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“Vi sono momenti, nella vita, in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo” (Oriana Fallaci).
Abbiamo custodito il silenzio sino a questo momento, ora, per il livello di irrazionalità, disfunzionalità e distruttività a cui è stata portata la gestione della dinamica “Covid”, non ci è più consentito.
All’indomani della “dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020”, quale citata nella delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, quest’ultimo, con un’iniziativa senza precedenti, dichiarava, con la medesima, lo “stato di emergenza”, in virtù dell’art. 7, comma 1, lettera c) e art.24, comma 1, del D.Lgs. n.1 del 2 gennaio 2018.
Ora, il D.Lgs. n.1 del 2018 (altrimenti detto “Codice della Protezione Civile”) ridefinisce la disciplina del Servizio nazionale della Protezione Civile, e la lettera c), del comma 1, dell’art.7, cui il Governo si è aggrappato, individua, tra gli eventi emergenziali di protezione civile, le “emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo(...)”, cui l’art.24 del medesimo d.lgs. ricollega il potere di adozione della suddetta delibera “emergenziale”, la quale comporta, in forza del successivo art.25, che “per il coordinamento dell’attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione Europea”.
Da notare che non è previsto lo strumento del DPCM e che le ordinanze della protezione civile non possono comunque essere adottate in violazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico (e delle norme dell’Unione Europea), onde deve ritenersi inammissibile, nel contesto di siffatta procedura, e a mezzo degli strumenti contemplati dalla medesima, la compressione, benchè minima, di diritti e libertà costituzionalmente garantite ed inviolabili.
Inoltre, quantunque possa ipotizzarsi, in linea teorica, la riconduzione di un evento “epidemico” nell’alveo della nozione di “evento calamitoso di origine naturale”, in materia sanitaria, ivi incluse le relative “calamità”, esiste una normativa dedicata, la quale, in virtù del “principio di specialità”, ben noto anche all’ultimo degli studenti di diritto, è insuscettibile di essere prevaricata. Tale normativa è dettata dal R.D. 1265/1934 (testo Unico delle leggi sanitarie) e dalla legge n.833/1978. In particolare, in virtù del Titolo V del R.D. 1265/1934 artt.253 e ss. è il Ministro dell’Interno, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, ad adottare le misure opportune in caso di epidemie. Ugualmente, l’art.32 della L.833/1978 riconosce siffatto potere, sempre sull’intero territorio nazionale, al Ministro della Sanità. Alcuna di queste norme, tuttavia, va ad incidere sulle libertà costituzionali, come difatti mai è accaduto, prima d’oggi, a memoria storica, nella gestione di simili accadimenti, dalle epidemie di malaria, a quelle di colera, di poliomielite e nemmeno nel caso della più nota influenza “asiatica” tra il 1957 e il 1960.
Perde pertanto di validità la stessa declaratoria di “stato di emergenza”, in quanto deliberata totalmente fuori contesto giuridico e ordinamentale, oltre che ad una data in cui non sussistevano evidenze emergenziali, come dimostra l’immobilità mantenuta per circa un mese. Sempre fuori contesto giuridico e ordinamentale, si è virato procedendo sotto “copertura” di decretazione d’urgenza, ponendo in essere una massiccia soppressione delle libertà e dei diritti costituzionali a mezzo DPCM emessi dapprima sotto D.L. n.6 del 6 febbraio 2020, definito dallo stesso Prof.Sabino Cassese su “Il Dubbio” del 14.4.2020 “fuori legge”, poi, benchè convertito in legge n.13 del 5 marzo 2020, abrogato e sostituito dal D.L. n.19 del 25 marzo 2020, ancora in fase di conversione: e questa “conversione in legge” di un decreto “fuori legge” dovrebbe essere piuttosto eloquente circa il ruolo svolto dal Parlamento in tutto questo e sull’effettiva attitudine della relativa compagine alla garanzia del rispetto delle proprie prerogative, in quanto organo costituzionale, e di argine invalicabile a possibili travalicazioni dell’esecutivo, oramai divenute conclamate.
Si è anche arrivati alla nomina di un comitato tecnico scientifico, con ordinanza n.630 del 3 febbraio 2020 del capo della protezione civile, scavalcando, in violazione del DPR 257/1961, gli organi consultivi previsti dall’ordinamento, in particolare il Consiglio Superiore di Sanità, e per la cosiddetta “fase 2” è stata annunciata la nomina di un comitato di esperti in materia economica e sociale: ma il problema non è sanitario?
Il Prof. Cassese afferma “E’ forse eccessivo parlare di usurpazione dei poteri, ma ci si è avvicinati”. Siamo sicuri che ci sia solo avvicinati?
Il D.L. 19/2020 conferisce al capo del governo un potere illimitato e generalizzato di compressione delle libertà, che si è poi tradotto, a mezzo DPCM, in una soppressione de facto delle stesse, e tracimata in una serie di ordinanze in ordine sparso di vari governatori e sindaci, in taluni casi anche più restrittive e condizionanti, talora inconferenti con la realtà sanitaria locale, con abusi di potere che iniziano a concretarsi a livello applicativo, di cui hanno fatto le spese anche alcuni membri del Senato. Sulla medesima linea compressivo -soppressiva, senza precedenti, oltre che illegittima, si sono mossi, con alcuni provvedimenti, altri membri dell’esecutivo (ordinanza del ministro della salute del 20 marzo 2020 e del Ministro della Salute di concerto col Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020).
Attenendoci ai fatti, dopo quasi un decennio di smantellamento sistematico del sistema sanitario nazionale, attuato con smembramenti di unità e corpi d’eccellenza, soppressioni, accorpamenti e tagli pesanti, dopo i ripetuti appelli del corpo dei medici, che segnalavano la perdita di competenze per impossibilità di trasmissione delle stesse ad un ricambio generazionale e la fuga in massa per quota cento dello scorso anno, anche ciò che era routine parrebbe diventata “materia oscura”. Così, devastato il diritto alla salute, ora ancor più compromesso per il verificarsi di situazioni concrete di impossibilità de facto di accesso, si utilizza la devastazione e soppressione di diritti incomprimibili quale preteso e asserito rimedio alla prodromica e continuata lesione del diritto che si pretenderebbe di voler difendere. Senza entrare nel merito dell’incidenza concreta dell’evento morboso, comunque non giustificante, qualunque ne sia la reale proporzione, agli effetti della condotta tenuta, è accaduto che, veicolata da un’operazione mediatica di alimentazione del panico collettivo di massa, degna di un’ipotesi di scuola da guerra psicologica, e consolidata da interventi travalicanti dell’esecutivo, al di fuori da ogni precedente, non è stata solo intaccata la libertà di circolazione, è stata violata la libertà personale, in totale dispetto dell’articolo 13 della Costituzione , imponendo una carcerazione di massa ai domiciliari, de facto, ad oltre il 99% della popolazione, senza alcun rispetto per la persona umana, come preteso dall’art.32 invocato dagli artefici di tutto questo, è stato soppresso l’esercizio del culto, la libertà di riunione e di associazione, compromesso il diritto all’istruzione, il diritto al lavoro e alla libera iniziativa economica, è stata fatta macelleria del tessuto economico e sociale, molte attività sono definitivamente compromesse e per molte persone non ci sarà un futuro: questa è la vera emergenza e sarà ben più grave e irrimediabile di ciò che è stato preteso sul fronte sanitario, perché l’effetto a catena che le è connaturato non è valutabile a priori.
Questa follia deve terminare
Cagliari, 17 aprile 2020
Avv.Paola Musu
Avv.Debora Mura
Avv. Patrizia Francesca Orsini
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Nota :
Grasseto e corsivo, liberamente aggiunti
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