giovedì 8 giugno 2023

BASTA CON QUESTA FALSA REPUBBLICA!

Platone
di Avv. Piergiorgio Rocco Lo Duca
È stato osservato che, secondo l’art. 261 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro degli Interni (del regno !) “poteva” (non aveva l’obbligo di) dichiarare lo stato pandemico, e onestamente qui trovo l’art. 261 come "omissis", il testo, “consolidato” con le modifiche, è a pagamento !

E, comunque, e ove mai la norma di legge in parola non fosse stata abrogata, il ministro “avrebbe potuto” dichiarare e, invece, l’ha fatto il “governo della repubblica” (qui), ovvero, un “organo costituzionale” (qui), non senza, ma proprio, unitamente, al Ministro degli Interni (qui) che poteva ed ha dichiarato assieme agli altri Ministri (qui), e l’atto, del 31.1.2020, è firmato da Giuseppe Conte che lo presiedeva, anche con la relativa responsabilità, ex art. 95 cost., unitamente a quella collegiale degli altri ministri, ex art. 96 cost., e per gli eventuali reati commessi nell’esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, anche se cessati dalla carica, si procede con legge costituzionale n. 1/1989.
In sostanza, “la storia può cambiare soltanto” se si “distingua” tra “regno” e “apparente repubblica” !

Peraltro, a ben leggere la dichiarazione dello stato pandemico del Consiglio dei Ministri, a firma Conte, e la richiamata direttiva del Presidente del Consiglio del Consiglio 26.10.2012, “si legge” che Conte aveva anche piena “titolarità delle politiche di protezione civile ed il coordinamento delle Amministrazioni pubbliche preposte al Servizio nazionale di protezione civile” e aveva già nominato Angelo Borrelli a “capo della protezione civile”, che, ex comma 2, art. 5, l. 24.2.1992, n. 225, in particolare, emetterà le ordinanze del 3.2.20220 (“… Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020; Vista la nota del Ministro della salute del 1° febbraio 2020; Vista la nota del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 2020; Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome …”) e del 9.3.2020, che non hanno preceduto, ma succeduto la delibera del C.D.M. del 31.1.2020 “Vista la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020”, e comunque, immediatamente prima del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 e delle relative “disposizioni attuative” di cui al D.P.C.M. 23 febbraio 2020 (“art. 4 Esecuzione delle misure urgenti 1. 

Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.”), fatto sta, che poco più tardi, il 27.2.2020, con il n. 1, il Presidente della Regione Calabria avrebbe emanato l’ordinanza “Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. … VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 ”, e ciò, con ogni evidenza, perché lo stato d’emergenza del 31.1.2020 veniva dichiarato in ragione dell’emergenze “di rilievo nazionale”, di cui all’art. 7, comma 1, lett. C) e del comma 1, art. 24, l. n. 1/2018, ossia, “eventualmente”, “… su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione …” “richiesta” che gli atti attestano come “esistente” con 27 giorni di ritardo, e da persona in condizione di “conflitto d’interesse” ex art. 122 cost., ma si può fare riferimento all’intesa e/o all’ordinanza congiunta del Ministero della Salute e della Regione Lombardia del 23 febbraio, all’ordinanza della Regione Campania del 24.2.2020, Regione Puglia del 24.2.2020 e del 26.2.2020, Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, ordinanza Regione Lazio del 26.2.2020, ordinanza Regione Sicilia del 25.2.2020, ordinanza Valle d’Aosta 11.3.2020, il “Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 34 - 21 marzo 2020” Piemonte (che però fa riferimento al 13.3.2020 quale data in cui l’O.M.S. avrebbe dichiarato lo stato d’emergenza internazionale, diversamente da come riportato dal C.D.M. il 31.1.2020 !), e ciò, comunque, perché, ex comma 1, art. 15, l. n, 1/ 2018 “Ferme restando le competenze e le attribuzioni delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri assicurano, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attivita' di protezione civile e sono adottate su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile e previa intesa da sancire, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza Stato-Regioni in ragione delle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute.”

E diciamo che tale “indirizzo unitario”, che ha assistito la prima fase dello stato d’emergenza pandemico, non ha più “retto” dall’ordinanza n. 37, del 29.4.2020, emessa dal Presidente della Regione Calabria, al fine di anticipare gli effetti del D.P.C.M. 26 aprile 2020 (ex art. 10, previsti dal 4.5.2020 !), vicenda conclusasi con la sentenza del Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 9.5.2020, n. 841 e non con lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente, come avrebbe preteso l’art. 126 cost., anche solo per grave violazione di legge, e proprio in relazione alla “sicurezza nazionale” !

E ciò, considerato che in data 29.7.2020 e , successivamente, il 7.10.2020, il C.D.M. prorogava lo stato d’emergenza, rispettivamente, prima al 15.10.2020, poi fino al 31.1.2021 !

La domenica 20 ed il lunedì 21 settembre 2020 gli Italiani (anche tutti i Calabresi !) sono stati chiamati a recarsi nelle urne per il referendum costituzionale confermativo relativo alla riduzione del numero dei parlamentari e per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica, per le regionali e le comunali !

Ebbene, il 15.10.2020 decedeva il Presidente della Regione Calabria, e sempre a norma dell’art. 126 cost., avrebbero dovuto e non hanno comportato “le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio”, fermo restando che “i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio”, e ciò, evidentemente, non è avvenuto tra il 15 ottobre ed il 10 novembre 2020, in considerazione dell’emissione del d.l. n. 150/2020, per l’appunto, del 10.11.2020, che al comma 2 dell’art. art. 8, prevedeva, esattamente che : “Fino alla data dell’insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e in ogni caso a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria.”.

Ebbene, nel “RESOCONTO SOMMARIO - XI^ LEGISLATURA - N. 12 - SEDUTA DI VENERDI’ 27 NOVEMBRE 2020 - PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCA MORRONE - E DEL SEGRETARIO QUESTORE FILIPPO MANCUSO” Regione Calabria, se per un verso si legge che si tratta di “discutere” la “Proposta di provvedimento amministrativo numero 80/11^ di iniziativa d'Ufficio recante: “Temporanea sostituzione del Consigliere regionale Domenico Tallini, in atto sospeso dalla carica, con il Sig. Frank Mario Santacroce””, “Sull’ordine dei lavori - PITARO Francesco (Gruppo misto) Ritiene che nella seduta odierna non vi siano né le condizioni giuridiche né l’opportunità politica di procedere all’elezione del Presidente del Consiglio regionale, in quanto, a seguito della morte della presidente Santelli, il Consiglio, ai sensi dell’articolo 126 della Costituzione, è stato sciolto …” mentre si legge che tra le “Comunicazioni del Presidente f.f. della Giunta regionale SPIRLI’ Nino, Presidente f.f. della Giunta regionale - Comunica all’Aula che il Consiglio dei ministri sta per firmare a breve un Decreto con il quale la Calabria verrà dichiarata zona arancione, così come comunicatogli sia dai ministri Speranza e Boccia sia dal Presidente del Consiglio dei ministri.”, e non si legge, invece, che il 10.11.2020, è stato già emesso il d.l. n. 150/2020 “Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario”, che sarà convertito nella L. 30 dicembre 2020, n. 181, qui, invece, l’estratto del verbale della seduta del 28.11.2020, ove pure non si manca di ribadire “l’opportunità di provvedere all’elezione del Presidente del Consiglio regionale”, e che il Consiglio Regionale eleggeva, e per approvare, tra gli altri provvedimenti, anche il n. “4) Proposta di Legge n.65/11^ di iniziativa della Giunta regionale recante: " Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2020-2022 approvato con la legge regionale 30 aprile 2020 n. 3, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ", ove è rinvenibile la delibera di Giunta Regionale n. 379 del 19.11.2020, ove invece, i presenti, fanno espresso riferimento all’art. 126 cost., unitamente al d.l. n. 150/2020, e pur a prescindere dal fatto che non risultano leggibili (poiché annerite !) le firme degli assessori presenti e dei sottoscrittori del verbale, ivi compresa la firma del consigliere Nino Spirlì !

Valga aggiungere, che:

lo statuto della Regione Calabria (di cui alla legge regionale n. 25, del 19.10.2004 e ss.mm.ii.) non prevede alcuna disciplina di eventuale prorogatio degli organi elettivi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni che possa “coprire” il compimento di “atti indifferibili ed urgenti”, mentre il comma 6 dell’art. 33, per l’appunto, prescrive che “Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e dimissioni volontarie del Presidente.”;  alla data del 6.11.2020, erano già scaduti i termini di cui all’art. 261 TUEL, per l’istruttoria di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2020-2022, di cui alla delibera del Consiglio Comunale di Cosenza, n. 33 del 5.8.2020”, la cui inosservanza, ex art. 262, comma 1 TUEL, avrebbe (e non ha) “preteso” la giusta applicazione dell’art. 141, comma 1, lett. a) TUEL, risultando, agli atti del Ministero degli Interni e del Comune di Cosenza, il diverso provvedimento di approvazione di cui al decreto del Ministero dell’Interno nr. 0070611, del 14 aprile 2021 (a firma del Sottosegretario di Stato Carlo Sibilia), con ogni evidenza, emesso in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 261, comma 1, 262, comma 1 e 141, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 267 del 18.8.2000, del resto, in ordine all’ “allegra gestione” della spesa del Comune di Cosenza, in violazione dell’art. 119 cost., si sono già precisamente espresse le Sezioni riunite – regionale di controllo per la Calabria - della Corte dei Conti con la sentenza n. 2/2020/DELC, depositata in data 28/02/2020 “che, in relazione al piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, ha accertato la sussistenza, per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, del “grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano ed ha conseguentemente accertato la sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 149 del 2011””. alla data del 10.11.2020, di menazione del d.l. n. 150/2020, anche la Regione Calabria aveva, perciò, già omesso - ex artt. 126, 130 e 133, d.lgs. n. 267 del 18.8.2000 - di controllare la regolarità/legittimità “dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2020-2022, di cui alla delibera del Consiglio Comunale di Cosenza, n. 33 del 5.8.2020”, e così, successivamente, in data 19.11.2020, allorquando, la Giunta della Regione Calabria, piuttosto che rassegnare le dimissioni, ex art. 126 cost., ha adottato la detta variazione al bilancio di previsione 20202022, in seguito, in data 30.12.2020, la legge n. 30 recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” - la legge n. 34, recante “Legge di stabilità regionale 2021” - la legge n. 35, recante “Bilancio di previsione finanziario della regione Calabria per gli anni 2021-2023”, che il 22.2.2022, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato e ha deliberato di non impugnare, come diverse altre leggi regionali esaminate; nelle more, con l. 27 dicembre 2019, n. 160 veniva pure “adottato” il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, e che chiaramente non poteva che riferirsi a dati contabili non veritieri; e ciò, finanche, perché era già stato chiaramente omesso lo scioglimento del Consiglio Regionale della Calabria, ex artt. 126, anche per violazione dell’art. 119 cost., nella fattispecie, più che doveroso (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 196 del 5 giugno 2003 e n. 68 del 26 febbraio 2010), ovvero, senza alcun margine di discrezionalità di richiesta del Presidente del Consiglio al Presidente della Repubblica, ex art. 51, l. 10.2.1953, n. 62, e specificamente in relazione alla disciplina di cui all’ultimo comma dell’art. 17 della legge delega n. 42, del 5.5.2009, a mente del quale: “tra i casi di grave violazione di legge di cui all’art. 126, primo comma, della Costituzione, rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali”, proprio quel  “tipo” di problematiche di cui alla sentenza n. 168, emessa dalla Corte Costituzionale il 24.6.2021 - udienza Pubblica del 23.6.2021, deposito del 23.7.2021, pubblicazione in G. U. 28.7.2021, e sicuramente al punto 10.3.1. “In queste due coordinate si sostanzia quindi il precipuo ruolo, tipico degli ordinamenti a elevato tasso di decentramento e al contempo ispirati al modello cooperativo, dell’istituzione statale, che attraverso l’art. 120, secondo comma, Cost. è chiamata ad assumersi la «responsabilità» (sentenza n. 43 del 2004) di risolvere nel minor tempo possibile la crisi dissipativa di un determinato ente autonomo, sì da rimetterlo in condizione di tornare a garantire i beni da questo invece al momento compromessi.”; così come al punto 10.3.2. : “Alle origini del commissariamento della ricorrente si pone, infatti, l’accordo per il piano di rientro dal disavanzo della spesa sanitaria della Regione Calabria per il triennio 2010-2012, sottoscritto in data 17 dicembre 2009 in base all’art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, dal quale emerge espressamente come si fosse raggiunto un tale livello d’inaffidabilità della intera contabilità regionale della sanità da dover addirittura ricorrere, per tentare di ricostruirla, alla «cosiddetta procedura di “ascolto certificato” consistente in una dichiarazione dei Direttori Generali circa il livello dei debiti e dei crediti in capo a ciascuna Azienda Sanitaria».”

E se è vero, com’è vero che i rispettivi Consigli del Comune di Cosenza e della Regione Calabria non sono stati ancora ancora “sciolti”, per la Regione Emilia Romagna le cose non vanno diversamente, visto proprio com’è stata “gestita” la spesa e specificamente non realizzati gli interventi di cui all’incarico di commissariamento del dissesto idrogeologico affidato al Presidente della Giunta Regionale Stefano Bonaccini con decreto del 16.7.2019, finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico, notoriamente non “mitigato, e persino dichiaratamente (atto - 6855 - Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula per sapere se il riversamento di parte delle acque nella cassa di espansione, in caso di piena del Navile, sia realmente impossibile e quali siano i tempi previsti per il completamento di questa opera. A firma del Consigliere: Mastacchi), come risalente all’accordo Ministero ambiente / Regione Emilia Romagna del 3.11.2010, che fa il paio con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, anche ai sensi e per gli effetti “dell'art. 24, comma 1 del d.lgs. n. 1 del 2018” ha dichiarato, lo stato d’emergenza “di rilievo nazionale e per dodici mesi, in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche”, come se fosse già previsto che debba piovere, su tutto il territorio nazionale, almeno sino al 4 maggio 2024, salvo proroga (come per pandemia !) sino al 4 maggio 2025, e come se il tutto dipendesse dall’autonomia differenziata, e dalla raccolta di altri fondi da destinare alle stesse opere non ancora realizzate, e non invece, all’applicazione delle specifiche disposizioni di legge, a cominciare dall’art. 2, comma 3, lettera e), l. 23.8.1988, n. 400, in ordine alla “direttive da impartire tramite il commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle”, ovvero, ex art. 10, comma 11, l. 5.6.2003, n. 131, e comma 1, lett. b. e comma 2, lett. b dell’art. 130, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine al “comitato regionale di controllo e ogni sua eventuale sezione”, “per l’esercizio del controllo di legittimità”, come al comma 1 dell’art. 128 T.U.E.L., e ancora, ex art. 3, comma 4, l. 14.1.1994, n. 20, considerato che “La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa”, e così, in relazione al d.lgs. 6.9.2011, n. 149, ovvero, all’art. 17 della legge delega n. 42, del 5.5.2009 !

Cosenza, lì 7 giungo 2023 In Fede

Avv. Rocco Piergiorgio Maria Lo Duca

P.s. chiaramente risulterebbe inutile cancellare gli atti dal web


PER UN ULTERIORE DRAMMATICO APPROFONDIMENTO

SE NON SEI MULTIUTILITY NON SEI PNNR E NEMMENO GREEN PASS !

Perché perdere 104 milioni di euro nella “siccità” del bellico e pandemico tempo di cui ha addirittura parlato Sky tg 24 qui ?

Sarà mica che si fanno più soldi a perderne che a dire la verità ?

E si, perche come si legge qui è noto a tutti che se Sorical non incassa dai propri utenti, cioè i Comuni, i corrispettivi del servizio, non è in grado di coprire i propri costi gestionali e saldare i propri debiti pregressi. L’aumento del numero dei Comuni in dissesto finanziario degli ultimi anni, ha incrementato la tensione finanziaria della società, al punto che quest’ultima si è vista costretta ad avviare una procedura di Modifica dell’Accordo di Ristrutturazione dei Debiti ex art. 182 bis Legge Fallimentare che aveva sottoscritto con i propri creditori alla fine del 2014.”.

«Colpa dei Comuni, per questo ho voluto rivoluzionare il settore», lo dice qui anche il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, salvo prima aver qui precisato “Sono molto deluso dall ‘Autorità idrica. A suo tempo, senza grande entusiasmo, – spiega Occhiuto – accettai l’idea del sindaco Manna, che voleva costituire come soggetto gestore del sistema idrico Cosenza Acque: lo feci perché era condizione essenziale per partecipare al bando React-Eu. L’incapacità organizzativa dell’Autorità idrica ha, invece, fatto perdere 104 milioni di euro alla nostra Regione.”.

Ma che dice presidente, lei non ha rivoluzionato proprio un bel niente, si guardi il video muto del f.f. Nino Spirlì, tanto parla il comunicato stampa del 24.5.2021 ed anche il commento assessore regionale all'ambiente Sergio De Caprio, e meno male che all’epoca eravamo in regime di prorogatio, prima il 29.7.2020, dopo il 7.10.2020 , che c’entra che tra le due date avete persino stabilito di mandare il Popolo a votare per il taglio dei parlamentari, ma non è di questo “risparmio” che stiamo parlando, ma della perdita di 104 milioni di euro che i comuni proprio non sono riusciti a non perdere, perché la proroga dei “poteri” spettava solo alla Regione, per poi fare la sua rivoluzione !

Andiamo allora a vedere di quale rivoluzione parla il presidente Occhiuto e lo dice bene nella seduta del consiglio regionale del 19.4.2022 il consigliere Francesco Afflitto (M5S), confondendo però la legalità con il “gusto del campanilismo”, quando dice che “sarebbe anche giusto che noi per campanilismo, per presa di posizione, non approvassimo una legge del genere, perdendo 177 milioni di euro previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a questo punto, non so per quale gusto? Credo che la fondazione della multiutility sia utile anche per salvare gli enti in liquidazione, non voglio dire inutili, ma sono tutti in liquidazione quelli che dobbiamo salvare.”, tant’è che prima aveva precisato che “Nell’anticipare che il mio voto è favorevole, voglio ricordare che il consigliere Alecci, in quell'occasione, aveva detto che il Paese Italia non avrebbe la condizione abilitante per poter accedere ai Fondi PNRR e che, per far passare una logica del genere, il Governo dovrebbe commissariare la Regione.”.

In soldoni risulta già dimostrato che si perdono 104 milioni per guadagnarne 177, ma quale campanile ?

Ce lo chiarisce ancora una volta il consigliere Francesco Afflitto (M5S) e sempre il 19.4.2022 quando afferma testualmente “Consiglieri tutti, Presidente, voglio ricordare, specialmente ai componenti della Commissione di vigilanza, che in data 22 febbraio scorso abbiamo sviscerato il tema della fondazione della multiutility, anche per salvare Sorical, Corap e altre agenzie. In quell'occasione, ho ricordato ai colleghi che il Ministero per la transizione ecologica, con nota protocollo numero 50602 del 12 maggio 2021 indirizzata a tutte le Regioni, ha reso noto che le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza destinate agli interventi del Servizio idrico integrato saranno assegnate prioritariamente, come diceva il presidente Occhiuto la volta scorsa, per il 70 per cento alle Regioni che avevano ottemperato a queste indicazioni, quindi affidamento del Servizio integrato unico, a chi è intervenuto entro settembre 2021, e per il 30 per cento alle Regioni che lo avrebbero approvato o avessero fatto l'affidamento entro e non oltre il 30 giugno 2022.”.

Al consigliere Afflitto bisogna dare il merito di aver chiarito che la Regione Calabria a settembre 2021 andava al voto in regime di prorogatio, avendo già avviato l’iter ma perdendo il 70% delle risorse destinate agli interventi del Servizio idrico integrato, e perché ?
Questa cosa qui la spiega ex post il Presidente Occhiuto quando qui chiarisce “ho partecipato all’ultima riunione con il fondo tedesco che deve autorizzare la multinazionale francese a cederele quote di Sorical alla Regione ad un euro: abbiamo chiesto il via libera alla cessione entro fine mese. La mia idea è di fare una multiutility che si occupi non solo della grande adduzione ma anche della distribuzione”.

In soldoni i 104 milioni si sono persi perché la Regione Calabria doveva “coprire” le perdite di Sorical costituite dagli omessi pagamenti dei Comuni, e ciò non è accaduto prima del 15.6.2022, quando il presidente Occhiuto dichiarava “è un giorno storico per la Calabria. La Regione, dopo mesi di scrupolose trattative, ha chiuso un importantissimo accordo con il Gruppo Veolia: da oggi la Sorical è ufficialmente una società pubblica… Ringrazio i miei collaboratori per il prezioso lavoro e, in modo particolare, il capo di gabinetto, Luciano Vigna, che ha seguito da vicino l’evolversi di questa operazione”.”.

E già, Sorical, dal 2004 gestisce l’acqua calabrese con una convenzione trentennale per cui paga 500 mila euro all’anno, è al 53,5% della Regione e al 46,5% dei privati (Acque di Calabria s.p.a., controllata al 100% alla multinazionale Veolia), e pioi ci sono “le «gravi incurie» e i «disordini» che dal punto di vista contabile si sono «stratificati negli anni». Lo ha certificato la Corte dei conti concludendo che le «gravi irregolarità» che riguardano queste realtà, al pari di Ferrovie della Calabria e Corap, «recano nocumento alla gestione del bilancio regionale, sia in termini di maggiori oneri, alimentando contenzioso e ingenerando debiti fuori bilancio, e sia sotto il profilo dell’attendibilità e veridicità del bilancio».”, come pure qui si legge.

Sarà per questo che c’è chi afferma che “il dirigente di Palazzo Campanella Antonio Cortellaro inanella nella sua scheda di analisi tecnico-normativa rileva diversi dubbi. Segnala alcuni errori sui riferimenti normativi. Esprime varie perplessità. Lo fa, per esempio, sul comma che prevede che i costi di funzionamento dell’Autorità siano a carico di quota parte delle tariffe del servizio idrico e dei rifiuti «nella misura definita dallo Statuto». Questi costi, rileva l’ufficio del Consiglio regionale, non sono neanche «quantificati». Dunque, della questione sarebbe bene che si occupasse la competente Commissione Bilancio. La cui seduta è però saltata.”.

In effetti, in una lunga ed articolata nota, anche Marcello Manna presidente di Anci Calabria afferma “è necessario sgomberare il campo in merito alla confusione generata dalla promulgazione della Legge Regionale appena approvata, ma ancora di più dall’interpretazione dei diversi “commentatori” della stessa. I servizi idrici e dei rifiuti prevedono due elementi fondamentali: l’Ente pubblico di governance, la nuova Authority, e l’Ente Gestore che poi organizza e realizza il servizio che, a quanto riportato nella Legge dovrebbe essere la SORICAL S.p.A., una volta che la stessa sarà di nuovo resa pubblica. La volontà manifesta della Giunta Regionale è quella di creare una Multiutility (ma nulla è detto in merito alla sua configurazione) in grado di sostituirsi ai Comuni nell’esercizio dei servizi ambientali.”.

E poi perchè nella seduta del consiglio regionale del 19.4.2022 il consigliere regionale ALECCI Ernesto Francesco (Partito Democratico) afferma “Signor presidente Mancuso, noi siamo qui, in Aula, in virtù anche di un Regolamento interno che ha questo Consiglio regionale, attraverso il quale lei convoca il Consiglio e attraverso il quale sono stati istituiti l'Ufficio di Presidenza e i gruppi. Quel Regolamento, che consta di 138 articoli, all'articolo 126, parla dei pareri obbligatori. Parlando dei pareri obbligatori a seconda, appunto, delle materie che vengono affrontate, proprio nell'articolo 126, cita il Consiglio delle Autonomie locali e i casi in cui lo stesso deve esprimere un parere obbligatorio. Il Consiglio sulle Autonomie locali esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge aventi ad oggetto la determinazione o modifica delle competenze tra Regione ed Enti locali, ovvero il caso specifico oggi in discussione, o sull'istituzione di nuovi Enti regionali. Da quel che so, non è stato assunto nessun parere da parte del Consiglio delle Autonomie locali e questo, come dicevo prima, svilisce il ruolo degli amministratori locali perché non ascolta la loro voce; attenzione, colleghi, questa Assise nel 2007 ha istituito, con legge regionale numero 1, il Consiglio delle Autonomie locali, proprio a garanzia dei pareri, delle sensazioni e delle esperienze che si vivono sui territori, affinché fosse audito e coinvolto in quelle che sono le decisioni principali del Consiglio regionale. Se non dovesse essere più così, allora dobbiamo avere il coraggio di tornare in Consiglio regionale, cancellare il Consiglio delle Autonomie locali e dire con chiarezza che il loro parere, favorevole o sfavorevole, non serve. Da ex amministratore concordo con le sue parole, però la forma in Consiglio regionale è sostanza e se l'articolo 126 del Regolamento interno disciplina il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali, stabilendo anche quando questo parere sia obbligatorio, oggi non si può far finta che quella obbligatorietà non ci debba essere. Probabilmente il mio è un chiarimento, più che alla parte politica, ai funzionari regionali affinché chiariscano questo aspetto, soprattutto ai calabresi che sono collegati in diretta streaming affinché si possa capire se il Regolamento interno del Consiglio regionale ha una sua valenza o se è messo lì e si tira fuori solo quando serve. Pertanto, concludo dichiarando il mio voto contrario.”

E perché il Consigliere Domenico Bavacqua (partito democratico) afferma nella seduta del consiglio regionale del 19.4.2022 “noi contestiamo nel metodo e nei meriti alcune cose previste in questa legge, tra cui l’articolo 18 - ne parleremo dopo - che, secondo me, rendono questo testo poco efficiente, poco chiaro e che creeranno nelle casse dei cittadini calabresi ulteriori danni. Come qualcuno mi insegna, la politica deve avere una visione lunga, non è quella del medio periodo che risolve oggi il problema dei rifiuti e poi tra 5 anni crea un danno nelle casse dei cittadini.”.
Articolo 90

(Esame del parere del Consiglio delle Autonomie locali)
1. Nel corso della discussione generale viene esaminato l’eventuale parere del Consiglio delle Autonomie locali e le conclusioni cui al riguardo è pervenuta la Commissione competente.

2. Qualora il Consiglio delle Autonomie locali esprima parere contrario o favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione competente non si adegui, sulle corrispondenti parti del progetto il Consiglio regionale delibera a maggioranza assoluta.
3. Nel caso in cui la Commissione competente si adegui al parere espresso dal Consiglio delle Autonomie, e il Consiglio regionale voglia discostarsene, questo delibera sulle corrispondenti parti a maggioranza assoluta.
E pensate che l’art. 18 legge regionale 20 aprile 2022, n. 10, approvata nella seduta consiliare del 19.4.2022, rubricato “(Autorizzazione all’acquisizione di azioni di SORICAL S.p.A.), recita testualmente: Considerata la rilevanza strategica per la Regione Calabria del servizio di interesse generale erogato dalla SORICAL S.p.A., Fincalabra S.p.A., società in house providing della Regione Calabria, è autorizzata ad acquisire le azioni della predetta SORICAL S.p.A. al complessivo prezzo di 1,00 euro, ove sussistano le condizioni di legge.”, avete capito bene, che la legge “funziona solo ove sussistano le condizioni di legge”!

In questa “bagarre” il mantra naturalmente è sempre che la Calabria mette a rischio i fondi per tutta l’Italia, in realtà, “l’Italia deve garantire alcune «condizioni abilitanti». Che mancano, o sono solo parzialmente soddisfatte, per 4 Regioni: Molise, Campania, Sicilia e, appunto, Calabria”, ossia in quelle regioni dove nel 2017 i Comuni in dissesto arrivavano al 92/%.

E quindi tutto è legato al problema dei conti dei comuni, della regione e delle partecipate, sarà per questo che per l’amministrazione comunale della Città di Cosenza la colpa è dei cosentini che sono evasori e non alla finanza creativa come pure “recita” il comunicato di Palazzo dei Bruti “Il Consiglio comunale approva il rendiconto di gestione ed il conto di bilancio, stato patrimoniale e conto economico per l'esercizio finanziario 2021”, allorquando ivi si legge, non sull’albo pretorio e nemmeno qui “questo bilancio- ha riferito inoltre il Sindaco- chiude i conti con il passato che ha visto demandare ad altri, fuori dalla macchina amministrativa comunale, il compito di fare i bilanci dell’amministrazione comunale con formule alchemiche e con richiami a una finanza creativa che noi non sappiamo attuare perché abbiamo sempre detto che i nostri bilanci devono essere veri e devono essere soprattutto chiari.”

I problemi storici quindi resterebbero immutati nella loro gravità. Sorical, nel bilancio 2020, ha inserito alla voce «crediti verso clienti» una somma di 96,5 milioni di euro (31 sarebbero dovuti dalla fallita Soakro, 14 dalla Lamezia Multiservizi, 13,9 dal Comune di Cosenza, 3,3 da Congesi). Nel bilancio di previsione approvato a fine anno dalla Regione, per rischi connessi alla riscossione delle somme relative al servizio idropotabile, vantati nei confronti dei Comuni in dissesto e predissesto e degli enti che non hanno sottoscritto piani di rateizzazione o accordi con la Regione, sono stati previsti 69,7 milioni di euro. I debiti maturati dai Comuni verso la Regione fino al 2004, anno in cui è stata creata Sorical, restano tra le «criticità rilevanti ancora irrisolte».

Tant’è che il sindaco di Carolei, Francesco Iannucci il 14 novembre 2021 già denunciava «La Calabria ha appena perso oltre 80 milioni per migliorare la qualità del servizio idrico e ridurre le dispersioni idriche. Ma ad allarmarmi, è la gravità dei motivi per cui abbiamo perso questi contributi, infatti la Calabria non potrà partecipare alla manifestazione d’interesse decretata dal Ministero delle infrastrutture con scadenza dicembre 2020, perché i destinatari del contributo sono solo le autorità idriche che “abbiano affidato il servizio a soggetti legittimati ai sensi dell’art.172 del Dlgs 152/2006”», magari il Comune di Carolei non aveva debiti con la Sorical ed ha potuto alzare la voce, salvo poi essere dichiarato in candidabile alle elezioni amministrative di giugno 2022.

E perché non chiedere cosa è successo al Direttore Generale dell’AIC Calabria, ing. Francesco Viscomi, che ha la rappresentanza legale dell'AIC e provvede in particolare:
● alla gestione della convenzione per l'affidamento del servizio e all'affidamento del servizio;

● al controllo sull'attività del soggetto gestore del servizio ed all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo, nonché all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 152 D.Lgs.n.152/06;

● all'approvazione dei progetti definitivi delle nuove opere e dei nuovi interventi previsti dal piano d'ambito;

● alla predisposizione dei bilanci dell'AIC e degli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Sennò chiediamo all’ Assemblea dell’Aic Calabria, che ex art. 5 dello statuto provvede alla definizione dei principi e criteri per l’affidamento del servizio idrico integrato in favore del soggetto gestore, all’approvazione della convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore del servizio, nonché del relativo disciplinare, svolge le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, è composta dai Sindaci, o loro delegati, dei quaranta Comuni individuati attraverso le operazioni di voto tenute in data 17 marzo 2018 e convalidate con DPGR n.29 del 19.04.2018.

E quindi ha ragione il presidente Occhiuto che la colpa è dei comuni, e dunque dell’AIC Calabria cui i Comuni partecipano e però non dice che è pure colpa della Regione Calabria che non ha esercitato i poteri attribuiti dalla stessa legge regionale 18 maggio 2017, n. 18 proprio per l’organizzazione del servizio idrico integrato e istitutiva dell’AIC Calabria

Che prevede:

Art. 9 (Direttore generale) 1. Il direttore generale è l’organo di amministrazione dell’autorità idrica ed è individuato tra soggetti che abbiano maturato una particolare qualificazione professionale nel settore della gestione delle risorse idriche. Nello statuto dell’AIC sono determinate le modalità e i requisiti per l’individuazione del direttore nonché la durata del relativo incarico. 2. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell’AIC e provvede, in particolare, all’organizzazione interna e al suo funzionamento, dirigendone la struttura operativa, ed all’affidamento del servizio. La retribuzione non può essere superiore a quella di dirigente di settore della Regione. 3. Ai soli fini della stipula del contratto del direttore generale, la rappresentanza legale dell’AIC è attribuita al presidente dell’assemblea.

Art. 17 (Funzioni della Regione) 1. Nell’ambito del servizio idrico la Regione: a) verifica la coerenza del piano d’ambito con la pianificazione regionale di settore e formula eventuali rilievi e osservazioni ai fini dell’approvazione definitiva da parte del soggetto competente. In tale contesto, al fine di assicurare la gestione sostenibile delle risorse idriche, in coerenza con le previsioni del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del d.lgs. 152/2006, e con il piano di gestione delle acque di cui alla direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, in relazione allo stato di deficit infrastrutturale che ancora caratterizza il sistema di opere del servizio idrico integrato: 1) predispone un apposito programma finalizzato al conseguimento del risparmio idrico di cui all’articolo 146, comma 1, lettera f), del d.lgs. 152/2006. In particolare, per l’adeguamento impiantistico del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni, dello Stato e dell’ATERP Regionale, il programma prevede l’installazione di contatori di misura, con tecnologie di telelettura, in ogni singola unità residenziale e relativi interventi di adeguamento dell’impianto idrico; tale programma comprende anche le misure necessarie per il censimento, riordino e bonifica delle utenze in capo ad amministrazioni pubbliche; 2) individua gli interventi strategici di interesse regionale, tra quelli già previsti nel piano di ambito e negli altri piani operativi necessari alla sostenibilità del sistema, sentito il gestore del servizio idrico integrato e l’AIC, con particolare riferimento ai potenziamenti, rinnovi, sostituzioni, riassetti funzionali dei grandi schemi acquedottistici e fognario- depurativi di dimensione sovra comunale; 3) individua le risorse, i criteri, le modalità e le priorità per la concessione dei contributi per la realizzazione del programma e degli interventi di cui ai numeri 1 e 2, al fine di ottenere effetti calmieranti sulla tariffa del servizio per tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche della Regione; b) può promuovere la determinazione di criteri per la articolazione delle tariffe del servizio idrico integrato tra i diversi territori regionali, in armonia con le disposizioni normative nazionali in materia di costi del servizio per le determinazioni delle tariffe.

2. Il dipartimento regionale competente in materia di servizio idrico, avvalendosi delle informazioni di cui all’articolo 16, esprime pareri in merito alle questioni di carattere tecnico-economico, organizzativo e gestionale, relativamente all’organizzazione dei servizi, segnala all’AEEGSI eventuali criticità e formula alla stessa proposte per la qualità, l’efficienza e l’efficacia del servizio, formula pareri preventivi o osservazioni, se richiesti, sugli atti di stretta competenza dell’assemblea dell’AIC.

Art. 21 (Disposizioni transitorie) Entro trenta giorni dalla seduta di cui al comma 3, l’AIC delibera la forma di gestione tra quelle previste dall’ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all’affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica ai sensi dell’articolo 149 bis del d.lgs. 152/2006, da disporsi entro i successivi trenta giorni. Qualora l’AIC non provveda nei termini stabiliti la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 172 del d.lgs. 152/2006.
Art. 22 (Poteri sostitutivi)

Non a caso il sottoscritto avvocato, in ragione della procedura costituzionale di cui all’art. 96 Cost. e legge costituzionale n. 1. del 16.1.1989, già nella richiesta di messa in stato d’accusa del Ministro Lamorgese, in data 31 marzo, 1 aprile 2022, così concludeva: Ci si permette, infine, di osservare che potrebbe farsi maggiore chiarezza in ordine alla contabilità statale dedicando la
giusta attenzione al testo dell’art. 52, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con l. n. 126/2020
– a mente del quale : “Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è sostituito dal seguente «4. Nei casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi

ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all’allegato 8, da trasmettere al tesoriere.».”, posto che basterebbe omettere la trasmissione di un allegato per deresponsabilizzare la
tesoreria di un ente locale, come pure potrebbe emergere dalle più opportune indagini !”.

E successivamente:
considerata proprio la specifica competenza materiale, territoriale, personale e temporale della Corte Europea nella gravissima vicenda in parola, di cui al regolamento (UE) 2017/1939, così come (“armonizzato”) al d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 9 – posto che “L’EPPO è competente per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui alla direttiva (UE) 2017/1371, quale attuata dal diritto nazionale” – per garantire un maggiore coordinamento delle attività finalizzate alla repressione di tutti i crimini dal sottoscritto avvocato più volte denunciati anche presso le Procure Generali della Corte dei Conti e presso la Corte di Cassazione, nonché la Direzione Distrettuale Antimafia, considerato che il disposto dell’art. 24 “Comunicazione, registrazione e verifica di informazioni”, di cui al citato regolamento europeo, al primo paragrafo dispone : “Le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione e le autorità degli Stati membri competenti ai sensi del diritto nazionale applicabile comunicano senza indebito ritardo all’EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza in conformità dell’articolo 22, dell’articolo 25, paragrafi 2 e 3.”, il sottoscritto avvocato (apparentemente, senza alcun risultato utile) si è pure già rivolto alla Corte di Giustizia Europea auspica che si sia già provveduto, ovvero, voglia provvedersi alla registrazione delle informazioni di cui all’art. 38 del regolamento interno della Procura europea (2021/C 22/03), ossia, si sia già provveduto, oppure, voglia provvedersi all’apertura del fascicolo di cui all’art. 45 del regolamento (UE) 2017/1939, di modo che possa essere garantita la tenuta democratica delle Istituzioni Italiane e Comunitarie, il Popolo Italiano possa finalmente ottenere giustizia, risulti così dimostrato che ha ancora un senso ed un preciso valore definirsi Italiani e Europei, così come alle numerose richieste formalizzate dal sottoscritto avvocato anche al Presidente della Repubblica.
In Fede

Avv. Rocco Piergiorgio Maria Lo Duca

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