«Proposta di Legge Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna – Norme urbanistiche in applicazione dell’art.3 lettera “f” dello Statuto Autonomo della Sardegna – Legge Costituzionale n.3 del 26 febbraio 1948 – Disposizioni normative urbanistiche relativa all’insediamento di impianti fotovoltaici industriali a terra e eolici terrestri con recepimento di principi e obblighi di tutela e valorizzazione contenuti in programmi sovranazionali, nazionali e regionali»
La relazione
La Regione Autonoma e Speciale della Sardegna, il cui Statuto è stato approvato con legge costituzionale n.3 del 26 febbraio 1948, dispone di competenza primaria in materia di «Edilizia e Urbanistica» come disciplinato dall’art. 3, lettera «f», del medesimo Statuto. La Corte costituzionale ha più volte rilevato che la competenza del legislatore sardo in materia di edilizia e urbanistica non comprende «solo le funzioni di tipo strettamente urbanistico, ma anche quelle relative ai beni culturali e ambientali» (sentenza n. 178 del 2018; in questo senso già sentenza n. 51 del 2006).
Piani di governo del territorio
In tal senso, va fatto rilevare che il territorio relativo alla Regione Sarda, è interessato da plurimi piani di governo e regolamentazione di emanazione regionale, nazionale e comunitario relativi alla tutela e valorizzazione di specifiche peculiarità del compendio ambientale e paesaggistico sardo. Tali compendi, oggetto di precise disposizioni gestionali di natura restrittiva e vincolistica, non sono mai stati oggetto di puntuali norme urbanistiche che impedissero di violare i valori e i principi ispiratori di tali programmi di tutela e valorizzazione. La proposta di legge che qui si discute mira a rendere omogenee e organiche le norme urbanistiche con la pianificazione territoriale già oggetto dei piani e programmi che qui si intende richiamare.
Efficacia urbanistica
Si tratta di strumenti di pianificazione e salvaguardia che non si sono mai tradotti in norme urbanistiche efficaci in grado di evitare irreversibili compromissioni del territorio regionale, nonostante le disposizioni contenute nei programmi di gestione delle aree richiamate. Si rende, dunque, improcrastinabile la predisposizione di norme urbanistiche puntuali in grado di garantire la massima tutela relativamente ad aree gravate da rischi idrogeologici, le zone di protezione speciale, gli habitat di emanazione comunitaria, le delimitazioni di parchi e compendi naturalistici, i beni identitari, archeologici e monumentali, i Siti di Importanza comunitaria, le aree di tutela Igp, Doc e Dop che sovraintendono ad un tessuto economico rilevante come le produzioni agricole e agropastorali.
Urgenza pianificatoria
Tale normativa urbanistica assume carattere d’urgenza in relazione al rischio di una «massiva» devastazione del territorio sardo, con gravi e irreversibili ripercussioni in ogni ambito territoriale, compreso lo stravolgimento dell’assetto urbanistico della Sardegna e il venir meno della competenza primaria della Regione nell’ambito della pianificazione «Urbanistica», in un giusto e coordinato equilibrio territoriale.
Articolo 1
Obiettivi e finalità
La presente legge, in attuazione della Legge Costituzionale n. 3 – Statuto della Regione Autonoma della Sardegna – art.3 lettera «f» e delle disposizioni di cui all’art.6 delle Norme di Attuazione dello Statuto speciale – D.P.R. 22 maggio 1975, n.480, ha come obiettivo:
1. la pianificazione territoriale e il governo del territorio sardo al fine di prevenire la compromissione del giusto equilibrio tra aree urbanizzate e il tessuto territoriale, dei compendi naturalistici, aree sottoposte a piani di tutela e valorizzazione, zone di protezione speciale, siti di importanza comunitaria e aree oggetto di pianificazione strategica ed economica.
2. la disciplina urbanistica delle aree oggetto di programmi economici, ambientali e strategici di natura comunitaria, statale e regionale.
3. la regolamentazione urbanistica degli interventi relativi a progetti di produzione di energia rinnovabile da realizzarsi a solo scopo di autoconsumo attraverso l’utilizzo di superfici già edificate o da edificare, aree già sottoposte a pianificazione urbanistica con particolare riferimento alle zone agricole, commerciali e industriali.
4. la regolamentazione urbanistica degli interventi in aree ed edifici di proprietà pubblica, comprese le comunità energetiche promosse dalle amministrazioni pubbliche, con eventuale partecipazione di partner industriali privati da selezionare attraverso bando pubblico come da norme vigenti.
Articolo 2
Piani comunitari, statali e regionali
La presente legge intende sottoporre a pianificazione urbanistica le seguenti aree oggetto di:
1. Vincoli apposti ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nella parte seconda del D.Lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i..
2. Dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i., o sulla base delle previgenti disposizioni.
3. Tutela ai sensi dell’articolo 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i., cd. beni vincolati ex lege.
4. Vincoli apposti ai sensi dell’articolo 143, lettera d), del D.Lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i., in occasione dell’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale primo ambito omogeneo.
5. Sono altresì oggetto della presente legge i seguenti areali, territori e beni identitari:
a. il sito “Su Nuraxi” di Barumini, lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO;
b. i beni archeologici riconducibili alla Civiltà Prenuragica e Nuragica e Post Nuragica, ancorché privi della dichiarazione di interesse archeologico, con i relativi areali panoramici come da definizione degli atti adottati o da adottarsi da parte degli organi preposti;
c. le aree naturali protette istituite ai sensi della legge n. 394 del 1991, inserite nell’elenco ufficiale delle aree naturali protette (parchi e riserve nazionali);
d. le aree naturali protette istituite ai sensi della L.R. n. 31/1989 (parchi e riserve regionali; monumenti naturali; aree di rilevante interesse naturalistico);
e. le aree in cui è accertata la presenza di specie animali soggette a tutela dalle convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle direttive comunitarie;
f. le zone umide di importanza internazionale, designate ai sensi della convenzione di Ramsar (zone umide incluse nell’elenco previsto dal D.P.R. n. 448/1976);
g. le aree incluse nella Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e relative fasce di rispetto;
h. le Important Bird Areas (IBA);
i. le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette, comprese le “oasi permanenti di protezione faunistica e cattura” di cui alla L.R. n. 23/1998;
l. le aree, individuate ai sensi del vigente Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI), da strumenti di pianificazione regionale o comunale, a pericolosità idraulica elevata o molto elevata (Hi3 – Hi4) e a pericolosità da frana elevata o molto elevata (Hg3 – Hg4)
m. le aree sotto tutela per ragioni connesse alle tradizioni agroalimentari, alla presenza di produzioni agricolo-alimentari di qualità e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale rurale o di un’elevata capacità d’uso del suolo, con particolare riferimento alle aree definite con decreti statali Igp, Doc e Dop;
6. Sono oggetto di disciplina urbanistica, relativamente alle finalità di cui all’art. 1 della presente legge, le aree ricadenti nelle seguenti zonizzazioni urbanistiche già disciplinate negli strumenti urbanistici vigenti comunali, provinciali e regionali: zone A, B, C, D, E, F, G, H;
7. Sono oggetto di disciplina urbanistica le aree relative a cave, miniere cessate, non recuperate o abbandonate o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento in virtù dell’art. 4 lettera «a» dello Statuto autonomo della Regione Sardegna Legge Cost. n.3 del 26 febbraio 1948;
8. Sono oggetto di disciplina urbanistica le aree circoscritte all’interno di poligoni e basi militari, ricadenti nei piani e vincoli di cui ai commi precedenti di questo articolo, anche in virtù dell’art.14 dello Statuto autonomo della Regione Sardegna, Legge Cost. n.3 del 26 febbraio 1948, che prevede il conferimento al patrimonio regionale dei beni dello Stato che abbiano cessato l’originaria funzione statale;
Articolo 3
Divieto di insediamento
1. Nelle aree di cui all’articolo 2 della presente legge, fatti salvi gli interventi relativi all’autoconsumo da realizzarsi su superfici edificate esistenti o da realizzarsi di cui alle disposizioni seguenti, è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici industriali a terra e agrivoltaici;
2. Nelle aree di cui all’articolo 2 della presente legge è vietata la costruzione e l’installazione di impianti eolici terrestri;
3. Nelle aree di cui all’articolo 2 della presente legge è vietata la costruzione e l’installazione di nuovi impianti di energia elettrica alimentati da fonti fossili
4. Nelle aree di cui all’art.2 è altresì vietata:
a. la realizzazione di impianti di stoccaggio – denominati Energy Storage (BESS) – esclusi quelli relativi all’autoconsumo da disciplinarsi con Direttiva approvata dalla Giunta Regionale proposta d’intesa degli Assessorati competenti e adottata con Decreto del Presidente della Regione;
b. la realizzazione di impianti di approdo e connessione elettrica con impianti offshore la cui energia non sia prevista dal Piano Energetico Regionale da adottarsi entro 12 mesi dall’adozione della presente legge;
c. la realizzazione di impianti di connessione, distribuzione e trasformazione, elettrica con reti infrastrutturali non previste dal Piano Energetico Regionale e non necessarie alla gestione del sistema elettrico sardo indicato dal Piano Energetico regionale.
4. Le aree di cui all’articolo 2 sono cartograficamente definite in base agli atti di individuazione come da puntuale elenco che la Giunta Regionale dovrà predisporre e approvare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
5. I confini e le relative sovrapposizioni, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dovranno essere riportate cartograficamente e georeferenziate nel geoportale denominato “GeoMappe” della Regione Sardegna nella categoria “aree urbanisticamente vietate all’insediamento di impianti eolici e fotovoltaici” di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
6. I Comuni, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adeguano i propri strumenti di pianificazione urbanistica alle norme di cui al presente articolo e dispongono, eventualmente, l’estensione delle aree per comprovati motivi di cui all’art.1 della presente legge.
7. Sino all’adeguamento, di cui al comma 6, da parte dei Comuni, restano in vigore le disposizioni e le definizioni cartografiche previste nella presente legge.
Articolo 4
Deroghe interventi pubblici
1. Eventuali deroghe al divieto di cui al comma 1 dell’articolo 3 possono essere concesse dalla Giunta Regionale esclusivamente:
per impianti di ricerca scientifica e tecnologica, proposti da soggetti pubblici o società a maggioranza pubblica, eventualmente in associazione temporanea di impresa o attraverso partecipazioni societarie con privati, dotati di comprovata esperienza produttiva e tecnologica di livello internazionale, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica, in base alle norme vigenti in materia di appalti e servizi pubblici, per la produzione di idrogeno e la conseguente generazione di energia elettrica attraverso centrale tecnologicamente innovativa alimentata con idrogeno, previa verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale degli impianti proposti.
2. Gli impianti fotovoltaici, agrivoltaici e eolici già esistenti nelle aree interessate dalle disposizioni della presente legge potranno continuare a operare fino alla vigenza dell’autorizzazione in essere,
fatte salve eventuali deroghe previste dal Piano Energetico Regionale e previa VAS (Valutazione Ambientale Strategica.
Articolo 5
Comunità energetiche
1. La Regione sarda, in applicazione delle normative vigenti, statali e regionali, promuove e incentiva la realizzazione di “comunità energetiche” di interesse comunale, intercomunale, provinciale e regionale.
2. Al fine del comma 1 la Giunta Regionale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta degli Assessorati competenti approva una Direttiva, da adottarsi con Decreto del Presidente della Regione, per disciplinare le forme di incentivazione, i processi autorizzativi e le modalità di intervento dei privati nella costituzione di comunità energetiche.
3. Tutti i termini temporali procedurali di competenza regionale relativi agli interventi di cui al comma 1 sono dimezzati.
Articolo 6
Piani di energia rinnovabile lineare
1. Al fine di promuovere un moderno ed efficace processo di valorizzazione dell’energia rinnovabile, la Regione sarda, in attuazione degli art.3 lettera «f» e articolo 4, lettera «e», dello Statuto Autonomo della Sardegna, Legge Cost. n.3 del 26 febbraio 1948, promuove piani di produzione energetica attraverso la predisposizione di progetti di valorizzazione delle infrastrutture lineari, quali strade, ferrovie, piste ciclabili e infrastrutture assimilabili.
2. La Regione sarda d’intesa con i soggetti pubblici proprietari e/o concessionari di reti infrastrutturali lineari di cui al comma 1, elabora progetti di valorizzazione energetica di aree contigue e di pertinenza di arterie viarie, ferroviarie e ciclabili, con particolare riferimento a aree di mezzerie, banchine e marciapiedi.
3. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, elabora un piano che individui le principali infrastrutture lineari e pianifica le procedure per attuare progetti di energia rinnovabile lineare.
4. In relazione al comma 3 la Giunta regionale individua modalità di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nella realizzazione dei progetti di cui al comma 1.
Articolo 7
Procedure autorizzative
1. Tutti i procedimenti avviati e non conclusi alla data dell’entrata in vigore della presente legge dovranno essere esaminati nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.3 della presente legge, in analogia con la legge 21 aprile 2023, n. 41, art. 47, comma 9 ter, relativa all’annullamento delle autorizzazioni rilasciate e della regolamentazione sulle procedure in essere.
2. Analogamente alla medesima norma richiamata al comma 1, sono da ritenersi nulle tutte le autorizzazioni rilasciate nelle aree di cui all’articolo 3 della presente legge e i cui lavori non
abbiano ancora comportato danni irreversibili al territorio, come l’elevazione di più del 30% degli aerogeneratori o dei pannelli fotovoltaici e agrivoltaici previsi nei progetti.
Articolo 8
Norma finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e alla loro attuazione si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.
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