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domenica 4 agosto 2019

GOVERNO GIALLO-VERDE , LEGA 5 STELLE , SVENDE IL PATRIMONIO PUBBLICO DEL DEMANIO?

GOVERNO GIALLO-VERDE , LEGA 5 STELLE , SVENDE IL PATRIMONIO PUBBLICO DEL DEMANIO?

ALTRO CHE GOVERNO SOVRANISTA DEL FARE, I FATTI DIMOSTRANO  CHE È  GOVERNO DI SVENDITA DEL PATRIMONIO PUBBLICO TANTO QUANTO E  PARI A  QUELLO DEL SERVO DE SERVI DI RENZI E PD



sono loro il famoso gatto e la volpe di Pinocchio?
Abbiamo visto tutti le immagini TV dove  Di Maio accusa Salvini e viceversa sulle cose da fare per servire lo stato e conseguentemente si sottolinea la loro determinazione nel voler servire la volontà del popolo italiota, ma è veramente così ? 
È veramente una competizione per rendere maggiori servigi al popolo oppure è ben altro, che ci rammenta la somiglianza con il bulletto toscano del PD chiamato affettuosamente dagli amici, per le supercazzole che spara,  il bomba, ovvero Matteo Renzi, che non faceva altro come i suoi predecessori che svendere pezzi del patrimonio del demanio , ovvero del popolo, ma tutti sappiamo che questi del PD sono pieni di medaglie francesi  della Legion D'Onor, non ultima  la nomina del PD italiota Gozi da parte di Macron a rappresentare gli interessi francesi in UE, immaginatevi come rappresentava gli interessi italioti, all'estero, quando era al governo con Renzi e/o Gentiloni ... 

Migliore fotografia del famoso gatto e la volpe di Pinocchio non ne poteva uscire... vedete la legge di bilancio del 30 Dicembre 2018 dove si prende per il culo la gente usando lo stesso metodo di svendita usato dalle oligarchie serve UE passate;  e noi ci dovremmo fidare di gente che afferma di essere per la sovranità del popolo e poi attuano la svendita delle proprietà demaniali che la Costituzione afferma sia del popolo

O cambiano la minestra e allora cambiamo la nostra opinione su loro, meno male che si definivano governo del cambiamento, altrimenti siamo costretti ad agire per esigere quanto ci è dovuto con altro metodo da quello in uso con le lezioni, rivendichiamo la democrazia diretta , la costituzione di nuova Repubblica basata sulla vera sovranità del popolo,  altro che delegare dei malfattori!




Legge 30 dicembre 2018, n.145 

LEGGE DI BILANCIO 2019 (GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62) 

Articolo 1 - Parte I - Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici. 

Comma 422. Nel periodo 2019-2021 il Governo si impegna ad attuare, con la cooperazione dei soggetti istituzionali competenti e utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla normativa di settore, un programma di dismissioni immobiliari volto a conseguire introiti per un importo non inferiore a 950 milioni di euro per l'anno 2019 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al netto delle quote non destinate al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato o alla riduzione del debito degli enti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 aprile 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano di cessione di immobili pubblici e sono disciplinati i criteri e le modalità di dismissione degli immobili da attuare negli anni 2019, 2020 e 2021. Con la medesima procedura si provvede almeno annualmente all'aggiornamento del piano, nell'arco del triennio. 

Comma 423. Il piano di cui al comma 422 ricomprende: 
a) immobili di proprietà dello Stato, non utilizzati per finalità istituzionali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia del demanio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) immobili di proprietà dello Stato in uso al Ministero della difesa, diverso dall'abitativo, non più necessari alle proprie finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, individuati con uno o più decreti del Ministro della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
c) immobili di proprietà dello Stato per i quali sia stata presentata richiesta di attribuzione ai sensi dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, accolta dall'Agenzia del demanio e per i quali l'ente non abbia adottato la prescritta delibera, salvo che non vi provveda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
d) immobili ad uso diverso da quello abitativo di proprietà ( degli Enti territoriali e ) di altre pubbliche amministrazioni, diverse dagli enti territoriali, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che i suddetti enti possono proporre ai fini dell'inserimento nel piano di cessione. 

Comma 424. Le cessioni sono disciplinate dalla normativa vigente e nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

Comma 425. Con riferimento al piano di cui al comma 422, le risorse rivenienti dalla cessione degli immobili statali sono destinate al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato; quelle rivenienti dalla cessione degli immobili degli altri enti sono destinate alla riduzione del debito degli stessi e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato (e, limitatamente agli enti non territoriali, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato). 

Comma 426. Al fine di incentivare la realizzazione del piano di cui al comma 422, nonché l'attivazione di nuovi investimenti in armonia con il tessuto sociale di riferimento, per i beni di cui al comma 423, lettere a), b) e c), il piano può individuare modalità per la valorizzazione dei beni medesimi, ivi compreso l'adeguamento della loro destinazione, nonché per l'attribuzione agli enti territoriali di una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento del ricavato della vendita degli immobili alla cui valorizzazione i predetti enti abbiano contribuito. La predetta quota è definita secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, del 7 agosto 2015, recante determinazione delle modalità di attribuzione agli enti territoriali di una quota parte dei proventi della valorizzazione o alienazione degli immobili pubblici la cui destinazione d'uso sia stata modificata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 novembre 2015. Gli enti territoriali destinano le somme ricevute alla riduzione del debito degli stessi e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. 

D.L. 30 aprile 2019, n. 34 
Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. 

Art. 25. Dismissioni immobiliari enti territoriali 

1. All'articolo 1, comma 423, lettera d) della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) dopo la parola «proprietà» sono aggiunte le seguenti: «degli Enti territoriali e»; 
b) dopo la parola «Pubbliche amministrazioni», le parole «diverse dagli Enti territoriali» sono soppresse. 
2. All'articolo 1, comma 425 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «e, limitatamente agli enti non territoriali, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato».


Attenzioniamo la nostra perspicacia e sagacia e non facciamoci abbindolare dalle parole  melliflue di un pseudogoverno "sovranista" che dice di voler eseguire azioni a favore del popolo, ma  nei fatti fanno ben altro...  e  se come dicono in giro che ci si appresta alle elezioni a Marzo, ricordiamoci  di non farci "imbelinare" nemmeno dal "nuovo" che avanza che ha gli stessi connotati  del vecchio potere politico servo delle oligarchie trasnazionali e globaliste!


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