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lunedì 27 luglio 2020

INTERVENTO A DIFESA ORDINE COSTITUZIONALE

INTERVENTO A DIFESA ORDINE COSTITUZIONALE



Riceviamo questo importante protocollo degli Avvocati  del foro di Cagliari: Avv. Paola Musu, Avv. Debora Mura, Avv. Patrizia Francesca Orsini;  riteniamo di grande e rilevante importanza visto i tempi in cui viviamo e il prolisso vanto del governo sul Recovery Fund , lasciamo a voi tutti  amici il piacere di gustarVi la critica esposta dal team di avvocati sardi nell'intervento a difesa dell'ordine costituzionale. Sa Defenza



INTERVENTO A DIFESA ORDINE COSTITUZIONALE


Al Presidente della Repubblica Italiana 
protocollo.centrale@pec.quirinale.it 

Al Presidente del Senato 
segreteriagabinettopresidente@pec.senato.it 

Al Presidente della Camera 
camera_protcentrale@certcamera.it roberto.fico@camera.it 

Alla Corte Costituzionale in persona del Suo Presidente e dei suoi Giudici 
segreteria.generale@cortecostituzionale.mailcert.it 


Quousque tandem abutere”, Europa,” patientia nostra? Quamdiu etiam furori iste tuus nos eludet? Quem ad finem sese effrenata iactabit audacia?” (Fino a quando dunque, Europa, abuserai della nostra pazienza? Quanto a lungo ancora codesta tua follia si prenderà gioco di noi? Fino a che punto si spingerà la (tua) sfrenata audacia?). 

Alla luce degli avvenimenti recentemente occorsi nel “tempio” della tecnocrazia europea, mentre è ancora in corso il dibattito su un’ improvvida, ingiustificata e fuori legge, proroga di uno “stato di emergenza”, sulla cui legittimità ab origine, specie quanto alla gestione, abbiamo già manifestato, come anche da più parti, dubbi più che fondati, ci permettiamo di usare le parole di Cicerone, aggrappandoci alle nostre più solide Radici. 

I toni trionfalistici che hanno accompagnato la chiusura della seduta straordinaria dell’ultimo Consiglio Europeo, ancor prima di entrare nel merito delle conclusioni rese, sembrano dimenticare un elemento fondamentale: in forza all’art.15 del TUE “Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative.” In altri termini, il Consiglio europeo è solo un organo di indirizzo politico ed i suoi “atti”, stesi in forma di “conclusioni”, esempio cosiddetto di soft low, non hanno valore vincolante, né nei rapporti tra Stati, salva la spontanea applicazione tra essi del principio di leale cooperazione (della cui violazione al livello europeo si è troppo spesso stati inermi testimoni e vittime, soprattutto in quanto cittadini), né nei rapporti con i terzi, salva l’adesione volontaria. E nel susseguente prefigurato iter attuativo, molti sono gli “spazi in bianco” lasciati alla discrezionalità degli organi e istituzioni comunitarie chiamati ad intervenire, con rischi elevatissimi di trasformazione della celebrata vittoria in una rovinosa disfatta. 

Questo quanto agli effetti giuridici impropriamente attribuiti, ad esito della riunione dell’organo in questione, dalla ridondante campagna mediatica. 



Detto ciò, supposto che a tali “conclusioni” segua una calorosa cooperazione degli Stati europei ed una supina, presunta “volontaria”(si conceda il beneficio del dubbio, visto il triste precedente greco), adesione, è palese, nell’architettura d’impianto che ne viene disegnata, l’ideazione di un costrutto che rappresenta una chiara rivisitazione del MES, ritratteggiato nella forma e nel nome, ma non nella sostanza: le condizionalità prefigurate sono talmente pervasive, da tradursi in una intrusività tale nella gestione del denaro, che si ipotizzerebbe a disposizione, da devastare profondamente ogni residuo di sovranità e di residuo impianto ordinamentale costituzionale. Il tutto attraverso un machiavellico e perverso paradigma che consolida ulteriormente, ed aggrava, il modello del debito come chiave delle relazioni tra gli Stati membri, rafforzando maggiormente la posizione di alcuni tra essi nel controllo della disciplina della gestione monetaria e di bilancio (i cosiddetti “frugali”), con aggravio della condizione di inferiorità di altri (tra cui l’Italia), che diventa cronica ed irreversibile: tutto ciò è macroscopicamente comprovato da quanto prefigurato al punto “A19” delle conclusioni e rimarcato nei poteri assicurati a quella che è stata definita in gergo “minoranza di blocco”. 


Il sistema finanziario sia pubblico che privato non reggerà a lungo agli effetti di questa ennesima, provvida, crisi che, complice l’impianto economico-monetario comunitario, sta infossando i paesi debitori dentro la spirale del debito, inducendoli a consegnarsi alla trappola dell’assistenza finanziaria condizionata. 

Il tutto, peraltro, con un escamotage intessuto attraverso un improprio, artificioso, utilizzo dei meccanismi ordinari comunitari, piuttosto che con una necessaria, e dovuta, modifica dei trattati. Ciò vale anche laddove si vorrebbe attribuire alla Commissione il potere di indebitamento sui mercati finanziari (punti “A3” – “A5”), nonché un indebito autonomo potere di imposizione fiscale (punto “A29”) (destinato a finanziare il novellato potere di indebitamento sui mercati), che andrebbe, oltretutto, a sommarsi alla già insostenibile pressione fiscale, e con conseguente indebita ed arbitraria assunzione, in capo all’Unione Europea, delle prime caratteristiche di statualità, in totale spregio e violazione della legalità costituzionale, pesante compromissione dell’autonomia di organi costituzionali e con indebita usurpazione di poteri di competenza esclusiva degli Stati. 

Ci si augura, sul punto, non si voglia continuare a perseverare nell’indebita invocazione del tanto bistrattato art.11 della Costituzione. In esso non si parla di “cessioni”, bensì di “limitazioni”. La “limitazione” è di per sé un vincolo, che pur lasciando inalterata la titolarità di un diritto in capo al soggetto, ne limita l’esercizio secondo le condizioni o gli ambiti stabiliti dalla limitazione stessa, ma non, e mai, in modo così privativo da svuotare di contenuto il diritto stesso od il suo esercizio, specie nel suo contenuto essenziale: il livello di passività ed inerzia con cui negli anni si è consentito uno svuotamento tale dell’integrità statuale, da provocare una progressiva pesante compromissione dei cardini di funzionamento della democrazia nella forma repubblicana ex art.139 della Costituzione, esige ora che a tutto questo venga posto un pesante argine. 

In difetto, dignità e onore richiederebbero che si dichiarasse apertamente cosa è rimasto, se qualcosa ne è rimasto, della Repubblica e dell’Italia, quantomeno per risparmiare l’ulteriore consunzione delle pareti dei sepolcri a coloro che per esse hanno versato il loro sangue. 

Cagliari, 27 luglio 2020 

Avv. Paola Musu 
Avv. Debora Mura 
Avv. Patrizia Francesca Orsini








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Sa Defenza non effettua alcun controllo preventivo in relazione al contenuto, alla natura, alla veridicità e alla correttezza di materiali, dati e informazioni pubblicati, né delle opinioni che in essi vengono espresse. Nulla su questo sito è pensato e pubblicato per essere creduto acriticamente o essere accettato senza farsi domande e fare valutazioni personali



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martedì 21 aprile 2020

EPPUR SI MUOVE: Esposto di avvocati del foro di Cagliari su "emergenza sanitaria"

EPPUR SI MUOVE: Esposto di avvocati del foro di Cagliari su "emergenza  sanitaria"

















Riceviamo un esposto sulla situazione attuale di 
"arresti domiciliari che sappiamo  incostituzionale e contraria ai Diritti dell'Uomo a  cui ci hanno assoggettato e/o obbligato  previo DPCM il Consiglio Dei Ministri italiota e tutte le varie  forze dell'ordine a cui è stato demandato, in ogni regione città comune e territorio cui  far attenere i cittadini tramite una "farlocca" emergenza sanitaria che ha creato grande apprensione nel paese , infondendo  paura, ansia e terrorizzato uomini donne giovani vecchi e bambini  inconsapevoli di quanto gli è stato fatto credere su una presunta pandemia; 

Sappiamo da informazioni pubblicate sul web che quanto accade dipende dall'uso delle nuove tecnologie 5G che trasforma il nostro corpo in una antenna tramite i pori della nostra pelle e la cui frequenza di 75/100 Ghz  cui viene sottoposto il nostro corpo entra in risonanza impedendo ai globuli rossi il trasporto delle molecole dell'ossigeno alle cellule di ogni parte del corpo e con questo si procura l'asfissia ... inoltre da quanto ci è dato sapere  da autopsie fatte sui poveri corpi di deceduti si è saputo che questa tecnologia crea microembolie nel sangue e anche queste contribuiscono alla morte per asfissia in quanto vengono accumulati nei capillari dei polmoni impedendo  lo scambio del rifiuto cellulare di Co2 con ossigeno. problematiche che inducono la morte come provato da studi che si possono reperire nel Web e di cui ne citiamo due : 
Ecco i motivi della pandemia spiegati da premi Nobel dal post di Benjamin Fulford   https://sadefenza.blogspot.com/2020/04/benjamin-fulford-servizi-di.html
Prima di andare oltre, spieghiamo perché questo attacco "pandemico" alla razza umana è incentrato sul 5G citiamo un commento basato sul lavoro di tre medici vincitori del Premio Nobel: 
Le radiazioni elettromagnetiche 5G danneggiano il DNA delle cellule umane. Le cellule esposte (di ogni tipo all'interno del bersaglio umano) rispondono producendo una cascata di sostanze protettive immunologiche. Queste sostanze sono confezionate in una struttura intracellulare chiamata endosoma. L'endosoma viene espulso dalla cellula, e diviene un esosoma. 
L'esosoma circola e si lega ai recettori ACE 2 del polmone, dell'intestino e del cuore. La risposta cellulare esposta è la stessa che si ha con l'esposizione a 5G o COVID-19 (influenza). Le sostanze chimiche immunologiche nel pacchetto dell'esosoma attaccano l'ACE 2 che possiede cellule che riproducono l'effetto dell'esposizione a radiazioni 5G o dell'influenza, mentre viene spacciata come COVID-19. 
La percentuale dei casi COVID-19 è nel 96% in aree 5G e solo del 4% in aree 4G o inferiori. Il 5G è distribuito in aree densamente popolate, quindi in quelle zone c'è da aspettarsi la maggioranza dei casi. MA, il tasso di mortalità per gli esiti noti (decessi / (morte + recuperi)) è oltre 2 volte superiore nelle aree 5G. Ciò non può essere dovuto solo a COVID-19 e ne abbiamo le prove statistiche con oltre 1,9 milioni di casi!
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RELAZIONE 5G
Il Prof. Martin L. Pall, Professore emerito dell’Università di Washington a Seattle, negli Stati Uniti, da tanti anni divulga le sue ricerche sulle malattie ambientali, come Sensibilità Chimica Multipla, Sindrome da Fatica Cronica, Fibromialgia ed Elettrosensibilità.   
https://telegra.ph/RELAZIONE-5G-04-21 

Fate ricerca e vedete da voi stessi che troverete molto materiale di studio;  esprimiamo la nostra soddisfazione nel sapere e vedere che ci sono avvocati di indubbio coraggio che espongono queste violenze psicofisiche ai cittadini e ne fanno ESPOSTO ai corpi istituzionali dello stato, ringraziamo gli Avvocati Paola Musu, Debora Mura e Patrizia Francesca Orsini, per il loro nobile lavoro e crediamo di fare cosa buona e grata condividerne i contenuti con tutti gli amici e amiche di questo blog.

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Studio Legale Tributario
Patrocinio nanti le Magistrature Superiori 

Avv. Paola Musu
Via dei Vittorini n.13 – 09129 Cagliari

Studio Legale
Patrocinio nanti le Magistrature Superiori 
Avv.  Debora Mura
Via Pitzolo n.45 – 09128 Cagliari

Studio Legale
Avv. Patrizia Francesca Orsini 
Viale Diaz n.106 - 09125 Cagliari



Al Presidente della Repubblica Italiana
protocollo.centrale@pec.quirinale.it
Al Presidente del Senato
segreteriagabinettopresidente@pec.senato.it
Al Presidente della Camera
camera_protcentrale@certcamera.it roberto.fico@camera.it
Alla Corte Costituzionale in persona del Suo Presidente e dei suoi Giudici segreteria.generale@cortecostituzionale.mailcert.it



Vi sono momenti, nella vita, in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo” (Oriana Fallaci).
Abbiamo custodito il silenzio sino a questo momento, ora, per il livello di irrazionalità, disfunzionalità e distruttività a cui è stata portata la gestione della dinamica “Covid”, non ci è più consentito.

All’indomani della “dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020”, quale citata nella delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, quest’ultimo, con un’iniziativa senza precedenti, dichiarava, con la medesima, lo “stato di emergenza”, in virtù dell’art. 7, comma 1, lettera c) e art.24, comma 1, del D.Lgs. n.1 del 2 gennaio 2018.

Ora, il D.Lgs. n.1 del 2018 (altrimenti detto “Codice della Protezione Civile”) ridefinisce la disciplina del Servizio nazionale della Protezione Civile, e la lettera c), del comma 1, dell’art.7, cui il Governo si è aggrappato, individua, tra gli eventi emergenziali di protezione civile, le “emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo(...)”, cui l’art.24 del medesimo d.lgs. ricollega il potere di adozione della suddetta delibera “emergenziale”, la quale comporta, in forza del successivo art.25, che “per il coordinamento dell’attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione Europea”.

Da notare che non è previsto lo strumento del DPCM e che le ordinanze della protezione civile non possono comunque essere adottate in violazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico (e delle norme dell’Unione Europea), onde deve ritenersi inammissibile, nel contesto di siffatta procedura, e a mezzo degli strumenti contemplati dalla medesima, la compressione, benchè minima, di diritti e libertà costituzionalmente garantite ed inviolabili.

Inoltre, quantunque possa ipotizzarsi, in linea teorica, la riconduzione di un evento “epidemico” nell’alveo della nozione di “evento calamitoso di origine naturale”, in materia sanitaria, ivi incluse le relative “calamità”, esiste una normativa dedicata, la quale, in virtù del “principio di specialità”, ben noto anche all’ultimo degli studenti di diritto, è insuscettibile di essere prevaricata. Tale normativa è dettata dal R.D. 1265/1934 (testo Unico delle leggi sanitarie) e dalla legge n.833/1978. In particolare, in virtù del Titolo V del R.D. 1265/1934 artt.253 e ss. è il Ministro dell’Interno, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, ad adottare le misure opportune in caso di epidemie. Ugualmente, l’art.32 della L.833/1978 riconosce siffatto potere, sempre sull’intero territorio nazionale, al Ministro della Sanità. Alcuna di queste norme, tuttavia, va ad incidere sulle libertà costituzionali, come difatti mai è accaduto, prima d’oggi, a memoria storica, nella gestione di simili accadimenti, dalle epidemie di malaria, a quelle di colera, di poliomielite e nemmeno nel caso della più nota influenza “asiatica” tra il 1957 e il 1960.

Perde pertanto di validità la stessa declaratoria di “stato di emergenza”, in quanto deliberata totalmente fuori contesto giuridico e ordinamentale, oltre che ad una data in cui non sussistevano evidenze emergenziali, come dimostra l’immobilità mantenuta per circa un mese. Sempre fuori contesto giuridico e ordinamentale, si è virato procedendo sotto “copertura” di decretazione d’urgenza, ponendo in essere una massiccia soppressione delle libertà e dei diritti costituzionali a mezzo DPCM emessi dapprima sotto D.L. n.6 del 6 febbraio 2020, definito dallo stesso Prof.Sabino Cassese su “Il Dubbio” del 14.4.2020 “fuori legge”, poi, benchè convertito in legge n.13 del 5 marzo 2020, abrogato e sostituito dal D.L. n.19 del 25 marzo 2020, ancora in fase di conversione: e questa “conversione in legge” di un decreto “fuori legge” dovrebbe essere piuttosto eloquente circa il ruolo svolto dal Parlamento in tutto questo e sull’effettiva attitudine della relativa compagine alla garanzia del rispetto delle proprie prerogative, in quanto organo costituzionale, e di argine invalicabile a possibili travalicazioni dell’esecutivo, oramai divenute conclamate.

Si è anche arrivati alla nomina di un comitato tecnico scientifico, con ordinanza n.630 del 3 febbraio 2020 del capo della protezione civile, scavalcando, in violazione del DPR 257/1961, gli organi consultivi previsti dall’ordinamento, in particolare il Consiglio Superiore di Sanità, e per la cosiddetta “fase 2” è stata annunciata la nomina di un comitato di esperti in materia economica e sociale: ma il problema non è sanitario?

Il Prof. Cassese afferma “E’ forse eccessivo parlare di usurpazione dei poteri, ma ci si è avvicinati”. Siamo sicuri che ci sia solo avvicinati?

Il D.L. 19/2020 conferisce al capo del governo un potere illimitato e generalizzato di compressione delle libertà, che si è poi tradotto, a mezzo DPCM, in una soppressione de facto delle stesse, e tracimata in una serie di ordinanze in ordine sparso di vari governatori e sindaci, in taluni casi anche più restrittive e condizionanti, talora inconferenti con la realtà sanitaria locale, con abusi di potere che iniziano a concretarsi a livello applicativo, di cui hanno fatto le spese anche alcuni membri del Senato. Sulla medesima linea compressivo -soppressiva, senza precedenti, oltre che illegittima, si sono mossi, con alcuni provvedimenti, altri membri dell’esecutivo (ordinanza del ministro della salute del 20 marzo 2020 e del Ministro della Salute di concerto col Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020).

Attenendoci ai fatti, dopo quasi un decennio di smantellamento sistematico del sistema sanitario nazionale, attuato con smembramenti di unità e corpi d’eccellenza, soppressioni, accorpamenti e tagli pesanti, dopo i ripetuti appelli del corpo dei medici, che segnalavano la perdita di competenze per impossibilità di trasmissione delle stesse ad un ricambio generazionale e la fuga in massa per quota cento dello scorso anno, anche ciò che era routine parrebbe diventata “materia oscura”. Così, devastato il diritto alla salute, ora ancor più compromesso per il verificarsi di situazioni concrete di impossibilità de facto di accesso, si utilizza la devastazione e soppressione di diritti incomprimibili quale preteso e asserito rimedio alla prodromica e continuata lesione del diritto che si pretenderebbe di voler difendere. Senza entrare nel merito dell’incidenza concreta dell’evento morboso, comunque non giustificante, qualunque ne sia la reale proporzione, agli effetti della condotta tenuta, è accaduto che, veicolata da un’operazione mediatica di alimentazione del panico collettivo di massa, degna di un’ipotesi di scuola da guerra psicologica, e consolidata da interventi travalicanti dell’esecutivo, al di fuori da ogni precedente, non è stata solo intaccata la libertà di circolazione, è stata violata la libertà personale, in totale dispetto dell’articolo 13 della Costituzione , imponendo una carcerazione di massa ai domiciliari, de facto, ad oltre il 99% della popolazione, senza alcun rispetto per la persona umana, come preteso dall’art.32 invocato dagli artefici di tutto questo, è stato soppresso l’esercizio del culto, la libertà di riunione e di associazione, compromesso il diritto all’istruzione, il diritto al lavoro e alla libera iniziativa economica, è stata fatta macelleria del tessuto economico e sociale, molte attività sono definitivamente compromesse e per molte persone non ci sarà un futuro: questa è la vera emergenza e sarà ben più grave e irrimediabile di ciò che è stato preteso sul fronte sanitario, perché l’effetto a catena che le è connaturato non è valutabile a priori.
Questa follia deve terminare 

Cagliari, 17 aprile 2020

Avv.Paola Musu
Avv.Debora Mura
Avv. Patrizia Francesca Orsini

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Nota :
 Grasseto corsivo,  liberamente aggiunti 

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