma non c’entra nulla.

Infatti i muri costruiti per impedire alla propria gente di scappare (è appunto il caso del muro di Berlino) sono l’esatto opposto dei muri che servono per governare e regolamentare gli ingressi, anche per questioni di ordine pubblico e per motivi economici (sono sempre esistite le frontiere fra gli Stati).

I primi sono i muri di una prigione e caratterizzano i regimi comunisti che considerano i propri cittadini come schiavi.

I secondi connotano ogni tipo di Stato normale, il quale esiste solo se e finché ha il governo del proprio territorio: uno stato in cui entrano e scorrazzano, a proprio arbitrio, masse incontrollate di persone che arrivano da fuori non è più uno stato. E’ una terra di conquista destinata allo sfacelo.

Antonio Socci
Da “Libero”, 8 luglio 2019

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mercoledì 22 maggio 2019

Lettera aperta a Matteo Messina Denaro. ''Davvero vuole finire così?''

Lettera aperta a Matteo Messina Denaro. ''Davvero vuole finire così?''

Chris Barlati
Sa defenza 




Giusto fino ad un mese fa non si faceva altro che parlare di Matteo Messina Denaro. Per quale motivo?
Non è un caso che si smetta di parlare del ''mafioso'' più ricercato d'Italia, se non d'Europa, prima delle elezioni europee.

La storia di Messina Denaro è un romanzo dell'incredibile. Miliziano di prim'ordine di Cosa Nostra, Messina Denaro diventa il referente nazionale della Falange Armata, l'organizzazione terrorista che mosse guerra allo stato Italiano, uccidendo Falcone e Borsellino e che conquistò non solo il mercato economico del nuovo mondo globalizzato, ma il mondo della politica nazionale.

Il contesto storico
Ricordiamo tuttavia un evento di fondamentale importanza: con il crollo della prima Repubblica e le bombe che segnarono l'inizio della Seconda, una nuova struttura, del tutto aliena alla vecchia comprensione di cui poteva disporre il potere politico, iniziò ad insidiarsi nei meccanismi decisionali dello Stato. Tra questi, massoneria, 'Ndrangheta, Cosa Nostra, finanza vicino all'ala di De Benedetti, le strane politiche del post Pc in senso liberista, si unirono in una commistioni all'allora indefinibile.
Gli unici che riuscono a scorgere la fisionomia di tale chimera furono Falcone e Borsellino. Altri, come il pool di Milano e, nella fattispecie di Di Pietro, vennero usati, tanto che resosi conto della reale pericolosità della situazione, decisero di allontanarsi per sempre dal mondo della magistratura senza più nulla tentare per timore di una definitiva ''liquidazione''.
I ''sopravvissuti'' della politica, i vari post comunisti successori del Pci, insieme ad una sparuta minoranza di socialisti, divennero implicitamente parte del nuova sistema(vuoi per ignoranza, o per quieto vivere).
Resistenze non ve ne furono, a parte lo stupido tentativo dei socialisti craxiani e Dc andreottiani di ergere Berlusconi a Homo Novus e referente politico del nuovo divenire, con l'intento di ''assorbire'', nel modo meno traumatico possibile, lo shock dell'inevitabile trasformazione, impedendo così la diluizione della politica italiana in un mero agglomerato di interessi e proiezioni economiche e finanziarie.

Chi è(era) il ''dritto''. Una nuova trattativa all'orizzonte?
E' questo il contesto in cui Matteo Messina Denaro assume il ruolo di referente dell'ala militare della Falange Armata, ovvero di quella chimera composta da Mafia, parte della 'Ndrangheta, sezioni filo atlantiche dei Servizi Segreti e massoneria finanziaria.

Storia insegna che, ogni qual volta un nuovo governo voglia praticare un po' di politica, senza la ''benedizione'' di questa invisibile ma presente entità, si corra matematicamente il rischio di inaugurare una nuova stagione di bombe, attentati o di inchieste giudiziarie riguardanti i reati più indicibili(i più comuni sono di finanziamento illecito e sessuali). Tutti i precedenti governi hanno lanciato messaggi di distensione nei riguardi di tale sovrastruttura.

Forniamo alcuni esempi:
  • Berlusconi:
Il buon vecchio Silvio ha vissuto per oltre un ventennio da giocatore di primo piano nella vita politica ed economica del Paese. Tramite dell'Utri, suo vecchio amico di Università, ha potuto avvicinarsi a Cosa Nostra e rendersi ''credibile'', di conseguenza, agli occhi della finanza falangista(di cui Cosa Nostra era la componente maggioritaria). E' qui che il sogno del ponte sullo stretto di Messina, chiaro segnale di distensione nei confronti della criminalità, prende avvio. In quel periodo, qualsiasi criminale poteva trarre sostegno ed impunità facendosi eleggere come senatore o deputato di Forza Italia(vedi Cosentino). E l'incessante ritorno al tema del Ponte costituiva ad ogni tornata elettorale un messaggio di rinnovata amicizia nei riguardi della succitata organizzazione.

  • Renzi:
Dopo il crollo della destra in Italia, e prima dell'affermarsi del Movimento 5 stelle, il potere è passò alla ''sinistra'', l'ala atlantica del nazismo finanziario. Anche Renzi, come Berlusconi, corteggiò infinite volte la Falange con la sua intenzione di voler proseguire l'operato di Berlusconi: in primis, il Ponte e, a seguito, privatizzazioni, deregolamentazioni, precariato e concessioni di territori nazionali(Mar di Sardegna).

  • Governo giallo verde.
Sia Salvini che Luigi di Maio non hanno sprecato una sola parola nei riguardi del super latitante Messina Denaro. Basterebbe scrivere ''Salvini/Di Maio'' con ''Messina Denaro'' su google per rendersi conto dell'inesistenza di qualunque trattazione od argomentazione spesa dai due ''super ministri''. Ritroviamo sorprendentemente ed unicamente le affermazioni di Cafiero de Raho, uomo stimato dal defunto pentito Carmine Schiavone, che si lascia andare a dichiarazioni sconcertanti, quasi stupide, che ''non gli appartengono'' data la sua brillante e professionale carriera nell'antimafia(nonché stando alla stima nutrita nei suoi confronti dall'ex boss dei Casalesi).

Caro De Raho, le parole sono importanti
''Arresteremo Messina Denaro'', ''Abbiamo tagliato le reti che lo supportavano'', ''La sua cattura è questione di tempo''.
Tempo fa De Raho aveva pubblicamente annunciato che la Direzione Nazionale Antimafia aveva sventato la formazione di una nuova cupola mafiosa a Palermo, sul punto di riformarsi a seguito della morte del ''capo dei capi''. Tale assurdità è stata il prologo di una serie di scivoloni che non sono certo il prodotto dell'intelletto di Cafiero de Raho, ma che trovano bensì spiegazione in una sua ipotetica strumentalizzazione ad opera del governo in carica; governo che sembra inviare al ''referente'' della Falange un inequivocabile messaggio: ''Accordiamoci''.

5 Stelle e Lega. Una nuova Trattativa
Quando si vuole arrestare qualcuno, lo si fa e basta. Non lo si avvisa. Ciò lo allarmerebbe e gli permetterebbe di fuggire. Quando nei passati anni '90 si dichiarò in pubblico l'imminente arresto di Riina, quest'ultimo comprese chi e come l'avesse 'venduto'. La storia è la narrazione di un procedere universale chiamato 'tempo', che si ripete in forme diverse ma con attuazioni analoghe.

Perché si decide, in questo caso, di ''allarmare'' il mafioso più importante del mondo? Colui che, alla guida dell'esercito di ''Cosa Nuova'', commistione tra Cosa Nostra e 'Ndrangheta, gestisce e permette l'entrata in Europa dell'intero mercato della droga atlantica? Colui che, molto probabilmente, assieme alle sezioni ''deviate'' dei servizi segreti ha preso accordi per impedire attentati in Italia in cambio di un ''ragionevole'' traffico di armi e di rifiuti nucleari con i paesi del Medio Oriente, in perfetto stile ''Lodo Moro 2.0''?

Risponderemo qui di seguito.
Si allarme un personaggio di tale calibro perché:
  1. Si vuole dargli un avviso, ''attenzionarlo'', per rimetterlo in riga;
  2. Si vuole lanciare un messaggio, in modo che possa essere il solo ed unico a poterlo comprendere;
  3. Si vuole salvare il latitante da un omicidio interno, offrendogli un ''armistizio'' o ''protezione'', arrestandolo.

I contesti, naturalmente, cambiano a seconda dell'opzione.
Per il punto 1, storia criminale ci insegna che, qualora un Riina si avvicini alla fine, sorga sempre un Provenzano pronto a consegnarlo alle forze dell'ordine, non per tradirlo, ma per offrire un capro espiatorio alla pubblica opinione e procedere ad una ''distensione'' tra i due mondi: quello formale, pubblico, della politica, e quello oscuro, dei sporchi meccanismi dello Stato e dell'interazione tra servizi e criminalità. Ad ogni Provenzano succederà un Messina Denaro, e così via...

E se davvero ne capissero qualcosa di politica?
Lega e 5 Stelle potrebbero aver ideato consapevolmente tutto ciò, consci del lento ma inarrestabile divenire multipolare europeo, cambiamento che richiede, come sempre, una riformulazione degli equilibri esistenti tra strutture statali e sovrastrutture irregolari.

Proprio come accadde in Europea quando crollò il muro di Berlino, la necessità di ''aggiornare'' la ''gestione'' della Cosa Pubblica in senso finanziario ed ultraliberale(a suon di bombe ed omicidi di ''Stato'') divenne prioritaria: vitale. Allo stesso modo, 5 Stelle e Lega, da ottimi prevenuti, potrebbero aver anticipato eventuali offerte, lanciando per primi il loro messaggio alla ''stanza dei bottoni'': ''Siamo qui, a vostra disposizione, ma abbiamo il coltello dalla parte del manico. Caro Messina Denaro, o sei dei nostri o faremo di tutto per delegittimarti e farti eliminare dalla stessa organizzazione di cui fai (o facevi) parte''. Se così fosse, tanto di cappello nei confronti degli strateghi della Lega e dei 5S. Ciò spiegherebbe anche il perché del silenzio del ''capitano'' Salvini su argomenti quali 'Ndrangheta, Servizi Segreti e massoneria deviata, assieme al menefreghismo dei 5S che ha fatto, in passato, della trasparenza il suo cavallo di battaglia(l'esponente più rude, a tal proposito, era Alessandro Di Battista, silurato in fretta in furia, guarda caso in vista delle elezioni europee).

Ora tutti europeisti
Per il punto 2, M5s e Lega hanno, altra casualità, abbracciato un europeismo fatto di santini, figurine della madonna e richiami a qualsiasi entità che potesse loro fornire consensi. Chiesa, criminalità, mercati finanziari ecc... Una politica priva di dignità, insomma, al limite del ridicolo, di cui il nuovo Governo vuole farsi incarnazione. In questo mese che ha preceduto, e precede, le votazioni, la questione ''Messina Denaro'' ha perso di significato. Potremmo interpretare questa 'casualità' come un tentativo preparatorio in vista delle europee, o come un obiettivo temporaneo raggiunto, in parte, nella propria realizzazione. Nel senso: ''Caro Messina Denaro, se hai capito il messaggio vediamo chi vincerà queste elezioni e se ci saranno problemi. In base ai risultati, poi, ragioneremo.''
Naturalmente, le mie sono supposizioni. Ma ricordiamo che il santino sta alla Chiesa come l'europeismo ai mercati finanziari ed il silenzio al consenso mafioso...

No trattativa Stato-Mafia, ma Falange-Governo
Il punto 3, rifacendoci all'intricata cronologia della trattativa tra Stato e Mafia degli anni '90, ha del concreto ed è attinente con l'odierna evoluzione degli eventi politici nazionali ed internazionali. Sappiamo di per certo che senza quella ''sezione'' dei ''servizi'' segreti italiani, che oramai detiene il potere nell'ambito decisionale politico ed economico, sarebbe impossibile governare, a meno che non si vogliano rischiare bombe, scandali, intercettazioni e finanziamenti illeciti.

Definito il contesto nel quale si è avallato ''l'avviso di arresto'', seguo con le domande al signor Denaro, speranzoso che possa leggerle e che possa rispondere magari con un ''papello'' scritto di suo pugno ed inviato ai maggiori quotidiani nazionali(nel dubbio, a quotidiani minori siciliani, o al giornale LA VOCE DELLE VOCI, di cui stimo l'operato ed i collaboratori. Link http://www.lavocedellevoci.it/):

Lettera aperta a Matteo Messina Denaro. ''Voleva davvero finire così?''
Caro signor Messina Denaro,
Non mi interessa conoscere i come, i dove ed i perché. E' inutile domandarlo, e sono sicuro che solo gli stupidi pretenderebbero di avere certe risposte. Carmine Schiavone informò Cafiero de Raho degli ''inconfessabili segreti'' pervenuti da suo padre quando questi si trovava in cella con il boss casalese. E sappiamo bene che De Raho si guarda bene dal raccontarli. Molte delle dichiarazioni di Schiavone sono adesso nelle mani dei servizi belgi. Quest'ultimi hanno la strana predisposizione nell'accogliere, tra le loro braccia, uomini della criminalità della provincia di Caserta e Salerno, che si sono distinti nel loro agire, cambiandogli connotati ed identità. Ma non voglio domandarle questo. Le mie domande riguardano le sue intenzioni. Le passate, ovvio. Il suo lato ''umano'' ed ''intellettuale''. Mi spiego meglio:
  1. Quando iniziò a mettere a fuoco i contorni del nuovo divenire, si rese conto che si sarebbe circondato di persone meschine, inutili e senza un minimo di anima? Gente che, condannata alla depravazione del denaro e della cocaina, in nulla e per nulla avrebbe potuto attuare i suoi ''ideali'' di crociato mafioso?
  2. Non si sente usato da quel mondo che ha contribuito a creare? Pensa davvero che la sua proiezione, in tale microcosmo, possa tuttavia influenzare la realtà circostante in maniera ''positiva''?
  3. Pensa davvero che ci siano persone incapaci di percepire quella verità che viene ridicolizzata e mistificata da esseri di infimo valore presenti nelle istituzioni e nelle megacorporazioni mediatiche?
  4. La storia si ripete, e si sta ripetendo anche per Lei. Di sicuro era preparato a tutto questo, poiché lei è, come direbbe Riina, uno ''dritto''. Pensa sia arrivato il momento di raccontarci un po' di Lei? Non dei suoi segreti, ma della sua persona. Un racconto, e non una confessione, di ciò che fu. La chiamano ''Svetonio'', ma preferire la chiamassero ''Petronio'' o ''Marziale'', poiché ''la nostra pagina sa di uomo'', e mi piacerebbe leggere una sua di pagina, anche una sola, che descriva la situazione di questi anni. Se la sentirebbe? Prima che l'arrestino o che la facciamo scomparire per sempre?
Con affetto
Chris Barlati

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martedì 21 maggio 2019

LA CAMPAGNA ELETTORALE DI BERGOGLIO

LA CAMPAGNA ELETTORALE DI BERGOGLIO
Sa Defenza 


Si può criticare Matteo Salvini come tutti i politici. Ma oggi siamo davanti a una demonizzazione della persona mai vista prima. Salvini sembra  l’ossessione   collettiva delle élite. E’ una fissazione, specie sui media.  

Il partito della demonizzazione   pare tarantolato dalla volontà di azzopparlo e scongiurare la vittoria della Lega.

Però quello che più sconcerta è che tale “partito della demonizzazione” (in certi casi si può parlare di partito dell’odio” ) abbia individuato il suo leader morale e politico in un vescovo che dovrebbe occuparsi delle cose del Cielo, un vescovo che non è neanche italiano ed è a capo di uno Stato straniero, ovvero Giorgio Mario Bergoglio.

Da settimane Bergoglio è in campagna elettorale  fra gli applausi dei media. Anzitutto usando il tema dei migranti. Incurante del fatto che finalmente, bloccate le partenze, c’è un crollo verticale del numero di vittime in mare, continua a bombardare per imporre all’Italia di arrendersi all’emigrazione di massa (ma lui non ne accoglie uno in Vaticano). Ogni giorno fa il suo comizio. 

Anche Lucia Annunziata ieri celebrava l’opposizione di papa Bergoglio”  a Salvini.

E’ singolare che il fronte anti-Salvini che lo acclama – fatto in gran parte di laicisti, anticlericali, atei, comunisti e postcomunisti – riconosca entusiasticamente il ruolo di vero oppositore a un monarca teocratico”  (come lo definisce il sito di D’Agostino). Hanno restaurato il papa re, con tanti saluti alla laicità dello Stato e al Concordato.

Eppure, come Pastore della Chiesa universale, Bergoglio avrebbe ben altre cose di cui occuparsi. A cominciare dalla crisi della fede: in Italia, per esempio, un recente studio della Doxa parla di un crollo del 7 per cento dei credenti negli ultimi cinque anni (proprio i suoi anni).

Per non dire delle persecuzioni che subiscono i cristiani. In questi giorni non c’è stata solo la strage di cristiani nelle chiese dello Sri Lanka, alla messa di Pasqua (decine di bambini massacrati). Il Foglio”  ha titolato: E’ guerra globale ai cristiani. Canada, Africa, Asia, Medio Oriente: una settimana di cristianofobia islamista.

Ma Bergoglio non si è sentito: aveva da fare la sua campagna elettorale contro Salvini (con rom o migranti). E il suo braccio destro in porpora doveva giocare all’elettricista in un palazzo occupato di Roma.

Del resto Bergoglio non vuole proprio sentir parlare di cristiani perseguitati da islamisti e comunisti (al regime cinese ha praticamente consegnato la Chiesa che aveva resistito alle persecuzioni). Lui non critica mai islamisti e comunisti. E’ ai cristiani che riserva critiche ferocissime e anche insulti (ne è stato stilato un lungo elenco).
Vittorio Sgarbi sospetta che Bergoglio sia ateo. A noi non è dato saperlo. 

Di certo preferisce occuparsi di politica piuttosto che di Dio. Una politica di estrema sinistra che – per esempio – lo induce a ricevere in Vaticano realtà come il Centro sociale Leoncavallo, ma non i cattolici del Family day o della “Marcia per la vita” che vengono schifati.

La Lega è uno dei partiti più sensibili ai temi cattolici. Ma secondo “Il Fatto” Bergoglio ha detto su Salvini: Non posso e non voglio stringergli la manoAl cattolico Salvini no. Invece ha stretto la mano, pubblicamente, a Emma Bonino che – come si sa – è laicista, ultra abortista e anticlericale. Anzi, Bergoglio è arrivato a indicare proprio la Bonino e Napolitano “tra i grandi dell’Italia di oggi.

Nonostante la sua ossessione per il potere (tipica della peggiore corrente gesuitica) va precisato che di solito i leader che Bergoglio sostiene vanno a fondo. Entrò a gamba tesa nelle presidenziali americane contro Trump e Trump vinse, sconfiggendo la laicista Hillary Clinton. Era notoriamente contro Macrì in Argentina e contro Bolsonaro in Brasile ed entrambi vinsero. In Colombia un’altra sconfitta. Lo stesso PD  obbedì all’invettiva bergogliana sui migranti, che sbarcarono a migliaia in Italia, ed è uscito a pezzi dal voto del 2018.

Ieri il braccio destro di Bergoglio, padre Spadaro ha lanciato un’invettiva inorridita  contro Salvini perché ha mostrato il rosario alla manifestazione di Milano (Bergoglio preferisce la Bonino e Napolitano i quali hanno ben altri vessilli).

Ma Spadaro, che mette al bando Dio dalla politica vietando rosari e crocifissi, dimentica che questo Paese è stato governato per mezzo secolo da un partito che si definiva “cristiano” e aveva una croce nel simbolo. Un partito che la Chiesa ha assai sostenuto. Cristiano si dice anche il partito della Merkel. E negli Stati Uniti i presidenti giurano sulla Bibbia.

Molti in Vaticano hanno dimenticato Dio e pretendono che tutti facciano lo stesso. Ma il popolo cattolico non vuole tradire la propria fede e i propri valori.

A un Bergoglio che fa dichiarazioni sgradevoli (perfino su Gesù) e fa politica di sinistra, la maggior parte dei cattolici preferisce Salvini che invoca la Madonna a protezione dell’Italia e dell’Europa e che fa tesoro dell’insegnamento di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI. Sono loro la Chiesa vera.


Antonio Socci

Da “Libero”, 20 maggio 2019

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mercoledì 30 gennaio 2019

PER ATTACCARE SALVINI USANO PURE VIRGILIO, MA E’ UN CLAMOROSO AUTOGOL

PER ATTACCARE SALVINI USANO PURE VIRGILIO, MA E’ UN CLAMOROSO AUTOGOL

Antonio Socci


Tutto fa brodo per andare addosso a Matteo Salvini, perfino l’Eneide. Ma sembra che le tante menti erudite e illuminate che in queste ore si stanno rimbalzando su Twitter e Facebook certi versi del poema virgiliano, non si siano rese conto di aver fatto un curioso autogol.

Ecco perché. Un paio di giorni fa mi sono accorto che impazzava su twitter e su facebook questa citazione dell’Eneide: 
In pochi a nuoto arrivammo qui sulle vostre spiagge./ Ma che razza di uomini è questa?/ Quale patria permette un costume così barbaro, che ci nega perfino l’ospitalità della sabbia;/ che ci dichiara guerra e ci vieta di posare i piedi sul lido./ Se non nel genere umano e nella fraternità tra le braccia mortali, credete almeno negli Dei, memori del giusto e dell’ingiusto”.

E’ tratta dal primo libro del poema virgiliano (versi 538-543). Anche Giuliano Ferrara, ormai tornato nel salotto della sinistra da cui proviene, vestiti i panni del Giornalista Collettivo, ha rilanciato un tweet della collega Monica Guerzoni, del “Corriere della sera”, con questa citazione e l’hashtag “migranti”.

Come se Virgilio parlasse della nave Diciotti o della Sea-Watch. Da una rapida ricerca mi sono reso conto che tutto il solito coro progressista del “restiamo umani” da giorni diffonde questa citazione semi colta.

Così, tramite i versi virgiliani, esibiscono la loro raffinatissima cultura (sono tutti grandi classicisti) e redarguiscono duramente il cattivone Salvini mostrando che la voce della civiltà fin dall’antichità lo condanna. 
C’è solo un piccolo problema: non basta far rimbalzare su twitter una citazione dell’Eneide, estrapolata dal contesto; bisognerebbe anche conoscere quel poema. Sarebbe utile.

Se lo si legge infatti si comincia a sospettare che il poema virgiliano (a cominciare da quella citazione) potrebbe portare più acqua al mulino di Salvini che a quello degli autoproclamati umanitari.
I versi citati sono pronunciati dal venerando Ilioneo a nome dei troiani. Intanto va detto che i suddetti troiani sono da considerare profughi– che fuggono dalla nota guerra che ha distrutto la loro città – e come tali, se vogliamo rapportarli al presente, rientrerebbero in quella piccola minoranza di immigrati a cui tutti (Salvini compreso) riconoscono diritto di asilo

In secondo luogo Ilioneo – che sta lamentando la brutta accoglienza ricevuta lì a Cartagine, “in Libia”(per una curiosa coincidenza) – sta parlando alla regina Didonee le chiede di non far bruciare le sette navi troiane perché loro non hanno intenti ostili, sono stati spinti su quella costa dalle tempeste e un’altra è la loro meta, perciò ripartiranno appena hanno riparato le loro imbarcazioni.

Quindi parliamo di pochi profughi che intendono pure restare per poco tempo e poi andarsene. Non parliamo – com’è il caso nostro, oggi – di 600 mila migrantiche sono sbarcati da noi in cinque anni, che sono nostri ospiti, vogliono restare qua e hanno dietro altri milioni di personeche intendono raggiungerli. Sono due casi non paragonabili.

Nell’Eneide dunque accade che Didone accoglie a Cartagine questi profughi capeggiati da Enea. Fra i due scoppia l’amore, ma finisce male perché Enea dà una fregatura (peraltro annunciata) alla regina: se ne va, con i suoi, e Didone è tanto disperata che si suicida per essere stata illusa così da colui che aveva accolto e amato. Quindi una storia tragica.

L’approdo vero e definitivo dei troiani è l’Italia. Ma anche in questo caso il parallelocon coloro che arrivano oggi sulle nostre coste come migranti non regge.

Tanto che un professore di lettere, su internet, dopo aver invitato a rispettare almeno Virgilio, commenta:Enea è l’esempio dell’immigrato pericoloso per la cultura e la società italiana. Giunge in Italia, uccide Turno, legittimo re dei Rutuli ed eroe locale e poi si prende la sua promessa sposa, Lavinia”. Quindi fonda una nuova civiltà che spazza via le precedenti

Se usiamo i classici per banali polemiche politiche sull’attualità è facile fare autogol e infatti in questo caso qualcuno potrebbe usare proprio la vicenda di Enea e concludere: “ecco il futuro dell’Italia. Se non chiudiamo le frontiere saremo spazzati via da chi viene da lontano e vuole sostituire la nostra civiltà con un’altra cultura e altri costumi”.

In realtà bisognerebbe rispettare sempre i classici e salvaguardarli dall’uso politico improprio. E’ utile capirne la complessità che è ricca di spunti sorprendenti. 

Fra l’altro, se vogliamo approfondire il “caso Enea”, scopriamo che le cose sono ancora più complesse, infatti per Virgilio i troiani non sono proprio degli stranieri che sbarcano su coste sconosciute, ma sono praticamente degli oriundi.

Infatti il re Latinoli accoglie perché dice di essere a conoscenza che Dardano, capostipite dei Troiani, era nato nella città etrusca di Corito (Tarquinia): “Di qui, dalla sede etrusca di Còrito egli è partito” (VII, 209)

Perciò, in qualche modo, sono tornati alle origini. E Ilioneo conferma: “Sì, qui Dardano è nato:/ qui ci richiama, e insiste con gravi moniti, Apollo,/ al Tevere etrusco, ai sacri stagni del fonte Numìco” (VII, 240-242).

Così infatti era stato detto ai troiani:  “la stessa terra che vi generò per prima dalla stirpe dei padri vi accoglierà reduci nel suo fertile grembo. Ricercate l’antica madre” (III, 93-96).
Tutta l’architettura dell’“Eneide”, che celebra la gloria di Roma, si radica in questo “ritorno” fatale. Perché Roma sboccerà proprio da questa sintesi dei popoli italici. 

L’“Eneide” vuole cantare la grande epopea dei popoli italici che “civilizzano” il mondo, non può essere ridotta a un manifesto migrazionista, per uso propagandistico. 

E’ semmai il poema dell’identità italiana, infatti la parola “Italia” risuona fin dal suo secondo verso: “Armi canto e l’uomo che primo dai lidi di Troia/ venne in Italia fuggiasco per fato”. E’ il poema dei popoli italici.
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Antonio Socci
Da “Libero”, 28 gennaio 2019

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giovedì 3 gennaio 2019

CARO MATTEO, SEI STATO IL PIU’ FORTE NEL 2018, MA ORA SI PROSPETTANO QUESTI GROSSI PROBLEMI E SI ASPETTANO DA TE LE RISPOSTE

CARO MATTEO, SEI STATO IL PIU’ FORTE NEL 2018, MA ORA SI PROSPETTANO QUESTI GROSSI PROBLEMI E SI ASPETTANO DA TE LE RISPOSTE


Antonio Socci 


Ieri il caso (o meglio il “casino”) del giorno è stato il post pubblicato dal blog delle Stelle, la voce del M5S, dove testualmente si leggeva: “Il Governo, la Manovra del Popolo. La Democrazia è sotto attacco. E’ in corso una delle più violente offensive nei confronti della volontà popolare perpetrata in 70 anni di storia repubblicana”.

Che stava accadendo? Un golpe militare? Un’invasione aliena? Un’offensiva dell’Isis? Niente di tutto questo. Ce l’avevano con i partiti di opposizione che, com’è ovvio, in Parlamento si oppongono alla manovra economica del governo. Normale dialettica democratica. Infatti l’assurdo postè stato subito rimosso e il grillino presidente della Camera, Fico, ha attestato che“la democrazia non è sotto attacco” e che è “diritto”delle minoranze “opporsi alla legge di Bilancio” (chi l’avrebbe mai detto?).

Questo scivolone è il segno del nervosismo del M5S che qualcuno ritiene vicino all’implosione (con sondaggi in discesa). 

Oltretutto proprio il governo è criticato perché ha fatto approvare al Parlamento la legge di bilancio senza rispettare le modalità di discussione e di approvazione previste dalla Costituzione. Dunque se straparlano, proprio dalla maggioranza, di “attacco alla democrazia” fanno autogol.

Un altro autogol è stato anche l’ennesimo attacco alla stampa (a cui peraltro sono stati tagliati i fondi per l’editoria).

Se a giugno si poteva parlare di “pregiudizio universale” da parte dei media che sparavano a zero contro un governo che era appena nato, oggi, di fronte alla manovra economica dell’esecutivo, i giornali hanno tutto il diritto di esprimere le loro critiche.

L’insofferenza a tali critiche, l’essere impermeabili alle osservazioni anche costruttive dell’opposizione e la disinvoltura nel ridurre le prerogative del Parlamento, francamente preoccupano pure chi non ha mai avuto pregiudizi verso questo governo e anzi ne ha difeso le ragioni.

E’ vero che giornali e sindacati per anni hanno taciuto (o addirittura applaudito) di fronte ai disastri dei governi precedenti(è la memoria di questi disastri che per ora sostiene nei sondaggi questo esecutivo).
Tuttavia anche l’attuale manovra economica si presta a molte e fondate contestazioni. Le preoccupazioni per il futuro dell’economia(manifestate anche da imprenditori del Nord vicini alla Lega) sono serie ed è soprattutto da Matteo Salvini che ci si aspettano delle risposte.

Perché è lui che ha mostrato più di tutti capacità di leadership nel governo, avendo di fatto risolto in poche settimane un problema drammatico, come l’arrembaggio migratorio, che per anni era stato fatto subire passivamente all’Italia dai governi precedenti che anzi lo avevano dichiarato irrisolvibile.

Le domande che anche i suoi estimatori si pongono sono tante. Era proprio necessario pagare un notevole costo economico per fare oggi una manovra che tre mesi fa avremmo potuto fare gratis e senza doverci umiliare davanti alla UE, che ne è uscita vincitrice?

Ci possiamo permettere una manovra che non rilancia la crescita, che fa salire la pressione fiscale invece di abbatterla, che dà mance assistenziali ad alcuni e punisce altri senza motivo, in un momento di stagnazione economica e con la prossima fine del QE?

Non si rischia, sbagliando manovra, di riconsegnare l’Italia nelle mani dei governi tecnici lacrime e sangue” e di far crescere – per rimbalzo disperato – la fiducia verso la fallimentare UE?

Quale futuro dell’Italia si vuole e come si ritiene di costruirlo? Per esempio, i possibili aumenti dell’Iva previsti per il 2020 (per 23 miliardi) e nel 2021 (per circa 29 miliardi) come clausole di garanzia verso la UE, quale governo – e quale Italia – può permettersele senza precipitare?

Certo, ci sono anche cose buone nella manovra, ma nel suo insieme sembra compromettere la già delicata situazione della nostra economia. 

Soprattutto colpisce la mancanza di visione del futuro del Paese. Il governo sembra voler coltivare consensi in vista delle europee, ma non spiega dove sta andando.

Allora va ricordata a Salvini – su cui (come mostrano i sondaggi) si appuntano le speranze di molti – la frase di De Gasperi che proprio lui ha citato nella recente manifestazione di Piazza del popolo, a Roma: Un politico politicante pensa alle prossime elezioni, uno statista pensa alle prossime generazioni
Ci servono statisti.

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Antonio Socci

Da “Libero”, 31 dicembre 2018

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domenica 4 novembre 2018

LETTERA APERTA AL MINISTRO MATTEO SALVINI DALLA RAPPRESENTANTE DEL MOVIMENTO SARDEGNA ZONA FRANCA

LETTERA APERTA AL MINISTRO MATTEO SALVINI DALLA RAPPRESENTANTE DEL MOVIMENTO SARDEGNA ZONA FRANCA 

Dr.sa Maria Rosaria Randaccio 
Sa Defenza



Dr.sa Maria Rosaria Randaccio


Riceviamo, dalla Dr.sa Maria Rosaria Randaccio questa lettera aperta indirizzata a Salvini che contiene tutti i riferimenti di legge necessari a far rinviare le elezioni di un anno ... che dovrebbe servire al Commissario ad acta per articolare le nuove aliquote fiscali che competono alla Sardegna ai sensi del decreto legislativo n. 114/2016.



Lettera aperta a Matteo Salvini 

Caro Matteo,

in campagna elettorale hai promesso di dare alla Sardegna e ai Sardi  le Zone Franche, e noi ti abbiamo votato, e ora vorremo che mantenessi fede al Tuo impegno.  Ma devi stare attento perché in giro ci sono dei falsi profeti che vogliono nuovamente ingannare il popolo sardo,  e sostengono  che assieme al regime fiscale che compete ai territori svantaggiati come le isole ultraperiferiche e spopolate, possa coesistere un altro regime fiscale di cui  al   DL  91/2017 ai sensi del quale sarebbe possibile realizzare in  Sardegna  27 chilometri quadrati   ZES ( Zone Economiche Speciali)  da attivare in aree portuali e retro portuali  ed ove,  le imprese ivi insediate, potranno usufruire  di vantaggi Fiscali consistenti in Crediti di Imposta.

Operazione fortemente spregiudicata  parte  del legislatore italiano, che probabilmente parte dal presupposto che gli abitanti dell’Isola siano degli  sprovveduti cittadini,  a cui  lasciar credere che sia possibile far coesistere  due  regimi fiscali  diversi nello stesso territorio e che i benefici riduttivi delle   ZES   possano essere concesse in aggiunta a quelli  che competono  veramente ai residenti nell’isola,  in  palese violazione del “ Principio di Razionalità “ che vincola il Legislatore nella formulazione e stesura  della norma di legge. 

Sappiamo invece come  la Zona Franca,  che compete veramente alla Sardegna,  e’ quella di cui al dlgs 75/ 1998, concessa  al Popolo Sardo nel rispetto del  Principio sulla Libera Concorrenza” ai sensi del quale sono nati i Trattati Europei.

Trattati  dove si prevede che “ Non sono considerati aiuti di Stato gli aiuti dati ai territori svantaggiati “  i cui  svantaggi  sono stati  individuati dall’art. 92 del Trattato di Roma ratificato con la legge 1203/57 e dall’art. 174 n. 33 del Trattato di Lisbona ratificato dalla legge 130/2008, e che i suddetti  aiuti siano “ per sempre “ anziché   a termine “ come  invece previsto per le ZES, sono legati al fatto che la stessa  Isola  sia stata identificata come  Isola Lontana o Ultraperiferica e che il suddetto  fattore geografico sia considerato insuperabile, per cui la mancata concessione e attivazione delle zone franche previste all’art. 12 dello Statuto Sardo,  ne ha provocato anche lo SPOPOLAMENTO, riservando cosi alla Sardegna un primato negativo unico al mondo, che vede un numero di Sardi Emigrati superiore a quello dei  Sardi Residenti.

Situazione  demografica negativa  che poteva  essere evitata  se nel rispetto del  suddetto principio della  libera concorrenza  si  fossero rispettate le norme comunitarie cogenti  previste dal  Regolamento CEE n. 2504/1988 sulla gestione delle  Zone Franche e dei Depositi Franchi, Regolamento Comunitario che si applica  Direttamente  e uniformemente su tutte le zone franche della Comunità Economica Europea ( attuale U.E.),  ai sensi del  Principio di  Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri  in tema di Zone Franche.

Principio di Armonizzazione  disciplinato dalla Direttiva n. 69/75/CEE  confluita  nel succitato Regolamento  n. 2504/88 (art. 24 )   e  recepita  dall’Italia ai sensi dell’art. 2 della legge n. 29/1968,  nell’art. 170 del Codice Doganale Italiano approvato con dpr n. 43/1973, dove si prevede che le zone franche dell’Italia devono essere disciplinate secondo le Direttive Comunitarie  n. 69/74/CEE e n. 69/75/CEE-Codice Doganale Italiano n. 43/73,  in vigore al momento della emanazione del  dlgs n. 75/1998,  della  legge Regionale n. 10/2008,  della legge Regionale n. 20/2013, delle Delibere di Giunta n. 8/2 del 7 febbraio 2013, la n. 9/7 del 12 febbraio2013 e la n. 39/30 del 26.09.2013,  ai sensi delle quali  tutta la Sardegna e stata dichiarata e attivata come zona franca nei 6 porti e nelle sue 240 zone industriali collegate o collegabili ai porti nonché nelle sue isole minori, e nelle acque del mare che la circonda e nell’area che la sovrasta. 

Caro Matteo  con questa lettera vogliamo dirti che Tu potresti  risolvere  facilmente  e facilmente questa guerra economica condotta contro  il Popolo Sardo,  vittima  di soprusi di chi  considera la Sardegna  semplicemente una Colonia,  senza capire che la rinascita economica  di tutta l’Italia potrebbe ripartire da questa terra.

E sarebbe semplice,  perché  basterebbe   dare applicazione  alla legge Regionale n. 20/2013  e chiedere ( ordinare)  al Prefetto di Cagliari  ( da parte Tua come Ministro degli Interni) di nominare un “ Commissario ad Acta “  che  nel rispetto della suddetta legge Regionale n. 20/2013 possa dare   attuazione a quanto previsto dal  dlgs 114/2016 ( art. 14) e dal nuovo art. 10 dello Statuto Sardo approvato con legge Costituzionale n. 3/1948, dal momento che con l’ art. 14 del  suddetto decreto legislativo  114/2016  l’Italia ha trasferito alla Regione Sardegna,  la propria Sovranità Fiscale .

Ricordarti che la  Sardegna e allo stremo delle proprie forze, i migliori  giovani sono partiti in cerca di lavoro, mentre le imprese chiudono perché impossibilitate a sostenere una Tassazione Fiscale Esagerata rispetto alle proprie potenzialità  contributive calcolate in base al reddito,  cosi come previsto dalla Costituzione.

 Senza la compensazione della Zona Franca  sono fallite e falliranno sempre e per sempre tutte le imprese che vorranno insediarsi in Sardegna e falliranno sopra tutto quelle che vorranno usufruire del  “Regime Fiscale” delle  ZES di cui  al  Regolamento 651/2013 , infatti i suddetti benefici fiscali   concessi sotto forma di  CREDITO DI IMPOSTA  se concessi in Sardegna saranno certamente  considerati  dalla  Comunità Europea,  come Aiuti di Stato incompatibili con il mercato  e come tali  recuperati maggiorati di sanzioni e  di interessi,   cosi come  e’  già accaduto in passato e in altre occasioni similari,  per esempio ai sensi dell’art. 24 del decreto legge 185/2008 convertito nella legge n. 2/ 2009 con il quale si e data attuazione alla  Decisione  2003/193/Ce le cui procedure di recupero degli “ AIUTI DI STATO DICHIARATI  ILLEGITTIMI  “ sono state impartite con  l’art. 27 della legge 62/ 2005, legge che attua quanto previsto dal Regolamento n. 794/2004 e dal Regolamento n. 659/1999 del Consiglio  con il quale sono state recepite le modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato. 

Il rischio che le ZES in  Sardegna possano essere individuate  dalla Commissione Europea come aiuti di stato illegittimi  lo  si corre  anche  ai sensi del  Regolamento 651/2013  dove si individuano  per esclusione i territori dove NON E POSSIBILE  APPLICARE LE  ZES, precisamente   all’art. 1 comma 3   dove  si  prevede   che le ZES non si  possano istituire nei  territori di cui all’art. 13,  ossia : “nei territori che hanno diritto agli aiuti  sotto forma di Regimi Fiscali, regimi fiscali che servono a compensare i costi del trasporto delle merci prodotte nelle Regioni Ultraperiferiche e Spopolate “. 

Ma ciò che e’ più grave viene  segnalato  dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2848  del 10 giugno 2015  dove si precisa che non possono trovare accoglimento davanti al giudice nazionale, deduzioni ed eccezioni  quando la questione sia stata accertata davanti agli organi di  giustizia della Unione Europea, per cui gli imprenditori Sardi  che volessero usufruire delle ZES potrebbero restare truffati senza possibilità di difendersi come già accaduto in Sardegna quando con decisione  della Commissione n. 2008/854/CE del 2.07.2008 vennero recuperati gli aiuti concessi  con legge regionale 9/1998. 

Che al popolo sardo competano le “ Franchigie Fiscali “ riservate agli atri  territori dichiarati e attivati come zona franca  nella UE   lo  precisa anche l’art. 2 comma 1 lett. h)  della legge (comunitaria 2004) n. 62/2005 dove si prevede chele leggi italiane devono garantire una effettiva parita di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri  dell’Unione Europea facendo in modo di assicurare il massimo livello di “Armonizzazione” possibile tra le legislazioni interne dei vari Stati membri ed evitando l’insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per l’esercizio di attività commerciali e professionali, una disciplina piu’ restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri Stati membri” 

Dott.ssa Maria Rosaria Randaccio
( Presidente Movimento Sardegna Zona Franca)






Segue PDF  GU. N. L 225 / 8 Comunità Europee 15.8.88

N. L 225 / 8 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 15 . 8 . 88

REGOLAMENTO (CEE) N. 2504 / 88 DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1988 relativo alle zone franche e ai depositi franchi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 113 , vista la proposta della Commissione 0 ), visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ), visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ), considerando che le zone franche e i depositi franchi sono rispettivamente parti del territorio doganale della Comunità e dei locali, separati dal resto di tale territorio, ove generalmente vi è una concentrazione di attività concernenti il commercio estero; che tali zone e depositi assicurano , grazie alle agevolazioni doganali ivi previste , la promozione delle suddette attività ed in particolare la redistribuzione di merci all'interno ed all'esterno della Comunità; che pertanto le disposizioni relative alle zone franche ed ai depositi franchi costituiscono uno strumento essenziale della politica commerciale della Comunità ; come se le merci non si trovassero nel territorio doganale della Comunità ; considerando che occorre tener conto che delle merci comunitarie poste in zona franca o in deposito franco beneficiano di alcune disposizioni previste , in linea di massima , per la loro esportazione; che occorre anche disciplinare le conseguenze del collocamento in zona franca o deposito franco di merci comunitarie che negli scambi intracomunitari sono soggette a imposizioni risultanti dall'applicazione della politica agricola comune per tutto il tempo in cui tali imposizioni si applicano ; che altre merci comunitarie devono poter esser poste in zona franca o deposito franco ; che qualora esse fossero soggette ad imposizioni nazionali, spetta agli Stati membri disciplinare le condizioni e le conseguenze del loro collocamento in zona franca o in deposito franco , fatte salve le disposizioni fiscali comunitarie; considerando che occorre fissare alcune norme di tassazione nel caso in cui sorga un'obbligazione doganale per le merci poste in zona franca o deposito franco; che occorre in particolare disporre che , a determinate condizioni, il plus valore aggiunto nell'ambito del territorio doganale della Comunità non deve essere compreso nel valore in dogana di tali merci; considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento e predisporre a tal fine una procedura comunitaria che permetta di fissarne le modalità di applicazione ; che è opportuno organizzare in questo settore una stretta ed efficiente collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato dei depositi doganali e delle zone franche, istituito dal regolamento (CEE) n . 2503 / 88 del Consiglio , del 25 luglio 1988 , relativo ai depositi doganali ( 5 ), considerando che la direttiva 69 / 75 /CEE ( 4 ), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo , ha fissato le norme che gli Stati membri devono adottare in materia di zone franche ; che l'importanza di tali zone nell'ambito dell'unione doganale rende necessaria un'applicazione uniforme nella Comunità delle disposizioni ad esse relative ; che occorre pertanto completare e chiarire le norme attualmente in vigore e prevedere un atto direttamente applicabile negli Stati membri, che offra in tal modo una maggiore sicurezza giuridica ai singoli;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
Generalità considerando che non è opportuno dare alle zone franche e ai depositi franchi vantaggi concorrenziali per quanto riguarda l'applicazione dei dazi all'importazione; che è , invece , opportuno prevedere per tali zone e depositi delle formalità doganali semplificate rispetto a quelle applicabili nelle altre parti del territorio doganale della Comunità , data la situazione particolare di tali zone e depositi; considerando che le merci non comunitarie introdotte in tali zone o depositi devono potervi permanere senza limiti di scadenza , né essere oggetto di pagamento di dazi all'importazione o d'applicazione di misure di politica commerciale ; che la permanenza delle merci in queste zone o depositi è da considerare , agli effetti dell'applicazione di tali dazi o misure , Articolo 1 1 . Il presente regolamento stabilisce le norme applicabili alle zone franche ed ai depositi franchi. 2. * In una zona franca o in un deposito franco: a ) le merci non comunitarie non sono soggette ai dazi all'importazione e , salvo disposizioni contrarie, alle misure di politica commerciale ; (>) GU n . C 283 del 6 . 11 . 1985 , pag. 9 . ( 2 ) GU n. C 120 del 20 . 5 . 1986 , pag. 16 . ( 3 ) GU n. C 283 del 20 . 10 . 1986 , pag. 6 . ( 4 ) GU n . L 58 dell'8 . 3 . 1969 , pag. 11 . ( 5 ) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. 15 . 8 . 88 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 225 / 9 e ) dazi all'importazione: sia i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente , sia i prelievi agricoli ed altre imposizioni all'importazione previsti nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; f) dazi all'esportazione: i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'esportazione previsti nell'ambito della politica agricola comune o nel quadro di regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; g) autorità doganale: qualsiasi autorità competente per l'applicazione della normativa doganale, anche se detta autorità non fa parte dell'amministrazione delle dogane ; h ) persona: — una persona fisica ; — o una persona giuridica ; — o anche , se la normativa in vigore prevede questa possibilità , un'associazione di persone cui è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, indipendentemente dallo status di persona giuridica . b) le merci comunitarie per le quali una normativa comunitaria specifica lo prevede beneficiano, per via del loro collocamento in zona franca , delle misure che , in genere , sono connesse con l'esportazione delle merci; c) le formalità doganali e le misure di controllo connesse con l'entrata e la permanenza delle merci nonché con l'uscita di tali merci, sono applicabili solo se previste dal presente regolamento. 3 . Fintantoché le merci comunitarie sono soggette negli scambi intracomunitari ad imposizioni all'importazione risultanti dall'applicazione della politica agricola comune , tali imposizioni non sono applicabili in una zona franca o in un deposito franco . 4. Ai sensi del presente regolamento si intende per: a) zona franca: parti del territorio doganale della Comunità separate dal resto di detto territorio in cui le merci non comunitarie introdotte sono considerate , per l'applicazione dei dazi all'importazione e delle misure di politica commerciale all'importazione, come merci non situate nel territorio doganale della Comunità, purché non siano immesse in libera pratica o assoggettate ad un altro regime doganale alle condizioni fissate dal presente regolamento; b) deposito franco: locali situati nel territorio doganale della Comunità in cui le merci non comunitarie introdotte sono considerate , per l'applicazione dei dazi all'importazione e delle misure di politica commerciale all'importazione, come merci non situate nel territorio doganale della Comunità , purché non siano immesse in libera pratica o assoggettate ad un altro regime doganale alle condizioni fissate dal presente regolamento ; c) merci comunitarie: le merci: — interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità, senza l'apporto di merci provenienti da paesi terzi o da territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità; — provenienti da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e che sono in libera pratica in uno Stato membro; — ottenute nel territorio doganale della Comunità , esclusivamente dalle merci di cui al secondo trattino oppure dalle merci di cui al primo ed al secondo trattino; d) merci non comunitarie: le merci diverse da quelle di cui alla lettera c). Fatti salvi gli accordi conclusi con paesi terzi per l'applicazione del regime di transito comunitario , sono altresì considerate non comunitarie le merci che , benché soddisfino le condizioni di cui alla lettera c), sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunità dopo essere state esportate fuori da tale territorio; Articolo 2 1 . Gli Stati membri possono costituire in zone franche alcune parti del territorio doganale della Comunità, oppure autorizzare la creazione di depositi franchi. 2 . Gli Stati membri stabiliscono il limite geografico di ciascuna zona . I locali destinati a costituire un deposito franco devono essere approvati dagli Stati membri. 3 . Gli Stati membri si accertano che le zone franche siano recintate e stabiliscono i punti di accesso e di uscita dalla zona franca o dal deposito franco . 4 . Qualsiasi costruzione di immobili in una zona franca è subordinata ad autorizzazione preventiva dell'autorità doganale. Articolo 3 1 . I limiti e i punti di accesso e di uscita dalla zona franca e dai depositi franchi sono soggetti alla sorveglianza del servizio delle dogane . 2. Le persone , nonché i mezzi di trasporto, che entrano in una zona franca o in un deposito franco o ne escono possono essere sottoposti a controllo doganale. 3 . L'accesso ad una zona franca o deposito franco può essere vietato alle persone che non offrano la piena garanzia di osservanza delle disposizioni del presente regolamento . 4 . L'autorità doganale può controllare le merci che entrano in una zona franca o in un deposito franco, che vi N. L 225 / 10 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 15 . 8 . 88 4 . Su richiesta dell'interessato , l'autorità doganale rilascia un attestato concernente la posizione comunitaria o non comunitaria delle merci poste in zona franca o in deposito franco . permangono o che ne escono . Ai fini di tale controllo, una copia del documento di trasporto, che deve accompagnare le merci all'entrata e all'uscita , deve essere rimessa all'autorità doganale o tenuta a sua disposizione presso le persone a tale scopo designate da detta autorità . Quando tale controllo è richiesto, le merci devono essere poste a disposizione dell'autorità doganale .

TITOLO III
Funzionamento delle zone franche e dei depositi franchi Articolo 6 1 . La permanenza delle merci nelle zone franche o nei depositi franchi non è soggetta ad alcuna limitazione di tempo. 2 . Nei confronti di talune merci si applicano dei termini specifici fissati conformemente all'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento ( CEE ) n. 2503 / 88 . Articolo 7 1 . Fatti salvi gli articoli 8 e 9 , in zona franca o in deposito franco è autorizzata qualsiasi attività di natura industriale o commerciale oppure di prestazione di servizi, alle condizioni del presente regolamento . 2 . L'autorità doganale può , tuttavia, disporre taluni divieti o limitazioni di tali attività in considerazione della natura delle merci sulle quali vertono tali attività oppure delle esigenze di sorveglianza doganale . 3 . L'autorità doganale può vietare l'esercizio di un'attività in zona franca o in deposito franco alle persone che non offrono le garanzie necessarie alla corretta applicazione del presente regolamento .

TITOLO II
Entrata delle merci nelle zone franche o nei depositi franchi Articolo 4 1 . Qualsiasi merce può essere posta in una zona franca o in un deposito franco , indipendentemente dalla sua natura , quantità , origine , provenienza o destinazione . 2 . Il paragrafo 1 non osta : a ) all'applicazione dei divieti o delle restrizioni giustificati da motivi di morale pubblica , d'ordine pubblico , di pubblica sicurezza , di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico , storico o archeologico nazionale , o di tutela della proprietà industriale e commerciale ; b) alla possibilità per l'autorità doganale di esigere che le merci che presentano un pericolo o che potrebbero alterare altre merci o che richiedono , per altre ragioni, installazioni particolari, siano collocate in luoghi appositamente attrezzati per riceverle . Articolo 5 1 . Fatto salvo l'articolo 3 , paragrafo 4 , l'entrata di merci in zona franca o in deposito franco non comporta né la loro presentazione all'autorità doganale né il deposito di una dichiarazione in dogana. 2 . Devono essere presentate all'autorità doganale unicamente le merci che: a) sono assoggettate ad un regime doganale e la cui entrata in zona franca o deposito franco comporta la liquidazione di detto regime ; tuttavia , tale presentazione non è necessaria qualora una dispensa dall'obbligo di presentare tali merci sia ammessa nell'ambito del regime doganale in oggetto; b) sono state oggetto di una decisione di concessione di un rimborso o di uno sgravio dei dazi all'importazione, che autorizza il collocamento di tali merci in zona franca o deposito franco ; c) sono state oggetto di una richiesta in vista di un pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione nel quadro della politica agricola comune . 3 . L'autorità doganale può esigere che le merci soggette a dazi all'esportazione o ad altre disposizioni che disciplinano l'esportazione siano segnalate al servizio delle dogane . Articolo 8 Qualora le attività di cui all'articolo 7 consistano nel far subire delle manipolazioni a merci non comunitarie, si applicano le seguenti disposizioni: a ) fatto salvo l'articolo 13 , paragrafo 2 , le manipolazioni usuali di cui all'articolo 1 8 , paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2503 / 88 possono essere effettuate senza autorizzazione ; b ) le operazioni di perfezionamento diverse dalle manipolazioni usuali si effettuano conformemente al regolamento (CEE) n. 1999 / 85 del Consiglio, del 16 luglio 1985 , relativo al regime di perfezionamento attivo (*). Gli Stati membri possono , tuttavia , per quanto necessario , adattare le modalità di controllo previste in materia in modo da tener conto delle condizioni di funzionamento e di sorveglianza doganale delle zone franche o dei depositi franchi. Le formalità che possono essere soppresse in una H GU n . L 188 del 20 . 7 . 1985 , pag. 1 . 15 . 8 . 88 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 225 / 11 zona franca o in un deposito franco saranno determinate secondo la procedura prevista all'articolo 3 1 del regolamento (CEE) n. 1999 /85 . In deroga al primo comma , le operazioni di perfezionamento nel territorio del vecchio porto franco di Amburgo non sono soggette a condizioni di ordine economico . Tuttavia, se in un determinato settore di attività economica , le condizioni di concorrenza nella Comunità sono pregiudicate per via di tale deroga , il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide di applicare all'attività economica corrispondente stabilita nel territorio del vecchio porto franco di Amburgo le condizioni di ordine economico previste a livello comunitario in materia di perfezionamento attivo; c) le operazioni di trasformazione sotto controllo doganale si effettuano conformemente al regolamento (CEE) n. 2763 / 83 del Consiglio, del 26 settembre 1983 , relativo al regime che consente la trasformazione sotto controllo doganale di merci prima della loro immissione in libera pratica (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4151 / 87 ( 2 ). Gli Stati membri possono , tuttavia , per quanto necessario adattare le modalità di controllo previste in materia in modo da tener conto delle condizioni di funzionamento e di sorveglianza doganale delle zone franche e dei depositi franchi. Le formalità che possono essere soppresse in una zona franca o in un deposito franco saranno determinate secondo la procedura prevista all'articolo 31 del regolamento (CEE ) n . 1999 / 85 . — immesse in libera pratica; — sottoposte al regime dell'ammissione temporanea ; — abbandonate all'Erario , qualora la normativa nazionale preveda tale possibilità ; — oppure distrutte, purché l'interessato fornisca all'autorità doganale qualsiasi informazione che essa consideri necessaria , mentre agli scarti e ai rottami stessi risultanti da tale distruzione può essere data una delle destinazioni contemplate in uno dei trattini precedenti o all'articolo 8 . L'abbandono o la distruzione non deve comportare alcuna spesa per l'Erario . 2 . Se non si applica il paragrafo 1 , le merci non comunitarie e le merci comunitarie di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 , lettera b ) e paragrafo 3 non possono essere consumate o usate nelle zone franche o nei depositi franchi. 3 . Fatte salve le disposizioni applicabili ai prodotti di rifornimento , nella misura iji cui il regime in causa lo consenta , il paragrafo 2 non osta all'uso o al consumo di merci che , in caso di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea , non sarebbero soggette all'applicazione di dazi all'importazione o a misure di politica agricola comune o di politica commerciale , oppure ad imposizioni di cui all'articolo 1 , paragrafo 3 . In tal caso non è necessaria una dichiarazione di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea . E tuttavia necessaria una dichiarazione qualora dette merci rientrino in un contingente o in un massimale . Articolo 9 Qualora le attività di cui all'articolo 7 consistano nel far subire manipolazioni alle merci comunitarie , si applicano le seguenti disposizioni: a ) le merci comunitarie di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 , lettera b ) che rientrano nella politica agricola comune possono essere oggetto unicamente delle manipolazioni espressamente contemplate per tali merci nell'articolo 1 8 , paragrafo 2 del regolamento (CEE ) n . 2503 / 88 . Tali manipolazioni possono essere effettuate senza autorizzazione ; b ) le merci comunitarie di cui all'articolo 1 , paragrafo 3 possono essere oggetto delle manipolazioni usuali di cui all'articolo 18 , paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2503 / 88 senza autorizzazione oppure essere distrutte conformemente all'articolo 10 , paragrafo 1 , quarto trattino. Articolo 11 1 . Qualsiasi persona che eserciti un'attività sia di magazzinaggio, lavorazione o trasformazione, sia di vendita o di acquisto di merci in una zona franca o in un deposito franco deve tenere una contabilità-materie nella forma approvata dall'autorità doganale. Non appena introdotte nei locali della summenzionata persona le merci devono essere prese a carico in detta contabilità-materie . La contabilità-materie deve consentire all'autorità doganale d'identificare le merci e indicarne gli spostamenti. La contabilità-materie deve essere tenuta a disposizione dell'autorità doganale per permetterle qualsiasi controllo che essa ritenga necessario . 2 . In caso di trasbordo di merci all'interno di una zona franca , i documenti ad esse relativi devono essere tenuti a disposizione dell'autorità doganale. Il magazzinaggio di breve durata di merci, inerente a tale trasbordo, è considerato come facente parte del trasbordo stesso . Articolo 10 1 . Fatto salvo l'articolo 8 , le merci non comunitarie collocate in zona franca o in deposito franco durante tale permanenza possono essere : (M GU n . L 272 del 5 . 10 . 1983 , pag. 1 . ( 2 ) GU n . L 391 del 31 . 12. 1987 , pag. 1 . N. L 225 / 12 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 15 . 8. 88

TITOLO IV
Uscite delle merci dalle zone franche e dai depositi franchi del termine fissato in applicazione dell'articolo 6 , paragrafo 2 , esse non siano state oggetto di una richiesta per ricevere una delle destinazioni di cui al paragrafo 1 , le autorità doganali prendono i provvedimenti contemplati dalla rispettiva normativa specifica relativa al caso di mancato rispetto della destinazione prevista. Articolo 15 Le merci comunitarie poste in zona franca o in deposito franco e contemplate dall'articolo 1 , paragrafo 3 possono ricevere una qualsiasi delle destinazioni ammesse per tali merci. Articolo 12 Fatte salve le disposizioni particolari adottate nell'ambito di normative doganali specifiche , le merci non comunitarie che escono da una zona franca o da un deposito franco possono essere : — esportate fuori dal territorio doganale della Comunità ; o — introdotte, conformemente alle vigenti disposizioni comunitarie , in altre parti del territorio doganale della Comunità . Articolo 16 1 . In caso di reintroduzione delle merci in altre parti del territorio doganale della Comunità o del loro collocamento in un regime doganale , l'attestato di cui all'articolo 5 , paragrafo 4 può essere usato per provare sia la posizione comunitaria sia quella non comunitaria di tali merci. 2 . Qualora da tale attestato o per altri mezzi non risulti che le merci hanno la- posizione di merci comunitarie o non comunitarie, esse sono considerate: — per quanto riguarda l'applicazione dei dazi all'esportazione e dei certificati d'esportazione nonché per le misure previste per l'esportazione nell'ambito della politica commerciale , come merci comunitarie; — negli altri casi, come merci non comunitarie . Articolo 17 L'autorità doganale accerta che siano rispettate le disposizioni in materia di esportazione o di spedizione applicabili alle merci provenienti da Stati membri quando le merci sono esportate o spedite da una zona franca o da un deposito franco. Articolo 13 1 . Qualora per una merce non comunitaria sorga un'obbligazione doganale, il valore in dogana di tale merce è determinato conformemente al regolamento (CEE) n. 1224 / 80 del Consiglio ( 1 ), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo . Qualora tale valore si basi su un prezzo effettivamente pagato o da pagare comprendente le spese di magazzinaggio e di conservazione delle merci durante la loro permanenza in zona franca o in deposito franco , tali spese non devono essere comprese nel valore in dogana a condizione che esse siano distinte dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per la merce . 2. Qualora la suddetta merce abbia subito in zona franca o in deposito franco le manipolazioni usuali conformemente all'articolo 18 , paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2503 / 88 , la natura , il valore in dogana e la quantità da prendere in considerazione per la determinazione dell'importo dei dazi all'importazione sono , su richiesta del dichiarante e a condizione che le suddette manipolazioni siano state oggetto di una autorizzazione rilasciata conformemente al paragrafo 3 di detto articolo , quelli che sarebbero stati presi in considerazione qualora la merce in questione non avesse subito le suddette manipolazioni. Possono tuttavia essere stabilite deroghe a questa disposizione conformemente alla procedura prevista all'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 2503 / 88 .

TITOLO V
Disposizioni finali Articolo 18 Il comitato dei depositi doganali e delle zone franche , istituito dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n . 2503 / 88 , può esaminare tutti i problemi inerenti all'applicazione del presente regolamento sollevati dal presidente, sia su propria iniziativa sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro. Articolo 14 1 . Le merci comunitarie rientranti nella politica agricola comune poste in zona franca o in deposito franco e contemplate dall'articolo 1 , paragrafo 2 , lettera b), devono ricevere una delle destinazioni previste dalla normativa che concede loro , per il fatto che sono poste in zona franca , il beneficio di misure che si ricollegano , in generale , alla loro esportazione . 2 . Qualora tali merci siano reintrodotte in altre parti del territorio doganale della Comunità o qualora , alla scadenza Articolo 19 Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 2503 / 88 . (!) GU n . L 134 del 31 . 5 . 1980 , pag. 1 . 15 . 8 . 88 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 225 / 13 1979 , che stabilisce le condizioni di taglio e di vinificazione nelle zone franche nel territorio geografico della Comunità per i prodotti del settore vinicolo originari dei paesi terzi ( 3 ). Articolo 20 Il presente regolamento non pregiudica l'adozione di disposizioni particolari in materia di politica agricola comune , che restano disciplinate dalle norme relative all'attuazione di detta politica . Articolo 21 Qualora in una normativa comunitaria specifica vi sia un riferimento a zone franche , tale riferimento è valido anche per i depositi franchi. Articolo 22 Il presente regolamento si applica fatto salvo il regolamento (CEE) n. 1736 / 75 del Consiglio , del 24 giugno 1975 , relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra Stati membri (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1629 / 88 ( 2 ). Articolo 23 Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni del regolamento (CEE) n. 353 / 79 del Consiglio, del 5 febbraio Articolo 24 1 . Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica un anno dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione adottate secondo la procedura prevista all'articolo 19 . 2 . La direttiva 69 / 75 /CEE e le disposizioni della direttiva 71 / 235 /CEE ( 4 ) prese per la sua applicazione sono abrogate alla data di applicazione del presente regolamento. I riferimenti a tali direttive devono intendersi fatti al presente regolamento . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1988 Per il Consiglio Il Presidente Th .
PANGALOS

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Appello Dr.sa Maria Rosaria Randaccio a Matteo Salvini , Luigi Di Maio, Christian Solinas ZFI

Sa Defenza TM
Trasmesso dal vivo in streaming il 14 ott 2018

La D.rsa Maria Rosaria Randaccio lancia un appello a Matteo Salvini , Luigi Di Maio, Christian Solinas, sulla Zona Franca Integrale, dopo aver letto l'emendamento del DEF un po dubbio sulla insularità che di fatto estranierebbe la Sardegna dalla legge sulla Zona Franca chiede di non usare altre vie che non siano quelle costituzionali e presenti sullo statuto autonomo sardo sulla Zona Franca Integrale....

https://sadefenza.blogspot.com/2018/11/lettera-aperta-al-ministro-matteo.html


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