Visualizzazione post con etichetta mostro cemento armato. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta mostro cemento armato. Mostra tutti i post

mercoledì 10 aprile 2019

CONTINUIAMO LA LOTTA CONTRO IL MOSTRO DEL POETTO, NON FERMIAMO LA PROTESTA, CHIEDIAMO L'INTERVENTO DELLA MAGISTRATURA PER APPURARE L'ILLECITO IN COSTRUZIONE SULLA BATTIGIA DEL POETTO DI QUARTU

CONTINUIAMO LA LOTTA CONTRO IL MOSTRO DEL POETTO, NON FERMIAMO LA PROTESTA, CHIEDIAMO L'INTERVENTO DELLA MAGISTRATURA PER APPURARE L'ILLECITO IN COSTRUZIONE SULLA BATTIGIA DEL POETTO DI QUARTU

Sa Defenza

A proposito di quanto stanno costruendo illegalmente sulla battigia del Poetto a Quartu , la zona rientra nel vincolo della conferenza sulle zone umide "Ramsar", checche ne dicano i vari detrattori del malaffare locale e tutti i latori e lacchè che hanno dato l'autorizzazione per costruire un mostro in cemento armato presso l'ex Busssola, sul demanio,  la legge 394/91 sulle aree protette è chiara e si applica al caso , inoltre le saline rientrano nel decreto legge 392/2000 , inoltre i concessionari di demani marittimi si attengono alla legge di bilancio 2019 legge 145/18 a proposito delle concessioni marittime...




Pubblichiamo stralci delle leggi che abbiamo citato per presa visione, affinché sia chiaro a tutti i cittadini, anche di quelli che sostengono l'abuso, che stanno erigendo un abuso sulla spiaggia  di tutti i cittadini nel demanio di Quartu!


Legge 6 dicembre 1991, n. 394

LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE

Art. 1 - Finalità e ambito della legge
1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.
2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.
3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:
a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.
4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili .
5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977, n.616 e dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142.

Art. 2 - Classificazione delle aree naturali protette

1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.
2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regio nali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.
4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n.127, e quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n.979.
5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'articolo 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.448.
6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 5 Agosto 1981, n.453.
7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali sono effettuate, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con le stesse.
8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.
9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.





Decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392

"Disposizioni urgenti in materia di enti locali"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000

Art. 1.
Disposizioni in materia di finanza locale
1. Per garantire la funzionalita' degli enti locali interessati, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, e' attribuito alle province ed ai comuni interessati nella misura di lire 55.831 milioni per l'anno 2000 e lire 49.969 milioni per l'anno 2001, da ripartire in proporzione ai contributi in precedenza attribuiti.
2. A favore dei comuni destinatari del finanziamento previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' attribuito un contributo complessivo, da ripartire secondo i criteri previsti dalla predetta norma, pari a lire 12.000 milioni per l'anno 2000 e lire 13.000 milioni per l'anno 2001.
3. Per gli anni 2000 e 2001 alle province del Verbano-Cusio-Ossola, di Vercelli, di Novara e di Biella e' attribuito un contributo annuo complessivo di lire 4.000 milioni, da ripartire per il 60 per cento in relazione al territorio e per il 40 per cento in relazione alla popolazione.
4. All'articolo 154 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il gettone di presenza ed i rimborsi spese previsti per i componenti della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. L'imputazione dei relativi oneri avviene sul medesimo capitolo di spesa relativo alla citata commissione. I rimborsi competono anche per la partecipazione ad attivita' esterne di studio, di divulgazione ed approfondimento rientranti nell'attivita' istituzionale dell'Osservatorio. Il Ministro dell'interno puo' affidare, nell'anno 2000 ed entro la complessiva spesa di 30 milioni di lire, all'Osservatorio, o a singoli membri, la redazione di studi e lavori monografici, determinando il compenso in relazione alla complessita' dell'incarico ed ai risultati conseguiti.".
5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 4, valutato in lire 71.953 milioni per l'anno 2000 e in lire 67.091 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando, quanto a lire 15.351 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 56.602 milioni per l'anno 2000 e lire 67.091 milioni per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
6. L'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si interpreta nel senso che, sino alla data del 31 dicembre 1995 ovvero, se precedente, alla data di immissione nei ruoli speciali di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni, e' mantenuto l'intervento finanziario dello Stato previsto dal medesimo articolo 12 della legge n. 730 del 1986. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 70 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000- 2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Sino all'anno precedente all'applicazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 7 e 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 2.
Reclutamento di personale dell'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali
1. Al comma 4 dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Al reclutamento del personale, ferma restando l'utilizzazione delle procedure e degli istituti previsti dal comma 2, lettera a), dell'articolo 103, si provvede anche con le modalita' previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nel rispetto della disciplina programmatoria delle assunzioni del personale prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.


INTERVENTI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019 IN TEMA DI CONCESSIONI DEMANALI MARITTIME

Si segnala che la L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), in tema di concessioni demaniali marittime:
- per quanto riguarda le concessioni demaniali in essere alla data del 01/01/2019 ne ha stabilito la durata per legge di 15 anni, con decorrenza dal 01/01/2019 (commi 682, 683 e 684 dell’art. 1), nelle more di un complessivo riordino della materia;
- consente ai titolari di concessioni demaniali marittime e punti di approdo con finalità turistico ricreative di mantenere installati i manufatti amovibili fino al 31/12/2020 data di scadenza della sopra illustrata proroga delle concessioni in essere nelle more del riordino della materia;
- ha sospeso (comma 685 dell’art. 1), quale anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari, il canone demaniale, fino all’avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di 5 anni, quale misura straordinaria di tutela delle attività turistiche che hanno subito danni conseguenti agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018, ubicate nelle regioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con Deliberazione del Consiglio dei Ministri 08/11/2018 (G.U. n. 266 del 15/11/2018).


*****



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli  ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM

► Potrebbe interessare anche: