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lunedì 10 giugno 2024

Mauro Pili: La Corte costituzionale afferma: «urbanistica» competenza sarda

Un'immagine eseguita con l'Intelligenza artificiale con la Reggia nuragica di Barumini circondata da pale eoliche; la norma dello Statuto che assegna alla Regione la competenza primaria sull’urbanistica (L'Unione Sarda)
di Mauro Pili

I Giudici respingono il ricorso dell’Esecutivo sulla legge approvata nella scorsa legislatura su varianti e «usi civici»


Il verdetto arriva dal Colle più alto di Roma. Il tempismo è quello della cronaca, la forza è quella della storia “costituzionale” della Sardegna. I poteri dello Stato da sempre si misurano in autorevolezza e simboli. La Piazza del Quirinale, nel cuore della Capitale, per esempio, dai tempi che furono, si divide in due Palazzi, al centro quello della Presidenza della Repubblica, a lato, come una sentinella delle leggi, quello della Corte Costituzionale.

La coincidenza

Quando le agenzie stanno battendo i primi flash sull’accordo Stato-Regione sulle aree da devastare a colpi di pale eoliche e pannelli fotovoltaici, nel Palazzo della Consulta i Giudici supremi stanno decidendo sulla Sardegna, sui suoi poteri “costituzionali” e statutari in materia di “Governo del Territorio”, sulle competenze primarie a partire da quelle su «Urbanistica e Edilizia». Sembra una coincidenza astrale, ma non lo è. Proprio nel momento in cui un accordo “capestro” sta imponendo alla Sardegna migliaia di ettari di pannelli fotovoltaici da schiaffare nelle migliori terre agricole dell’Isola e migliaia di pale eoliche da conficcare nei promontori più suggestivi, nelle sale della Corte delle leggi si sta esaminando un ricorso pesantissimo del Governo Meloni contro la Regione sarda, guidata allora dallo stesso centrodestra di Roma. L’oggetto del contendere è una legge approvata dal Consiglio regionale il 23 ottobre del 2023. Come spesso capita si tratta di una norma “omnibus”, di tutto di più. Il titolo è eloquente: «Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie». Sotto attacco c’è in particolare l’art. 13. Il contenuto è materia multipla: urbanistica, usi civici, energia. La sottotitolazione legislativa lo riassume: «Mutamento di destinazione in caso di installazione di impianti di energie rinnovabili». Il contenuto è ancora più esplicito: «per l’installazione di impianti di produzione di energie rinnovabili è obbligatorio richiedere il parere del Comune in cui insistono le aree individuate, il quale si esprime, con delibera del Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, entro venti giorni, decorsi i quali se ne prescinde».

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