Platone |
È stato osservato che, secondo l’art. 261 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro degli Interni (del regno !) “poteva” (non aveva l’obbligo di) dichiarare lo stato pandemico, e onestamente qui trovo l’art. 261 come "omissis", il testo, “consolidato” con le modifiche, è a pagamento !
E, comunque, e ove mai la norma di legge in parola non fosse stata abrogata, il ministro “avrebbe potuto” dichiarare e, invece, l’ha fatto il “governo della repubblica” (qui), ovvero, un “organo costituzionale” (qui), non senza, ma proprio, unitamente, al Ministro degli Interni (qui) che poteva ed ha dichiarato assieme agli altri Ministri (qui), e l’atto, del 31.1.2020, è firmato da Giuseppe Conte che lo presiedeva, anche con la relativa responsabilità, ex art. 95 cost., unitamente a quella collegiale degli altri ministri, ex art. 96 cost., e per gli eventuali reati commessi nell’esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, anche se cessati dalla carica, si procede con legge costituzionale n. 1/1989.
In sostanza, “la storia può cambiare soltanto” se si “distingua” tra “regno” e “apparente repubblica” !