Il parlamento sta attualmente discutendo un disegno di legge che renderebbe questa pratica un “crimine universale”
Il partito di destra della Lega italiana, guidato dal vice primo ministro Matteo Salvini, sta cercando di raddoppiare le sanzioni per chi utilizza madri surrogate all’estero, in un emendamento al disegno di legge proposto dal partito al governo Fratelli d’Italia che renderebbe la maternità surrogata un “crimine universale”. "
La maternità surrogata è illegale in Italia dal 2004, con la fecondazione in vitro disponibile solo per le coppie eterosessuali. Attualmente è punibile con il carcere e con una multa sostanziosa.
Matteo Salvini ha criticato l'appello di a consentire all'Ucraina di utilizzare armi occidentali per attaccare siti in Russia
Il vice primo ministro italiano Matteo Salvini ha definito il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg un “gentiluomo pericoloso” per la sua proposta di consentire a Kiev di colpire obiettivi in Russia con armi occidentali. Una mossa del genere potrebbe portare alla terza guerra mondiale, ha avvertito Salvini.
Il capo della NATO ha esortato i donatori di armi occidentali a consentire loro di attaccare obiettivi sul suolo russo. Tuttavia le armi sarebbero fornite a condizione che non vengano utilizzate al di fuori del territorio russo rivendicato da Kiev. La clausola ha lo scopo di prevenire un’ulteriore escalation del conflitto.
In un’intervista con The Economist la scorsa settimana, Stoltenberg ha affermato che è tempo che gli alleati del blocco militare guidato dagli Stati Uniti riconsiderino tutte le restrizioni.
Il capo del blocco militare guidato dagli Stati Uniti ha ribadito la sua posizione lunedì durante una conferenza stampa alla sessione primaverile del 2024 dell’Assemblea parlamentare della NATO a Sofia, in Bulgaria, commenti che Salvini definisce “pericolosi e sconsiderati”.
"Questo signore è pericoloso perché parlare di una terza guerra mondiale, di armi occidentali capaci di colpire e uccidere all'interno della Russia, mi sembra molto, molto pericoloso e sconsiderato", ha detto lunedì ai giornalisti.
SORPRESA! ECCO QUALI SONO I PAESI CHE HANNO ALZATO MURI. IN PRIMIS C’E’ IL VATICANO (vedi foto), POI I PAESI EUROPEI (CHE PREDICANO A NOI) E QUELLI CHE ESPORTANO MIGRANTI. SOLO L’ITALIA NON NE HA…
Diceva Totò che ci sono le cose vere e quelle supposte. Spesso i media dimenticano le cose vere per usare le seconde – le (cose) supposte – contro i propri avversari politici.
E’ il caso dei “muri” , ovvero le barriere (rafforzate) di confine fra gli stati. I media sono interessati solo a due muri, quello che Donald Trump vuole costruire sul confine messicano e quello che Matteo Salvini ha ipotizzato per la frontiera con la Slovenia.
Sono due muri che non esistono al momento, eppure sono al centro delle polemiche. Poi ci sono i muri veri, ma quelli non attirano l’attenzione dei media. Perché non si possono usare per propaganda.
Per esempio, si polemizza contro il muro che Trump vorrebbe costruire, tuttavia non si considera il muro, fra Usa e Messico, che è già stato costruito dai predecessori di Trump.
Forse perché fra loro c’è il democratico Bill Clinton ? O dispiace ricordare che fra i senatori che nel 2006 votarono per il rafforzamento di quel muro c’erano anche Hillary Clinton e Barack Obama?
Elisabeth Vallet, docente di Geografia all’Università del Québec, a Montreal, ha fatto uno studio sui muri: sono circa settanta, più altri sette in preparazione. La prima sorpresa è questa: non si tratta perlopiù di muri dell’egoista Occidente ricco per lasciare fuori i poveri, come Bergoglio va dicendo.
Infatti in gran parte sono muri che dividono stati asiatici e africani. Muri di cui finora pochissimo si è parlato come quello fra India e Bangladesh, quelli fra gli stati sudafricani o quelli fra Algeria e Libia e fra Tunisia e Libia o fra Kenia e Somalia.
Mentre l’Italia è attaccata da tutti perché difende la sua frontiera marina dall’immigrazione irregolare proveniente dalla Libia, altri paesi africani alzano muri al confine con la Libia e nessuno dice nulla.
E i muri che gli altri paesi islamici hanno costruito attorno a Siria e Iraq ? Quelli di Marocco, Turchia, Arabia Saudita,Iran, Egitto, Cina o Birmania? Quelli di Pakistan e India?
Una cosa singolare è questa: diversi paesi da cui arrivano a noi immigrati irregolari, proteggono i loro confini con i muri. Ma a noi non è permesso.
Ieri il “Corriere della sera” ha pubblicato la cartina di questi muri: l’Europa ha pochi chilometri di “barriere”, ma ce ne sono dovunque eccetto l’Italia. Eppure è l’Italia a essere bastonata.
Ci sono muri, costruiti o progettati, a certi confini di Austria, Francia, Ungheria, Grecia, Bulgaria, Danimarca, Gran Bretagna, Spagna, Estonia, Lettonia, Lituania, Svezia. E nessuno dice nulla. Però appena Salvini ipotizza una barriera con la Slovenia per controllare il flusso di irregolari scoppia il finimondo.
Nella cartina del “Corriere”, che riflette lo studio della Vallet, manca però un muro: quello che separa lo Stato della Città del Vaticano dall’Italia.
Altissime mura che impediscono a chiunque di entrare nello Stato di cui Bergoglio è teocrate assoluto. E’ il muro di confine più efficace e insuperabile fra tutti.
Però il Capo di stato (assoluto) del Vaticano tuona continuamente pretendendo che gli altri stati (in primis l’Italia) aprano le loro frontiere a un fiume in piena di migranti.
Venerdì un incredibile articolo dell’Osservatore romano affermava “senza equivoci” che “quando si tratta della povertà e della disuguaglianza non vale il limite delle acque territoriali o della zona Sar di competenza”.
Il giornale vaticano poneva poi una domanda retorica che lascia esterrefatti (la cui risposta è per loro scontata):
“Esiste o no – in presenza di macroscopiche asimmetrie nella garanzia dei fondamentali diritti economici e sociali – un diritto a forzare la condivisione o anche semplicemente a cercare condizioni e risorse per una vita migliore, entrando con ogni mezzo in altri paesi anche quando non ricorrono le condizioni richieste per lo status di rifugiato?”
La risposta è: no. Sia per la legge che per il magistero di sempre della Chiesa (del tutto diverso da quello bergogliano).
Ad ogni modo se nel Vaticano di Bergoglio ritengono che esista “un diritto a forzare la condivisione… entrando con ogni mezzo in altri paesi” non resta – agli immigrati – che entrare “con ogni mezzo” in Vaticano e “forzare la condivisione” di tanti palazzi che potrebbero utilmente ospitarli. Compreso l’Hotel Santa Marta dove sta Bergoglio.
C’è poi tutta una retorica sentimentale sui “muri” che a sproposito evoca il famigerato “Muro di Berlino” come prototipo (talvolta sono intellettuali che furono comunisti a fare questo autogol). Ma non c’entra nulla.
Infatti i muri costruiti per impedire alla propria gente di scappare (è appunto il caso del muro di Berlino) sono l’esatto opposto dei muri che servono per governare e regolamentare gli ingressi, anche per questioni di ordine pubblico e per motivi economici (sono sempre esistite le frontiere fra gli Stati).
I primi sono i muri di una prigione e caratterizzano i regimi comunisti che considerano i propri cittadini come schiavi.
I secondi connotano ogni tipo di Stato normale, il quale esiste solo se e finché ha il governo del proprio territorio: uno stato in cui entrano e scorrazzano, a proprio arbitrio, masse incontrollate di persone che arrivano da fuori non è più uno stato. E’ una terra di conquista destinata allo sfacelo.
Antonio Socci
Da “Libero”, 8 luglio 2019
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Giusto fino ad un mese fa non si faceva altro che parlare di Matteo Messina Denaro. Per quale motivo?
Non è un caso che si smetta di parlare
del ''mafioso'' più ricercato d'Italia, se non d'Europa, prima delle
elezioni europee.
La storia di Messina Denaro è un
romanzo dell'incredibile. Miliziano di prim'ordine di Cosa Nostra,
Messina Denaro diventa il referente nazionale della Falange Armata,
l'organizzazione terrorista che mosse guerra allo stato Italiano,
uccidendo Falcone e Borsellino e che conquistò non solo il mercato
economico del nuovo mondo globalizzato, ma il mondo della
politica nazionale.
Il contesto storico
Ricordiamo tuttavia un evento di
fondamentale importanza: con il crollo della prima Repubblica e le
bombe che segnarono l'inizio della Seconda, una nuova struttura, del
tutto aliena alla vecchia comprensione di cui poteva disporre il
potere politico, iniziò ad insidiarsi nei meccanismi decisionali
dello Stato. Tra questi, massoneria, 'Ndrangheta, Cosa Nostra,
finanza vicino all'ala di De Benedetti, le strane politiche del post Pc in senso liberista, si
unirono in una commistioni all'allora indefinibile.
Gli unici che riuscono a scorgere la
fisionomia di tale chimera furono Falcone e Borsellino. Altri, come
il pool di Milano e, nella fattispecie di Di Pietro, vennero usati,
tanto che resosi conto della reale pericolosità della situazione,
decisero di allontanarsi per sempre dal mondo della magistratura
senza più nulla tentare per timore di una definitiva ''liquidazione''.
I ''sopravvissuti'' della politica, i
vari post comunisti successori del Pci, insieme ad una sparuta
minoranza di socialisti, divennero implicitamente parte del nuova sistema(vuoi per ignoranza, o per quieto vivere).
Resistenze non ve ne
furono, a parte lo stupido tentativo dei socialisti craxiani e Dc
andreottiani di ergere Berlusconi a Homo Novus e referente
politico del nuovo divenire, con l'intento di ''assorbire'', nel modo meno traumatico possibile, lo shock dell'inevitabile trasformazione, impedendo così la
diluizione della politica italiana in un mero agglomerato di interessi e proiezioni economiche e finanziarie.
Chi è(era) il ''dritto''. Una nuova
trattativa all'orizzonte?
E' questo il contesto in cui Matteo
Messina Denaro assume il ruolo di referente dell'ala militare
della Falange Armata, ovvero di quella chimera composta da Mafia,
parte della 'Ndrangheta, sezioni filo atlantiche dei
Servizi Segreti e massoneria finanziaria.
Storia insegna che, ogni qual volta un
nuovo governo voglia praticare un po' di politica, senza la
''benedizione'' di questa invisibile ma presente entità, si corra matematicamente il
rischio di inaugurare una nuova stagione di bombe, attentati o di inchieste giudiziarie
riguardanti i reati più indicibili(i più comuni sono di
finanziamento illecito e sessuali).
Tutti i precedenti governi hanno lanciato messaggi di distensione nei
riguardi di tale sovrastruttura.
Forniamo alcuni esempi:
Berlusconi:
Il buon vecchio Silvio ha vissuto per
oltre un ventennio da giocatore di primo piano nella vita politica ed
economica del Paese. Tramite dell'Utri, suo vecchio amico di
Università, ha potuto avvicinarsi a Cosa Nostra e rendersi
''credibile'', di conseguenza, agli occhi della finanza falangista(di cui Cosa Nostra
era la componente maggioritaria). E' qui che il sogno del ponte
sullo stretto di Messina, chiaro segnale di distensione nei confronti
della criminalità, prende avvio. In quel periodo, qualsiasi
criminale poteva trarre sostegno ed impunità facendosi eleggere
come senatore o deputato di Forza Italia(vedi Cosentino). E
l'incessante ritorno al tema del Ponte costituiva ad ogni tornata
elettorale un messaggio di rinnovata amicizia nei riguardi della succitata organizzazione.
Renzi:
Dopo il crollo della destra in Italia,
e prima dell'affermarsi del Movimento 5 stelle, il potere è passò alla ''sinistra'', l'ala atlantica del nazismo finanziario. Anche
Renzi, come Berlusconi, corteggiò infinite volte la Falange con
la sua intenzione di voler proseguire l'operato di Berlusconi: in primis, il Ponte e, a seguito, privatizzazioni, deregolamentazioni,
precariato e concessioni di territori nazionali(Mar di Sardegna).
Governo giallo verde.
Sia Salvini che Luigi di Maio non hanno
sprecato una sola parola nei riguardi del super latitante Messina
Denaro. Basterebbe scrivere ''Salvini/Di Maio'' con ''Messina
Denaro'' su google per rendersi conto dell'inesistenza di qualunque
trattazione od argomentazione spesa dai due ''super
ministri''. Ritroviamo sorprendentemente ed unicamente le
affermazioni di Cafiero de Raho, uomo stimato dal defunto pentito
Carmine Schiavone, che si lascia andare a dichiarazioni sconcertanti,
quasi stupide, che ''non gli appartengono'' data la sua brillante e
professionale carriera nell'antimafia(nonché stando alla stima
nutrita nei suoi confronti dall'ex boss dei Casalesi).
Caro De Raho, le parole sono
importanti
''Arresteremo Messina Denaro'',
''Abbiamo tagliato le reti che lo supportavano'', ''La sua cattura è
questione di tempo''.
Tempo fa De Raho aveva
pubblicamente annunciato che la Direzione Nazionale Antimafia aveva sventato la formazione di una nuova cupola mafiosa a Palermo, sul punto di riformarsi a seguito della morte del ''capo dei capi''. Tale assurdità è stata il prologo di
una serie di scivoloni che non sono certo il prodotto dell'intelletto
di Cafiero de Raho, ma che trovano bensì spiegazione in una sua
ipotetica strumentalizzazione ad opera del governo in carica; governo
che sembra inviare al ''referente'' della Falange un inequivocabile
messaggio: ''Accordiamoci''.
5 Stelle e Lega. Una nuova
Trattativa
Quando si vuole
arrestare qualcuno, lo si fa e basta. Non lo si avvisa. Ciò lo
allarmerebbe e gli permetterebbe di fuggire. Quando nei passati anni
'90 si dichiarò in pubblico l'imminente arresto di Riina,
quest'ultimo comprese chi e come l'avesse 'venduto'. La storia è la
narrazione di un procedere universale chiamato 'tempo', che si ripete
in forme diverse ma con attuazioni analoghe.
Perché si decide,
in questo caso, di ''allarmare'' il mafioso più importante del mondo? Colui che, alla guida dell'esercito di ''Cosa
Nuova'', commistione tra Cosa Nostra e 'Ndrangheta, gestisce e
permette l'entrata in Europa dell'intero mercato della droga
atlantica? Colui che, molto probabilmente, assieme alle sezioni
''deviate'' dei servizi segreti ha preso accordi per impedire
attentati in Italia in cambio di un ''ragionevole'' traffico di armi
e di rifiuti nucleari con i paesi del Medio Oriente, in perfetto stile
''Lodo Moro 2.0''?
Risponderemo qui
di seguito.
Si allarme un
personaggio di tale calibro perché:
Si vuole
dargli un avviso, ''attenzionarlo'', per rimetterlo in riga;
Si vuole
lanciare un messaggio, in modo che possa essere il solo ed unico a
poterlo comprendere;
Si vuole
salvare il latitante da un omicidio interno, offrendogli un
''armistizio'' o ''protezione'', arrestandolo.
I contesti,
naturalmente, cambiano a seconda dell'opzione.
Per il punto 1,
storia criminale ci insegna che, qualora un Riina si avvicini alla
fine, sorga sempre un Provenzano pronto a consegnarlo alle forze
dell'ordine, non per tradirlo, ma per offrire un capro espiatorio
alla pubblica opinione e procedere ad una ''distensione'' tra i due
mondi: quello formale, pubblico, della politica, e quello oscuro, dei
sporchi meccanismi dello Stato e dell'interazione tra servizi e
criminalità. Ad ogni Provenzano succederà un Messina Denaro, e così
via...
E se davvero ne capissero qualcosa
di politica?
Lega e 5 Stelle
potrebbero aver ideato consapevolmente tutto ciò, consci del
lento ma inarrestabile divenire multipolare europeo, cambiamento che
richiede, come sempre, una riformulazione degli equilibri esistenti tra
strutture statali e sovrastrutture irregolari.
Proprio come
accadde in Europea quando crollò il muro di Berlino, la necessità di ''aggiornare'' la ''gestione'' della Cosa Pubblica in
senso finanziario ed ultraliberale(a suon di bombe ed omicidi di
''Stato'') divenne prioritaria: vitale. Allo stesso modo, 5 Stelle e
Lega, da ottimi prevenuti, potrebbero aver anticipato eventuali
offerte, lanciando per primi il loro
messaggio alla ''stanza dei bottoni'': ''Siamo qui, a vostra disposizione, ma abbiamo il coltello
dalla parte del manico. Caro Messina Denaro, o sei dei nostri o
faremo di tutto per delegittimarti e farti eliminare dalla stessa
organizzazione di cui fai (o facevi) parte''. Se così fosse, tanto di cappello
nei confronti degli strateghi della Lega e dei 5S. Ciò spiegherebbe
anche il perché del silenzio del ''capitano'' Salvini su argomenti
quali 'Ndrangheta, Servizi Segreti e massoneria deviata, assieme al
menefreghismo dei 5S che ha fatto, in passato, della trasparenza il suo cavallo di battaglia(l'esponente più rude, a tal proposito, era Alessandro Di Battista, silurato in fretta in furia, guarda caso in vista
delle elezioni europee).
Ora tutti europeisti
Per il punto 2,
M5s e Lega hanno, altra casualità, abbracciato un europeismo fatto di
santini, figurine della madonna e richiami a qualsiasi entità che
potesse loro fornire consensi. Chiesa, criminalità, mercati
finanziari ecc... Una politica priva di dignità, insomma, al limite
del ridicolo, di cui il nuovo Governo vuole farsi incarnazione. In
questo mese che ha preceduto, e precede, le votazioni, la questione
''Messina Denaro'' ha perso di significato. Potremmo interpretare
questa 'casualità' come un tentativo preparatorio in vista delle
europee, o come un obiettivo temporaneo raggiunto, in parte, nella
propria realizzazione. Nel senso: ''Caro Messina Denaro, se hai capito il messaggio vediamo chi vincerà queste elezioni e se ci saranno problemi. In base ai risultati, poi, ragioneremo.''
Naturalmente, le mie sono supposizioni. Ma ricordiamo che il santino sta alla Chiesa come l'europeismo ai mercati finanziari ed il silenzio al consenso mafioso...
No trattativa Stato-Mafia, ma Falange-Governo
Il punto 3,
rifacendoci all'intricata cronologia della trattativa tra Stato e Mafia degli anni '90, ha del concreto ed è attinente con l'odierna
evoluzione degli eventi politici nazionali ed internazionali.
Sappiamo di per certo che senza quella ''sezione'' dei
''servizi'' segreti italiani, che oramai detiene il potere
nell'ambito decisionale politico ed economico, sarebbe impossibile
governare, a meno che non si vogliano rischiare bombe, scandali, intercettazioni e finanziamenti illeciti.
Definito il
contesto nel quale si è avallato ''l'avviso di arresto'', seguo con
le domande al signor Denaro, speranzoso che possa leggerle e che
possa rispondere magari con un ''papello'' scritto di suo pugno ed
inviato ai maggiori quotidiani nazionali(nel dubbio, a quotidiani
minori siciliani, o al giornale LA VOCE DELLE VOCI, di cui stimo l'operato ed i
collaboratori. Link http://www.lavocedellevoci.it/):
Lettera aperta a Matteo Messina Denaro. ''Voleva davvero finire così?''
Caro signor
Messina Denaro,
Non mi interessa
conoscere i come, i dove ed i perché. E' inutile domandarlo, e sono sicuro che solo gli stupidi pretenderebbero di avere certe risposte. Carmine Schiavone informò Cafiero de Raho degli
''inconfessabili segreti'' pervenuti da suo padre quando questi si trovava in
cella con il boss casalese. E sappiamo bene che De Raho si guarda bene
dal raccontarli. Molte delle dichiarazioni di Schiavone sono adesso nelle mani
dei servizi belgi. Quest'ultimi hanno la strana
predisposizione nell'accogliere, tra le loro braccia, uomini della
criminalità della provincia di Caserta e Salerno, che si sono distinti nel loro agire, cambiandogli
connotati ed identità. Ma non voglio domandarle questo. Le mie domande riguardano le sue intenzioni. Le passate, ovvio. Il suo lato ''umano'' ed ''intellettuale''. Mi
spiego meglio:
Quando iniziò
a mettere a fuoco i contorni del nuovo divenire, si rese conto che
si sarebbe circondato di persone meschine, inutili e senza un minimo
di anima? Gente che, condannata alla depravazione del denaro e della
cocaina, in nulla e per nulla avrebbe potuto attuare i suoi ''ideali'' di crociato mafioso?
Non si sente
usato da quel mondo che ha contribuito a creare? Pensa davvero che
la sua proiezione, in tale microcosmo, possa tuttavia influenzare la
realtà circostante in maniera ''positiva''?
Pensa davvero
che ci siano persone incapaci di percepire quella
verità che viene ridicolizzata e mistificata da esseri di infimo
valore presenti nelle istituzioni e nelle megacorporazioni
mediatiche?
La storia si
ripete, e si sta ripetendo anche per Lei. Di sicuro era preparato a
tutto questo, poiché lei è, come direbbe Riina, uno ''dritto''.
Pensa sia arrivato il momento di raccontarci un po' di Lei? Non dei
suoi segreti, ma della sua persona. Un racconto, e non una
confessione, di ciò che fu. La chiamano ''Svetonio'', ma preferire
la chiamassero ''Petronio'' o ''Marziale'', poiché ''la nostra
pagina sa di uomo'', e mi piacerebbe leggere una sua di pagina,
anche una sola, che descriva la situazione di questi anni. Se la
sentirebbe? Prima che l'arrestino o che la facciamo scomparire per
sempre?
Sa Defenza non effettua alcun controllo preventivo in relazione al contenuto, alla natura, alla veridicità e alla correttezza di materiali, dati e informazioni pubblicati, né delle opinioni che in essi vengono espresse.
Si può criticare Matteo Salvini come tutti i politici. Ma oggi siamo davanti a una demonizzazione della persona mai vista prima. Salvini sembra l’ossessione collettiva delle élite. E’ una fissazione, specie sui media.
Il partito della demonizzazione pare tarantolato dalla volontà di azzopparlo e scongiurare la vittoria della Lega.
Però quello che più sconcerta è che tale “partito della demonizzazione” (in certi casi si può parlare di “partito dell’odio” ) abbia individuato il suo leader morale e politico in un vescovo che dovrebbe occuparsi delle cose del Cielo, un vescovo che non è neanche italiano ed è a capo di uno Stato straniero, ovvero Giorgio Mario Bergoglio.
Da settimane Bergoglio è in campagna elettorale fra gli applausi dei media. Anzitutto usando il tema dei migranti. Incurante del fatto che finalmente, bloccate le partenze, c’è un crollo verticale del numero di vittime in mare, continua a bombardare per imporre all’Italia di arrendersi all’emigrazione di massa (ma lui non ne accoglie uno in Vaticano). Ogni giorno fa il suo comizio.
Anche Lucia Annunziata ieri celebrava “l’opposizione di papa Bergoglio” a Salvini.
E’ singolare che il fronte anti-Salvini che lo acclama – fatto in gran parte di laicisti, anticlericali, atei, comunisti e postcomunisti – riconosca entusiasticamente “il ruolo di vero oppositore a un monarca teocratico” (come lo definisce il sito di D’Agostino). Hanno restaurato il papa re, con tanti saluti alla laicità dello Stato e al Concordato.
Eppure, come Pastore della Chiesa universale, Bergoglio avrebbe ben altre cose di cui occuparsi. A cominciare dalla crisi della fede: in Italia, per esempio, un recente studio della Doxa parla di un crollo del 7 per cento dei credenti negli ultimi cinque anni (proprio i suoi anni).
Per non dire delle persecuzioni che subiscono i cristiani. In questi giorni non c’è stata solo la strage di cristiani nelle chiese dello Sri Lanka, alla messa di Pasqua (decine di bambini massacrati). “Il Foglio” ha titolato: “E’ guerra globale ai cristiani. Canada, Africa, Asia, Medio Oriente: una settimana di cristianofobia islamista”.
Ma Bergoglio non si è sentito: aveva da fare la sua campagna elettorale contro Salvini (con rom o migranti). E il suo braccio destro in porpora doveva giocare all’elettricista in un palazzo occupato di Roma.
Del resto Bergoglio non vuole proprio sentir parlare di cristiani perseguitati da islamisti e comunisti (al regime cinese ha praticamente consegnato la Chiesa che aveva resistito alle persecuzioni). Lui non critica mai islamisti e comunisti. E’ ai cristiani che riserva critiche ferocissime e anche insulti (ne è stato stilato un lungo elenco).
Vittorio Sgarbi sospetta che Bergoglio sia ateo. A noi non è dato saperlo.
Di certopreferisce occuparsi di politica piuttosto che di Dio. Una politica diestrema sinistra che – per esempio – lo induce aricevere in Vaticano realtà come il Centro sociale Leoncavallo, ma non i cattolici del Family day o della “Marcia per la vita” che vengono schifati.
La Lega è uno dei partiti più sensibili ai temi cattolici. Ma secondo “Il Fatto” Bergoglio ha detto su Salvini: “Non posso e non voglio stringergli la mano”. Al cattolico Salvini no. Invece ha stretto la mano, pubblicamente, a Emma Bonino che – come si sa – è laicista, ultra abortista e anticlericale. Anzi, Bergoglio è arrivato a indicare proprio la Bonino e Napolitano “tra i grandi dell’Italia di oggi”.
Nonostante la sua ossessione per il potere (tipica della peggiore corrente gesuitica) va precisato che di solito i leader che Bergoglio sostiene vanno a fondo. Entrò a gamba tesa nelle presidenziali americane contro Trump e Trump vinse, sconfiggendo la laicista Hillary Clinton. Era notoriamente contro Macrì in Argentina e contro Bolsonaro in Brasile ed entrambi vinsero. In Colombia un’altra sconfitta. Lo stesso PD obbedì all’invettiva bergogliana sui migranti, che sbarcarono a migliaia in Italia, ed è uscito a pezzi dal voto del 2018.
Ieri il braccio destro di Bergoglio, padre Spadaro ha lanciato un’invettiva inorridita contro Salvini perché ha mostrato il rosario alla manifestazione di Milano (Bergoglio preferisce la Bonino e Napolitano i quali hanno ben altri vessilli).
Ma Spadaro, che mette al bando Dio dalla politica vietando rosari e crocifissi, dimentica che questo Paese è stato governato per mezzo secolo da un partito che si definiva “cristiano” e aveva una croce nel simbolo. Un partito che la Chiesa ha assai sostenuto. “Cristiano” si dice anche il partito della Merkel. E negli Stati Uniti i presidenti giurano sulla Bibbia.
Molti in Vaticano hanno dimenticato Dio e pretendono che tutti facciano lo stesso. Ma il popolo cattolico non vuole tradire la propria fede e i propri valori.
A un Bergoglio che fa dichiarazioni sgradevoli (perfino su Gesù) e fa politica di sinistra, la maggior parte dei cattolici preferisce Salvini che invoca la Madonna a protezione dell’Italia e dell’Europa e che fa tesoro dell’insegnamento di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI. Sono loro la Chiesa vera.
Sa Defenza non effettua alcun controllo preventivo in relazione al contenuto, alla natura, alla veridicità e alla correttezza di materiali, dati e informazioni pubblicati, né delle opinioni che in essi vengono espresse.
Tutto fa brodo per andare addosso a Matteo Salvini, perfino l’Eneide. Ma sembra che le tante menti erudite e illuminate che in queste ore si stanno rimbalzando su Twitter e Facebook certi versi del poema virgiliano, non si siano rese conto di aver fatto un curioso autogol.
Ecco perché. Un paio di giorni fa mi sono accorto che impazzava su twitter e su facebook questa citazione dell’Eneide: “In pochi a nuoto arrivammo qui sulle vostre spiagge./ Ma che razza di uomini è questa?/ Quale patria permette un costume così barbaro, che ci nega perfino l’ospitalità della sabbia;/ che ci dichiara guerra e ci vieta di posare i piedi sul lido./ Se non nel genere umano e nella fraternità tra le braccia mortali, credete almeno negli Dei, memori del giusto e dell’ingiusto”. E’ tratta dal primo libro del poema virgiliano (versi 538-543). Anche Giuliano Ferrara, ormai tornato nel salotto della sinistra da cui proviene, vestiti i panni del Giornalista Collettivo, ha rilanciato un tweet della collega Monica Guerzoni, del “Corriere della sera”, con questa citazione e l’hashtag “migranti”.
Come se Virgilio parlasse della nave Diciotti o della Sea-Watch. Da una rapida ricerca mi sono reso conto che tutto il solito coro progressista del “restiamo umani” da giorni diffonde questa citazione semi colta.
Così, tramite i versi virgiliani, esibiscono la loro raffinatissima cultura (sono tutti grandi classicisti) e redarguiscono duramente il cattivone Salvini mostrando che la voce della civiltà fin dall’antichità lo condanna. C’è solo un piccolo problema: non basta far rimbalzare su twitter una citazione dell’Eneide, estrapolata dal contesto; bisognerebbe anche conoscere quel poema. Sarebbe utile.
Se lo si legge infatti si comincia a sospettare che il poema virgiliano (a cominciare da quella citazione) potrebbe portare più acqua al mulino di Salvini che a quello degli autoproclamati umanitari. I versi citati sono pronunciati dal venerando Ilioneo a nome dei troiani. Intanto va detto che i suddetti troiani sono da considerare profughi– che fuggono dalla nota guerra che ha distrutto la loro città – e come tali, se vogliamo rapportarli al presente, rientrerebbero in quella piccola minoranza di immigrati a cui tutti (Salvini compreso) riconoscono diritto di asilo.
In secondo luogo Ilioneo – che sta lamentando la brutta accoglienza ricevuta lì a Cartagine, “in Libia”(per una curiosa coincidenza) – sta parlando alla regina Didonee le chiede di non far bruciare le sette navi troiane perché loro non hanno intenti ostili, sono stati spinti su quella costa dalle tempeste e un’altra è la loro meta, perciò ripartiranno appena hanno riparato le loro imbarcazioni.
Quindi parliamo di pochi profughi che intendono pure restare per poco tempo e poi andarsene. Non parliamo – com’è il caso nostro, oggi – di 600 mila migrantiche sono sbarcati da noi in cinque anni, che sono nostri ospiti, vogliono restare qua e hanno dietro altri milioni di personeche intendono raggiungerli. Sono due casi non paragonabili.
Nell’Eneide dunque accade che Didone accoglie a Cartagine questi profughi capeggiati da Enea. Fra i due scoppia l’amore, ma finisce male perché Enea dà una fregatura (peraltro annunciata) alla regina: se ne va, con i suoi, e Didone è tanto disperata che si suicida per essere stata illusa così da colui che aveva accolto e amato. Quindi una storia tragica.
L’approdo vero e definitivo dei troiani è l’Italia. Ma anche in questo caso il parallelocon coloro che arrivano oggi sulle nostre coste come migranti non regge.
Tanto che un professore di lettere, su internet, dopo aver invitato a rispettare almeno Virgilio, commenta:“Enea è l’esempio dell’immigrato pericoloso per la cultura e la società italiana. Giunge in Italia, uccide Turno, legittimo re dei Rutuli ed eroe locale e poi si prende la sua promessa sposa, Lavinia”. Quindi fonda una nuova civiltà che spazza via le precedenti.
Se usiamo i classici per banali polemiche politiche sull’attualità è facile fare autogol e infatti in questo caso qualcuno potrebbe usare proprio la vicenda di Enea e concludere: “ecco il futuro dell’Italia. Se non chiudiamo le frontiere saremo spazzati via da chi viene da lontano e vuole sostituire la nostra civiltà con un’altra cultura e altri costumi”.
In realtà bisognerebbe rispettare sempre i classici e salvaguardarli dall’uso politico improprio. E’ utile capirne la complessità che è ricca di spunti sorprendenti.
Fra l’altro, se vogliamo approfondire il “caso Enea”, scopriamo che le cose sono ancora più complesse, infatti per Virgilio i troiani non sono proprio degli stranieri che sbarcano su coste sconosciute, ma sono praticamente degli oriundi.
Infatti il re Latinoli accoglie perché dice di essere a conoscenza che Dardano, capostipite dei Troiani, era nato nella città etrusca di Corito (Tarquinia): “Di qui, dalla sede etrusca di Còrito egli è partito” (VII, 209).
Perciò, in qualche modo, sono tornati alle origini. E Ilioneo conferma: “Sì, qui Dardano è nato:/ qui ci richiama, e insiste con gravi moniti, Apollo,/ al Tevere etrusco, ai sacri stagni del fonte Numìco” (VII, 240-242).
Così infatti era stato detto ai troiani: “la stessa terra che vi generò per prima dalla stirpe dei padri vi accoglierà reduci nel suo fertile grembo. Ricercate l’antica madre” (III, 93-96). Tutta l’architettura dell’“Eneide”, che celebra la gloria di Roma, si radica in questo “ritorno” fatale. Perché Roma sboccerà proprio da questa sintesi dei popoli italici.
L’“Eneide” vuole cantare la grande epopea dei popoli italici che “civilizzano” il mondo, non può essere ridotta a un manifesto migrazionista, per uso propagandistico.
E’ semmai il poema dell’identità italiana, infatti la parola “Italia” risuona fin dal suo secondo verso: “Armi canto e l’uomo che primo dai lidi di Troia/ venne in Italia fuggiasco per fato”. E’ il poema dei popoli italici. . Antonio Socci Da “Libero”, 28 gennaio 2019 ***** https://sadefenza.blogspot.com/2019/01/per-attaccare-salvini-usano-pure.html
Ieri il caso (o meglio il “casino”) del giorno è stato il post pubblicato dal blog delle Stelle, la voce del M5S, dove testualmente si leggeva: “Il Governo, la Manovra del Popolo. La Democrazia è sotto attacco. E’ in corso una delle più violente offensive nei confronti della volontà popolare perpetrata in 70 anni di storia repubblicana”.
Che stava accadendo? Un golpe militare? Un’invasione aliena? Un’offensiva dell’Isis? Niente di tutto questo. Ce l’avevano con i partiti di opposizione che, com’è ovvio, in Parlamento si oppongono alla manovra economica del governo. Normale dialettica democratica. Infatti l’assurdo postè stato subito rimosso e il grillino presidente della Camera, Fico, ha attestato che“la democrazia non è sotto attacco” e che è “diritto”delle minoranze “opporsi alla legge di Bilancio” (chi l’avrebbe mai detto?).
Questo scivolone è il segno del nervosismo del M5S che qualcuno ritiene vicino all’implosione (con sondaggi in discesa).
Oltretutto proprio il governo è criticato perché ha fatto approvare al Parlamento la legge di bilancio senza rispettare le modalità di discussione e di approvazione previste dalla Costituzione. Dunque se straparlano, proprio dalla maggioranza, di “attacco alla democrazia” fanno autogol.
Un altro autogol è stato anche l’ennesimo attacco alla stampa (a cui peraltro sono stati tagliati i fondi per l’editoria).
Se a giugno si poteva parlare di “pregiudizio universale” da parte dei media che sparavano a zero contro un governo che era appena nato, oggi, di fronte alla manovra economica dell’esecutivo, i giornali hanno tutto il diritto di esprimere le loro critiche.
L’insofferenza a tali critiche, l’essere impermeabili alle osservazioni anche costruttive dell’opposizione e la disinvoltura nel ridurre le prerogative del Parlamento, francamente preoccupano pure chi non ha mai avuto pregiudizi verso questo governo e anzi ne ha difeso le ragioni.
E’ vero che giornali e sindacati per anni hanno taciuto (o addirittura applaudito) di fronte ai disastri dei governi precedenti(è la memoria di questi disastri che per ora sostiene nei sondaggi questo esecutivo).
Tuttavia anche l’attuale manovra economica si presta a molte e fondate contestazioni. Le preoccupazioni per il futuro dell’economia(manifestate anche da imprenditori del Nord vicini alla Lega) sono serie ed è soprattutto da Matteo Salvini che ci si aspettano delle risposte.
Perché è lui che ha mostrato più di tutti capacità di leadership nel governo, avendo di fatto risolto in poche settimane un problema drammatico, come l’arrembaggio migratorio, che per anni era stato fatto subire passivamente all’Italia dai governi precedenti che anzi lo avevano dichiarato irrisolvibile.
Le domande che anche i suoi estimatori si pongono sono tante. Era proprio necessario pagare un notevole costo economico per fare oggi una manovra che tre mesi fa avremmo potuto fare gratis e senza doverci umiliare davanti alla UE, che ne è uscita vincitrice?
Ci possiamo permettere una manovra che non rilancia la crescita, che fa salire la pressione fiscale invece di abbatterla, che dà mance assistenziali ad alcuni e punisce altri senza motivo, in un momento di stagnazione economica e con la prossima fine del QE?
Non si rischia, sbagliando manovra, di riconsegnare l’Italia nelle mani dei governi tecnici “lacrime e sangue” e di far crescere – per rimbalzo disperato – la fiducia verso la fallimentare UE?
Quale futuro dell’Italia si vuole e come si ritiene di costruirlo? Per esempio, i possibili aumenti dell’Iva previsti per il 2020 (per 23 miliardi) e nel 2021 (per circa 29 miliardi) come clausole di garanzia verso la UE, quale governo – e quale Italia – può permettersele senza precipitare?
Certo, ci sono anche cose buone nella manovra, ma nel suo insieme sembra compromettere la già delicata situazione della nostra economia.
Soprattutto colpisce la mancanza di visione del futuro del Paese. Il governo sembra voler coltivare consensi in vista delle europee, ma non spiega dove sta andando.
Allora va ricordata a Salvini – su cui (come mostrano i sondaggi) si appuntano le speranze di molti – la frase di De Gasperi che proprio lui ha citato nella recente manifestazione di Piazza del popolo, a Roma: “Un politico politicante pensa alle prossime elezioni, uno statista pensa alle prossime generazioni”.
Riceviamo, dalla Dr.sa Maria Rosaria Randaccio questa lettera aperta indirizzata a Salvini che contiene tutti i riferimenti di legge necessari a far rinviare le elezioni di un anno ... che dovrebbe servire al Commissario ad acta per articolare le nuove aliquote fiscali che competono alla Sardegna ai sensi del decreto legislativo n. 114/2016.
Lettera aperta a Matteo Salvini
Caro Matteo,
in campagna elettorale hai promesso di dare alla Sardegna e ai Sardile Zone Franche, e noi ti abbiamo votato, e ora vorremo che mantenessi fede al Tuo impegno.Ma devi stare attento perché in giro ci sono dei falsi profeti che vogliono nuovamente ingannare il popolo sardo,e sostengonoche assieme al regime fiscale che compete ai territori svantaggiati come le isole ultraperiferiche e spopolate, possa coesistere un altro regime fiscale di cuial DL91/2017 ai sensi del quale sarebbe possibile realizzare inSardegna27 chilometri quadrati ZES ( Zone Economiche Speciali)da attivare in aree portuali e retro portualied ove,le imprese ivi insediate, potranno usufruiredi vantaggi Fiscali consistenti in Crediti di Imposta.
Operazione fortemente spregiudicatapartedel legislatore italiano, che probabilmente parte dal presupposto che gli abitanti dell’Isola siano deglisprovveduti cittadini,a cuilasciar credere che sia possibile far coesisteredueregimi fiscalidiversi nello stesso territorio e che i benefici riduttivi delle ZES possano essere concesse in aggiunta a quelliche competonoveramente ai residenti nell’isola,inpalese violazione del “ Principio di Razionalità “ che vincola il Legislatore nella formulazione e stesuradella norma di legge.
Sappiamo invece comela Zona Franca,che compete veramente alla Sardegna,e’ quella di cui al dlgs 75/ 1998, concessaal Popolo Sardo nel rispetto del“Principio sulla Libera Concorrenza” ai sensi del quale sono nati i Trattati Europei.
Trattatidove si prevede che “ Non sono considerati aiuti di Stato gli aiuti dati ai territori svantaggiati “i cuisvantaggisono statiindividuati dall’art. 92 del Trattato di Roma ratificato con la legge 1203/57 e dall’art. 174 n. 33 del Trattato di Lisbona ratificato dalla legge 130/2008, e che i suddettiaiuti siano “ per sempre “ anziché “a termine “ comeinvece previsto per le ZES,sono legati al fatto che la stessaIsolasia stata identificata comeIsola Lontana o Ultraperiferica e che il suddettofattore geografico sia considerato insuperabile, per cui la mancata concessione e attivazione delle zone franche previste all’art. 12 dello Statuto Sardo,ne ha provocato anche lo SPOPOLAMENTO, riservando cosi alla Sardegna un primato negativo unico al mondo, che vede un numero di Sardi Emigrati superiore a quello deiSardi Residenti.
Situazionedemografica negativache potevaessere evitatase nel rispetto delsuddetto principio dellalibera concorrenzasifossero rispettate le norme comunitarie cogentipreviste dalRegolamento CEE n. 2504/1988sulla gestione delleZone Franche e dei Depositi Franchi, Regolamento Comunitario che si applicaDirettamentee uniformemente su tutte le zone franche della Comunità Economica Europea ( attuale U.E.),ai sensi del“ Principio diArmonizzazione delle legislazioni degli Stati membriin tema di Zone Franche.
Principio di Armonizzazionedisciplinato dalla Direttiva n. 69/75/CEEconfluitanel succitato Regolamenton. 2504/88 (art. 24 )erecepitadall’Italiaai sensi dell’art. 2 della legge n. 29/1968,nell’art. 170 del Codice Doganale Italiano approvato con dpr n. 43/1973, dove si prevede che le zone franche dell’Italia devono essere disciplinate secondo le Direttive Comunitarien. 69/74/CEE e n. 69/75/CEE-Codice Doganale Italiano n. 43/73,in vigore al momento della emanazione deldlgs n. 75/1998,dellalegge Regionale n. 10/2008,della legge Regionale n. 20/2013, delle Delibere di Giunta n. 8/2 del 7 febbraio 2013, la n. 9/7 del 12 febbraio2013 e la n. 39/30 del 26.09.2013,ai sensi delle qualitutta la Sardegna e stata dichiarata e attivata come zona franca nei 6 porti e nelle sue 240 zone industriali collegate o collegabili ai porti nonché nelle sue isole minori, e nelle acque del mare che la circonda e nell’area che la sovrasta.
Caro Matteocon questa lettera vogliamo dirti che Tu potrestirisolverefacilmentee facilmente questa guerra economica condotta controil Popolo Sardo,vittimadi soprusi di chiconsidera la Sardegnasemplicemente una Colonia,senza capire che la rinascita economicadi tutta l’Italia potrebbe ripartire da questa terra.
E sarebbe semplice,perchébasterebbe dare applicazionealla legge Regionale n. 20/2013e chiedere ( ordinare)al Prefetto di Cagliari( da parte Tua come Ministro degli Interni) di nominare un “ Commissario ad Acta “chenel rispetto della suddetta legge Regionale n. 20/2013 possa dare attuazione a quanto previsto daldlgs 114/2016 ( art. 14) e dal nuovo art. 10 dello Statuto Sardo approvato con legge Costituzionale n. 3/1948, dal momento che con l’ art. 14 delsuddetto decreto legislativo114/2016l’Italia ha trasferito alla Regione Sardegna,la propria Sovranità Fiscale .
Ricordarti che laSardegna e allo stremo delle proprie forze, i migliorigiovani sono partiti in cerca di lavoro, mentre le imprese chiudono perché impossibilitate a sostenere una Tassazione Fiscale Esagerata rispetto alle proprie potenzialitàcontributive calcolate in base al reddito,cosi come previsto dalla Costituzione.
Senza la compensazione della Zona Francasono fallite e falliranno sempre e per sempre tutte le imprese che vorranno insediarsi in Sardegna e falliranno sopra tutto quelle che vorranno usufruire del“Regime Fiscale” delleZES di cuialRegolamento 651/2013 , infatti i suddetti benefici fiscali concessi sotto forma di“CREDITO DI IMPOSTA “ se concessi in Sardegna saranno certamenteconsideratidallaComunità Europea,come Aiuti di Stato incompatibili con il mercatoe come talirecuperati maggiorati di sanzioni edi interessi, cosi comee’già accaduto in passato e in altre occasioni similari,per esempio ai sensi dell’art. 24 del decreto legge 185/2008 convertito nella legge n. 2/ 2009 con il quale si e data attuazione allaDecisione2003/193/Ce le cui procedure di recupero degli “ AIUTI DI STATO DICHIARATIILLEGITTIMI“ sono state impartite conl’art. 27 della legge 62/ 2005, legge che attua quanto previsto dal Regolamento n. 794/2004 e dal Regolamento n. 659/1999 del Consigliocon il quale sono state recepite le modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato.
Il rischio che le ZES inSardegna possano essere individuatedalla Commissione Europea come aiuti di stato illegittimi losi correancheai sensi delRegolamento 651/2013dove si individuanoper esclusione i territori dove NON E POSSIBILEAPPLICARE LEZES, precisamente all’art. 1 comma 3 dovesiprevede che le ZES non sipossano istituire neiterritori di cui all’art. 13,ossia : “nei territori che hanno diritto agli aiutisotto forma di Regimi Fiscali, regimi fiscali che servono a compensare i costi del trasporto delle merci prodotte nelle Regioni Ultraperiferiche e Spopolate “.
Ma ciò che e’ più grave vienesegnalatodal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2848del 10 giugno 2015dove si precisa che non possono trovare accoglimento davanti al giudice nazionale, deduzioni ed eccezioniquando la questione sia stata accertata davanti agli organi digiustizia della Unione Europea, per cui gli imprenditori Sardiche volessero usufruire delle ZES potrebbero restare truffati senza possibilità di difendersi come già accaduto in Sardegna quando con decisionedella Commissione n. 2008/854/CE del 2.07.2008 vennero recuperati gli aiuti concessicon legge regionale 9/1998.
Che al popolo sardo competano le “ Franchigie Fiscali “ riservate agli atriterritori dichiarati e attivati come zona francanella UE loprecisa anche l’art. 2 comma 1 lett. h)della legge (comunitaria 2004) n. 62/2005 dove si prevede che “ le leggi italiane devono garantire una effettiva parita di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membridell’Unione Europea facendo in modo di assicurare il massimo livello di “Armonizzazione” possibile tra le legislazioni interne dei vari Stati membri ed evitando l’insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per l’esercizio di attività commerciali e professionali, una disciplina piu’ restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri Stati membri”
Dott.ssa Maria Rosaria Randaccio
( Presidente Movimento Sardegna Zona Franca)
Segue PDF GU. N. L 225 / 8 Comunità Europee 15.8.88
N. L 225 / 8 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 15 . 8 . 88
REGOLAMENTO (CEE) N. 2504 / 88 DEL CONSIGLIO
del 25 luglio 1988
relativo alle zone franche e ai depositi franchi
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea , in particolare l'articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione 0 ),
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),
considerando che le zone franche e i depositi franchi sono
rispettivamente parti del territorio doganale della Comunità
e dei locali, separati dal resto di tale territorio, ove generalmente
vi è una concentrazione di attività concernenti il
commercio estero; che tali zone e depositi assicurano , grazie
alle agevolazioni doganali ivi previste , la promozione delle
suddette attività ed in particolare la redistribuzione di merci
all'interno ed all'esterno della Comunità; che pertanto le
disposizioni relative alle zone franche ed ai depositi franchi
costituiscono uno strumento essenziale della politica commerciale
della Comunità ;
come se le merci non si trovassero nel territorio doganale
della Comunità ;
considerando che occorre tener conto che delle merci comunitarie
poste in zona franca o in deposito franco beneficiano
di alcune disposizioni previste , in linea di massima , per la
loro esportazione; che occorre anche disciplinare le conseguenze
del collocamento in zona franca o deposito franco di
merci comunitarie che negli scambi intracomunitari sono
soggette a imposizioni risultanti dall'applicazione della politica
agricola comune per tutto il tempo in cui tali imposizioni
si applicano ; che altre merci comunitarie devono poter esser
poste in zona franca o deposito franco ; che qualora esse
fossero soggette ad imposizioni nazionali, spetta agli Stati
membri disciplinare le condizioni e le conseguenze del loro
collocamento in zona franca o in deposito franco , fatte salve
le disposizioni fiscali comunitarie;
considerando che occorre fissare alcune norme di tassazione
nel caso in cui sorga un'obbligazione doganale per le merci
poste in zona franca o deposito franco; che occorre in
particolare disporre che , a determinate condizioni, il plus
valore aggiunto nell'ambito del territorio doganale della
Comunità non deve essere compreso nel valore in dogana di
tali merci;
considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme
del presente regolamento e predisporre a tal fine una
procedura comunitaria che permetta di fissarne le modalità
di applicazione ; che è opportuno organizzare in questo
settore una stretta ed efficiente collaborazione fra gli Stati
membri e la Commissione nell'ambito del comitato dei
depositi doganali e delle zone franche, istituito dal regolamento
(CEE) n . 2503 / 88 del Consiglio , del 25 luglio 1988 ,
relativo ai depositi doganali ( 5 ),
considerando che la direttiva 69 / 75 /CEE ( 4 ), modificata da
ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo , ha
fissato le norme che gli Stati membri devono adottare in
materia di zone franche ; che l'importanza di tali zone
nell'ambito dell'unione doganale rende necessaria un'applicazione
uniforme nella Comunità delle disposizioni ad esse
relative ; che occorre pertanto completare e chiarire le norme
attualmente in vigore e prevedere un atto direttamente
applicabile negli Stati membri, che offra in tal modo una
maggiore sicurezza giuridica ai singoli;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
Generalità
considerando che non è opportuno dare alle zone franche e ai
depositi franchi vantaggi concorrenziali per quanto riguarda
l'applicazione dei dazi all'importazione; che è , invece , opportuno
prevedere per tali zone e depositi delle formalità
doganali semplificate rispetto a quelle applicabili nelle altre
parti del territorio doganale della Comunità , data la situazione
particolare di tali zone e depositi;
considerando che le merci non comunitarie introdotte in tali
zone o depositi devono potervi permanere senza limiti di
scadenza , né essere oggetto di pagamento di dazi all'importazione
o d'applicazione di misure di politica commerciale ;
che la permanenza delle merci in queste zone o depositi è da
considerare , agli effetti dell'applicazione di tali dazi o misure ,
Articolo 1
1 . Il presente regolamento stabilisce le norme applicabili
alle zone franche ed ai depositi franchi.
2. * In una zona franca o in un deposito franco:
a ) le merci non comunitarie non sono soggette ai dazi
all'importazione e , salvo disposizioni contrarie, alle
misure di politica commerciale ;
(>) GU n . C 283 del 6 . 11 . 1985 , pag. 9 .
( 2 ) GU n. C 120 del 20 . 5 . 1986 , pag. 16 .
( 3 ) GU n. C 283 del 20 . 10 . 1986 , pag. 6 .
( 4 ) GU n . L 58 dell'8 . 3 . 1969 , pag. 11 . ( 5 ) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
15 . 8 . 88 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 225 / 9
e ) dazi all'importazione: sia i dazi doganali e le tasse di
effetto equivalente , sia i prelievi agricoli ed altre imposizioni
all'importazione previsti nel quadro della politica
agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune
merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
f) dazi all'esportazione: i prelievi agricoli e le altre imposizioni
all'esportazione previsti nell'ambito della politica
agricola comune o nel quadro di regimi specifici applicabili
a talune merci risultanti dalla trasformazione di
prodotti agricoli;
g) autorità doganale: qualsiasi autorità competente per
l'applicazione della normativa doganale, anche se detta
autorità non fa parte dell'amministrazione delle dogane
;
h ) persona:
— una persona fisica ;
— o una persona giuridica ;
— o anche , se la normativa in vigore prevede questa
possibilità , un'associazione di persone cui è riconosciuta
la capacità di compiere atti giuridici, indipendentemente
dallo status di persona giuridica .
b) le merci comunitarie per le quali una normativa comunitaria
specifica lo prevede beneficiano, per via del loro
collocamento in zona franca , delle misure che , in genere ,
sono connesse con l'esportazione delle merci;
c) le formalità doganali e le misure di controllo connesse
con l'entrata e la permanenza delle merci nonché con
l'uscita di tali merci, sono applicabili solo se previste dal
presente regolamento.
3 . Fintantoché le merci comunitarie sono soggette negli
scambi intracomunitari ad imposizioni all'importazione
risultanti dall'applicazione della politica agricola comune ,
tali imposizioni non sono applicabili in una zona franca o in
un deposito franco .
4. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
a) zona franca: parti del territorio doganale della Comunità
separate dal resto di detto territorio in cui le merci non
comunitarie introdotte sono considerate , per l'applicazione
dei dazi all'importazione e delle misure di politica
commerciale all'importazione, come merci non situate nel
territorio doganale della Comunità, purché non siano
immesse in libera pratica o assoggettate ad un altro
regime doganale alle condizioni fissate dal presente
regolamento;
b) deposito franco: locali situati nel territorio doganale della
Comunità in cui le merci non comunitarie introdotte sono
considerate , per l'applicazione dei dazi all'importazione e
delle misure di politica commerciale all'importazione,
come merci non situate nel territorio doganale della
Comunità , purché non siano immesse in libera pratica o
assoggettate ad un altro regime doganale alle condizioni
fissate dal presente regolamento ;
c) merci comunitarie: le merci:
— interamente ottenute nel territorio doganale della
Comunità, senza l'apporto di merci provenienti da
paesi terzi o da territori che non fanno parte del
territorio doganale della Comunità;
— provenienti da paesi o territori che non fanno parte del
territorio doganale della Comunità e che sono in
libera pratica in uno Stato membro;
— ottenute nel territorio doganale della Comunità ,
esclusivamente dalle merci di cui al secondo trattino
oppure dalle merci di cui al primo ed al secondo
trattino;
d) merci non comunitarie: le merci diverse da quelle di cui
alla lettera c).
Fatti salvi gli accordi conclusi con paesi terzi per l'applicazione
del regime di transito comunitario , sono altresì
considerate non comunitarie le merci che , benché soddisfino
le condizioni di cui alla lettera c), sono reintrodotte
nel territorio doganale della Comunità dopo essere state
esportate fuori da tale territorio;
Articolo 2
1 . Gli Stati membri possono costituire in zone franche
alcune parti del territorio doganale della Comunità, oppure
autorizzare la creazione di depositi franchi.
2 . Gli Stati membri stabiliscono il limite geografico di
ciascuna zona . I locali destinati a costituire un deposito
franco devono essere approvati dagli Stati membri.
3 . Gli Stati membri si accertano che le zone franche siano
recintate e stabiliscono i punti di accesso e di uscita dalla zona
franca o dal deposito franco .
4 . Qualsiasi costruzione di immobili in una zona franca è
subordinata ad autorizzazione preventiva dell'autorità doganale.
Articolo 3
1 . I limiti e i punti di accesso e di uscita dalla zona franca e
dai depositi franchi sono soggetti alla sorveglianza del
servizio delle dogane .
2. Le persone , nonché i mezzi di trasporto, che entrano in
una zona franca o in un deposito franco o ne escono possono
essere sottoposti a controllo doganale.
3 . L'accesso ad una zona franca o deposito franco può
essere vietato alle persone che non offrano la piena garanzia
di osservanza delle disposizioni del presente regolamento .
4 . L'autorità doganale può controllare le merci che
entrano in una zona franca o in un deposito franco, che vi
N. L 225 / 10 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 15 . 8 . 88
4 . Su richiesta dell'interessato , l'autorità doganale rilascia
un attestato concernente la posizione comunitaria o non
comunitaria delle merci poste in zona franca o in deposito
franco .
permangono o che ne escono . Ai fini di tale controllo, una
copia del documento di trasporto, che deve accompagnare le
merci all'entrata e all'uscita , deve essere rimessa all'autorità
doganale o tenuta a sua disposizione presso le persone a tale
scopo designate da detta autorità . Quando tale controllo è
richiesto, le merci devono essere poste a disposizione dell'autorità
doganale .
TITOLO III
Funzionamento delle zone franche e dei depositi franchi
Articolo 6
1 . La permanenza delle merci nelle zone franche o nei
depositi franchi non è soggetta ad alcuna limitazione di
tempo.
2 . Nei confronti di talune merci si applicano dei termini
specifici fissati conformemente all'articolo 17, paragrafo 2
del regolamento ( CEE ) n. 2503 / 88 .
Articolo 7
1 . Fatti salvi gli articoli 8 e 9 , in zona franca o in deposito
franco è autorizzata qualsiasi attività di natura industriale o
commerciale oppure di prestazione di servizi, alle condizioni
del presente regolamento .
2 . L'autorità doganale può , tuttavia, disporre taluni
divieti o limitazioni di tali attività in considerazione della
natura delle merci sulle quali vertono tali attività oppure delle
esigenze di sorveglianza doganale .
3 . L'autorità doganale può vietare l'esercizio di un'attività
in zona franca o in deposito franco alle persone che non
offrono le garanzie necessarie alla corretta applicazione del
presente regolamento .
TITOLO II
Entrata delle merci nelle zone franche o nei depositi
franchi
Articolo 4
1 . Qualsiasi merce può essere posta in una zona franca o
in un deposito franco , indipendentemente dalla sua natura ,
quantità , origine , provenienza o destinazione .
2 . Il paragrafo 1 non osta :
a ) all'applicazione dei divieti o delle restrizioni giustificati
da motivi di morale pubblica , d'ordine pubblico , di
pubblica sicurezza , di tutela della salute e della vita delle
persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di
protezione del patrimonio artistico , storico o archeologico
nazionale , o di tutela della proprietà industriale e
commerciale ;
b) alla possibilità per l'autorità doganale di esigere che le
merci che presentano un pericolo o che potrebbero
alterare altre merci o che richiedono , per altre ragioni,
installazioni particolari, siano collocate in luoghi appositamente
attrezzati per riceverle .
Articolo 5
1 . Fatto salvo l'articolo 3 , paragrafo 4 , l'entrata di merci
in zona franca o in deposito franco non comporta né la loro
presentazione all'autorità doganale né il deposito di una
dichiarazione in dogana.
2 . Devono essere presentate all'autorità doganale unicamente
le merci che:
a) sono assoggettate ad un regime doganale e la cui entrata
in zona franca o deposito franco comporta la liquidazione
di detto regime ; tuttavia , tale presentazione non è
necessaria qualora una dispensa dall'obbligo di presentare
tali merci sia ammessa nell'ambito del regime
doganale in oggetto;
b) sono state oggetto di una decisione di concessione di un
rimborso o di uno sgravio dei dazi all'importazione, che
autorizza il collocamento di tali merci in zona franca o
deposito franco ;
c) sono state oggetto di una richiesta in vista di un
pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione
nel quadro della politica agricola comune .
3 . L'autorità doganale può esigere che le merci soggette a
dazi all'esportazione o ad altre disposizioni che disciplinano
l'esportazione siano segnalate al servizio delle dogane .
Articolo 8
Qualora le attività di cui all'articolo 7 consistano nel far
subire delle manipolazioni a merci non comunitarie, si
applicano le seguenti disposizioni:
a ) fatto salvo l'articolo 13 , paragrafo 2 , le manipolazioni
usuali di cui all'articolo 1 8 , paragrafo 1 del regolamento
(CEE) n. 2503 / 88 possono essere effettuate senza autorizzazione
;
b ) le operazioni di perfezionamento diverse dalle manipolazioni
usuali si effettuano conformemente al regolamento
(CEE) n. 1999 / 85 del Consiglio, del 16 luglio 1985 ,
relativo al regime di perfezionamento attivo (*). Gli Stati
membri possono , tuttavia , per quanto necessario , adattare
le modalità di controllo previste in materia in modo
da tener conto delle condizioni di funzionamento e di
sorveglianza doganale delle zone franche o dei depositi
franchi. Le formalità che possono essere soppresse in una
H GU n . L 188 del 20 . 7 . 1985 , pag. 1 .
15 . 8 . 88 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 225 / 11
zona franca o in un deposito franco saranno determinate
secondo la procedura prevista all'articolo 3 1 del regolamento
(CEE) n. 1999 /85 .
In deroga al primo comma , le operazioni di perfezionamento
nel territorio del vecchio porto franco di Amburgo
non sono soggette a condizioni di ordine economico .
Tuttavia, se in un determinato settore di attività economica
, le condizioni di concorrenza nella Comunità sono
pregiudicate per via di tale deroga , il Consiglio , deliberando
a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione, decide di applicare all'attività economica
corrispondente stabilita nel territorio del vecchio porto
franco di Amburgo le condizioni di ordine economico
previste a livello comunitario in materia di perfezionamento
attivo;
c) le operazioni di trasformazione sotto controllo doganale
si effettuano conformemente al regolamento (CEE) n.
2763 / 83 del Consiglio, del 26 settembre 1983 , relativo
al regime che consente la trasformazione sotto controllo
doganale di merci prima della loro immissione in libera
pratica (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n. 4151 / 87 ( 2 ). Gli Stati membri possono , tuttavia , per
quanto necessario adattare le modalità di controllo
previste in materia in modo da tener conto delle condizioni
di funzionamento e di sorveglianza doganale delle
zone franche e dei depositi franchi. Le formalità che
possono essere soppresse in una zona franca o in un
deposito franco saranno determinate secondo la procedura
prevista all'articolo 31 del regolamento (CEE )
n . 1999 / 85 .
— immesse in libera pratica;
— sottoposte al regime dell'ammissione temporanea ;
— abbandonate all'Erario , qualora la normativa nazionale
preveda tale possibilità ;
— oppure distrutte, purché l'interessato fornisca all'autorità
doganale qualsiasi informazione che essa consideri necessaria
, mentre agli scarti e ai rottami stessi risultanti da tale
distruzione può essere data una delle destinazioni contemplate
in uno dei trattini precedenti o all'articolo 8 .
L'abbandono o la distruzione non deve comportare alcuna
spesa per l'Erario .
2 . Se non si applica il paragrafo 1 , le merci non comunitarie
e le merci comunitarie di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 ,
lettera b ) e paragrafo 3 non possono essere consumate o usate
nelle zone franche o nei depositi franchi.
3 . Fatte salve le disposizioni applicabili ai prodotti di
rifornimento , nella misura iji cui il regime in causa lo
consenta , il paragrafo 2 non osta all'uso o al consumo di
merci che , in caso di immissione in libera pratica o di
ammissione temporanea , non sarebbero soggette all'applicazione
di dazi all'importazione o a misure di politica agricola
comune o di politica commerciale , oppure ad imposizioni di
cui all'articolo 1 , paragrafo 3 . In tal caso non è necessaria una
dichiarazione di immissione in libera pratica o di ammissione
temporanea .
E tuttavia necessaria una dichiarazione qualora dette merci
rientrino in un contingente o in un massimale .
Articolo 9
Qualora le attività di cui all'articolo 7 consistano nel far
subire manipolazioni alle merci comunitarie , si applicano le
seguenti disposizioni:
a ) le merci comunitarie di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 ,
lettera b ) che rientrano nella politica agricola comune
possono essere oggetto unicamente delle manipolazioni
espressamente contemplate per tali merci nell'articolo
1 8 , paragrafo 2 del regolamento (CEE ) n . 2503 / 88 .
Tali manipolazioni possono essere effettuate senza autorizzazione
;
b ) le merci comunitarie di cui all'articolo 1 , paragrafo 3
possono essere oggetto delle manipolazioni usuali di
cui all'articolo 18 , paragrafo 1 del regolamento (CEE)
n. 2503 / 88 senza autorizzazione oppure essere distrutte
conformemente all'articolo 10 , paragrafo 1 , quarto trattino.
Articolo 11
1 . Qualsiasi persona che eserciti un'attività sia di magazzinaggio,
lavorazione o trasformazione, sia di vendita o di
acquisto di merci in una zona franca o in un deposito franco
deve tenere una contabilità-materie nella forma approvata
dall'autorità doganale. Non appena introdotte nei locali
della summenzionata persona le merci devono essere prese a
carico in detta contabilità-materie . La contabilità-materie
deve consentire all'autorità doganale d'identificare le merci e
indicarne gli spostamenti.
La contabilità-materie deve essere tenuta a disposizione
dell'autorità doganale per permetterle qualsiasi controllo che
essa ritenga necessario .
2 . In caso di trasbordo di merci all'interno di una zona
franca , i documenti ad esse relativi devono essere tenuti a
disposizione dell'autorità doganale. Il magazzinaggio di
breve durata di merci, inerente a tale trasbordo, è considerato
come facente parte del trasbordo stesso .
Articolo 10
1 . Fatto salvo l'articolo 8 , le merci non comunitarie
collocate in zona franca o in deposito franco durante tale
permanenza possono essere :
(M GU n . L 272 del 5 . 10 . 1983 , pag. 1 .
( 2 ) GU n . L 391 del 31 . 12. 1987 , pag. 1 .
N. L 225 / 12 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 15 . 8. 88
TITOLO IV
Uscite delle merci dalle zone franche e dai depositi franchi
del termine fissato in applicazione dell'articolo 6 , paragrafo
2 , esse non siano state oggetto di una richiesta per
ricevere una delle destinazioni di cui al paragrafo 1 , le
autorità doganali prendono i provvedimenti contemplati
dalla rispettiva normativa specifica relativa al caso di
mancato rispetto della destinazione prevista.
Articolo 15
Le merci comunitarie poste in zona franca o in deposito
franco e contemplate dall'articolo 1 , paragrafo 3 possono
ricevere una qualsiasi delle destinazioni ammesse per tali
merci.
Articolo 12
Fatte salve le disposizioni particolari adottate nell'ambito di
normative doganali specifiche , le merci non comunitarie che
escono da una zona franca o da un deposito franco possono
essere :
— esportate fuori dal territorio doganale della Comunità ;
o
— introdotte, conformemente alle vigenti disposizioni
comunitarie , in altre parti del territorio doganale della
Comunità .
Articolo 16
1 . In caso di reintroduzione delle merci in altre parti del
territorio doganale della Comunità o del loro collocamento
in un regime doganale , l'attestato di cui all'articolo 5 ,
paragrafo 4 può essere usato per provare sia la posizione
comunitaria sia quella non comunitaria di tali merci.
2 . Qualora da tale attestato o per altri mezzi non risulti
che le merci hanno la- posizione di merci comunitarie o non
comunitarie, esse sono considerate:
— per quanto riguarda l'applicazione dei dazi all'esportazione
e dei certificati d'esportazione nonché per le misure
previste per l'esportazione nell'ambito della politica
commerciale , come merci comunitarie;
— negli altri casi, come merci non comunitarie .
Articolo 17
L'autorità doganale accerta che siano rispettate le disposizioni
in materia di esportazione o di spedizione applicabili alle
merci provenienti da Stati membri quando le merci sono
esportate o spedite da una zona franca o da un deposito
franco.
Articolo 13
1 . Qualora per una merce non comunitaria sorga un'obbligazione
doganale, il valore in dogana di tale merce è
determinato conformemente al regolamento (CEE) n. 1224 /
80 del Consiglio ( 1 ), modificato da ultimo dall'atto di
adesione della Spagna e del Portogallo .
Qualora tale valore si basi su un prezzo effettivamente pagato
o da pagare comprendente le spese di magazzinaggio e di
conservazione delle merci durante la loro permanenza in
zona franca o in deposito franco , tali spese non devono essere
comprese nel valore in dogana a condizione che esse siano
distinte dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per la
merce .
2. Qualora la suddetta merce abbia subito in zona franca
o in deposito franco le manipolazioni usuali conformemente
all'articolo 18 , paragrafo 1 del regolamento (CEE) n.
2503 / 88 , la natura , il valore in dogana e la quantità da
prendere in considerazione per la determinazione dell'importo
dei dazi all'importazione sono , su richiesta del dichiarante
e a condizione che le suddette manipolazioni siano state
oggetto di una autorizzazione rilasciata conformemente al
paragrafo 3 di detto articolo , quelli che sarebbero stati presi
in considerazione qualora la merce in questione non avesse
subito le suddette manipolazioni. Possono tuttavia essere
stabilite deroghe a questa disposizione conformemente alla
procedura prevista all'articolo 28 del regolamento (CEE)
n. 2503 / 88 .
TITOLO V
Disposizioni finali
Articolo 18
Il comitato dei depositi doganali e delle zone franche , istituito
dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n . 2503 / 88 , può
esaminare tutti i problemi inerenti all'applicazione del presente
regolamento sollevati dal presidente, sia su propria
iniziativa sia su richiesta del rappresentante di uno Stato
membro.
Articolo 14
1 . Le merci comunitarie rientranti nella politica agricola
comune poste in zona franca o in deposito franco e
contemplate dall'articolo 1 , paragrafo 2 , lettera b), devono
ricevere una delle destinazioni previste dalla normativa che
concede loro , per il fatto che sono poste in zona franca , il
beneficio di misure che si ricollegano , in generale , alla loro
esportazione .
2 . Qualora tali merci siano reintrodotte in altre parti del
territorio doganale della Comunità o qualora , alla scadenza
Articolo 19
Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente
regolamento sono adottate secondo la procedura prevista
all'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 2503 / 88 . (!) GU n . L 134 del 31 . 5 . 1980 , pag. 1 .
15 . 8 . 88 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 225 / 13
1979 , che stabilisce le condizioni di taglio e di vinificazione
nelle zone franche nel territorio geografico della Comunità
per i prodotti del settore vinicolo originari dei paesi
terzi ( 3 ).
Articolo 20
Il presente regolamento non pregiudica l'adozione di disposizioni
particolari in materia di politica agricola comune , che
restano disciplinate dalle norme relative all'attuazione di
detta politica .
Articolo 21
Qualora in una normativa comunitaria specifica vi sia un
riferimento a zone franche , tale riferimento è valido anche
per i depositi franchi.
Articolo 22
Il presente regolamento si applica fatto salvo il regolamento
(CEE) n. 1736 / 75 del Consiglio , del 24 giugno 1975 ,
relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità
e del commercio tra Stati membri (*), modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n. 1629 / 88 ( 2 ).
Articolo 23
Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni del
regolamento (CEE) n. 353 / 79 del Consiglio, del 5 febbraio
Articolo 24
1 . Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Esso si applica un anno dopo l'entrata in vigore delle
disposizioni di applicazione adottate secondo la procedura
prevista all'articolo 19 .
2 . La direttiva 69 / 75 /CEE e le disposizioni della direttiva
71 / 235 /CEE ( 4 ) prese per la sua applicazione sono
abrogate alla data di applicazione del presente regolamento. I
riferimenti a tali direttive devono intendersi fatti al presente
regolamento .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1988
Per il Consiglio
Il Presidente
Th .
PANGALOS
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Appello Dr.sa Maria Rosaria Randaccio a Matteo Salvini , Luigi Di Maio, Christian Solinas ZFI
La D.rsa Maria Rosaria Randaccio lancia un appello a Matteo Salvini , Luigi Di Maio, Christian Solinas, sulla Zona Franca Integrale, dopo aver letto l'emendamento del DEF un po dubbio sulla insularità che di fatto estranierebbe la Sardegna dalla legge sulla Zona Franca chiede di non usare altre vie che non siano quelle costituzionali e presenti sullo statuto autonomo sardo sulla Zona Franca Integrale....