In seguito all'emissione della illegittima “ordinanza Schillaci” del 28.4.2023 che obbligava l’utenza all’uso della mascherina nei luoghi ad alta densità di cura nonché attribuiva ai direttori sanitari, anche di strutture private, il potere di decidere se imporre l’uso della mascherina e l’effettuazione dei tamponi diagnostici in tutti i locali diversi da quelli anzidetti, Avvocati Liberi ha proposto ricorso al TAR ed ottenuto un provvedimento interlocutorio del 11.9.2023 che rilevava tale ordinanza priva del requisito dell’urgenza e non suffragata da un’istruttoria e da motivazioni adeguate.
L’ordinanza ministeriale non solo è nulla e illegittima, ma diviene addirittura illecita in quanto alcuna Legge prevede l’imposizione ai cittadini di prestazioni personali (uso della mascherina) o di trattamenti sanitari (effettuazioni di tamponi diagnostici), obblighi che sono riservati alla Legge dagli artt. 13, 26, 23 e 32 Cost.
Ancor più illecite sarebbero però le imposizioni alla libertà personale, alla libertà di circolazione e alla libertà delle cure imposte da provvedimenti o circolari interne dei direttori sanitari ai pazienti per l’accesso alle cure ed all’utenza per l’accesso alle strutture di cura socio-sanitarie e socio-assistenziali, alle strutture di ospitalità e lungodegenza, alle residenze sanitarie assistenziali, agli hospice, alle strutture riabilitative, alle strutture residenziali per anziani ed a quelle di cui all’art. 44 DPCM 12.1.2017.