domenica 4 novembre 2018

LETTERA APERTA AL MINISTRO MATTEO SALVINI DALLA RAPPRESENTANTE DEL MOVIMENTO SARDEGNA ZONA FRANCA

LETTERA APERTA AL MINISTRO MATTEO SALVINI DALLA RAPPRESENTANTE DEL MOVIMENTO SARDEGNA ZONA FRANCA 

Dr.sa Maria Rosaria Randaccio 
Sa Defenza



Dr.sa Maria Rosaria Randaccio


Riceviamo, dalla Dr.sa Maria Rosaria Randaccio questa lettera aperta indirizzata a Salvini che contiene tutti i riferimenti di legge necessari a far rinviare le elezioni di un anno ... che dovrebbe servire al Commissario ad acta per articolare le nuove aliquote fiscali che competono alla Sardegna ai sensi del decreto legislativo n. 114/2016.



Lettera aperta a Matteo Salvini 

Caro Matteo,

in campagna elettorale hai promesso di dare alla Sardegna e ai Sardi  le Zone Franche, e noi ti abbiamo votato, e ora vorremo che mantenessi fede al Tuo impegno.  Ma devi stare attento perché in giro ci sono dei falsi profeti che vogliono nuovamente ingannare il popolo sardo,  e sostengono  che assieme al regime fiscale che compete ai territori svantaggiati come le isole ultraperiferiche e spopolate, possa coesistere un altro regime fiscale di cui  al   DL  91/2017 ai sensi del quale sarebbe possibile realizzare in  Sardegna  27 chilometri quadrati   ZES ( Zone Economiche Speciali)  da attivare in aree portuali e retro portuali  ed ove,  le imprese ivi insediate, potranno usufruire  di vantaggi Fiscali consistenti in Crediti di Imposta.

Operazione fortemente spregiudicata  parte  del legislatore italiano, che probabilmente parte dal presupposto che gli abitanti dell’Isola siano degli  sprovveduti cittadini,  a cui  lasciar credere che sia possibile far coesistere  due  regimi fiscali  diversi nello stesso territorio e che i benefici riduttivi delle   ZES   possano essere concesse in aggiunta a quelli  che competono  veramente ai residenti nell’isola,  in  palese violazione del “ Principio di Razionalità “ che vincola il Legislatore nella formulazione e stesura  della norma di legge. 

Sappiamo invece come  la Zona Franca,  che compete veramente alla Sardegna,  e’ quella di cui al dlgs 75/ 1998, concessa  al Popolo Sardo nel rispetto del  Principio sulla Libera Concorrenza” ai sensi del quale sono nati i Trattati Europei.

Trattati  dove si prevede che “ Non sono considerati aiuti di Stato gli aiuti dati ai territori svantaggiati “  i cui  svantaggi  sono stati  individuati dall’art. 92 del Trattato di Roma ratificato con la legge 1203/57 e dall’art. 174 n. 33 del Trattato di Lisbona ratificato dalla legge 130/2008, e che i suddetti  aiuti siano “ per sempre “ anziché   a termine “ come  invece previsto per le ZES, sono legati al fatto che la stessa  Isola  sia stata identificata come  Isola Lontana o Ultraperiferica e che il suddetto  fattore geografico sia considerato insuperabile, per cui la mancata concessione e attivazione delle zone franche previste all’art. 12 dello Statuto Sardo,  ne ha provocato anche lo SPOPOLAMENTO, riservando cosi alla Sardegna un primato negativo unico al mondo, che vede un numero di Sardi Emigrati superiore a quello dei  Sardi Residenti.

Situazione  demografica negativa  che poteva  essere evitata  se nel rispetto del  suddetto principio della  libera concorrenza  si  fossero rispettate le norme comunitarie cogenti  previste dal  Regolamento CEE n. 2504/1988 sulla gestione delle  Zone Franche e dei Depositi Franchi, Regolamento Comunitario che si applica  Direttamente  e uniformemente su tutte le zone franche della Comunità Economica Europea ( attuale U.E.),  ai sensi del  Principio di  Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri  in tema di Zone Franche.

Principio di Armonizzazione  disciplinato dalla Direttiva n. 69/75/CEE  confluita  nel succitato Regolamento  n. 2504/88 (art. 24 )   e  recepita  dall’Italia ai sensi dell’art. 2 della legge n. 29/1968,  nell’art. 170 del Codice Doganale Italiano approvato con dpr n. 43/1973, dove si prevede che le zone franche dell’Italia devono essere disciplinate secondo le Direttive Comunitarie  n. 69/74/CEE e n. 69/75/CEE-Codice Doganale Italiano n. 43/73,  in vigore al momento della emanazione del  dlgs n. 75/1998,  della  legge Regionale n. 10/2008,  della legge Regionale n. 20/2013, delle Delibere di Giunta n. 8/2 del 7 febbraio 2013, la n. 9/7 del 12 febbraio2013 e la n. 39/30 del 26.09.2013,  ai sensi delle quali  tutta la Sardegna e stata dichiarata e attivata come zona franca nei 6 porti e nelle sue 240 zone industriali collegate o collegabili ai porti nonché nelle sue isole minori, e nelle acque del mare che la circonda e nell’area che la sovrasta. 

Caro Matteo  con questa lettera vogliamo dirti che Tu potresti  risolvere  facilmente  e facilmente questa guerra economica condotta contro  il Popolo Sardo,  vittima  di soprusi di chi  considera la Sardegna  semplicemente una Colonia,  senza capire che la rinascita economica  di tutta l’Italia potrebbe ripartire da questa terra.

E sarebbe semplice,  perché  basterebbe   dare applicazione  alla legge Regionale n. 20/2013  e chiedere ( ordinare)  al Prefetto di Cagliari  ( da parte Tua come Ministro degli Interni) di nominare un “ Commissario ad Acta “  che  nel rispetto della suddetta legge Regionale n. 20/2013 possa dare   attuazione a quanto previsto dal  dlgs 114/2016 ( art. 14) e dal nuovo art. 10 dello Statuto Sardo approvato con legge Costituzionale n. 3/1948, dal momento che con l’ art. 14 del  suddetto decreto legislativo  114/2016  l’Italia ha trasferito alla Regione Sardegna,  la propria Sovranità Fiscale .

Ricordarti che la  Sardegna e allo stremo delle proprie forze, i migliori  giovani sono partiti in cerca di lavoro, mentre le imprese chiudono perché impossibilitate a sostenere una Tassazione Fiscale Esagerata rispetto alle proprie potenzialità  contributive calcolate in base al reddito,  cosi come previsto dalla Costituzione.

 Senza la compensazione della Zona Franca  sono fallite e falliranno sempre e per sempre tutte le imprese che vorranno insediarsi in Sardegna e falliranno sopra tutto quelle che vorranno usufruire del  “Regime Fiscale” delle  ZES di cui  al  Regolamento 651/2013 , infatti i suddetti benefici fiscali   concessi sotto forma di  CREDITO DI IMPOSTA  se concessi in Sardegna saranno certamente  considerati  dalla  Comunità Europea,  come Aiuti di Stato incompatibili con il mercato  e come tali  recuperati maggiorati di sanzioni e  di interessi,   cosi come  e’  già accaduto in passato e in altre occasioni similari,  per esempio ai sensi dell’art. 24 del decreto legge 185/2008 convertito nella legge n. 2/ 2009 con il quale si e data attuazione alla  Decisione  2003/193/Ce le cui procedure di recupero degli “ AIUTI DI STATO DICHIARATI  ILLEGITTIMI  “ sono state impartite con  l’art. 27 della legge 62/ 2005, legge che attua quanto previsto dal Regolamento n. 794/2004 e dal Regolamento n. 659/1999 del Consiglio  con il quale sono state recepite le modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato. 

Il rischio che le ZES in  Sardegna possano essere individuate  dalla Commissione Europea come aiuti di stato illegittimi  lo  si corre  anche  ai sensi del  Regolamento 651/2013  dove si individuano  per esclusione i territori dove NON E POSSIBILE  APPLICARE LE  ZES, precisamente   all’art. 1 comma 3   dove  si  prevede   che le ZES non si  possano istituire nei  territori di cui all’art. 13,  ossia : “nei territori che hanno diritto agli aiuti  sotto forma di Regimi Fiscali, regimi fiscali che servono a compensare i costi del trasporto delle merci prodotte nelle Regioni Ultraperiferiche e Spopolate “. 

Ma ciò che e’ più grave viene  segnalato  dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2848  del 10 giugno 2015  dove si precisa che non possono trovare accoglimento davanti al giudice nazionale, deduzioni ed eccezioni  quando la questione sia stata accertata davanti agli organi di  giustizia della Unione Europea, per cui gli imprenditori Sardi  che volessero usufruire delle ZES potrebbero restare truffati senza possibilità di difendersi come già accaduto in Sardegna quando con decisione  della Commissione n. 2008/854/CE del 2.07.2008 vennero recuperati gli aiuti concessi  con legge regionale 9/1998. 

Che al popolo sardo competano le “ Franchigie Fiscali “ riservate agli atri  territori dichiarati e attivati come zona franca  nella UE   lo  precisa anche l’art. 2 comma 1 lett. h)  della legge (comunitaria 2004) n. 62/2005 dove si prevede chele leggi italiane devono garantire una effettiva parita di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri  dell’Unione Europea facendo in modo di assicurare il massimo livello di “Armonizzazione” possibile tra le legislazioni interne dei vari Stati membri ed evitando l’insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per l’esercizio di attività commerciali e professionali, una disciplina piu’ restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri Stati membri” 

Dott.ssa Maria Rosaria Randaccio
( Presidente Movimento Sardegna Zona Franca)






Segue PDF  GU. N. L 225 / 8 Comunità Europee 15.8.88

N. L 225 / 8 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 15 . 8 . 88

REGOLAMENTO (CEE) N. 2504 / 88 DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1988 relativo alle zone franche e ai depositi franchi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 113 , vista la proposta della Commissione 0 ), visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ), visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ), considerando che le zone franche e i depositi franchi sono rispettivamente parti del territorio doganale della Comunità e dei locali, separati dal resto di tale territorio, ove generalmente vi è una concentrazione di attività concernenti il commercio estero; che tali zone e depositi assicurano , grazie alle agevolazioni doganali ivi previste , la promozione delle suddette attività ed in particolare la redistribuzione di merci all'interno ed all'esterno della Comunità; che pertanto le disposizioni relative alle zone franche ed ai depositi franchi costituiscono uno strumento essenziale della politica commerciale della Comunità ; come se le merci non si trovassero nel territorio doganale della Comunità ; considerando che occorre tener conto che delle merci comunitarie poste in zona franca o in deposito franco beneficiano di alcune disposizioni previste , in linea di massima , per la loro esportazione; che occorre anche disciplinare le conseguenze del collocamento in zona franca o deposito franco di merci comunitarie che negli scambi intracomunitari sono soggette a imposizioni risultanti dall'applicazione della politica agricola comune per tutto il tempo in cui tali imposizioni si applicano ; che altre merci comunitarie devono poter esser poste in zona franca o deposito franco ; che qualora esse fossero soggette ad imposizioni nazionali, spetta agli Stati membri disciplinare le condizioni e le conseguenze del loro collocamento in zona franca o in deposito franco , fatte salve le disposizioni fiscali comunitarie; considerando che occorre fissare alcune norme di tassazione nel caso in cui sorga un'obbligazione doganale per le merci poste in zona franca o deposito franco; che occorre in particolare disporre che , a determinate condizioni, il plus valore aggiunto nell'ambito del territorio doganale della Comunità non deve essere compreso nel valore in dogana di tali merci; considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento e predisporre a tal fine una procedura comunitaria che permetta di fissarne le modalità di applicazione ; che è opportuno organizzare in questo settore una stretta ed efficiente collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato dei depositi doganali e delle zone franche, istituito dal regolamento (CEE) n . 2503 / 88 del Consiglio , del 25 luglio 1988 , relativo ai depositi doganali ( 5 ), considerando che la direttiva 69 / 75 /CEE ( 4 ), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo , ha fissato le norme che gli Stati membri devono adottare in materia di zone franche ; che l'importanza di tali zone nell'ambito dell'unione doganale rende necessaria un'applicazione uniforme nella Comunità delle disposizioni ad esse relative ; che occorre pertanto completare e chiarire le norme attualmente in vigore e prevedere un atto direttamente applicabile negli Stati membri, che offra in tal modo una maggiore sicurezza giuridica ai singoli;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
Generalità considerando che non è opportuno dare alle zone franche e ai depositi franchi vantaggi concorrenziali per quanto riguarda l'applicazione dei dazi all'importazione; che è , invece , opportuno prevedere per tali zone e depositi delle formalità doganali semplificate rispetto a quelle applicabili nelle altre parti del territorio doganale della Comunità , data la situazione particolare di tali zone e depositi; considerando che le merci non comunitarie introdotte in tali zone o depositi devono potervi permanere senza limiti di scadenza , né essere oggetto di pagamento di dazi all'importazione o d'applicazione di misure di politica commerciale ; che la permanenza delle merci in queste zone o depositi è da considerare , agli effetti dell'applicazione di tali dazi o misure , Articolo 1 1 . Il presente regolamento stabilisce le norme applicabili alle zone franche ed ai depositi franchi. 2. * In una zona franca o in un deposito franco: a ) le merci non comunitarie non sono soggette ai dazi all'importazione e , salvo disposizioni contrarie, alle misure di politica commerciale ; (>) GU n . C 283 del 6 . 11 . 1985 , pag. 9 . ( 2 ) GU n. C 120 del 20 . 5 . 1986 , pag. 16 . ( 3 ) GU n. C 283 del 20 . 10 . 1986 , pag. 6 . ( 4 ) GU n . L 58 dell'8 . 3 . 1969 , pag. 11 . ( 5 ) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. 15 . 8 . 88 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 225 / 9 e ) dazi all'importazione: sia i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente , sia i prelievi agricoli ed altre imposizioni all'importazione previsti nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; f) dazi all'esportazione: i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'esportazione previsti nell'ambito della politica agricola comune o nel quadro di regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; g) autorità doganale: qualsiasi autorità competente per l'applicazione della normativa doganale, anche se detta autorità non fa parte dell'amministrazione delle dogane ; h ) persona: — una persona fisica ; — o una persona giuridica ; — o anche , se la normativa in vigore prevede questa possibilità , un'associazione di persone cui è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, indipendentemente dallo status di persona giuridica . b) le merci comunitarie per le quali una normativa comunitaria specifica lo prevede beneficiano, per via del loro collocamento in zona franca , delle misure che , in genere , sono connesse con l'esportazione delle merci; c) le formalità doganali e le misure di controllo connesse con l'entrata e la permanenza delle merci nonché con l'uscita di tali merci, sono applicabili solo se previste dal presente regolamento. 3 . Fintantoché le merci comunitarie sono soggette negli scambi intracomunitari ad imposizioni all'importazione risultanti dall'applicazione della politica agricola comune , tali imposizioni non sono applicabili in una zona franca o in un deposito franco . 4. Ai sensi del presente regolamento si intende per: a) zona franca: parti del territorio doganale della Comunità separate dal resto di detto territorio in cui le merci non comunitarie introdotte sono considerate , per l'applicazione dei dazi all'importazione e delle misure di politica commerciale all'importazione, come merci non situate nel territorio doganale della Comunità, purché non siano immesse in libera pratica o assoggettate ad un altro regime doganale alle condizioni fissate dal presente regolamento; b) deposito franco: locali situati nel territorio doganale della Comunità in cui le merci non comunitarie introdotte sono considerate , per l'applicazione dei dazi all'importazione e delle misure di politica commerciale all'importazione, come merci non situate nel territorio doganale della Comunità , purché non siano immesse in libera pratica o assoggettate ad un altro regime doganale alle condizioni fissate dal presente regolamento ; c) merci comunitarie: le merci: — interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità, senza l'apporto di merci provenienti da paesi terzi o da territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità; — provenienti da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e che sono in libera pratica in uno Stato membro; — ottenute nel territorio doganale della Comunità , esclusivamente dalle merci di cui al secondo trattino oppure dalle merci di cui al primo ed al secondo trattino; d) merci non comunitarie: le merci diverse da quelle di cui alla lettera c). Fatti salvi gli accordi conclusi con paesi terzi per l'applicazione del regime di transito comunitario , sono altresì considerate non comunitarie le merci che , benché soddisfino le condizioni di cui alla lettera c), sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunità dopo essere state esportate fuori da tale territorio; Articolo 2 1 . Gli Stati membri possono costituire in zone franche alcune parti del territorio doganale della Comunità, oppure autorizzare la creazione di depositi franchi. 2 . Gli Stati membri stabiliscono il limite geografico di ciascuna zona . I locali destinati a costituire un deposito franco devono essere approvati dagli Stati membri. 3 . Gli Stati membri si accertano che le zone franche siano recintate e stabiliscono i punti di accesso e di uscita dalla zona franca o dal deposito franco . 4 . Qualsiasi costruzione di immobili in una zona franca è subordinata ad autorizzazione preventiva dell'autorità doganale. Articolo 3 1 . I limiti e i punti di accesso e di uscita dalla zona franca e dai depositi franchi sono soggetti alla sorveglianza del servizio delle dogane . 2. Le persone , nonché i mezzi di trasporto, che entrano in una zona franca o in un deposito franco o ne escono possono essere sottoposti a controllo doganale. 3 . L'accesso ad una zona franca o deposito franco può essere vietato alle persone che non offrano la piena garanzia di osservanza delle disposizioni del presente regolamento . 4 . L'autorità doganale può controllare le merci che entrano in una zona franca o in un deposito franco, che vi N. L 225 / 10 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 15 . 8 . 88 4 . Su richiesta dell'interessato , l'autorità doganale rilascia un attestato concernente la posizione comunitaria o non comunitaria delle merci poste in zona franca o in deposito franco . permangono o che ne escono . Ai fini di tale controllo, una copia del documento di trasporto, che deve accompagnare le merci all'entrata e all'uscita , deve essere rimessa all'autorità doganale o tenuta a sua disposizione presso le persone a tale scopo designate da detta autorità . Quando tale controllo è richiesto, le merci devono essere poste a disposizione dell'autorità doganale .

TITOLO III
Funzionamento delle zone franche e dei depositi franchi Articolo 6 1 . La permanenza delle merci nelle zone franche o nei depositi franchi non è soggetta ad alcuna limitazione di tempo. 2 . Nei confronti di talune merci si applicano dei termini specifici fissati conformemente all'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento ( CEE ) n. 2503 / 88 . Articolo 7 1 . Fatti salvi gli articoli 8 e 9 , in zona franca o in deposito franco è autorizzata qualsiasi attività di natura industriale o commerciale oppure di prestazione di servizi, alle condizioni del presente regolamento . 2 . L'autorità doganale può , tuttavia, disporre taluni divieti o limitazioni di tali attività in considerazione della natura delle merci sulle quali vertono tali attività oppure delle esigenze di sorveglianza doganale . 3 . L'autorità doganale può vietare l'esercizio di un'attività in zona franca o in deposito franco alle persone che non offrono le garanzie necessarie alla corretta applicazione del presente regolamento .

TITOLO II
Entrata delle merci nelle zone franche o nei depositi franchi Articolo 4 1 . Qualsiasi merce può essere posta in una zona franca o in un deposito franco , indipendentemente dalla sua natura , quantità , origine , provenienza o destinazione . 2 . Il paragrafo 1 non osta : a ) all'applicazione dei divieti o delle restrizioni giustificati da motivi di morale pubblica , d'ordine pubblico , di pubblica sicurezza , di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico , storico o archeologico nazionale , o di tutela della proprietà industriale e commerciale ; b) alla possibilità per l'autorità doganale di esigere che le merci che presentano un pericolo o che potrebbero alterare altre merci o che richiedono , per altre ragioni, installazioni particolari, siano collocate in luoghi appositamente attrezzati per riceverle . Articolo 5 1 . Fatto salvo l'articolo 3 , paragrafo 4 , l'entrata di merci in zona franca o in deposito franco non comporta né la loro presentazione all'autorità doganale né il deposito di una dichiarazione in dogana. 2 . Devono essere presentate all'autorità doganale unicamente le merci che: a) sono assoggettate ad un regime doganale e la cui entrata in zona franca o deposito franco comporta la liquidazione di detto regime ; tuttavia , tale presentazione non è necessaria qualora una dispensa dall'obbligo di presentare tali merci sia ammessa nell'ambito del regime doganale in oggetto; b) sono state oggetto di una decisione di concessione di un rimborso o di uno sgravio dei dazi all'importazione, che autorizza il collocamento di tali merci in zona franca o deposito franco ; c) sono state oggetto di una richiesta in vista di un pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione nel quadro della politica agricola comune . 3 . L'autorità doganale può esigere che le merci soggette a dazi all'esportazione o ad altre disposizioni che disciplinano l'esportazione siano segnalate al servizio delle dogane . Articolo 8 Qualora le attività di cui all'articolo 7 consistano nel far subire delle manipolazioni a merci non comunitarie, si applicano le seguenti disposizioni: a ) fatto salvo l'articolo 13 , paragrafo 2 , le manipolazioni usuali di cui all'articolo 1 8 , paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2503 / 88 possono essere effettuate senza autorizzazione ; b ) le operazioni di perfezionamento diverse dalle manipolazioni usuali si effettuano conformemente al regolamento (CEE) n. 1999 / 85 del Consiglio, del 16 luglio 1985 , relativo al regime di perfezionamento attivo (*). Gli Stati membri possono , tuttavia , per quanto necessario , adattare le modalità di controllo previste in materia in modo da tener conto delle condizioni di funzionamento e di sorveglianza doganale delle zone franche o dei depositi franchi. Le formalità che possono essere soppresse in una H GU n . L 188 del 20 . 7 . 1985 , pag. 1 . 15 . 8 . 88 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 225 / 11 zona franca o in un deposito franco saranno determinate secondo la procedura prevista all'articolo 3 1 del regolamento (CEE) n. 1999 /85 . In deroga al primo comma , le operazioni di perfezionamento nel territorio del vecchio porto franco di Amburgo non sono soggette a condizioni di ordine economico . Tuttavia, se in un determinato settore di attività economica , le condizioni di concorrenza nella Comunità sono pregiudicate per via di tale deroga , il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide di applicare all'attività economica corrispondente stabilita nel territorio del vecchio porto franco di Amburgo le condizioni di ordine economico previste a livello comunitario in materia di perfezionamento attivo; c) le operazioni di trasformazione sotto controllo doganale si effettuano conformemente al regolamento (CEE) n. 2763 / 83 del Consiglio, del 26 settembre 1983 , relativo al regime che consente la trasformazione sotto controllo doganale di merci prima della loro immissione in libera pratica (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4151 / 87 ( 2 ). Gli Stati membri possono , tuttavia , per quanto necessario adattare le modalità di controllo previste in materia in modo da tener conto delle condizioni di funzionamento e di sorveglianza doganale delle zone franche e dei depositi franchi. Le formalità che possono essere soppresse in una zona franca o in un deposito franco saranno determinate secondo la procedura prevista all'articolo 31 del regolamento (CEE ) n . 1999 / 85 . — immesse in libera pratica; — sottoposte al regime dell'ammissione temporanea ; — abbandonate all'Erario , qualora la normativa nazionale preveda tale possibilità ; — oppure distrutte, purché l'interessato fornisca all'autorità doganale qualsiasi informazione che essa consideri necessaria , mentre agli scarti e ai rottami stessi risultanti da tale distruzione può essere data una delle destinazioni contemplate in uno dei trattini precedenti o all'articolo 8 . L'abbandono o la distruzione non deve comportare alcuna spesa per l'Erario . 2 . Se non si applica il paragrafo 1 , le merci non comunitarie e le merci comunitarie di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 , lettera b ) e paragrafo 3 non possono essere consumate o usate nelle zone franche o nei depositi franchi. 3 . Fatte salve le disposizioni applicabili ai prodotti di rifornimento , nella misura iji cui il regime in causa lo consenta , il paragrafo 2 non osta all'uso o al consumo di merci che , in caso di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea , non sarebbero soggette all'applicazione di dazi all'importazione o a misure di politica agricola comune o di politica commerciale , oppure ad imposizioni di cui all'articolo 1 , paragrafo 3 . In tal caso non è necessaria una dichiarazione di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea . E tuttavia necessaria una dichiarazione qualora dette merci rientrino in un contingente o in un massimale . Articolo 9 Qualora le attività di cui all'articolo 7 consistano nel far subire manipolazioni alle merci comunitarie , si applicano le seguenti disposizioni: a ) le merci comunitarie di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 , lettera b ) che rientrano nella politica agricola comune possono essere oggetto unicamente delle manipolazioni espressamente contemplate per tali merci nell'articolo 1 8 , paragrafo 2 del regolamento (CEE ) n . 2503 / 88 . Tali manipolazioni possono essere effettuate senza autorizzazione ; b ) le merci comunitarie di cui all'articolo 1 , paragrafo 3 possono essere oggetto delle manipolazioni usuali di cui all'articolo 18 , paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2503 / 88 senza autorizzazione oppure essere distrutte conformemente all'articolo 10 , paragrafo 1 , quarto trattino. Articolo 11 1 . Qualsiasi persona che eserciti un'attività sia di magazzinaggio, lavorazione o trasformazione, sia di vendita o di acquisto di merci in una zona franca o in un deposito franco deve tenere una contabilità-materie nella forma approvata dall'autorità doganale. Non appena introdotte nei locali della summenzionata persona le merci devono essere prese a carico in detta contabilità-materie . La contabilità-materie deve consentire all'autorità doganale d'identificare le merci e indicarne gli spostamenti. La contabilità-materie deve essere tenuta a disposizione dell'autorità doganale per permetterle qualsiasi controllo che essa ritenga necessario . 2 . In caso di trasbordo di merci all'interno di una zona franca , i documenti ad esse relativi devono essere tenuti a disposizione dell'autorità doganale. Il magazzinaggio di breve durata di merci, inerente a tale trasbordo, è considerato come facente parte del trasbordo stesso . Articolo 10 1 . Fatto salvo l'articolo 8 , le merci non comunitarie collocate in zona franca o in deposito franco durante tale permanenza possono essere : (M GU n . L 272 del 5 . 10 . 1983 , pag. 1 . ( 2 ) GU n . L 391 del 31 . 12. 1987 , pag. 1 . N. L 225 / 12 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 15 . 8. 88

TITOLO IV
Uscite delle merci dalle zone franche e dai depositi franchi del termine fissato in applicazione dell'articolo 6 , paragrafo 2 , esse non siano state oggetto di una richiesta per ricevere una delle destinazioni di cui al paragrafo 1 , le autorità doganali prendono i provvedimenti contemplati dalla rispettiva normativa specifica relativa al caso di mancato rispetto della destinazione prevista. Articolo 15 Le merci comunitarie poste in zona franca o in deposito franco e contemplate dall'articolo 1 , paragrafo 3 possono ricevere una qualsiasi delle destinazioni ammesse per tali merci. Articolo 12 Fatte salve le disposizioni particolari adottate nell'ambito di normative doganali specifiche , le merci non comunitarie che escono da una zona franca o da un deposito franco possono essere : — esportate fuori dal territorio doganale della Comunità ; o — introdotte, conformemente alle vigenti disposizioni comunitarie , in altre parti del territorio doganale della Comunità . Articolo 16 1 . In caso di reintroduzione delle merci in altre parti del territorio doganale della Comunità o del loro collocamento in un regime doganale , l'attestato di cui all'articolo 5 , paragrafo 4 può essere usato per provare sia la posizione comunitaria sia quella non comunitaria di tali merci. 2 . Qualora da tale attestato o per altri mezzi non risulti che le merci hanno la- posizione di merci comunitarie o non comunitarie, esse sono considerate: — per quanto riguarda l'applicazione dei dazi all'esportazione e dei certificati d'esportazione nonché per le misure previste per l'esportazione nell'ambito della politica commerciale , come merci comunitarie; — negli altri casi, come merci non comunitarie . Articolo 17 L'autorità doganale accerta che siano rispettate le disposizioni in materia di esportazione o di spedizione applicabili alle merci provenienti da Stati membri quando le merci sono esportate o spedite da una zona franca o da un deposito franco. Articolo 13 1 . Qualora per una merce non comunitaria sorga un'obbligazione doganale, il valore in dogana di tale merce è determinato conformemente al regolamento (CEE) n. 1224 / 80 del Consiglio ( 1 ), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo . Qualora tale valore si basi su un prezzo effettivamente pagato o da pagare comprendente le spese di magazzinaggio e di conservazione delle merci durante la loro permanenza in zona franca o in deposito franco , tali spese non devono essere comprese nel valore in dogana a condizione che esse siano distinte dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per la merce . 2. Qualora la suddetta merce abbia subito in zona franca o in deposito franco le manipolazioni usuali conformemente all'articolo 18 , paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2503 / 88 , la natura , il valore in dogana e la quantità da prendere in considerazione per la determinazione dell'importo dei dazi all'importazione sono , su richiesta del dichiarante e a condizione che le suddette manipolazioni siano state oggetto di una autorizzazione rilasciata conformemente al paragrafo 3 di detto articolo , quelli che sarebbero stati presi in considerazione qualora la merce in questione non avesse subito le suddette manipolazioni. Possono tuttavia essere stabilite deroghe a questa disposizione conformemente alla procedura prevista all'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 2503 / 88 .

TITOLO V
Disposizioni finali Articolo 18 Il comitato dei depositi doganali e delle zone franche , istituito dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n . 2503 / 88 , può esaminare tutti i problemi inerenti all'applicazione del presente regolamento sollevati dal presidente, sia su propria iniziativa sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro. Articolo 14 1 . Le merci comunitarie rientranti nella politica agricola comune poste in zona franca o in deposito franco e contemplate dall'articolo 1 , paragrafo 2 , lettera b), devono ricevere una delle destinazioni previste dalla normativa che concede loro , per il fatto che sono poste in zona franca , il beneficio di misure che si ricollegano , in generale , alla loro esportazione . 2 . Qualora tali merci siano reintrodotte in altre parti del territorio doganale della Comunità o qualora , alla scadenza Articolo 19 Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 2503 / 88 . (!) GU n . L 134 del 31 . 5 . 1980 , pag. 1 . 15 . 8 . 88 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 225 / 13 1979 , che stabilisce le condizioni di taglio e di vinificazione nelle zone franche nel territorio geografico della Comunità per i prodotti del settore vinicolo originari dei paesi terzi ( 3 ). Articolo 20 Il presente regolamento non pregiudica l'adozione di disposizioni particolari in materia di politica agricola comune , che restano disciplinate dalle norme relative all'attuazione di detta politica . Articolo 21 Qualora in una normativa comunitaria specifica vi sia un riferimento a zone franche , tale riferimento è valido anche per i depositi franchi. Articolo 22 Il presente regolamento si applica fatto salvo il regolamento (CEE) n. 1736 / 75 del Consiglio , del 24 giugno 1975 , relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra Stati membri (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1629 / 88 ( 2 ). Articolo 23 Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni del regolamento (CEE) n. 353 / 79 del Consiglio, del 5 febbraio Articolo 24 1 . Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica un anno dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione adottate secondo la procedura prevista all'articolo 19 . 2 . La direttiva 69 / 75 /CEE e le disposizioni della direttiva 71 / 235 /CEE ( 4 ) prese per la sua applicazione sono abrogate alla data di applicazione del presente regolamento. I riferimenti a tali direttive devono intendersi fatti al presente regolamento . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1988 Per il Consiglio Il Presidente Th .
PANGALOS

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Appello Dr.sa Maria Rosaria Randaccio a Matteo Salvini , Luigi Di Maio, Christian Solinas ZFI

Sa Defenza TM
Trasmesso dal vivo in streaming il 14 ott 2018

La D.rsa Maria Rosaria Randaccio lancia un appello a Matteo Salvini , Luigi Di Maio, Christian Solinas, sulla Zona Franca Integrale, dopo aver letto l'emendamento del DEF un po dubbio sulla insularità che di fatto estranierebbe la Sardegna dalla legge sulla Zona Franca chiede di non usare altre vie che non siano quelle costituzionali e presenti sullo statuto autonomo sardo sulla Zona Franca Integrale....

https://sadefenza.blogspot.com/2018/11/lettera-aperta-al-ministro-matteo.html


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LA RUSSIA SVILUPPA ARMI PER IL 21° SECOLO, ARMI LASER PER ABBATTERE SATELLITI USA

LA RUSSIA SVILUPPA ARMI  PER IL 21° SECOLO, ARMI LASER PER ABBATTERE  SATELLITI  USA

Paul Antonopoulos 
Sa Defenza 



FRN ha seguito lo sviluppo dell'industria militare e delle armi high-tech in Russia e ha segnalato il crescente divario tra le capacità della Russia e quelle degli Stati Uniti. Ciò sembra essere dovuto in parte alla cattiva gestione da parte del MIC degli Stati Uniti, o complesso industriale militare. Il sistema americano è speculativo, basato sulla promessa, mentre il sistema russo sembra essere basato sui risultati.

Mentre ci avviciniamo al terzo decennio del 21° secolo, la battaglia per lo spazio sarà protagonista. Ricordiamo che negli anni '80, il famigerato presidente americano degli Stati Uniti, Reagan, promise che gli americani sarebbero stati in grado di produrre un sistema di armi "Star Wars", e il programma era basato sull'uso dei laser.

Ma è la Russia che ha fatto passi da gigante nello sviluppo di armi spaziali e armi che possono raggiungere lo spazio. L'S-500, ad esempio, può raggiungere quegli oggetti in un'orbita terrestre vicina a cui ci riferiamo casualmente come "spazio".

La distruzione dei satelliti è una condizione essenziale per la vittoria in caso di un conflitto militare, ad esempio tra la Russia e gli Stati Uniti, l'esperto militare Konstantin Sivkov ha detto al giornale Vzglyad.

Sivkov ha sottolineato che la Russia, oltre ad avere missili anti-satellite con tecnologia avanzata, sta anche modernizzando le armi dell'ex Unione Sovietica.

"È necessario abbattere i satelliti che effettuano missioni di spionaggio nel nostro territorio prima dell'inizio delle azioni militari, così come i satelliti che forniscono dati di navigazione per le truppe nemiche nel nostro territorio e vicino ai nostri confini", ha spiegato l'analista, evidenziando l'importanza di questa armeria, che per la vittoria nei conflitti moderni sarà "impossibile" farne a meno.

L'esperto militare ha sottolineato che la distruzione dei satelliti "riduce" la capacità militare dell'avversario "diverse volte" e ha osservato che anche Stati Uniti e Cina hanno missili di questo tipo. Secondo lui, gli americani possono distruggere i satelliti con i missili SM-3.

Allo stesso tempo, Sivkov ha notato che gli Stati Uniti "dominano lo spazio", poiché hanno circa 400 satelliti militari, quattro volte più della Russia.

"Quindi siamo costretti a prendere misure per neutralizzare i satelliti degli Stati Uniti, se necessario",
ha detto.

Parlando delle caratteristiche tecniche dei missili anti-satellite, Sivkov ha detto che sono stati licenziati degli aeroplani e che il satellite è stato distrutto da una PULSE cinetico, o dinamico, cioè da un'esplosione.

Recentemente, il canale CNBC ha riferito che entro il 2022 la Russia adotterà missili che si suppone siano in grado di abbattere i satelliti.

Questo è dovuto al fatto che la loro è una gara tra Stati Uniti, Cina e Russia per dominare lo spazio prima dell'altro. Tuttavia, poiché l'umanità si trova all'inizio della capacità di colonizzare parti dello spazio, è necessario uno sforzo congiunto maggiore per raggiungere questo obiettivo. Sotto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nessuno di questi sforzi viene compiuto perchè gli Stati Uniti vogliono avere la supremazia nello spazio.

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sabato 3 novembre 2018

LA RUSSIA HA LE PROVE - CHE WHITE HELMETS E' UNA FILIALE DI AL-NUSRA

LA RUSSIA HA LE PROVE - CHE  WHITE HELMETS E' UNA FILIALE DI AL-NUSRA 

Paul Antonopoulos









Il ministero degli Esteri russo ha detto, venerdì, che ci sono molte prove che l'organizzazione White Helmets (caschi bianchi) è una branca di Al-Nusra Front affiliato ad Al-Qaeda.

Il ministero degli Esteri russo ha dichiarato che l'Occidente dovrebbe vedere le cose per come sono e smettere di difendere l'organizzazione pseudo-umanitaria i cui membri sono dei provocatori  estremisti jihadisti.
"Non è un segreto che questa struttura abbia operato esclusivamente in aree non controllate dal governo e non abbia evitato i contatti con terroristi ed estremisti", ha detto in una nota il ministero degli Esteri russo.
Secondo Mosca, "ci sono molte prove che dimostrano che i White Helmets sono praticamente una branca dell'organizzazione terrorista Al-Nusra, che sono inclusi nella lista delle sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu".
"Siamo sicuri che tutti vedranno, prima o poi, il vero volto degli White Helmets . Stiamo chiedendo ai loro sponsor occidentali di smettere di difendere quelli che sono veri bulli ed estremisti ", ha osservato il ministero degli Esteri.

Secondo il rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo agli inizi di ottobre, Maria Zakharova, membri di al-Nusra estremisti radicali legati ad al-Qaeda stanno cercando di resistere nella zona di de-escalation della provincia Idlib della Siria occupata dai jihadisti .

"I militanti radicali ... per paura di essere isolati a causa degli accordi russo-turchi, organizzano varie provocazioni, mantengono surriscaldata la situazione lungo la zona di de-escalation di Idlib, chiedendo alla cosiddetta resistenza di continuare", ha detto il rappresentante. 
 Inoltre, il funzionario ha detto che continuerà a ricevere tutti i dati che i terroristi presso Idlib stanno organizzando con importanti attacchi chimici per incolpare il governo siriano, infatti i terroristi hanno trasferito nel loco sostanze chimiche e attrezzature cinematografiche.
"Ciò che ci preoccupa in particolare è che il ruolo delle presunte vittime in questi scenari può essere svolto da civili rapiti da terroristi, tra cui donne e bambini", ha detto.

Allo stesso tempo, Zakharova ha aggiunto che una parte dell'opposizione armata siriana sostiene la creazione della zona smilitarizzata nella provincia, un'iniziativa proposta da Mosca e Ankara.

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venerdì 2 novembre 2018

SPOSTAMENTO DEI POLI, PROFEZIE E ASCENSIONE - LA GUERRA FUTURA E L'AVVENIRE DELL'UMANITÀ

SPOSTAMENTO DEI POLI, PROFEZIE E ASCENSIONE - LA GUERRA FUTURA E L'AVVENIRE DELL'UMANITÀ

Rosanne Li
Sa Defenza 



Le armi psicotroniche vengono impiegate con il nome della tecnologia 5G. La tecnologia 5G non è un sistema ma una raccolta di tecnologie di Intelligenza Artificiale (AI) progettate per lavorare insieme. Secondo i governi, dobbiamo accettare questo nuovo aggiornamento, per legge, o essere lasciati alle spalle del resto del mondo moderno. Dimenticando di prendere precauzioni. Gli umani devono essere in grado di scaricare film in tempi sempre più veloci, per non diventare un paese del terzo mondo.

Quando non puoi fidarti del governo per la verità o la trasparenza, ci sono altri modi per scoprirli da te: le profezie.

Un interprete di profezia che si fa chiamare The Naughty Beaver (NB [castoro biricchino]) rimanda gli eventi galattici con le profezie di Rivelazione (Apocalisse), Nostradamus, Mother Shipton e il Popolo Hopi per identificare dove ci troviamo nella linea temporale evolutiva dell'umanità. Dove altri hanno indovinato le date della Tribolazione e dell'inversione dei poli, NB ha mappato la prova. Il suo messaggio è che tutti noi abbiamo un ruolo da svolgere durante questo periodo critico di trasformazione.

Naughty Beaver è un messaggero. Dice che non è un mentore e che non devi essere cristiano per capire le connessioni che fa tra la profezia biblica e altre profezie. Il suo ruolo è interpretare i segni in modo da poter cambiare le probabilità di sopravvivere come specie. Secondo la sua traduzione, NB ritiene che tutti i segni indicano un'imminente inversione di poli per la Terra. Cosa significa?

Inversione dei Poli  e Profezie

L'inversione polare è una prova per l'umanità. Le prove suggeriscono che la Terra abbia sperimentato almeno quattro precedenti spostamenti dei poli , l'ultimo è stata la caduta di Atlantide . Anche qui, affrontiamo la stessa probabilità. Per la nostra attuale linea temporale, quando  " In cielo appare un grande segno" iniziano i sette anni di Tribolazione della Bibbia, Rivelazione : 12  Apocalisse: 12
" Un grande segno apparve in cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e una corona di dodici stelle sulla sua testa. 2 Era incinta e gridava di dolore mentre stava per partorire. "



NB fa riferimento alla profezia biblica agli allineamenti galattici delle profezie di Nostradamus. Vedere Nostradamus Centuria 3, Quartiuna46 :
  • Il cielo che riguarda Léone,
  • Predice di stelle fisse e segni chiari: si
  • avvicina improvvisamente al cambiamento dell'era,
  • Né è ancora per il bene o per i suoi mali.




Naughty Beaver identifica la data de "Il grande segno in cielo" come 23 settembre 2017. Tre anni e mezzo da questa data è la data del ritorno di Satana, il 23 marzo 2021. Vedi Apocalisse 12

Poi un altro segno apparve in cielo: un enorme drago rosso con sette teste e dieci corna e sette corone sulle teste. 4 La sua coda spazzò via un terzo delle stelle dal cielo e le gettò a terra. Il drago stava di fronte alla donna che stava per partorire, in modo che potesse divorare il suo bambino nel momento in cui nasce. 5 Ha dato alla luce un figlio, un figlio maschio, che “ governerà tutte le nazioni con scettro di ferro.” [ Salmo 2: 9 ] E il suo bambino è stato strappato a Dio ed al suo trono. 6 La donna fuggì nel deserto in un luogo preparato per lei da Dio, dove sarebbe stata curata per 1.260 giorni.
Il grande dragone fu scagliato giù - l'antico serpente chiamato diavolo, o Satana, che conduce fuori strada tutto il mondo. Fu scagliato sulla terra e i suoi angeli con lui.

L'intervallo di 1260 giorni riflette 3 1/2 anni dopo il Grande Segno in Cielo, basato sul nuovo calendario (rispetto al vecchio ebraico). Guarda come NB lo mette insieme qui [video sotto]. L'arrivo di Satana è sincronizzato quando l'umanità è più vulnerabile al controllo mentale, che coincide con il lancio del 5G.





In Nostradamus quando "appare la stella barbuta " (foto sopra [Nibiru]) in Cancro, scatena una catena di eventi biblici in Rivelazione che include il ritorno alla terra di Satana in forma fisica, entro il 23 marzo 2021:

Secolo 6, Quartina 6:
  • Comparirà verso Nord
  • Non lontano dal cancro
  • La stella barbuta: Susa, Siena, Beozia, Eretria,
  • La grande di Roma morirà, finita la notte.

Secolo 1, Quartina 50 :
  • Dai tre segni d'acqua nascerà un uomo
  • Chi celebrerà il Giovedi come il suo giorno di festa.
  • La sua fama, lode, potere e potere cresceranno
  • sulla terra e sul mare, portando guai in Oriente.

Secolo 2, Quartina 43 :
  • Durante l'apparizione della stella barbuta (vedi NIBIRU, sopra foto);
  • I tre grandi principi saranno resi nemici (anti-Cristo, figura segreta, Satana),
  • Colpisce dal cielo, pace, terremoto,
  • Po, Tevere traboccante (fiumi in Italia),
  • Il Serpente è sulla riva (Satana).

E che dire del Papa? Papa Francesco ha lasciato intendere che potrebbe non esserci più nel 2019 .


Rivelazione 8: 10-12  Nuova versione internazionale (NIV)
10 Il terzo angelo suonò la tromba e una grande stella, ardente come una torcia, è caduta dal cielo su un terzo dei fiumi e sulle sorgenti di approvvigionamento idrico 11 il nome della stella è Assenzio. [ Un ] Un terzo delle acque divennero amare e molte persone morirono per le acque che erano diventate amare. [ Assenzio significa maledizione in ebraico].

Un'altra fonte di profezia viene da Madre Shipton, un estratto che ha scritto nel poema del 1559, precedente a Nostradamus:
Eppure un segno più grande c'è da vedere;
Come l'uomo si avvicina all'ultimo secolo.
Tre montagne addormentate raccolgono il respiro e vomitano fango, ghiaccio e morte. Un terremoto ingoia città e città;
In terre ancora sconosciute a me. E il cristiano combatte il cristiano e sospira la nazione, eppure nulla fa. E gli uomini gialli guadagnano molto potere;
Da un possente orso con cui sono rimasti. 
{Vulcani, terremoti (in terra sconosciuta - America?) Che distruggono città dopo città, combattendo tra nazioni. Parla di un'alleanza Cinese (giallo) - Russa (orso) contro l'ovest. La maggior parte delle armi attuali della Cina sono arrivate in rapporti con la Russia.}

Dalla luce della luna argentea

La profezia Hopi dice che la rotazione della nostra Terra viene manipolata da esseri stellari " non così benevoli" (sulla luna) per alterare la nostra connessione con la Sorgente.

Nostradamus indica che la luna è stata sostituita e serve come base abitata da coloro che controllano la Terra. In Century One Quartina 48 :
  • Le mie previsioni arrivano fino all'anno 3795.
  • La luna ha passato vent'anni di regno.
  • Un altro prende il regno per settemila anni.
  • Il sole nei suoi ultimi giorni, la sua profezia si è avverata.

Secondo NB, la Terra si muove in senso antiorario, in anti-tempo. Poiché la rotazione naturale della Terra è in senso orario, l'unico modo per ripristinare la nostra connessione alla Sorgente è fermare la rotazione o capovolgere la terra: uno spostamento del polo. Hopi Prophecy descrive come ciò accadrà:
I gemelli saranno visti nei nostri cieli del Nord Ovest. Verranno e visiteranno per vedere chi ancora ricorda gli insegnamenti originali che volavano nei loro Patuwvotas, o scudi volanti. Porteranno molti dei loro familiari con loro negli ultimi giorni.



NB identifica i gemelli nell'atmosfera terrestre come due astronavi (vedi la freccia). Viste con filtri speciali, queste famiglie stellari sono qui per riportare i poli della Terra nella posizione e rotazione corretta. I gemelli sono "i bravi ragazzi". Sfortunatamente, la potenza di cui hanno bisogno per trasformare la Terra potrebbe essere drenata dal nostro sole. Non ci sono avvertimenti da parte dei leader mondiali sulle conseguenze di questi eventi. Il paradosso è che c'è una guerra sopra (fuori) della Terra simultaneamente alla guerra sulla Terra. Come sopra così sotto. Come distinguere il bene dalle forze del male e il risultato finale? Comprendi la profezia.

La prossima guerra
Nel secolo 9, Quartina 62 , Nostradamus avvertì che durante la Tribolazione un drago sarebbe stato rilasciato il 3 ottobre. Il Dragone sarà rilasciato il terzo di ottobre. 
Nella Bibbia Apocalisse 12 : Poi un altro segno apparve in cielo: un enorme drago rosso con sette teste e dieci corna e sette corone sulle teste. 4 La sua coda spazzò via un terzo delle stelle dal cielo e le gettò a terra.

Naughty Beaver indica un'armata di "navi ombra" attorno alla luna. Guarda vedi  qui [video sotto].  Coincidenze dei piccoli punti in movimento suggerirebbe che ci stiamo avvicinando ad una resa dei conti. Potrebbe il drago fare riferimento alla Cina? Perché il 10 ottobre 2018 è stato effettuato un test di emergenza  dall'Agenzia federale di gestione delle emergenze e dalla Commissione federale delle comunicazioni per tutti i telefoni cellulari?



Cieli occultati

In un precedente articolo , ho condiviso come il governo sia complice nell'irrorare con sostanze chimiche per sperimentarli sulle popolazioni, oltre a nascondere il sole e altri corpi celesti. Sappiamo che i raggi del sole danno vita e le sue frequenze forniscono all'umanità miglioramenti energetici. Tuttavia, non solo il sole è bloccato dalle scie chimiche, ma viene anche bloccato dal simulatore solare . Tra il simulatore del sole, la luna artificiale , NIBIRU, le due astronavi gemelle e l'armata della luna, stanno riempiendo i nostri cieli.

Il lancio di un sole artificiale contraddice la propaganda del riscaldamento globale. Non solo rivela che la Terra si sta raffreddando mentre il sole si muove verso un grande minimo solare, suggerisce qualcosa di più terribile. Come prova, il Wisconsin, nell'aprile 2018, ha condotto una esercitazione in preparazione a un intervento di potenza di massa in tutto lo stato chiamato Dark Sky:  mini glaciazione in arrivo.

Se un'armata è qui sotto il comando lunare, allora colui che regna dalla luna non è il messia. Il vero messia non ritorna finché la terra non è ghiacciata ... quando l'inferno ci congela.

Terra in bilico

Nel frattempo, sulla Terra, i nanochip e Smart Dust sono una tecnologia armata per l' agenda dei microchip umani . I microchip ID di radiofrequenza (RF) sono stati chiamati il ​​Marchio della Bestia per la semplice ragione che si tratta di un metodo di controllo completo dell'umanità da parte del Beast System, un sistema simulato al computer, gestito dal governo e dalle entità che servono l'Agenda del  New World Order  . I chip RFID sono un ricevitore e un trasmettitore di informazioni. Un chip può controllare il corpo e la mente con la stessa facilità con cui si controlla un'automobile che guida da sola.



I nanochip, impiantati con i vaccini, le ricadute chimiche o impianti, vanno contro le leggi della Natura. Senza dubbio, stiamo vivendo l'inferno sulla Terra. Forse la Terra è impostata come un inferno vivente da cui dobbiamo finalmente trascendere. La nostra condizione attuale sarebbe una ragione per cui Dio potrebbe resettare i poli della Terra?

Naughty Beaver crede che la Tribolazione non sia uno scenario della "fine dei giorni" perché le profezie non mostrano ciò che solo il Creatore può determinare. Anche se si stima che la Tribolazione spazzerà via il 75% della vita sul pianeta, è solo un avvertimento. Noi, come coscienza umana, abbiamo una scelta. Andando avanti, possiamo co-creare il paradiso o l'inferno. Tuttavia, il Rapimento atteso dai cristiani non avverrà se non dopo i sette anni di tribolazione. Su quale Terra atterremo e ci baseremo dipende da come scegliamo di vivere ora, possiamo smettere di dividerci e lavorare insieme. Suona surreale?

Recupero della vera identità

Ci rendiamo conto  che siamo stati distratti dalla verità di chi siamo veramente. Quando ci dividiamo per genere, razza, religione e status seguiamo l'ego dimenticando l'anima. Siamo esseri leggeri che hanno un'esperienza umana. Viviamo e respiriamo le frequenze. Tutto è energia. Ognuno di noi che ignora questo aspetto critico è per nostro danno collettivo.




Siamo sistemi organici collegati attraverso un sistema nervoso, un sistema endocrino e un sistema di chakra: ruote di luce. Quando sono allineati, ci colleghiamo alla nostra spiritualità, il sé superiore, alla Fonte del Creatore, attraverso il chakra della corona.



Poiché i chakra sono collegati al sistema ghiandolare nel corpo, la salute delle nostre ghiandole è parte integrante di una forte connessione energetica al nostro sé superiore. La ghiandola pineale è la ghiandola associata al settimo chakra, la connessione alla Sorgente.
Il fluoruro nell'approvvigionamento  idrico pubblico serve ad annichilire la ghiandola pineale  un modo per bloccare la nostra connessione alla Fonte.

Il disegno dei chakra, a loro volta, suggeriscono che sono stati progettati per essere controllati. Se non proteggiamo il flusso di energia attraverso i nostri chakra con confini energetici, come i confini di un paese, possiamo facilmente perdere la nostra energia per gli altri che la prendono per se stessi. Tutto è un doppio universo è un paradosso, da usare sia per il bene che per il male. Ma la nostra chiamata è quella di sfondare la dualità per riconnettersi alla Sorgente. Non c'è tecnologia esterna per aiutarci. Siamo NOI la tecnologia.



La soppressione dell'umanità

La tecnologia che viene implementata è volutamente usata per sopprimere l'evoluzione naturale dell'umanità per bloccare le nostre connessioni naturali al Sole e il Creatore di Sorgenti. Fortunatamente, c'è una finestra di opportunità per prevenire il "fuoco e la furia" delle profezie . Il presidente Trump può condurre il mondo alla pace e porre fine alla profezia ora. Lo farà quando minaccia la Corea del Nord che incontreranno "fuoco e furia" se minacceranno gli Stati Uniti?


È scritto nella profezia di Hopi conosciuta come la storia di The Blue Kachina :
Molti sembreranno aver perso la loro anima in questi ultimi giorni. La natura dei cambiamenti sarà così intensa che coloro che sono deboli nella consapevolezza spirituale diventeranno pazzi, poiché non siamo nulla senza spirito. Scompariranno, perché sono solo recipienti cavi per qualsiasi cosa da usare. La vita sarà così brutta nelle città che molti sceglieranno di lasciare questo aereo. Alcuni in interi gruppi. 
Solo coloro che ritornano ai valori dei vecchi modi saranno in grado di trovare la pace della mente. Poiché nella Terra troveremo sollievo dalla follia che ci circonderà.

Ciò che le profezie ci rivelano è il quadro di un possibile futuro, un avvertimento, che noi come popolo possiamo cambiare se ci preoccupiamo di riunirci per la pace. Il conto alla rovescia è iniziato. Abbiamo sei anni per farlo bene.

Ognuno ha un ruolo da svolgere.

Se le profezie andassero avanti sulla traccia attuale, seguiremo un'agenda aliena in un'era di film, TV e politici di IA che hanno rivelato ciò che Nostradamus aveva previsto nel 1500; un governo mondiale e l' agenda transumanista . Nel secondo secolo, Quartina 2o:
  • In poco tempo, cambiamento organizzato
  • Aspettiamo un'età più sinistra
  • Il mascherato e solitario, l'inversione di ruolo
  • Pochi sono felici al loro posto.

Cosa succede quando milioni di persone si sentono sconnesse mentre le calamità mondiali aumentano con intensità e le profezie si adempiono? Che aspetto avrà se il mondo si oscurerà? O impazzisce? Non deve avvenire .


Ascensione dell'Umanità

L'umanità sta ascendendo. L'ascensione è un nuovo livello di comprensione, in cui l'umanità entra in una nuova dimensione della coscienza superiore (Cristo). Cristo ha detto che il Regno di Dio è dentro ognuno di noi. Era un messaggero. Ora ci viene presentata una finestra di opportunità per cambiare le cose per l'uomo e la bestia: umani e castori.

Sappiamo che l'energia non può essere creata o distrutta, ma cambiare solo forma. Tuttavia siamo qui per riconoscere che siamo esseri di luce eterna e che la luce è informazione che deve essere usata a nostro vantaggio. Secondo la profezia, il grande segno è arrivato e passato, dicendoci che il Nuovo Mondo sarà creato nel nostro tempo. Dobbiamo essere consapevoli dei falsi profeti che sono qui e quelli che devono ancora venire.


"IL MALE PROFETIZZATO STA ARRIVANDO COME UN SERPENTE CHE SI ACCINGE ALLA DATA D'INIZIO DELLA GUERRA ". ~ NAUGHTY BEAVER



Nostradamus Centuria 4, Quartina 28 :

  • Quando Venere sarà coperta dal Sole,
  • Sotto lo splendore sarà una forma nascosta:
  • Mercurio li avrà esposti al fuoco,
  • Attraverso il rumore bellico sarà insultato.



L'informazione è scritta nelle stelle e nei cerchi nel grano. Avendo preconoscenza degli allineamenti galattici, abbiamo finestre di opportunità per impedire agli eventi di manifestarsi.

La vita in 3D è un'esistenza temporanea. Siamo venuti qui per andare a scuola, per essere raffinati, per imparare la differenza tra il bene e il male, per negare il male, per accettare l'amore, per "morire alla carne" e per ascendere come puro spirito.

Possiamo riconoscere che qualsiasi cosa ottenuta in questo mondo è temporanea e inutile, mentre le cose che lasciamo sono di grande valore. Quel valore è dentro ognuno di noi. È la frequenza dell'amore. È l'unica frequenza in grado di trasformare le frequenze negative della paura e del male che tentano di usurpare ciò che resta della Terra e dell'umanità.



Nota sull'autrice

Rosanne Lindsay è una dottoressa naturopata e guaritrice tribale sotto la rete dei fornitori di Turtle Island. È una scrittrice, custode della Terra, sostenitrice della libertà di cura, co-fondatrice di Wisconsin For Vaccine Choice , autrice dei libri The Nature of Healing, Heal the Body, Heal the Planet. Free Your Voice, Heal Your Thyroid, Reverse Thyroid Disease Naturally.  Trovala su Facebook a Rosanne Lindsay e Natureofhealing. Consulta con lei (consulta Skype o Zoom disponibile) su natureofhealing.org .

Iscriviti al suo blog su http://www.natureofhealing.org/blog/.

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" Sistematica Escalation": L'Ucraina Chiude Lo Spazio Aereo Sul Mar Nero

" Sistematica Escalation": L'Ucraina Chiude Lo Spazio Aereo Sul Mar Nero

Paul Antonopoulos
Fort Russ 
Sa Defenza 



L'Ucraina chiuderà lo spazio aereo sul Mar Nero per condurre test missilistici nella regione ucraina di Kherson. Questo è solo un elemento di una strategia più ampia, sostiene lo specialista Semyon Uralov.

Lo spazio aereo sul Mar Nero sarà chiuso dal 1 ° al 4 novembre a causa di test di lancio missilistico, ha detto il rappresentante, dell'Ucraina Air Force, Dmitry Strutinsky.

"Domani [1 novembre] inizieranno le esercitazioni aeree nella regione di Kherson per testare i missili terra-aria", ha detto l'agenzia ucraina Ukrainskie Novosti.

L'Ucraina ha eseguito test simili in precedenza. Il 1 ° e il 2 dicembre 2017, il paese ha lanciato missili nello spazio aereo sovrano della Russia sul Mar Nero nei pressi della Crimea. Kiev ha dichiarato lo spazio aereo su questi territori "pericoloso per i voli". Successivamente, l'Ucraina ha istituito una nuova zona "pericolosa" sulle acque neutrali e in parte sulle acque russe, a sud-ovest e sud-est della Crimea, senza spiegazione dei motivi.

La Russia ha sottolineato che Kiev non ha coordinato tali azioni con le autorità russe, chiedendo la revoca immediata degli avvertimenti della parte ucraina. Tuttavia, l'entità russa ha dichiarato che i voli in Crimea non sono in pericolo e che lo spazio aereo sulla penisola non sarà chiuso.

L'esperto Semyon Uralov ha commentato la decisione ucraina di chiudere lo spazio aereo.

"La questione legale nelle relazioni tra Ucraina e Russia non è più all'ordine del giorno, perché la questione legale è sostituita dalla questione della razionalità e delle garanzie esterne. Ma gli Stati Uniti e l'Europa chiudono gli occhi sulle azioni ucraine, quindi parlare di diritto in linea di principio non ha senso ", ha detto Semyon Uralov.

Secondo l'esperto, la chiusura dello spazio aereo fa parte di una "sistematica escalation ".

La palla delle contraddizioni si sta stringendo. Basta ricordare i tentativi di Kiev di aggravare la situazione intorno al mare di Azov. Lo specialista considera questo passaggio come un modo di "controllare la reazione per intensificare la situazione" e "piccolo elemento di una strategia più ampia".

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https://sadefenza.blogspot.com/2018/11/sistematica-escalation-lucraina-chiude.html


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giovedì 1 novembre 2018

Nuovo Armamento Russo Capace Di "Paralizzare Completamente I Sistemi Di Comunicazione Della NATO"

Nuovo Armamento Russo Capace Di "Paralizzare Completamente I Sistemi Di Comunicazione Della NATO"


Paul Antonopoulos
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Sa Defenza 



Il nuovissimo complesso di guerra elettronica di Samarcanda può paralizzare completamente i sistemi di comunicazione della NATO, ha dichiarato Yuri Knutov, direttore del Museo della difesa antiaerea russa.

In un commento per TV Zvezda, i militari hanno detto che grazie a questi complessi, l'esercito russo sarà in grado di "contenere l'aggressione dell'Alleanza [Atlantica]", con costi inferiori.

"Queste armi da guerra elettronica sono state testate in Siria, hanno dimostrato la loro alta efficienza sia contro i droni che i missili cruise e di conseguenza contro gli AWACS Aircraft of Alert and Control, di produzione americana", ha aggiunto.

Secondo Knutov, gli Stati Uniti si sono "preparati per una vera guerra con la Russia dal 2000".

"All'epoca era una teoria, ma ora iniziano a praticarla", ha detto, riferendosi alle numerose esercitazioni svolte dalla NATO, anche in prossimità dei confini russi.

L'obiettivo principale dei sistemi di Samarcanda, entrato in servizio nella flotta della Russia settentrionale l'anno scorso, è creare interferenze elettromagnetiche e bloccare le comunicazioni del nemico. Questo armamento è utilizzato su tutte le navi di superficie, compresi gli incrociatori e le torpediniere.

Entro novembre 2019, il Ministero della Difesa russo prevede di installare 13 complessi di questo tipo in varie regioni russe in tutto il paese e in Bielorussia.

Sebbene la NATO sia stata istituita per contrastare il potere dell'Unione Sovietica durante la Guerra Fredda, con il collasso dell'Unione nel 1991, molti hanno messo in dubbio la necessità della NATO. Con la risurrezione della Russia sotto la guida del presidente Vladimir Putin, che ha trasformato la Russia post-sovietica in un importante attore mondiale dopo il disastro dell'era Eltsin, la NATO ha aggressivamente preso di mira la Russia per impedirne l'ascesa.

Ciò ha visto la NATO dare il suo sostegno a stati come la Georgia e l'Ucraina proprio ai confini della Russia, ma ha visto questi Stati in definitiva soffrire, come si è visto con l'indipendenza riconosciuta dell'Ossezia del Sud e la riunione della Crimea con la Russia.





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