Care amiche e amici di Sa Defenza vi invitiamo a condividere la missiva della Dr.sa Randaccio inviandola al Presidente della RAS Solinas, diffondetela a tutti i vostri contatti e se Vi è possibile personalizzatela facendola vostra e inviatela per posta o mail direttamente al Presidente e ai componenti della Giunta in costituzione presso la Regione Autonoma della Sardegna , la lettera della dottoressa è quanto segue:
LETTERA APERTA DELLA DOTTORESSA MARIA ROSARIA RANDACCIO AL PRESIDENTE SOLINAS E ALLA COSTITUENDA GIUNTA RAS
Gentile Presidente Solinas,
Molti sardi liberi hanno votato la sua lista con la certezza di un suo impegno per la ZFIntegrale e fiscale in Sardegna , rimediando così all'obbrobrio giuridico delle Zes individuate da Pigliaru .
A tal proposito come lei sa bene, le Zes consistono semplicemente nella concessione di Crediti di Imposta per un tempo limitato considerati aiuti di Stato. Purtroppo lo sanno molti albergatori della Sardegna che beneficiarono alcuni anni addietro di crediti di imposta e che hanno dovuto restituire maggiorati degli interessi.
Quello della Sardegna è uno svantaggio geografico insuperabile e non modificabile si chiama insularità, ossia lo stesso svantaggio delle Canarie e delle Azzorre. Svantaggio che può essere superato solo con la concessione di una aliquota massima del 12,50% sugli utili derivanti da qualunque attività, nonché la de-tassazione di tutti i trattamenti pensionistici.
Pigliaru Imponendoci le ZES, ha ostacolato il riconoscimento della nostra extradoganalità, garantita dal codice doganale Italiano tutt'ora in vigore agli articoli 251e art. 2 del DPR n. 43/1973, extradoganalita' prevista anche nei regolamenti comunitari n.2913/92 e n. 2454/93, regolamenti comunitari prevalenti rispetto alla legge italiana e appositamente richiamarti nel nostro decreto legislativo 75/98 con il quale tutta la Sardegna è stata dichiarata Zona Franca extradoganale .
L' extradoganalita' della Sardegna risulta confermata dal ministero dell'economia delle finanze con la Circolare n. 8/D del 19/4/2016 dove si specifica a pagina 4 che per l’Italia restano applicabili le disposizioni del DPR 43/73 ed il D.Lgs. 374/90 anche dopo l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Ue n. 952/2013.
Regolamento dove si prevede che dal 2013 (data di emanazione del suddetto regolamento) potranno istituirsi solo Zone Franche intercluse ovviamente salvaguardando quelle già istituite.
Il succitato Codice Doganale italiano approvato con DPR n.43/73, all’art. 170 ed all’art. 56 precisa che le zone franche italiane sono disciplinate dai codici doganali comunitari richiamarti nel decreto legislativo 75/98.
Ribadiamo che Includere la Sardegna tra le altre ZES dell’Italia, ha un solo significato: togliere ai Sardi il diritto alla fiscalità di vantaggio ed impedirci di esercitare i diritti legati alla nostra insularita' e conseguente extradoganalita'.
Infine per concludere dobbiamo tenere presente che l’art. 13 del Regolamento n. 651/2014, vieta tassativamente l’istituzione delle ZES nei territori extradoganali nelle regioni /isole ultraperiferche e spopolate e che la definizione giuridica delle ZES si trova all’art. 4, comma 2) del D.Lgs n. 91/2017 dove si precisa che per "ZES si intende una zona geograficamente interclusa e situata entro i confini dello Stato”. Confermando così che le ZES sono vietate nelle isole lontane e spopolate racchiuse nel mare che le circonda ai sensi dell’art. 174 del Trattato di Lisbona.
Non è quindi possibile inserire una ZES (aiuto di stato) in una Zona Franca Integrale, come anche precisato dalla Legge Regionale n. 20/2013.
In una lettera di risposta inviata dall’Ue ad un’istanza dell’avvocato Francesco Scifo si conferma che l'inserimento della Sardegna tra le zone franche dell'Europa potrà concretizarsi solo dopo che la stessa Z.F. sia resa operativa.
Il ché si potrebbe realizzare semplicemente con l'emanazione della legge regionale prevista dall' Art.14 del decreto legislativo 114/2016 dove si prevede che la Regione Sardegna possa articolare le aliquote fiscali al disotto del 12,50% spettanti hai residenti .
Ricordiamoci infine che alle recenti elezioni ha vinto il Centro Destra perché la maggioranza dei Sardi erano e sono contrari alle ZES volute da Pigliaru .
Cordiali saluti ed auguri per il suo lavoro.
Maria Rosaria Randaccio
Dr.sa Maria Rosaria Randaccio ex Intendente di Finanza Presidente Movimento Sardegna Zona franca
Personalmente abbiamo inviato la lettera della Dr.sa Randaccio alla Presidenza della regione tramite mail ve la giriamo come esempio con quanto abbiamo scritto :
Il sottoscritto Tizio Caiu, e-mail tiziocaiu@gmail.srd, cell 123456789 , condivide la lettera aperta della Dr.sa Randaccio e invita la Presidenza della giunta sarda Dr. Solinas ad applicare la Zona franca come riportato nella medesima lettera ....
Zona Franca e Decreto Legge 135/18 Dr.sa Randaccio
Il governo italiota il 29 gennaio 2019 ha confermato il D.L.135/18 mutandolo in Legge , si parla di sterilizzazione del dl 75/98 che istituisce la zona franca in Sardegna, ma come affermato dalla Dottoressa Randaccio , non si può bloccare quanto istituito dai Trattati di Roma e confermato da quello di Lisbona...
Riceviamo, dalla Dr.sa Maria Rosaria Randaccio questa lettera aperta indirizzata a Salvini che contiene tutti i riferimenti di legge necessari a far rinviare le elezioni di un anno ... che dovrebbe servire al Commissario ad acta per articolare le nuove aliquote fiscali che competono alla Sardegna ai sensi del decreto legislativo n. 114/2016.
Lettera aperta a Matteo Salvini
Caro Matteo,
in campagna elettorale hai promesso di dare alla Sardegna e ai Sardile Zone Franche, e noi ti abbiamo votato, e ora vorremo che mantenessi fede al Tuo impegno.Ma devi stare attento perché in giro ci sono dei falsi profeti che vogliono nuovamente ingannare il popolo sardo,e sostengonoche assieme al regime fiscale che compete ai territori svantaggiati come le isole ultraperiferiche e spopolate, possa coesistere un altro regime fiscale di cuial DL91/2017 ai sensi del quale sarebbe possibile realizzare inSardegna27 chilometri quadrati ZES ( Zone Economiche Speciali)da attivare in aree portuali e retro portualied ove,le imprese ivi insediate, potranno usufruiredi vantaggi Fiscali consistenti in Crediti di Imposta.
Operazione fortemente spregiudicatapartedel legislatore italiano, che probabilmente parte dal presupposto che gli abitanti dell’Isola siano deglisprovveduti cittadini,a cuilasciar credere che sia possibile far coesisteredueregimi fiscalidiversi nello stesso territorio e che i benefici riduttivi delle ZES possano essere concesse in aggiunta a quelliche competonoveramente ai residenti nell’isola,inpalese violazione del “ Principio di Razionalità “ che vincola il Legislatore nella formulazione e stesuradella norma di legge.
Sappiamo invece comela Zona Franca,che compete veramente alla Sardegna,e’ quella di cui al dlgs 75/ 1998, concessaal Popolo Sardo nel rispetto del“Principio sulla Libera Concorrenza” ai sensi del quale sono nati i Trattati Europei.
Trattatidove si prevede che “ Non sono considerati aiuti di Stato gli aiuti dati ai territori svantaggiati “i cuisvantaggisono statiindividuati dall’art. 92 del Trattato di Roma ratificato con la legge 1203/57 e dall’art. 174 n. 33 del Trattato di Lisbona ratificato dalla legge 130/2008, e che i suddettiaiuti siano “ per sempre “ anziché “a termine “ comeinvece previsto per le ZES,sono legati al fatto che la stessaIsolasia stata identificata comeIsola Lontana o Ultraperiferica e che il suddettofattore geografico sia considerato insuperabile, per cui la mancata concessione e attivazione delle zone franche previste all’art. 12 dello Statuto Sardo,ne ha provocato anche lo SPOPOLAMENTO, riservando cosi alla Sardegna un primato negativo unico al mondo, che vede un numero di Sardi Emigrati superiore a quello deiSardi Residenti.
Situazionedemografica negativache potevaessere evitatase nel rispetto delsuddetto principio dellalibera concorrenzasifossero rispettate le norme comunitarie cogentipreviste dalRegolamento CEE n. 2504/1988sulla gestione delleZone Franche e dei Depositi Franchi, Regolamento Comunitario che si applicaDirettamentee uniformemente su tutte le zone franche della Comunità Economica Europea ( attuale U.E.),ai sensi del“ Principio diArmonizzazione delle legislazioni degli Stati membriin tema di Zone Franche.
Principio di Armonizzazionedisciplinato dalla Direttiva n. 69/75/CEEconfluitanel succitato Regolamenton. 2504/88 (art. 24 )erecepitadall’Italiaai sensi dell’art. 2 della legge n. 29/1968,nell’art. 170 del Codice Doganale Italiano approvato con dpr n. 43/1973, dove si prevede che le zone franche dell’Italia devono essere disciplinate secondo le Direttive Comunitarien. 69/74/CEE e n. 69/75/CEE-Codice Doganale Italiano n. 43/73,in vigore al momento della emanazione deldlgs n. 75/1998,dellalegge Regionale n. 10/2008,della legge Regionale n. 20/2013, delle Delibere di Giunta n. 8/2 del 7 febbraio 2013, la n. 9/7 del 12 febbraio2013 e la n. 39/30 del 26.09.2013,ai sensi delle qualitutta la Sardegna e stata dichiarata e attivata come zona franca nei 6 porti e nelle sue 240 zone industriali collegate o collegabili ai porti nonché nelle sue isole minori, e nelle acque del mare che la circonda e nell’area che la sovrasta.
Caro Matteocon questa lettera vogliamo dirti che Tu potrestirisolverefacilmentee facilmente questa guerra economica condotta controil Popolo Sardo,vittimadi soprusi di chiconsidera la Sardegnasemplicemente una Colonia,senza capire che la rinascita economicadi tutta l’Italia potrebbe ripartire da questa terra.
E sarebbe semplice,perchébasterebbe dare applicazionealla legge Regionale n. 20/2013e chiedere ( ordinare)al Prefetto di Cagliari( da parte Tua come Ministro degli Interni) di nominare un “ Commissario ad Acta “chenel rispetto della suddetta legge Regionale n. 20/2013 possa dare attuazione a quanto previsto daldlgs 114/2016 ( art. 14) e dal nuovo art. 10 dello Statuto Sardo approvato con legge Costituzionale n. 3/1948, dal momento che con l’ art. 14 delsuddetto decreto legislativo114/2016l’Italia ha trasferito alla Regione Sardegna,la propria Sovranità Fiscale .
Ricordarti che laSardegna e allo stremo delle proprie forze, i migliorigiovani sono partiti in cerca di lavoro, mentre le imprese chiudono perché impossibilitate a sostenere una Tassazione Fiscale Esagerata rispetto alle proprie potenzialitàcontributive calcolate in base al reddito,cosi come previsto dalla Costituzione.
Senza la compensazione della Zona Francasono fallite e falliranno sempre e per sempre tutte le imprese che vorranno insediarsi in Sardegna e falliranno sopra tutto quelle che vorranno usufruire del“Regime Fiscale” delleZES di cuialRegolamento 651/2013 , infatti i suddetti benefici fiscali concessi sotto forma di“CREDITO DI IMPOSTA “ se concessi in Sardegna saranno certamenteconsideratidallaComunità Europea,come Aiuti di Stato incompatibili con il mercatoe come talirecuperati maggiorati di sanzioni edi interessi, cosi comee’già accaduto in passato e in altre occasioni similari,per esempio ai sensi dell’art. 24 del decreto legge 185/2008 convertito nella legge n. 2/ 2009 con il quale si e data attuazione allaDecisione2003/193/Ce le cui procedure di recupero degli “ AIUTI DI STATO DICHIARATIILLEGITTIMI“ sono state impartite conl’art. 27 della legge 62/ 2005, legge che attua quanto previsto dal Regolamento n. 794/2004 e dal Regolamento n. 659/1999 del Consigliocon il quale sono state recepite le modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato.
Il rischio che le ZES inSardegna possano essere individuatedalla Commissione Europea come aiuti di stato illegittimi losi correancheai sensi delRegolamento 651/2013dove si individuanoper esclusione i territori dove NON E POSSIBILEAPPLICARE LEZES, precisamente all’art. 1 comma 3 dovesiprevede che le ZES non sipossano istituire neiterritori di cui all’art. 13,ossia : “nei territori che hanno diritto agli aiutisotto forma di Regimi Fiscali, regimi fiscali che servono a compensare i costi del trasporto delle merci prodotte nelle Regioni Ultraperiferiche e Spopolate “.
Ma ciò che e’ più grave vienesegnalatodal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2848del 10 giugno 2015dove si precisa che non possono trovare accoglimento davanti al giudice nazionale, deduzioni ed eccezioniquando la questione sia stata accertata davanti agli organi digiustizia della Unione Europea, per cui gli imprenditori Sardiche volessero usufruire delle ZES potrebbero restare truffati senza possibilità di difendersi come già accaduto in Sardegna quando con decisionedella Commissione n. 2008/854/CE del 2.07.2008 vennero recuperati gli aiuti concessicon legge regionale 9/1998.
Che al popolo sardo competano le “ Franchigie Fiscali “ riservate agli atriterritori dichiarati e attivati come zona francanella UE loprecisa anche l’art. 2 comma 1 lett. h)della legge (comunitaria 2004) n. 62/2005 dove si prevede che “ le leggi italiane devono garantire una effettiva parita di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membridell’Unione Europea facendo in modo di assicurare il massimo livello di “Armonizzazione” possibile tra le legislazioni interne dei vari Stati membri ed evitando l’insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per l’esercizio di attività commerciali e professionali, una disciplina piu’ restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri Stati membri”
Dott.ssa Maria Rosaria Randaccio
( Presidente Movimento Sardegna Zona Franca)
Segue PDF GU. N. L 225 / 8 Comunità Europee 15.8.88
N. L 225 / 8 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 15 . 8 . 88
REGOLAMENTO (CEE) N. 2504 / 88 DEL CONSIGLIO
del 25 luglio 1988
relativo alle zone franche e ai depositi franchi
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea , in particolare l'articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione 0 ),
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),
considerando che le zone franche e i depositi franchi sono
rispettivamente parti del territorio doganale della Comunità
e dei locali, separati dal resto di tale territorio, ove generalmente
vi è una concentrazione di attività concernenti il
commercio estero; che tali zone e depositi assicurano , grazie
alle agevolazioni doganali ivi previste , la promozione delle
suddette attività ed in particolare la redistribuzione di merci
all'interno ed all'esterno della Comunità; che pertanto le
disposizioni relative alle zone franche ed ai depositi franchi
costituiscono uno strumento essenziale della politica commerciale
della Comunità ;
come se le merci non si trovassero nel territorio doganale
della Comunità ;
considerando che occorre tener conto che delle merci comunitarie
poste in zona franca o in deposito franco beneficiano
di alcune disposizioni previste , in linea di massima , per la
loro esportazione; che occorre anche disciplinare le conseguenze
del collocamento in zona franca o deposito franco di
merci comunitarie che negli scambi intracomunitari sono
soggette a imposizioni risultanti dall'applicazione della politica
agricola comune per tutto il tempo in cui tali imposizioni
si applicano ; che altre merci comunitarie devono poter esser
poste in zona franca o deposito franco ; che qualora esse
fossero soggette ad imposizioni nazionali, spetta agli Stati
membri disciplinare le condizioni e le conseguenze del loro
collocamento in zona franca o in deposito franco , fatte salve
le disposizioni fiscali comunitarie;
considerando che occorre fissare alcune norme di tassazione
nel caso in cui sorga un'obbligazione doganale per le merci
poste in zona franca o deposito franco; che occorre in
particolare disporre che , a determinate condizioni, il plus
valore aggiunto nell'ambito del territorio doganale della
Comunità non deve essere compreso nel valore in dogana di
tali merci;
considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme
del presente regolamento e predisporre a tal fine una
procedura comunitaria che permetta di fissarne le modalità
di applicazione ; che è opportuno organizzare in questo
settore una stretta ed efficiente collaborazione fra gli Stati
membri e la Commissione nell'ambito del comitato dei
depositi doganali e delle zone franche, istituito dal regolamento
(CEE) n . 2503 / 88 del Consiglio , del 25 luglio 1988 ,
relativo ai depositi doganali ( 5 ),
considerando che la direttiva 69 / 75 /CEE ( 4 ), modificata da
ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo , ha
fissato le norme che gli Stati membri devono adottare in
materia di zone franche ; che l'importanza di tali zone
nell'ambito dell'unione doganale rende necessaria un'applicazione
uniforme nella Comunità delle disposizioni ad esse
relative ; che occorre pertanto completare e chiarire le norme
attualmente in vigore e prevedere un atto direttamente
applicabile negli Stati membri, che offra in tal modo una
maggiore sicurezza giuridica ai singoli;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
Generalità
considerando che non è opportuno dare alle zone franche e ai
depositi franchi vantaggi concorrenziali per quanto riguarda
l'applicazione dei dazi all'importazione; che è , invece , opportuno
prevedere per tali zone e depositi delle formalità
doganali semplificate rispetto a quelle applicabili nelle altre
parti del territorio doganale della Comunità , data la situazione
particolare di tali zone e depositi;
considerando che le merci non comunitarie introdotte in tali
zone o depositi devono potervi permanere senza limiti di
scadenza , né essere oggetto di pagamento di dazi all'importazione
o d'applicazione di misure di politica commerciale ;
che la permanenza delle merci in queste zone o depositi è da
considerare , agli effetti dell'applicazione di tali dazi o misure ,
Articolo 1
1 . Il presente regolamento stabilisce le norme applicabili
alle zone franche ed ai depositi franchi.
2. * In una zona franca o in un deposito franco:
a ) le merci non comunitarie non sono soggette ai dazi
all'importazione e , salvo disposizioni contrarie, alle
misure di politica commerciale ;
(>) GU n . C 283 del 6 . 11 . 1985 , pag. 9 .
( 2 ) GU n. C 120 del 20 . 5 . 1986 , pag. 16 .
( 3 ) GU n. C 283 del 20 . 10 . 1986 , pag. 6 .
( 4 ) GU n . L 58 dell'8 . 3 . 1969 , pag. 11 . ( 5 ) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
15 . 8 . 88 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 225 / 9
e ) dazi all'importazione: sia i dazi doganali e le tasse di
effetto equivalente , sia i prelievi agricoli ed altre imposizioni
all'importazione previsti nel quadro della politica
agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune
merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
f) dazi all'esportazione: i prelievi agricoli e le altre imposizioni
all'esportazione previsti nell'ambito della politica
agricola comune o nel quadro di regimi specifici applicabili
a talune merci risultanti dalla trasformazione di
prodotti agricoli;
g) autorità doganale: qualsiasi autorità competente per
l'applicazione della normativa doganale, anche se detta
autorità non fa parte dell'amministrazione delle dogane
;
h ) persona:
— una persona fisica ;
— o una persona giuridica ;
— o anche , se la normativa in vigore prevede questa
possibilità , un'associazione di persone cui è riconosciuta
la capacità di compiere atti giuridici, indipendentemente
dallo status di persona giuridica .
b) le merci comunitarie per le quali una normativa comunitaria
specifica lo prevede beneficiano, per via del loro
collocamento in zona franca , delle misure che , in genere ,
sono connesse con l'esportazione delle merci;
c) le formalità doganali e le misure di controllo connesse
con l'entrata e la permanenza delle merci nonché con
l'uscita di tali merci, sono applicabili solo se previste dal
presente regolamento.
3 . Fintantoché le merci comunitarie sono soggette negli
scambi intracomunitari ad imposizioni all'importazione
risultanti dall'applicazione della politica agricola comune ,
tali imposizioni non sono applicabili in una zona franca o in
un deposito franco .
4. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
a) zona franca: parti del territorio doganale della Comunità
separate dal resto di detto territorio in cui le merci non
comunitarie introdotte sono considerate , per l'applicazione
dei dazi all'importazione e delle misure di politica
commerciale all'importazione, come merci non situate nel
territorio doganale della Comunità, purché non siano
immesse in libera pratica o assoggettate ad un altro
regime doganale alle condizioni fissate dal presente
regolamento;
b) deposito franco: locali situati nel territorio doganale della
Comunità in cui le merci non comunitarie introdotte sono
considerate , per l'applicazione dei dazi all'importazione e
delle misure di politica commerciale all'importazione,
come merci non situate nel territorio doganale della
Comunità , purché non siano immesse in libera pratica o
assoggettate ad un altro regime doganale alle condizioni
fissate dal presente regolamento ;
c) merci comunitarie: le merci:
— interamente ottenute nel territorio doganale della
Comunità, senza l'apporto di merci provenienti da
paesi terzi o da territori che non fanno parte del
territorio doganale della Comunità;
— provenienti da paesi o territori che non fanno parte del
territorio doganale della Comunità e che sono in
libera pratica in uno Stato membro;
— ottenute nel territorio doganale della Comunità ,
esclusivamente dalle merci di cui al secondo trattino
oppure dalle merci di cui al primo ed al secondo
trattino;
d) merci non comunitarie: le merci diverse da quelle di cui
alla lettera c).
Fatti salvi gli accordi conclusi con paesi terzi per l'applicazione
del regime di transito comunitario , sono altresì
considerate non comunitarie le merci che , benché soddisfino
le condizioni di cui alla lettera c), sono reintrodotte
nel territorio doganale della Comunità dopo essere state
esportate fuori da tale territorio;
Articolo 2
1 . Gli Stati membri possono costituire in zone franche
alcune parti del territorio doganale della Comunità, oppure
autorizzare la creazione di depositi franchi.
2 . Gli Stati membri stabiliscono il limite geografico di
ciascuna zona . I locali destinati a costituire un deposito
franco devono essere approvati dagli Stati membri.
3 . Gli Stati membri si accertano che le zone franche siano
recintate e stabiliscono i punti di accesso e di uscita dalla zona
franca o dal deposito franco .
4 . Qualsiasi costruzione di immobili in una zona franca è
subordinata ad autorizzazione preventiva dell'autorità doganale.
Articolo 3
1 . I limiti e i punti di accesso e di uscita dalla zona franca e
dai depositi franchi sono soggetti alla sorveglianza del
servizio delle dogane .
2. Le persone , nonché i mezzi di trasporto, che entrano in
una zona franca o in un deposito franco o ne escono possono
essere sottoposti a controllo doganale.
3 . L'accesso ad una zona franca o deposito franco può
essere vietato alle persone che non offrano la piena garanzia
di osservanza delle disposizioni del presente regolamento .
4 . L'autorità doganale può controllare le merci che
entrano in una zona franca o in un deposito franco, che vi
N. L 225 / 10 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 15 . 8 . 88
4 . Su richiesta dell'interessato , l'autorità doganale rilascia
un attestato concernente la posizione comunitaria o non
comunitaria delle merci poste in zona franca o in deposito
franco .
permangono o che ne escono . Ai fini di tale controllo, una
copia del documento di trasporto, che deve accompagnare le
merci all'entrata e all'uscita , deve essere rimessa all'autorità
doganale o tenuta a sua disposizione presso le persone a tale
scopo designate da detta autorità . Quando tale controllo è
richiesto, le merci devono essere poste a disposizione dell'autorità
doganale .
TITOLO III
Funzionamento delle zone franche e dei depositi franchi
Articolo 6
1 . La permanenza delle merci nelle zone franche o nei
depositi franchi non è soggetta ad alcuna limitazione di
tempo.
2 . Nei confronti di talune merci si applicano dei termini
specifici fissati conformemente all'articolo 17, paragrafo 2
del regolamento ( CEE ) n. 2503 / 88 .
Articolo 7
1 . Fatti salvi gli articoli 8 e 9 , in zona franca o in deposito
franco è autorizzata qualsiasi attività di natura industriale o
commerciale oppure di prestazione di servizi, alle condizioni
del presente regolamento .
2 . L'autorità doganale può , tuttavia, disporre taluni
divieti o limitazioni di tali attività in considerazione della
natura delle merci sulle quali vertono tali attività oppure delle
esigenze di sorveglianza doganale .
3 . L'autorità doganale può vietare l'esercizio di un'attività
in zona franca o in deposito franco alle persone che non
offrono le garanzie necessarie alla corretta applicazione del
presente regolamento .
TITOLO II
Entrata delle merci nelle zone franche o nei depositi
franchi
Articolo 4
1 . Qualsiasi merce può essere posta in una zona franca o
in un deposito franco , indipendentemente dalla sua natura ,
quantità , origine , provenienza o destinazione .
2 . Il paragrafo 1 non osta :
a ) all'applicazione dei divieti o delle restrizioni giustificati
da motivi di morale pubblica , d'ordine pubblico , di
pubblica sicurezza , di tutela della salute e della vita delle
persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di
protezione del patrimonio artistico , storico o archeologico
nazionale , o di tutela della proprietà industriale e
commerciale ;
b) alla possibilità per l'autorità doganale di esigere che le
merci che presentano un pericolo o che potrebbero
alterare altre merci o che richiedono , per altre ragioni,
installazioni particolari, siano collocate in luoghi appositamente
attrezzati per riceverle .
Articolo 5
1 . Fatto salvo l'articolo 3 , paragrafo 4 , l'entrata di merci
in zona franca o in deposito franco non comporta né la loro
presentazione all'autorità doganale né il deposito di una
dichiarazione in dogana.
2 . Devono essere presentate all'autorità doganale unicamente
le merci che:
a) sono assoggettate ad un regime doganale e la cui entrata
in zona franca o deposito franco comporta la liquidazione
di detto regime ; tuttavia , tale presentazione non è
necessaria qualora una dispensa dall'obbligo di presentare
tali merci sia ammessa nell'ambito del regime
doganale in oggetto;
b) sono state oggetto di una decisione di concessione di un
rimborso o di uno sgravio dei dazi all'importazione, che
autorizza il collocamento di tali merci in zona franca o
deposito franco ;
c) sono state oggetto di una richiesta in vista di un
pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione
nel quadro della politica agricola comune .
3 . L'autorità doganale può esigere che le merci soggette a
dazi all'esportazione o ad altre disposizioni che disciplinano
l'esportazione siano segnalate al servizio delle dogane .
Articolo 8
Qualora le attività di cui all'articolo 7 consistano nel far
subire delle manipolazioni a merci non comunitarie, si
applicano le seguenti disposizioni:
a ) fatto salvo l'articolo 13 , paragrafo 2 , le manipolazioni
usuali di cui all'articolo 1 8 , paragrafo 1 del regolamento
(CEE) n. 2503 / 88 possono essere effettuate senza autorizzazione
;
b ) le operazioni di perfezionamento diverse dalle manipolazioni
usuali si effettuano conformemente al regolamento
(CEE) n. 1999 / 85 del Consiglio, del 16 luglio 1985 ,
relativo al regime di perfezionamento attivo (*). Gli Stati
membri possono , tuttavia , per quanto necessario , adattare
le modalità di controllo previste in materia in modo
da tener conto delle condizioni di funzionamento e di
sorveglianza doganale delle zone franche o dei depositi
franchi. Le formalità che possono essere soppresse in una
H GU n . L 188 del 20 . 7 . 1985 , pag. 1 .
15 . 8 . 88 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 225 / 11
zona franca o in un deposito franco saranno determinate
secondo la procedura prevista all'articolo 3 1 del regolamento
(CEE) n. 1999 /85 .
In deroga al primo comma , le operazioni di perfezionamento
nel territorio del vecchio porto franco di Amburgo
non sono soggette a condizioni di ordine economico .
Tuttavia, se in un determinato settore di attività economica
, le condizioni di concorrenza nella Comunità sono
pregiudicate per via di tale deroga , il Consiglio , deliberando
a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione, decide di applicare all'attività economica
corrispondente stabilita nel territorio del vecchio porto
franco di Amburgo le condizioni di ordine economico
previste a livello comunitario in materia di perfezionamento
attivo;
c) le operazioni di trasformazione sotto controllo doganale
si effettuano conformemente al regolamento (CEE) n.
2763 / 83 del Consiglio, del 26 settembre 1983 , relativo
al regime che consente la trasformazione sotto controllo
doganale di merci prima della loro immissione in libera
pratica (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n. 4151 / 87 ( 2 ). Gli Stati membri possono , tuttavia , per
quanto necessario adattare le modalità di controllo
previste in materia in modo da tener conto delle condizioni
di funzionamento e di sorveglianza doganale delle
zone franche e dei depositi franchi. Le formalità che
possono essere soppresse in una zona franca o in un
deposito franco saranno determinate secondo la procedura
prevista all'articolo 31 del regolamento (CEE )
n . 1999 / 85 .
— immesse in libera pratica;
— sottoposte al regime dell'ammissione temporanea ;
— abbandonate all'Erario , qualora la normativa nazionale
preveda tale possibilità ;
— oppure distrutte, purché l'interessato fornisca all'autorità
doganale qualsiasi informazione che essa consideri necessaria
, mentre agli scarti e ai rottami stessi risultanti da tale
distruzione può essere data una delle destinazioni contemplate
in uno dei trattini precedenti o all'articolo 8 .
L'abbandono o la distruzione non deve comportare alcuna
spesa per l'Erario .
2 . Se non si applica il paragrafo 1 , le merci non comunitarie
e le merci comunitarie di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 ,
lettera b ) e paragrafo 3 non possono essere consumate o usate
nelle zone franche o nei depositi franchi.
3 . Fatte salve le disposizioni applicabili ai prodotti di
rifornimento , nella misura iji cui il regime in causa lo
consenta , il paragrafo 2 non osta all'uso o al consumo di
merci che , in caso di immissione in libera pratica o di
ammissione temporanea , non sarebbero soggette all'applicazione
di dazi all'importazione o a misure di politica agricola
comune o di politica commerciale , oppure ad imposizioni di
cui all'articolo 1 , paragrafo 3 . In tal caso non è necessaria una
dichiarazione di immissione in libera pratica o di ammissione
temporanea .
E tuttavia necessaria una dichiarazione qualora dette merci
rientrino in un contingente o in un massimale .
Articolo 9
Qualora le attività di cui all'articolo 7 consistano nel far
subire manipolazioni alle merci comunitarie , si applicano le
seguenti disposizioni:
a ) le merci comunitarie di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 ,
lettera b ) che rientrano nella politica agricola comune
possono essere oggetto unicamente delle manipolazioni
espressamente contemplate per tali merci nell'articolo
1 8 , paragrafo 2 del regolamento (CEE ) n . 2503 / 88 .
Tali manipolazioni possono essere effettuate senza autorizzazione
;
b ) le merci comunitarie di cui all'articolo 1 , paragrafo 3
possono essere oggetto delle manipolazioni usuali di
cui all'articolo 18 , paragrafo 1 del regolamento (CEE)
n. 2503 / 88 senza autorizzazione oppure essere distrutte
conformemente all'articolo 10 , paragrafo 1 , quarto trattino.
Articolo 11
1 . Qualsiasi persona che eserciti un'attività sia di magazzinaggio,
lavorazione o trasformazione, sia di vendita o di
acquisto di merci in una zona franca o in un deposito franco
deve tenere una contabilità-materie nella forma approvata
dall'autorità doganale. Non appena introdotte nei locali
della summenzionata persona le merci devono essere prese a
carico in detta contabilità-materie . La contabilità-materie
deve consentire all'autorità doganale d'identificare le merci e
indicarne gli spostamenti.
La contabilità-materie deve essere tenuta a disposizione
dell'autorità doganale per permetterle qualsiasi controllo che
essa ritenga necessario .
2 . In caso di trasbordo di merci all'interno di una zona
franca , i documenti ad esse relativi devono essere tenuti a
disposizione dell'autorità doganale. Il magazzinaggio di
breve durata di merci, inerente a tale trasbordo, è considerato
come facente parte del trasbordo stesso .
Articolo 10
1 . Fatto salvo l'articolo 8 , le merci non comunitarie
collocate in zona franca o in deposito franco durante tale
permanenza possono essere :
(M GU n . L 272 del 5 . 10 . 1983 , pag. 1 .
( 2 ) GU n . L 391 del 31 . 12. 1987 , pag. 1 .
N. L 225 / 12 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 15 . 8. 88
TITOLO IV
Uscite delle merci dalle zone franche e dai depositi franchi
del termine fissato in applicazione dell'articolo 6 , paragrafo
2 , esse non siano state oggetto di una richiesta per
ricevere una delle destinazioni di cui al paragrafo 1 , le
autorità doganali prendono i provvedimenti contemplati
dalla rispettiva normativa specifica relativa al caso di
mancato rispetto della destinazione prevista.
Articolo 15
Le merci comunitarie poste in zona franca o in deposito
franco e contemplate dall'articolo 1 , paragrafo 3 possono
ricevere una qualsiasi delle destinazioni ammesse per tali
merci.
Articolo 12
Fatte salve le disposizioni particolari adottate nell'ambito di
normative doganali specifiche , le merci non comunitarie che
escono da una zona franca o da un deposito franco possono
essere :
— esportate fuori dal territorio doganale della Comunità ;
o
— introdotte, conformemente alle vigenti disposizioni
comunitarie , in altre parti del territorio doganale della
Comunità .
Articolo 16
1 . In caso di reintroduzione delle merci in altre parti del
territorio doganale della Comunità o del loro collocamento
in un regime doganale , l'attestato di cui all'articolo 5 ,
paragrafo 4 può essere usato per provare sia la posizione
comunitaria sia quella non comunitaria di tali merci.
2 . Qualora da tale attestato o per altri mezzi non risulti
che le merci hanno la- posizione di merci comunitarie o non
comunitarie, esse sono considerate:
— per quanto riguarda l'applicazione dei dazi all'esportazione
e dei certificati d'esportazione nonché per le misure
previste per l'esportazione nell'ambito della politica
commerciale , come merci comunitarie;
— negli altri casi, come merci non comunitarie .
Articolo 17
L'autorità doganale accerta che siano rispettate le disposizioni
in materia di esportazione o di spedizione applicabili alle
merci provenienti da Stati membri quando le merci sono
esportate o spedite da una zona franca o da un deposito
franco.
Articolo 13
1 . Qualora per una merce non comunitaria sorga un'obbligazione
doganale, il valore in dogana di tale merce è
determinato conformemente al regolamento (CEE) n. 1224 /
80 del Consiglio ( 1 ), modificato da ultimo dall'atto di
adesione della Spagna e del Portogallo .
Qualora tale valore si basi su un prezzo effettivamente pagato
o da pagare comprendente le spese di magazzinaggio e di
conservazione delle merci durante la loro permanenza in
zona franca o in deposito franco , tali spese non devono essere
comprese nel valore in dogana a condizione che esse siano
distinte dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per la
merce .
2. Qualora la suddetta merce abbia subito in zona franca
o in deposito franco le manipolazioni usuali conformemente
all'articolo 18 , paragrafo 1 del regolamento (CEE) n.
2503 / 88 , la natura , il valore in dogana e la quantità da
prendere in considerazione per la determinazione dell'importo
dei dazi all'importazione sono , su richiesta del dichiarante
e a condizione che le suddette manipolazioni siano state
oggetto di una autorizzazione rilasciata conformemente al
paragrafo 3 di detto articolo , quelli che sarebbero stati presi
in considerazione qualora la merce in questione non avesse
subito le suddette manipolazioni. Possono tuttavia essere
stabilite deroghe a questa disposizione conformemente alla
procedura prevista all'articolo 28 del regolamento (CEE)
n. 2503 / 88 .
TITOLO V
Disposizioni finali
Articolo 18
Il comitato dei depositi doganali e delle zone franche , istituito
dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n . 2503 / 88 , può
esaminare tutti i problemi inerenti all'applicazione del presente
regolamento sollevati dal presidente, sia su propria
iniziativa sia su richiesta del rappresentante di uno Stato
membro.
Articolo 14
1 . Le merci comunitarie rientranti nella politica agricola
comune poste in zona franca o in deposito franco e
contemplate dall'articolo 1 , paragrafo 2 , lettera b), devono
ricevere una delle destinazioni previste dalla normativa che
concede loro , per il fatto che sono poste in zona franca , il
beneficio di misure che si ricollegano , in generale , alla loro
esportazione .
2 . Qualora tali merci siano reintrodotte in altre parti del
territorio doganale della Comunità o qualora , alla scadenza
Articolo 19
Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente
regolamento sono adottate secondo la procedura prevista
all'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 2503 / 88 . (!) GU n . L 134 del 31 . 5 . 1980 , pag. 1 .
15 . 8 . 88 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 225 / 13
1979 , che stabilisce le condizioni di taglio e di vinificazione
nelle zone franche nel territorio geografico della Comunità
per i prodotti del settore vinicolo originari dei paesi
terzi ( 3 ).
Articolo 20
Il presente regolamento non pregiudica l'adozione di disposizioni
particolari in materia di politica agricola comune , che
restano disciplinate dalle norme relative all'attuazione di
detta politica .
Articolo 21
Qualora in una normativa comunitaria specifica vi sia un
riferimento a zone franche , tale riferimento è valido anche
per i depositi franchi.
Articolo 22
Il presente regolamento si applica fatto salvo il regolamento
(CEE) n. 1736 / 75 del Consiglio , del 24 giugno 1975 ,
relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità
e del commercio tra Stati membri (*), modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n. 1629 / 88 ( 2 ).
Articolo 23
Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni del
regolamento (CEE) n. 353 / 79 del Consiglio, del 5 febbraio
Articolo 24
1 . Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Esso si applica un anno dopo l'entrata in vigore delle
disposizioni di applicazione adottate secondo la procedura
prevista all'articolo 19 .
2 . La direttiva 69 / 75 /CEE e le disposizioni della direttiva
71 / 235 /CEE ( 4 ) prese per la sua applicazione sono
abrogate alla data di applicazione del presente regolamento. I
riferimenti a tali direttive devono intendersi fatti al presente
regolamento .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1988
Per il Consiglio
Il Presidente
Th .
PANGALOS
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Appello Dr.sa Maria Rosaria Randaccio a Matteo Salvini , Luigi Di Maio, Christian Solinas ZFI
La D.rsa Maria Rosaria Randaccio lancia un appello a Matteo Salvini , Luigi Di Maio, Christian Solinas, sulla Zona Franca Integrale, dopo aver letto l'emendamento del DEF un po dubbio sulla insularità che di fatto estranierebbe la Sardegna dalla legge sulla Zona Franca chiede di non usare altre vie che non siano quelle costituzionali e presenti sullo statuto autonomo sardo sulla Zona Franca Integrale....