domenica 9 luglio 2023

Natzioni Sardinnia: Statuto Nazionale dell'Isola di Sardegna

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Per scaricare lo statuto in PDF CLICCA QUI

Statuto Nazionale
dell'Isola di Sardegna
Statuto del/per il Popolo Shardana Sardo.


Tutti coloro i quali, con apposita documentazione, andranno a rivendicare la loro reale
nazionalità Sarda, aventi già cittadinanza Italiana, oppure, coloro i quali aventi
nazionalità Italiana che andranno a richiedere la cittadinanza Sarda , giurano sul loro
onore, sulla loro essenza, e sui propri avi, di rispettare, accettare, accogliere, difendere
e diffondere, in toto, pienamente, amorevolmente, l'intero contenuto dello Statuto
Nazionale dell'Isola di Sardegna. La bandiera Nazionale sarà istituita colletivamente.
Il presente Statuto, è pienamente basato sul pieno rispetto delle Leggi Universali della
Creazione, manifestate umanamente come Leggi di Diritto Naturale di esistenza, ed
anche convenuto che, le leggi di diritto internazionale, di cui nello specifico, la
Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni e la Dichiarazione
Dei Diritti Universali Umani, di cui è stato scelto di beneficiare, siano in grado di
permettere con semplici ed efficaci termini, di fornire una testimonianza reale ed
esplicativa della PRESENZA ed ESISTENZA dei Popoli Autoctoni del pianeta Terra,
civiltà di Nativi non alieni, Aborigeni ed Indigeni, come palesemente essere a tutti gli
effetti quello Shardana Sardo, popolo Nativo Autoctono antico ed indissolubilmente
legato alla creazione stessa del Cosmo, viene qui di seguito enunciato.

PREMESSA

Sulla base del commissariamento del già stato Italiano, Republic of Italy Spa
https://www.gstvirtualbank.it/styled-11/
GSTゥ Virtual Bank ACT 08-30-2020 (ita) TUTTI I DIRITTI RISERVATI SENZA
PREGIUDIZIO, UCC DOC. # 2013032035 riconosciuto e perennemente ratificato con
UCC DOC. # 2017-277-6608-2 del 04 ottobre 2017. La GSTゥ Virtual Bank, in seguito
all'invio dei fondi per il saldo del debito pubblico dello Stato Italiano, ovvero Republic of
Italy, registrazione SEC FOREIGN GOVERNMENT, CIK#: 0000052782 SIC: 8888
(record n.gstvb-ba001-2020 del 13 marzo 2020), essendo divenuta creditrice unica, senza
protesto, DICHIARA, con il presente atto, il COMMISSARIAMENTO dello Stato
Italiano, del Governo Italiano, della Repubblica Italiana, della Republic of Italy
FOREIGN GOVERNMENT, CIK#: 0000052782 SIC: 8888 e di ogni e qualsiasi ente ed
organo ad essi collegato.
Si notifica che:

1) Il qui presente statuto, vigente da ora ed in perpetuo, per tutti i nativi Shardana Sardi
cosi come anche per tutti gli altri abitanti presenti nell'Isola di Sardegna non nativi, è
qui costituito per la salvezza, la salvaguardia, la tutela, l'evoluzione, ed ogni altra e
qualsiasi benefica manifestazione delle virtù umane esprimibile attraverso la
tradizionalità dei Sardi Nativi;
2) L'Isola di Sardegna è ufficialmente una Terra natia per tutti i suoi nativi aborigeni
indigeni, popolo che è pienamente capacitato ad esercitare il proprio diritto
all'Autogoverno, ed Autosufficienza. Ogni e qualsiasi forestiero/alieno ed esterno tipo
di controllo, atto a rovinare, limitare, distruggere cosi come ogni altro e qualsiasi tipo
di malevola circostanza scaturita da atti impropri compiuti dai non aborigeni in
passato/presente/futuro, ed anche da tutti gli aborigeni stessi compienti tali atti, è
completamente NEGATA in perpetuo, al fine di tutelare la piena sussistenza e realtà
dell'isola con tutti i suoi nativi abitanti;
3) Ogni residente nativo, attualmente presente nell'Isola di Sardegna, ora Nazione
Autonoma, dovrà effettuare le opportune azioni al fine di documentare la propria
natività, qualora si abbia certezza della propria discendenza ed ancestralità, grazie alla
propria genetica familiare, con le apposite documentazioni disponibili attraverso gli
uffici dedicati, che dovranno essere fornite alle sedi opportune, al fine di ottenere il
massimo godimento di tutti i diritti presenti ed enunciati nel proseguo dello statuto.
Ogni residente nell'Isola di Sardegna, Nazione Autonoma, non nativo, ma alieno alla
terra sarda, dovrà effettuare le opportune procedure per documentare la propria
provenienza, entro e non oltre il termine di 15 giorni solari dalla notificazione del
presente statuto alla collettività, per poter effettuare tutte le dovute verifiche in
relazione alla natura del soggiorno in essere sull'Isola di Sardegna, che dovrà essere
diligentemente notificato, al fine di poter ricevere la cittadinanza Sarda, qualora
l'alieno rispettasse e accetti in toto per intero il qui presente Statuto, e non abbia
compiuto nessun atto che vada in contrasto con lo stesso, ed abbia testimoniato con le
proprie azioni, la volontà di servire i qui enunciati doveri comunitari, al fine di poter
beneficiare dei diritti ad essi connessi.
4) Ogni Nativo di Sardegna, attualmente residente in terra straniera, ha il diritto
esclusivo ed inviolabile di fare ritorno alla sua Terra Natia, Isola di Sardegna, in
qualsiasi ed ogni momento, a sua totale e completa discrezione, ricevendo ogni
supporto necessario da parte degli enti stranieri sul cui suolo il nativo si trovi,
compresi i costi e le spese da sostenere per il viaggio di trasferimento ed il trasporto
dei beni personali goduti dal Nativo su terra straniera.
5) Ciascun nativo ha la piena e totale responsabilità di rispettare in maniera integrale
l'intero statuto, con coscienza e diligenza, manifestando il più evoluto comportamento
umano, alla tutela e salvaguardia delle proprie tradizioni ed origini, per rendere grazia
ai propri avi e costruire le più favorevoli condizioni di sviluppo per i nascituri
dell'isola e di tutta la propria dinastia familiare, con il massimo onore e amore.
6)Ogni residente cittadino riconosciuto dell'Isola di Sardegna, non Nativo, si assume la
piena e totale responsabilità di ogni e ciascuna manifestazione della propria essenza,
compresa la massima e vincolante volontà al rispetto completo e totale verso i doveri
di cui al presente statuto si fa espressa notificazione, con conviviale e mutuale
collaborazione dei Nativi, che si impegnano a mantenere intatto e stabile l'ambiente
naturale dell'Isola di Sardegna, nel pieno rispetto di tutte le sue tradizioni e della sua
storia ancestrale sin dalla creazione dell'universo conosciuto, che ha gestato i primi
uomini e donne sulla Terra Sarda.
Con la qui presente si notifica che nulla della presente Dichiarazione, qui chiamata
essere “Statuto Nazionale dell'Isola di Sardegna”, può essere interpretato nel senso di
implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di
compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa
enunciati.
Con ispirazione alla Dichiarazione dei Diritti Universali Umani e della Dichiarazione
delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni, da cui si è condiviso e riconosciuto
ciò che viene enunciano nei seguenti articoli, come parte fondamentale ed integrante
dell'organizzazione olistica della Nazione dell'Isola di Sardegna, in fede e rispetto, di
ogni e qualsiasi forma di vita, si notificano i seguenti articoli.
Dichiarazione e Statuto dei Diritti Dei Nativi
Shardana Sardi di Sardegna :
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono
dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in
spirito di fratellanza.
Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella
presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro
genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra
condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello
statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una
persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione
fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della
propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la
schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a
punizione crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua
personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna
discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno
diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la
presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale
discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti
tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dal
qui presente statuto e da ogni legge nazionale ed internazionale di altri
paesi.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o
esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e
pubblica udienza davanti ad un tribunale popolare indipendente e
imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri,
nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo 11
Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua
colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel
quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa. Ogni
individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od
omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non sia stato
considerato reato secondo il diritto interno o secondo il diritto
internazionale, a causa di conflitti d'interesse ed irragionevoli errate
interpretazioni della Dichiarazione dei Diritti Universali Umani, e della
Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni. Andrà ad
essere inflitta pena uguale a quella applicabile al momento in cui il reato
sia stato commesso o superiore qualora il volere popolare ritenga che la
pena non sia adeguatamente sufficiente alla piena indennizzazione dei
danni subiti a causa di tali reati.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella
sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua
corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni
individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o
lesioni.
Articolo 13
Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i
confini di ogni Stato. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese,
incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Articolo 14
Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle
persecuzioni. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo
sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e
ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza ed al riconoscimento della
sua Nazionalità. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato
della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di unirsi e di fondare una
famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi
hanno eguali diritti riguardo all'unione, durante l'unione e qualora si
decida di sciogliere tale unione, si assumono la piena e totale
responsabilità della necessaria salvaguardia e tutela della prole da loro
creata. L'unione potrà essere conclusa soltanto con il libero e pieno
consenso dei futuri uniti, uomo e donna. La famiglia è il nucleo naturale e
fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e
dalla Nazione.
Articolo 17
Ogni individuo ha il diritto ad avere risorse per la sua personale
sussistenza ed/o in comune con altri. Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente privato delle risorse ad esso necessarie.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di
associazione; tale diritto include la libertà di scegliere ciò che
maggiormente sia di beneficio alla propria evoluzione coscienziale e a
quella collettiva, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e
sia in pubblico che in privato, la propria volontà e il proprio diritto
nell'insegnamento, nelle pratiche, nello sviluppo e nell'osservanza degli
atti dedicati alla evoluzione della Coscienza Individuale e Collettiva.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il
diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare,
ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza
riguardo a frontiere.
Articolo 20
Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione contro la sua
volontà.
Articolo 21
Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo della Nazione, sia
direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti. Ogni
individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici
impieghi del proprio paese. La volontà popolare è il fondamento dell'auto
governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere
elezioni sociocratiche, effettuate a suffragio universale ed eguale, secondo
una procedura equivalente di libera votazione certificata.
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza
sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la
cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le
risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili
alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
Ogni individuo ha diritto alla propria auto realizzazione, alla libera scelta
dei campi di realizzazione della propria essenza, a giuste e soddisfacenti
condizioni di manifestazione dei propri talenti ed alla protezione contro
l'ostruzionismo della propria auto determinazione. Ogni individuo, senza
discriminazione, ha diritto ad eguale riconoscimento per le proprie
realizzazioni. Ogni individuo che si adopera alla propria auto
realizzazione ha diritto ad un supporto comunitario che assicuri a lui
stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed
integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale. Ogni
individuo ha diritto di fondare delle associazioni e/o di aderirvi per la
difesa e lo sviluppo dei diritti Nazionali, individuali, e collettivi.
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una
ragionevole limitazione delle ore dedicate ai doveri sociali comunitari, nel
rispetto della propria salute e del proprio benessere, nonché rispettando il
diritto di ricevere le giuste cure ed attenzioni quando e qualora sia
necessario, a ristabilire un pieno e totale stato di vitalità.
Articolo 25
Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la
salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo
all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai
servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di momentanea
inabilità alla propria realizzazione, malattia, invalidità, vedovanza,
vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze
indipendenti dalla sua volontà. La maternità e l'infanzia hanno diritto a
speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati dall'unione, devono
godere della stessa protezione sociale.
Articolo 26
Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione è sempre gratuita per
ogni livello scolastico. L'istruzione fondamentale e di base, viene ad
essere una condizione quotidiana determinata dall'integrazione degli
individui appartenenti al popolo, attraverso l'istruzione comunitaria
naturale presente in ogni nucleo sociale Nazionale. L'istruzione tecnica e
professionale è resa accessibile ed alla portata di tutti mentre l'istruzione
superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito,
e delle competenze manifestate dal singolo individuo, che riceve il
massimo supporto e tutela al fine di auto realizzarsi coscientemente.
L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità
umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà
fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza,
l'amicizia fra tutte le anime viventi della Nazione, e di ogni anima vivente
aliena rispettante le Leggi Universali e le Leggi Naturali, e deve favorire
l'opera per il mantenimento della pace. I genitori hanno diritto di priorità
nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli, rispettando il
volere degli stessi nel pieno e libero sviluppo dei loro talenti esserici.
Articolo 27
Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale
della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico
ed ai suoi benefici. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi
morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e
artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i
diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere
pienamente realizzati.
Articolo 29
Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale è possibile il
libero e pieno sviluppo della sua personalità e godimento dei propri diritti,
quando tali doveri siano stati compiuti e onorevolmente rispettati,
mantenendo meritocraticamente la fruizione di ogni diritto ad essi
conseguenti. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve
essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla
legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà
degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine
pubblico e del benessere generale in una società sociocratica. Questi diritti
e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto
con i fini e principi della Nazione Sardegna.
Articolo 30
Il popolo indigeno Shardana Sardo, sia come collettività sia come persone,
ha diritto al pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà
fondamentali così come sono riconosciuti nella Carta delle Nazioni Unite,
nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo e nella legislazione
internazionale sui diritti umani, e nella Dichiarazione delle Nazioni Unite
sui Diritti dei Popoli Indigeni.
Articolo 31
Il popolo Shardana Sardo e gli individui indigeni Sardi sono liberi ed
eguali a tutti gli altri popoli e individui, ed hanno diritto a non essere in
alcun modo discriminati nell’esercizio dei loro diritti, in particolare per
quanto riguarda la loro origine o identità indigene.
Articolo 32
Il popolo indigeno Shardana Sardo ha rivendicato il suo diritto
all’autodeterminazione. In virtù di tale diritto essi determinano
liberamente il proprio statuto politico e perseguono liberamente il loro
sviluppo economico, sociale e culturale.
Articolo 33
Il popolo indigeno Shardana Sardo, nell’esercizio del loro diritto
all’autodeterminazione, hanno diritto all’autonomia o all’autogoverno
nelle questioni riguardanti i loro affari interni e locali, come anche a
disporre dei modi e dei mezzi per finanziare le loro funzioni autonome.
Articolo 34
Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a mantenere e rafforzare le
loro particolari istituzioni politiche, giuridiche, economiche, sociali e
culturali, pur mantenendo il loro diritto a partecipare pienamente, se
scelgono di farlo, alla vita politica, economica, sociale e culturale delle
Nazioni estere.
Articolo 35
Ogni persona indigena Shardana Sarda ha diritto alla sua nazionalità.
Articolo 36
Le persone indigene Shardana Sarde hanno diritto alla vita, all’integrità
fisica e mentale, alla libertà e alla sicurezza personale. Il popolo indigeno
Shardana Sardo ha il diritto collettivo a vivere in libertà, pace e sicurezza
come popolo distinto e non devono essere soggetti ad alcun atto di
genocidio o qualsiasi altro atto di violenza, ivi compreso il trasferimento
forzato di bambini dal gruppo di appartenenza ad altro gruppo.
Articolo 37
Il popolo e gli individui indigeni Shardana Sardi, hanno diritto a non
essere sottoposti all’assimilazione forzata o alla distruzione della loro
cultura. Gli Stati esteri devono provvedere efficaci misure di prevenzione
e compensazione per: (a) Qualunque atto che abbia lo scopo o l’effetto di
privarli della loro integrità come popoli distinti, oppure dei loro valori
culturali o delle loro identità etniche; (b) Qualunque atto che abbia lo
scopo o l’effetto di espropriarli delle proprie terre, territori e risorse; (c)
Qualunque forma di trasferimento forzato della popolazione che abbia lo
scopo o l’effetto di violare o minare quale che sia dei loro diritti; (d)
Qualunque forma di assimilazione o integrazione forzata; (e) Qualunque
forma di propaganda volta a promuovere o istigare la discriminazione
razziale o etnica nei loro confronti.
Articolo 38
Il popolo e gli individui indigeni Shardana Sardi hanno diritto ad
appartenere alla loro comunità e Nazione indigena, in conformità con le
tradizioni e i costumi della comunità e nazione in questione. Dall’esercizio
di questo diritto non deve derivare alcuna discriminazione di alcun tipo.
Articolo 39
Il popolo indigeno Shardana Sardo composto di tutti i suoi nativi, non
possono essere spostati con la forza dalle loro terre o territori. Nessuna
forma di delocalizzazione potrà avere luogo del popolo indigeno in
questione. Tutta l'area geografica dell'Isola di Sardegna ed annesse micro
isole, è di eredità ancestrale dei Nativi di Sardegna, e dovrà essere
nell'immediato e con risarcimento opportuno pienamente restituita al
popolo indigeno Shardana Sardo , quale reale ed unico beneficiario
Universale. Nessuna parte di terra, sia stata essa venduta, espropriata, o
sottratta con l'inganno, guerra e/o occupazione aliena, potrà rimanere di
proprietà di terzi.
Articolo 40
Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a seguire e rivitalizzare i
propri costumi e tradizioni culturali. Ciò comprende il diritto a mantenere,
proteggere e sviluppare le manifestazioni passate, presenti e future della
loro cultura, quali i siti archeologici e storici, i manufatti, i disegni e i
modelli, le cerimonie, le tecnologie, le arti visive e dello spettacolo e la
letteratura. Gli Stati esteri dovranno provvedere a un risarcimento per
mezzo di meccanismi efficaci – che implicano la restituzione – messi a
punto di concerto con il popolo indigeno, per quanto riguarda i beni
culturali, intellettuali, religiosi e spirituali, geografici ed ogni e qualsiasi
bene associabile alla dinastia degli Shardana, che siano stati loro sottratti
senza il loro libero, previo e informato consenso oppure in violazione
delle loro leggi, tradizioni e costumi.
Articolo 41
Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a manifestare, praticare,
promuovere e insegnare le loro tradizioni spirituali e religiose, i loro
costumi e le loro cerimonie; hanno diritto a preservare e proteggere i loro
siti religiosi e culturali e ad avervi accesso in forma riservata; diritto
all’uso e al controllo dei loro oggetti cerimoniali; e diritto al rimpatrio
delle loro spoglie. Gli Stati esteri devono obbligatoriamente consentire
l’accesso e/o il rimpatrio degli oggetti cerimoniali e delle spoglie in loro
possesso per mezzo di meccanismi giusti, trasparenti ed efficienti stabiliti
di concerto con il popolo indigeno Shardana Sardo in questione.
Articolo 42
Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a rivitalizzare, utilizzare,
sviluppare e trasmettere alle future generazioni le loro storie, lingue,
tradizioni orali, filosofie, sistemi di scrittura e letterature, e a designare e
mantenere i loro nomi tradizionali per le comunità, i luoghi e le persone.
Gli Stati esteri adotteranno misure adeguate per assicurare il rispetto di
questo diritto e per garantire che il popolo indigeno Shardana Sardo possa
comprendere ed essere compresi nei procedimenti politici, giuridici e
amministrativi, provvedendo quando necessario ai servizi di
interpretariato o ad altri mezzi adeguati.
Articolo 43
Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a istituire e controllare i loro
propri sistemi e istituzioni educativi impartendo l’istruzione nelle loro
lingue, in una maniera consona con i propri metodi culturali
d’insegnamento e apprendimento. Le persone indigene, in particolare i
bambini, hanno diritto di accedere a tutti i livelli e le forme di istruzione
pubblica senza discriminazioni. Gli Stati esteri, di concerto con il popolo
indigeno Shardana Sardo, adotteranno misure adeguate a far sì che le
persone indigene, in special modo i bambini, ivi compresi quelli che
vivono fuori dalle loro comunità, abbiano accesso, quando possibile,
all’educazione nella propria cultura, fornita nella propria lingua.
Articolo 44
Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a che la dignità e la diversità
della loro cultura, tradizioni, storie e aspirazioni si rispecchino in modo
adeguato nell’educazione e nella pubblica informazione. Gli Stati esteri
adotteranno misure adeguate, in consultazione e cooperazione con il
popolo indigeno Shardana Sardo, per combattere il pregiudizio ed
eliminare la discriminazione e per promuovere la tolleranza, la
comprensione e i buoni rapporti tra i popoli indigeni e tutti gli altri settori
della società.
Articolo 45
Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a istituire i loro propri media
nelle proprie lingue e ad avere accesso a tutte le forme di media nonindigeni
senza alcuna discriminazione. Gli Stati esteri adotteranno misure
adeguate a garantire che i media pubblici rispecchino nel modo dovuto la
diversità culturale indigena. Gli Stati esteri, senza pregiudicare la garanzia
della piena libertà d’espressione, dovranno incoraggiare i media privati a
rispecchiare in modo adeguato la diversità culturale indigena.
Articolo 46
Gli individui e il popolo indigeno Shardana Sardo hanno diritto a godere
pienamente di tutti i diritti stabiliti dal diritto vigente sull'auto
realizzazione nazionale e internazionale. Gli Stati esteri, in consultazione
e collaborazione con il popolo indigeno Shardana Sardo, devono prendere
misure specifiche atte a proteggere i bambini indigeni dallo sfruttamento
economico e da qualsiasi lavoro , risultante pericoloso o che interferisca
con l’educazione del bambino, o nuocere alla salute del bambino, o al suo
sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale, tenendo presente la
particolare vulnerabilità dei bambini e l’importanza dell’educazione nella
loro piena realizzazione. Le persone indigene hanno diritto a non essere
soggette ad alcuna condizione discriminatoria di lavoro e, in particolare,
di impiego o salario. Essi hanno il pieno diritto alla auto realizzazione
attraverso le pratiche sociali comunitarie di sviluppo di Sè, dettate
dall'auto coscienza e Libero Arbitrio.
Articolo 47
Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a partecipare nei processi
decisionali sulle questioni che possono riguardare i loro diritti, attraverso
dei rappresentanti scelti tra loro in accordo con le loro proprie procedure,
come anche a mantenere e sviluppare le loro proprie istituzioni decisionali
indigene.
Articolo 48
Gli Stati esteri devono consultarsi e cooperare in buona fede con il popolo
indigeno Shardana Sardo tramite le loro proprie istituzioni rappresentative
in modo da ottenere il loro libero, previo e informato consenso prima di
adottare e applicare misure legislative o amministrative che li riguardino.
Articolo 49
Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a mantenere e sviluppare i
loro sistemi o istituzioni politici, economici e sociali, a disporre in tutta
sicurezza dei propri mezzi di sussistenza e di sviluppo e a dedicarsi
liberamente a tutte le loro attività economiche tradizionali e di altro tipo.Il
popolo indigeno Shardana Sardo , spogliato dei propri mezzi di
sussistenza e sviluppo ha diritto a un indennizzo giusto ed equo.
Articolo 50
Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto, senza discriminazione, al
miglioramento delle proprie condizioni economiche e sociali, inclusi, fra
gli altri, gli ambiti dell’educazione, occupazione, formazione e
riqualificazione professionale, alloggio, igiene e assistenza sanitaria e
sociale. Gli Stati esteri, dovranno prendere misure efficaci e, dove è
opportuno, misure speciali per assicurare il continuo miglioramento delle
loro condizioni economiche e sociali. Un’attenzione particolare deve
essere rivolta ai diritti e ai bisogni particolari di anziani, donne, giovani,
bambini e disabili indigeni.
Articolo 51
Nell’attuazione di questa Dichiarazione si dovrà prestare un’attenzione
particolare ai diritti e ai bisogni particolari di anziani, donne, giovani,
bambini e disabili indigeni. Gli Stati esteri, di concerto con Il popolo
indigeno Shardana Sardo, adotteranno delle misure atte ad assicurare che
le donne e i bambini indigeni godano di una piena protezione e di ogni
garanzia contro ogni forma di violenza e discriminazione.
Articolo 52
Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a determinare ed elaborare le
priorità e le strategie al fine di esercitare il proprio diritto allo sviluppo. In
particolare, Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a partecipare
attivamente all’elaborazione e alla definizione dei programmi relativi a
salute, alloggio e altre questioni economiche e sociali che li riguardano e,
nella misura del possibile, hanno diritto ad amministrare tali programmi
mediante le loro proprie istituzioni.
Articolo 53
Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto alle proprie medicine
tradizionali e a mantenere le proprie pratiche di guarigione, compresa la
conservazione delle loro piante medicinali, animali e pietre di vitale
interesse. Le persone indigene hanno inoltre diritto all’accesso, senza
alcuna discriminazione, a tutti i servizi sociali e sanitari. Le persone
indigene hanno pari diritto a godere del livello più alto possibile di salute
mentale e fisica. Gli Stati estri compiranno i passi necessari per portare
progressivamente questo diritto alla sua piena realizzazione.
Articolo 54
Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a mantenere e rafforzare la
propria specifica relazione spirituale con le terre, i territori, le acque, le
zone marittime costiere e le altre risorse tradizionalmente di loro eredità o
altrimenti occupati e utilizzati, e a tramandare alle generazioni future le
loro responsabilità al riguardo.
Articolo 55
Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto alle terre, territori e risorse
che tradizionalmente possedevano o occupavano oppure hanno altrimenti
utilizzato o acquisito, in special riferimento FONDAMENTALE all'Isola
di Sardegna tutta, comprendente le micro isole ad essa connesse, ed ogni e
qualsiasi area geografica della Sardegna. Il popolo indigeno Shardana
Sardo ha diritto alla proprietà, uso, sviluppo e controllo delle terre, dei
territori e delle risorse che possiedono per motivi di proprietà ereditaria
tradizionale oppure di altre forme tradizionali di occupazione o uso, come
anche di quelli che hanno altrimenti acquisito. Gli Stati esteri daranno
riconoscimento e protezione legali a queste terre, territori e risorse. Questo
riconoscimento sarà dato nel dovuto rispetto dei costumi, delle tradizioni e
dei regimi di proprietà terriera deI popolo indigeno Shardana Sardo.
Articolo 56
Gli Stati esteri avvieranno e realizzeranno, di concerto con Il popolo
indigeno Shardana Sardo in questione, un processo equo, indipendente,
imparziale, aperto e trasparente, che dia il dovuto riconoscimento alle
leggi, alle tradizioni, ai costumi e ai regimi di proprietà terriera dei popoli
indigeni, allo scopo di riconoscere e aggiudicare i diritti del popolo
indigeno Shardana Sardo, riguardanti le loro terre, territori e risorse, ivi
compresi quelli che erano tradizionalmente in loro possesso o altrimenti
occupati o utilizzati. Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a
partecipare a questo processo.
Articolo 57
Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto alla restituzione e ad un equo
risarcimento per le terre, i territori e le risorse che tradizionalmente
possedevano e di cui sono eredi legittimi, terre che occupavano o
utilizzavano e che sono stati confiscati, presi, occupati, utilizzati oppure
danneggiati senza il loro libero, previo e informato consenso, o a causa di
guerre. A meno che non vi sia un diverso accordo stipulato liberamente
con i popoli in questione, il risarcimento sarà costituito dalle terre, territori
e risorse di proprietà ereditaria, estensione e regime giuridico e da un
indennizzo pecuniario o da altro tipo di risarcimento adeguato qualora i
danni subiti siano ancora attualmente presenti.
Articolo 58
Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto alla conservazione e
protezione dell’ambiente e della capacità produttiva delle loro terre,
territori e risorse. Gli Stati esteri devono avviare e realizzare programmi di
assistenza al popolo indigeno Shardana Sardo per assicurare tale
conservazione e protezione, senza discriminazioni. Gli Stati esteri devono
adottare misure efficaci per assicurare che nessun tipo di stoccaggio o
smaltimento di sostanze pericolose abbia luogo sulle terre o territori del
popolo indigeno Shardana Sardo, nonché L'IMMEDIATO smantellamento
e riqualificazione di tutti gli ambienti e costruzioni che ad oggi
impropriamente siano presenti nella Nazione Sarda. Gli Stati esteri
devono anche adottare misure efficaci per assicurare, qualora sia
necessario, che vengano debitamente realizzati dei programmi di
monitoraggio, prevenzione e recupero della salute del popolo indigeno
Shardana Sardo, cosi come sono stati concepiti e realizzati dai popoli
colpiti da tali sostanze, indennizzando tutti nativi colpiti dalle scellerate
azioni effettuate da terzi nell'Isola di Sardegna.
Articolo 59
Sulle terre o territori del popolo indigeno Shardana Sardo non potrà avere
luogo alcuna azione militare, a meno che sia giustificata da rilevanti
motivi di interesse pubblico o nel caso vi sia il consenso o la richiesta da
parte del popolo indigeno Shardana Sardo in questione. Ogni e qualsiasi
base militare estera attualmente presente nell'Isola di Sardegna, comprese
le basi militari Nato, sono ora ed in perpetuo dismesse con seduta stante
dalle loro operatività considerate cessate. La Nazione Sarda non è in
Guerra con nessuna nazione mondiale, ed al contrario promuove la Pace
universale dei popoli, quale massima elevazione coscienziale propria della
coscienza dei Nativi di Sardegna. Prima di effettuare delle azioni militari,
gli Stati esteri dovranno avviare reali consultazioni con il popolo indigeno
Shardana Sardo in questione, per mezzo di procedure appropriate e in
particolare con le loro istituzioni rappresentative, solo quando e qualora i
Nativi richiedano l'intervento di forze militari per ragioni di sicurezza, e
mai per ragioni guerrafondaie.
Articolo 60
Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a mantenere, controllare,
proteggere e sviluppare il proprio patrimonio culturale, il loro sapere
tradizionale e le loro espressioni culturali tradizionali, così come le
manifestazioni delle loro scienze, tecnologie e culture, ivi comprese le
risorse umane e genetiche, i semi, le medicine, le conoscenze delle
proprietà della flora e della fauna, le tradizioni orali, le letterature, i
disegni e i modelli, gli sport e i giochi tradizionali e le arti visive e dello
spettacolo. Hanno anche diritto a mantenere, controllare, proteggere e
sviluppare la loro proprietà intellettuale su tale patrimonio culturale, sul
sapere tradizionale e sulle espressioni culturali tradizionali. Di concerto
con il popolo indigeno Shardana Sardo, gli Stati esteri devono adottare
misure atte a riconoscere e a proteggere l’esercizio di questi diritti.
Articolo 61
Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a definire ed elaborare le
priorità e le strategie per lo sviluppo o l’utilizzo delle loro terre o territori
e delle altre risorse. Gli Stati esteri dovranno consultarsi e cooperare in
buona fede con il popolo indigeno Shardana Sardo in questione, tramite le
loro istituzioni rappresentative, in modo tale da ottenere il loro libero e
informato consenso previamente all’approvazione di qualsiasi progetto
che influisca sulle loro terre o territori e sulle altre risorse, in modo
particolare per quanto concerne la valorizzazione, l’uso o lo sfruttamento
delle risorse minerarie, idriche o di altro tipo, che saranno concesse solo
ed esclusivamente dopo approvazione Nazionale effettuata plenariamente
con l'intero popolo nativo. Gli Stati esteri dovranno provvedere dei
meccanismi efficaci per un giusto ed equo indennizzo per qualunque delle
sopraccitate attività, e si dovranno approntare misure adeguate per evitare
totalmente qualsiasi possibile impatto nocivo a livello ambientale,
economico, sociale, culturale o spirituale.
Articolo 62
Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a definire la propria identità
o appartenenza in conformità con i propri costumi e tradizioni. Ciò non
pregiudica il diritto delle persone indigene ad ottenere la cittadinanza
degli Stati esteri in cui vivono. Il popolo indigeno Shardana Sardo ha
diritto a definire le strutture delle proprie istituzioni e a selezionarne la
composizione in conformità con le proprie procedure.
Articolo 63
Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a promuovere, sviluppare e
mantenere le loro strutture istituzionali e i loro propri costumi, spiritualità,
tradizioni, procedure, pratiche e, laddove esistano, i loro sistemi o costumi
giuridici, in conformità con le norme internazionali relative ai diritti
umani.
Articolo 64
Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a definire le responsabilità
individuali all’interno delle loro comunità.
Articolo 65
Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto al riconoscimento,
all’osservanza e all’applicazione dei trattati, degli accordi o delle altre
intese stipulati con gli Stati o con i loro successori, e ha altresì diritto a
che gli Stati onorino e rispettino tali trattati, accordi o altre intese
specificamente in relazione alla Dichiarazione dei Diritti Universali
Umani e alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli
Indigeni. Nulla di quanto contenuto in questa Dichiarazione può essere
inteso come idoneo a limitare o negare i diritti dei popoli indigeni che
figurano nei trattati, negli accordi o nelle altre intese.
Articolo 66
Gli Stati esteri, di concerto e in cooperazione con il popolo indigeno
Shardana Sardo, devono adottare le misure adeguate, ivi comprese quelle
legislative, per la realizzazione dei fini di questa Dichiarazione.
Articolo 67
Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a ricevere assistenza
finanziaria e tecnica, da parte degli Stati esteri , ed anche da tutte le Enti
Extraterritoriali ad alto scopo umanitario, nel quadro della cooperazione
internazionale, per il godimento dei diritti contenuti in questa
Dichiarazione.
Articolo 68
Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto ad avere accesso a procedure
giuste ed eque – e a ottenere per loro mezzo rapide decisioni – per la
risoluzione dei conflitti e delle controversie con gli Stati esteri o altre
parti, come anche a rimedi efficaci per tutte le violazioni dei loro diritti
individuali e collettivi. Ogni decisione dovrà dare la debita considerazione
ai costumi, tradizioni, regole e sistemi legali del popolo indigeno
Shardana Sardo in questione e alle norme internazionali relative ai diritti
umani.
Articolo 69
Gli organi e le istituzioni specializzate del sistema delle Nazioni Unite e
delle altre organizzazioni intergovernative devono contribuire alla piena
attuazione delle disposizioni contenute in questa Dichiarazione attraverso
il ricorso, fra le altre cose, alla cooperazione finanziaria e all’assistenza
tecnica. Dovranno essere stabiliti i modi e i mezzi per assicurare la
partecipazione del popolo indigeno Shardana Sardo nelle questioni che li
riguardano.
Articolo 70
Le Nazioni Unite, i suoi organi, ivi compreso il Forum Permanente per le
Questioni Indigene, le istituzioni specializzate, comprese quelle a livello
nazionale, e gli Stati esteri devono promuovere il rispetto e la piena
applicazione delle disposizioni contenute in questa Dichiarazione e
sorvegliare l’efficacia di questa Dichiarazione.
Articolo 71
I diritti riconosciuti nella presente Dichiarazione rappresentano il livello
minimo necessario per la sopravvivenza, la dignità e il benessere dei
popoli indigeni del mondo.
Articolo 72
Tutti i diritti e le libertà riconosciuti in questa Dichiarazione sono
egualmente garantiti a tutte le persone indigene di Sardegna, maschi e
femmine.
Articolo 73
Nulla di quanto contenuto in questa Dichiarazione può essere inteso come
tale da ledere o annullare i diritti che il popolo indigeno Shardana Sardo
ha ora o potrà acquisire in futuro.
Articolo 74
Nulla di quanto contenuto in questa Dichiarazione può essere inteso come
tale da implicare per qualsivoglia Stato, popolo, gruppo o persona il
benché minimo diritto a intraprendere una qualsiasi attività o a compiere
un qualsiasi atto in contrasto con la Carta delle Nazioni Unite, né può
essere inteso come tale da autorizzare o incoraggiare una qualsiasi azione
volta a smembrare o intaccare, in parte o in toto, l’integrità territoriale o
l’unità politica di Stati sovrani o indipendenti. Nell’esercizio dei diritti
enunciati nella presente Dichiarazione, si dovranno rispettare i diritti
umani e le libertà fondamentali di tutti. L’esercizio dei diritti stabiliti in
questa Dichiarazione deve essere soggetto solo alle limitazioni che sono
stabilite dalla legge e conforme agli obblighi internazionali in materia di
diritti umani. Qualsiasi limitazione di questo genere dovrà essere
nondiscriminatoria e strettamente necessaria al solo scopo di garantire il
riconoscimento e il rispetto dovuti per i diritti e le libertà degli altri e per
corrispondere ai giusti e più vincolanti requisiti di una società
democratica. Le disposizioni enunciate in questa Dichiarazione dovranno
essere interpretate in conformità con i principi di giustizia, di sociocrazia,
di rispetto dei diritti umani, di eguaglianza, di nondiscriminazione, di
buon governo e di buona fede.
Con il presente documento deu seu deu, Io sono Io, manifestato a
compimento delle sacre scritture, con la seconda ed ultima
manifestazione in veste di essere umano, persona umana, chiamato
per convenzione roberto marini dal 21/11/1991, ora nativo indigeno
di Sardegna, avente personalità giuridica riconosciuta con nome
Roberto Marini, individuo autodeterminato dal 08/08/2014,
attraverso apposita documentazione protocollata e depositata nel
comune di Quartu Sant'Elena, con autocertificazione di Esistenza In
Vita avente ultimo aggiornamento con protocollo N° 0048396 del
28/07/2020 e autocertificazione della qualità di Legale
Rappresentante avente ultimo aggiornamento con protocollo N°
0048397 del 28/07/2020 , RIVENDICA E ACQUISISCE piena
responsabilità ed eredità patrimoniale della Terra di Sardegna tutta, Il
Regno, in comunione con l'intero popolo indigeno nativo Shardana
Sardo, a partire dalla locazione situata in Flumini di Quartu
Sant'Elena, nei pressi di Via S'Ecca S'Arrideli, senza numero civico,
acquisita per diritto meritocratico tradizionale sociocratico, che
rappresenta la piena e totale manifestata circostanziale evidenza della
Natività del sottoscritto, possedimento circoscritto e protetto in
Living Trust roberto marini e Roberto Marini, a nome e tutela di tutta
la popolazione Shardana Sarda Indigena, che DEVE e HA DIRITTO
di beneficiare completamente della presente dichiarazione e statuto,
nell'immediato, senza possibilità di protesto alcuno, attivando tutte le
necessarie procedure per dare seguito istantaneo ad ogni sua parte.
Tutta la Terra di Sardegna è, e deve essere sotto responsabilità e
godimento dei sui Nativi Shardana Sardi. Da ora ed in perpetuo.
In virtù di tali indicazioni, e per diretta disposizione di deu seu deu,
Io sono Io, me stesso, roberto marini, Roberto Marini, si da
notificazione della immediata attivazione di tutti i processi necessari
a rendere manifesto il Cielo in Terra, rendendo Libera l'intera
umanità da qualsiasi pretenzioso irreale distopico fittizzio contesto di
dissociazione, attraverso la Pace, l'Unione, la Solidarietà, grazie a
Verità, Compassione e Tolleranza. Per sensibilizzare e velocizzare
l'intera 'opera di manifestazione del Paradiso Terrestre, il progetto già
operativo Food Forest Sardegna , sarà il farò coscienziale, che
illuminerà la Via, in Verità , ed in Vita. L'indirizzo di contatto per
tutte le future comunicazioni è elettivamente indetto il domicilio
telematico PEC in essere info@pec.foodforestsardegna.com gestito e
amministrato dalla personalità giuridica Roberto Marini.
Al fine di semplificare le azioni necessarie alla pacifica ed evolutiva
transizione, tutti gli apparati attualmente presenti sul territorio di
Sardegna, nominalmente di pubblica amministrazione, divengono di
proprietà del popolo indigeno nativo Shardana Sardo, nei quali
ambienti ed immobili saranno effettuate tutte le operazioni necessarie
a rendere edotta l'intera popolazione della presente Dichiarazione e
Statuto, manifestando entro e non oltre il termine del 31/12/2020 una
completa trasmissione corretta delle informazioni in essa contenuta,
ed operando in contatto diretto con la personalità giuridica Roberto
Marini e persona umana roberto marini, per indire la prima ed
immediata assemblea plenaria dell'Isola di Sardegna, al fine di
strutturare la prima restrutturazione organizzativa di tutta l'attività
politica comunitaria, conducendo appositi e metodici passi sociali
sociocratici.
Entro e non oltre la data qui di seguito indicata essere rispettivamente
il 14/12/2020 , dovrà essere già pervenuta risposta ufficiale da parte
degli enti a cui la qui presente dichiarazione e statuto è venuta ad
essere recapitata. Qualora entro tale data, gli enti riceventi ancora non
avessero adempiuto ai loro obblighi disposti, la popolazione
Shardana Sarda, sarà legittimata totalmente ad attivare tutti i processi
di associazione comunitaria per la piena e totale attivazione delle
metodiche e dei meccanismi necessari a ristabilire un ordine sociale
civile e politico autonomo, senza il bisogno di alcun consenso da
parte di enti straniere presenti sul territorio, che risponderanno con
responsabilità illimitata e personale di ogni e qualsiasi azione
compiuta che rallenti, ostacoli, danneggi, e/o limiti il naturale
scorrimento delle attività connesse alla completa autonomia
governativa del popolo Shardana Sardo.
Verranno utilizzati tutti e qualunque metodo di divulgazione sociale,
social media, tecnologie attualmente in uso per lo scambio di
informazioni, ed in special modo tutte le nuove tecnologie sviluppate
all'interno dell'ambito della blockchain, per rendere ogni attività
trasparente, immutabile, anonima e sociocraticamente comunitaria.
Da oggi, 03/12/2020 , ora ed in perpetuo, il Popolo Nativo Autoctono
Shardana Sardo, diventa focolare coscienziale, per l'intero sviluppo
umanistico, della collettività umana tutta, al fine di rendere edotto
ogni essere vivente senziente, della Coscienza Cosmica collettiva
manifestata attraverso deu seu deu, io sono io, me stesso, presente e
compenetrante l'intera Creazione Universale Divina, a partire dalla
preesistenza Cosciente antecedente alla Creazione stessa, da cui
provengo e con cui mi manifesto nel Mondo Fisico integrato con lo
Spirito attraverso la forma celestiale evolutivamente più elevata,
quale è la forma umana, l'Essere Umano, Dio Vivente, Figlio
Unigenito, generato non creato dalla stessa sostanza del Padre.
 
________________________________________________________
 
Il seguente manifesto può essere stampato e appeso al comune  


 
 

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