di Mariella Camedda
A seguito degli eventi che hanno contraddistinto la storia italiana degli ultimi anni, le evidenze sociali, economiche, nonché giuridiche che ne sono scaturite, non ultimo il singolare pronunciamento della Corte Costituzionale del 1° dicembre c.a., mi preme portarvi a conoscenza, sperando di offrire degno spunto di riflessione, quanto il magistrato Giorgio Santacroce, primo presidente della Corte suprema di Cassazione dal 13 maggio 2013 al 1° gennaio 2016, ebbe ad affermare nella sua relazione di apertura dei lavori del Convegno dal titolo “Workshop in diritto europeo e internazionale/Convegno di Magistratura Democratica, Movimento per la Giustizia”, tenutosi a Roma 13 novembre 2015 (Documento in archivio a Radio Radicale/Conoscere per deliberare).
Porto a voi uno stralcio significativo dell’intervento del Magistrato che ognuno potrà, utilizzando il riferimento indicato, approfondire:
“La regola del primato del diritto dell’Unione, allargatasi a 28 Stati membri con altri in lista d’attesa, sul diritto interno, ovverosia la prevalenza del primo sul secondo costituisce corollario della specificità del diritto dell’Unione Europea, legata come si sa alla centralità che l’ordinamento comunitario riconosce all’individuo come persona fisica o giuridica che si contrappone agli Stati membri in quanto titolari di posizioni soggettive di derivazione comunitaria immediatamente tutelabile di fronte al giudice nazionale.
Parlare di primato del diritto dell’Unione sul diritto interno, vuol dire che il diritto interno non può mai porsi in contrasto e primeggiare sul diritto nato dal Trattato. Perché se il diritto dell’Unione trovasse un limite in un qualsiasi provvedimento nazionale perderebbe il proprio carattere comunitario arrecando pregiudizio a fondamento giuridico della allora Comunità e oggi Unione Europea.Alla luce di queste parole, che nulla lasciano alle interpretazioni fantasiose di cui siamo stati vittime a vari gradi e, con tanta gratuità, da vari Enti, emergono alcune riflessioni che investono fortemente il senso del nostro essere “Stato di diritto” e ancor più, Stato membro di una comunità, la cosiddetta Comunità Europea, alla cui appartenenza, come visto, fanno titolo diritti inalienabili ai quali, gli italiani tutti, non hanno avuto accesso.
Ma parlare di primato del diritto dell’Unione vuol dire anche segnalare il tratto rilevante del Progetto europeo che proprio nel primato della comunità giuridica ha fondato la legittimazione del sistema europeo.
Non dimentichiamo che l’Unione è tenuta insieme da una condivisione di valori tutti consegnati nei primi articoli del trattato, dal 1957 al Trattato di Lisbona, e al carattere vincolante della Carta europea dei diritti fondamentali equiparati al Trattato europeo.
Farà sì che non potrebbe esistere uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione europea, se valori a tendenza universale non lo tenessero insieme.
Sembra difficile sottovalutare questo aspetto che ha contribuito a mutare dal fondo la storia dell’Europa.
Il primato dell’ordinamento comunitario non solo non si trova in un rapporto gerarchico con le identità costituzionali degli Stati membri, ma in un certo senso va ad esaltarlo rimettendolo in un circuito più ampio; in una parola il primato del diritto comunitario non implica subordinazione, ma presuppone una sorta di super sovranità.
La finalità ultima del diritto dell’Unione è quella di conseguire un elevato livello di integrazione tra gli ordinamenti degli Stati membri, giustifica la specificità di questo diritto e ne garantisce il primato rispetto a tutte le norme nazionali quale che sia il rango delle fonti interne che viene in considerazione.
Un primato che è stato sottolineato sia dalla Corte di Giustizia sia dalla nostra Corte Costituzionale.
Che sia pure nel contesto di una costruzione teorica ispirata a una concezione dualistica del rapporto tra l’ordinamento sovranazionale e quello interno, accoglie negli effetti la tesi del primato del diritto comunitario.
Nella giurisprudenza della Corte di Giustizia il primato discende naturalmente, fin dalla più risalente giurisprudenza, dall’impostazione monista e gerarchica dei rapporti tra l’ordinamento dell’Unione e l’ordinamento nazionale. Non solo, ma nel rispetto del principio di attribuzione delle competenze il primato deve essere assicurato qualora rilevi l’applicazione del diritto dell’Unione e quindi laddove si rientri nell’ambito di competenza dell’Unione.
Ciò, anche se non può dimenticarsi la consolidata giurisprudenza dei giudici di Lussemburgo, secondo cui anche laddove gli Stati esercitino competenza esclusive devono comunque rispettare i principi cardine dell’ordinamento dell’Unione”.
In sintesi appare inevitabile la domanda: Siamo o siamo mai stati una Comunità? E soprattutto: quale il senso e il fine di questa “appartenenza” e del suo tenerla in vita?
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