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lunedì 17 agosto 2020

STAMPA E REGIME


STAMPA E REGIME



Se qualcuno in futuro scriverà la storia del giornalismo italiano attorno al 2000, certe prime pagine dei quotidiani di ieri meriteranno una menzione nella categoria “stravaganze surreali” (o forse Socialismo surreale).

Infatti giovedì è uscita una notizia non proprio irrilevante. Palazzo Chigi ha comunicato: Il Presidente del Consiglio Conte e i Ministri Bonafede, Di Maio, Gualtieri, Guerini, Lamorgese e Speranza hanno ricevuto una notifica riguardante un avviso ex art. 6, comma 2, legge cost. n. 1/1989 da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. L’avviso riguarda la trasmissione al Collegio (…) degli atti di un procedimento penale iscritto per i delitti di cui agli artt. 110, 438, 452 e 589, 323, 283, 294 c.p., che origina da varie denunce da parte di soggetti terzi provenienti da varie parti d’Italia.

Cioè la procura della Repubblica di Roma ha trasmesso al Tribunale dei ministri denunce a carico del premier e di sei ministri per ipotesi di reato che vanno dall’epidemia colposa ai delitti contro la salute pubblica, dall’abuso d’ufficio all’attentato contro la Costituzione e ai delitti contro i diritti politici dei cittadini.

Ovviamente ieri Libero, come pochissime testate non allineate, ha aperto la prima pagina su questo. Se avessimo un governo di centrodestra tutti i quotidiani lo avrebbero fatto con grande clamore, anche perché, comunque la si giudichi nel merito, è una notizia importante.
Ma i maggiori giornaloni ieri sulle loro prime pagine – che sono la vetrina di ogni quotidiano – a questa notizia non hanno voluto dedicare il titolo d’apertura e neanche un titolo secondario (solo qualche minuscolo e invisibile occhiello).

Qual è la spiegazione di un così singolare fenomeno?

Com’è che tutto quello che può essere usato contro il centrodestra, e i suoi leader, diventa un titolone di prima pagina, anche quando è una fesseria o comunque una cosa da poco, mentre ciò che può essere scomodo o imbarazzante per l’attuale governo e per i partiti di sinistra evapora e diventa minuscolo su quelle pagine?

Evidentemente ritengono che la sinistra debba essere trattata con i guanti bianchi. E in particolare, umanitari come sono, quei giornali non avranno voluto dare un dolore a Giuseppi e ai suoi ministri.
Probabilmente – a richiesta – risponderebbero che hanno escluso questa “trascurabile” notizia dalle prime pagine perché altre e più importanti notizie premevano. Vediamo.

Il Corriere ieri lanciava in prima pagina una fondamentale intervista al vicesindaco di Roma, tal Bergamo, che ha detto la sua sulla ricandidatura della Raggi. Cose grosse.

Repubblica aveva in prima – per dire – un pezzo intitolato: Se tramonta la stagione d’oro degli chef. Sarà stato un articolo di enorme importanza per le sorti dell’umanità, ma era fondamentale pubblicarlo (e in prima) proprio ieri? Di fatto non hanno trovato spazio sulla prima per un titolo sulla notizia riguardante il premier e sei ministri.

La Stampa è il caso più singolare perché ha aperto la prima pagina addirittura con un’intervista al presidente del Consiglio. Un’occasione d’oro, proprio nel giorno in cui è uscita quella notizia, per porgli una domanda (una!) in merito. Ma purtroppo in un’intera pagina di intervista al premier quella domanda non ha trovato spazio.

Certo, Conte nell’intervista ci rassicura – a proposito del crollo del ponte Morandi – che “i colpevoli saranno puniti” e questa ci sembra di averla già sentita. Ma di sentire un suo commento sui documenti inviati al tribunale dei ministri su di lui, proprio ieri, non c’è stato modo. Chissà perché.

I maligni ricorderanno che proprio su questi giornali da anni ci tocca leggere predicozzi e supercazzole contro le fake news che ovviamente sono sempre addebitate ad altri. Ma la sparizione dalle prime pagine di una tale notizia sul premier e i sei ministri come si potrebbe definire?

Naturalmente la notizia non poteva essere totalmente ignorata e i giornali l’hanno data nelle pagine (molto) interne in questi termini: Conte e sei ministri indagati per il Covid. I pm: archiviare tutto” (Repubblica, p. 8). “Avviso di garanzia a Conte e a sei ministri. I pm: accuse infondate” (Corriere della sera p. 5). “Avviso di garanzia per Conte. I pm: ‘Accuse da archiviare’ ” (La Stampa, p. 7).

A leggere questi titoli verrebbe da dire: altro che giustizia lenta, è velocissima: la trasmissione degli atti al tribunale dei ministri arriva insieme alla richiesta di archiviazione e quasi si crede che sia già tutto archiviato. Il governo sembra voler far credere questo.

Ma le cose non stanno così. Come ha spiegato ieri Pietro Senaldi su queste colonne, se è vero che la procura ha proposto l’archiviazione, la decisione spetta al tribunale dei ministri (anche per Salvini il pm di Catania aveva chiesto l’archiviazione e poi le cose sono andate diversamente).

Di sicuro questa vicenda appare alquanto confusa, ma è tuttora aperta e non è una quisquilia: riguarda i drammi vissuti da milioni di italiani e potrebbe anche terremotare il governo.

Antonio Socci

Da “Libero”, 15 agosto 2020


***** 

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martedì 15 maggio 2018

DENUNCIATO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA MATTARELLA, MINISTRO ISTRUZIONE FEDELI, SINDACO DI TIVOLI PROIETTI E ALTRI.

IN BASE ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE 190 del 08/01/18 ESPOSTA DENUNCIA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, MINISTRO ISTRUZIONE, SINDACO DI TIVOLI , PER IL MANCATO ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

DA PARTE DELLA ASSOCIAZIONE DEI CONSUMATORI E ALBAMEDITERRANEA

SA DEFENZA

Sentenza Corte di Cassazione n°190 del 08/01/2018


ROMA, 02/05/2018

                                                                          Al Comando Stazione dei Carabinieri 
                                                                       Alla Procura della Repubblica competente
                                                                       Alla Alta Corte Penale Internazionale dell’Aia   
                                                                       Alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
                 Al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco
              Alla Sede Provinciale del Genio Civile
             Alla Sede provinciale della Protezione Civile

                                                                  E, p.c.  Ad  Altri

Querela/denuncia per il mancato adeguamento degli edifici scolastici di ogni ordine e grado i cui reponsabili (citati di seguito in calce), nel corso dei decenni, eludendo il dettato di numerose leggi nel testo citate (e non), e contraddicendo tutte le doverose cautele di garanzia, cura e tutela degli studenti,... ha edificato e/o manutenuto ed utilizzato edifici scolastici del tutto inagibili perchè carenti secondo molti profili, rendendoli luoghi a rischio e pericolosissimi, dove, ciononostante, gli studenti trascorrono intere giornate di studio ed apprendimento da lunghi decenni.

CONTRO :

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Valeria Fedeli e suoi predecessori;
2. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e suoi predecessori;
3. Il Presidente del consiglio dei ministri Paolo Gentiloni e suoi predecessori ;
4. Il Ministro della Sanità Beatrice Lorenzin e suoi predecessori ;
5. Il Ministro per gli affari regionali con delega per le politiche per la famiglia Enrico Costa;
6. Il Sindaco Comune di Tivoli Sig.r Giuseppe Proietti;
7. Il Vice Sindaco Comune di Tivoli responsabile Lavori pubblici arch. Irene Vota;
8. I Responsabili della verifica della sicurezza antisismica ed altro dei plessi scolastici;
9. I Dirigenti e funzionari del Genio Civile competente per territorio;
10. E quant'altri coinvolti nei fatti qui descritti che si ravvisassero nel corso delle indagini.
      Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:
1. Concorso formale in reato continuato (art. 81 c.p.);
2. Pene per coloro che concorrono nel reato (art. 110 c.p.);
3. Circostanze aggravanti (art. 112 c.p);
4. Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.);
5. Omissioni d’atti d’ufficio (art. 328 c.p.);
6. Associazione a delinquere (art .416 bis);
7. Tentata Strage (art. 422c.p.);
8. Crollo di costruzioni o altri disastri dolosii (art. 434 c.p.);
9. Delitti colposi di danno (art. 449 c.p.);
10. Ripristino dello stato dei luoghi (art. 452-duodecies c.p.);
11. Tentato Omicidio (art. 575 c.p.);
12. Tentata Lesione personale (art. 582 c.p.);
13. Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-

LUOGO DI COMMISSIONE :

DENOMINAZIONE SCUOLA INDIRIZZO SCUOLA RISCHIO SISMICITàPROGETTAZIONE ANTISISMICA ITTS ALESSANDRO VOLTA TIVOLI VIA   SANTA AGNESE 46 Non classificato a rischio NO VIA TIBURTO 44 VIA  TIBURTO 44 Non classificato a rischio NO
S.M.S.ANNESSA C.N."A.DI SAVOIA" PIAZZA   GARIBALDI  N.1 Non classificato a rischio NO
CONVITTO NAZ."A.DI SAVOIA,DUCA D'AOSTA" PIAZZA   GARIBALDI 1 Non classificato a rischio NO

NESSUNO DI QUESTI EDIFICI È A NORMA ANTISISMICA

Come la gran parte degli edifici scolastici di Tivoli
TEMPO DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione;
PERSONE OFFESE:  la Repubblica italiana, tutti i Cittadini italiani, la Nazione italiana.
CARDINI E FONDAMENTA DI RIFERIMENTO :
Costituzione : Artt. 2; 30; 32; 34;                                                
Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo,.. omissis ….

Art. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, … omissis …
Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, … omissis ....
Art. 34. La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita... omissis....
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Adempimenti in premessa
Per poter utilizzare edifici  (in particolare pubblici.... occorre fra l'altro.... Il Certificato di agibilità...
Il certificato di agibilità è un documento che attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici. Viene richiesto dopo 15 giorni dalla fine dei lavori.  Sostituisce ed integra l'ex certificato di abitabilità.

La domanda deve essere effettuata entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori di finitura. Il richiedente dovrà presentare i seguenti documenti:
1) Richiesta di accatastanento dell'immobile.
2) Una dichiarazione del richiedente ove si attesta la avvenuta prosciugatura dei muri e salubrità degli ambienti.
3) La dichiarazione di conformità della costruzione al progetto edilizio approvato dal comune.
4) La Dichiarazione di conformità degli impianti (ai sensi del DM 37/08) rilasciata dalla ditta installatrice.
5) ACE: Attestato di Certificazione Energetica

Il Comune ha 30 giorni per analizzare la documentazione consegnata. Inoltre dovrà valutare la presenza delle seguenti dichiarazioni tecniche:
1) Il collaudo statico;
2) La certificazione di conformità antisismica;
3) La dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche

L'Art.24 comma 2 definisce i casi in cui bisogna richiedere l'agibilità:
A) Nuove costruzioni
B) Ricostruzioni o sopraelevazioni anche parziali
C) Tutti gli interventi sugli immobili esistenti che possono modificare le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e funzionalità degli impianti.

A differenza del precedente certificato di abitabilità che poteva essere richiesto solo dal proprietario (DPR 425/1994), il certificato di agibilità può essere richiesto da vari soggetti :
1) Il titolare del permesso di costruire;
2) Il soggetto titolare della SCIA, CILA, DIA
3) Il proprietario
4) I loro successori o aventi causa (anche genitori di alunni o semplici cittadini).
I tempi per l'accettazione della richiesta sono:
A) 30 giorni se al momento della consegna del progetto al comune è stata richiesto anche il parere della ASL sul rispetto delle normative igienico-sanitarie.
B) 60 giorni se il parere della ASL è stato sostituito da un'autocertificazione.
Nonostante questo strumento, Il Comune mantiene la facoltà, se lo ritiene necessario, di dichiarare l'inagibilità di un immobile per motivi "igienici". (Art. 26 DPR 380/01)
Il silenzio assenso si può formare solo se sono stati consegnati i documenti richiesti e gli stessi sono regolari e rispondenti alle normative.
In passato esistevano 2 documenti distinti: abitabilità rilasciata per le abitazioni ed agibilità per gli immobili con destinazioni diverse (negozi, uffici, laboratori, etc.). Nonostante questa differenza fosse presente nella pratica, ufficialmente esisteva solo l'abitabilità.
Il Testo Unico DPR 380 nel 2001 ha chiarito questa ambiguità introducendo negli articoli 24,25 e 26 l'esistenza di un solo documento: il certificato di agibilità. Rispetto al passato, il testo unico prevede che l'agibilità debba essere richiesta per tutte le destinazioni d'uso.

Diverse sentenze hanno confermato che il certificato di agibilità ha funzione di attestare la regolarità dell'edificio dal punto di vista igienico-sanitario, del risparmio energetico e della sicurezza.
Il soggetto che non presenta la richiesta del certificato di agibilità entro 15 giorni dalla data di conlusione dei lavori di finitura è sanzionato con una pena amministrativa pecuniaria da 77 a 464
euro (Art. 24 co. 3 DPR 380/01). I presidi e direttori didattici in qualità di pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni ricadono inoltre nel reato di omissione d’atti
d’ufficio (art. 328 c.p.), e qualora ravvisabile anche falso in atto pubblico ed altri fattispecie di reato elencate sopra .

Evoluzione normativa sismica in Italia
(http://www.ingegneriasismicaitaliana.com/it/24/normative/)
1937 –Regio Decreto n.2105 del 22 Novembre 1937 Norme tecniche ed igieniche per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei comuni o frazioni di comune dichiarati zone sismiche.”Tali norme portarono ad una riduzione delle azioni sismiche sulle strutture.Inoltre si perse la visone di natura dinamica del sisma, concetto che venne ripreso solo nel 1975.
1962 –Legge n.1684 del 25 Novembre 1962 Provvedimenti per l'edilizia,con particolari prescrizioni per le zone sismiche .
1969 –Circolare Ministeriale LL.PP.n.6090 dell ’11 Agosto 1969 Norme per la progettazione,il calcolo, l' esecuzione e il collaudo di costruzioni con strutture prefabbricate in zone asismiche e sismiche ?A seguito del terremoto di Belice del 1968.
1974 –Legge n.64 del 2 Febbraio 1974 Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche . Il carattere distintivo di tale legge. stata la possibilità di aggiornare le norme sismiche ogni qualvolta fosse giustificato dall' evolversi delle conoscenze dei fenomeni sismici, mentre per la classificazione sismica si è operato,come per il passato,attraverso l inserimento di nuovi comuni colpiti dai nuovi terremoti.
1976 –Legge n.176 del 26 Aprile 1976 Norme per l istituzione del servizio sismico e disposizioni inerenti ai movimenti simici del 1971,del Novembre e Dicembre 1972,del Dicembre 1974 e del Gennaio 1975, in comuni della provincia di Perugia.
1977 –Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia n.30 del 20 Giugno 1977 Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici ”.Introduce il metodo di calcolo POR per le murature.
1981 –Decreto Ministeriale 7 Marzo 1981 Dichiarazione in zone sismiche nelle regioni Basilicata,
Campania e Puglia  .Riguardante la classificazione sismica del territorio e basati su uno studio del CNR
1986 –Decreto Ministeriale LL.PP.del 24 Gennaio 1986 .Norme tecniche relative alle costruzioni
antisismiche .
1996 -Decreto Ministeriale del 16 Gennaio 1996.Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.”
1998 –Decreto Legge n.6 del 30 Gennaio 1998 Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi ”
2001 –Legge n.401 del 9 Novembre 2001 Conversione in legge,con modificazioni,del decreto-legge 7 settembre 2001,n.343,recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento
operativo delle strutture preposte alle attivitàdi protezione civile. Tale legge sopprime l ’Agenzia delle Protezione Civile con il Dipartimento della Protezione Civile attribuendo a quest ’ultimo la competenza per la definizione e gestione delle zone sismiche.
2003 –Ordinanza del Consiglio dei Ministri OPCM n.3274 del 20 Marzo 2003 Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le costruzioni in zona sismica . Per la prima volta si recepivano i contenuti degli

Eurocodici,rendendo obbligatorio il calcolo semiprobabilistico agli stati limite e le analisi dinamiche con spettro di risposta adottata dalla Protezione Civile a seguito del terremoto del Molise del 2002.Mai diventata cogente!!!
2008 –Decreto Ministeriale del 14 Gennaio 2008.Norme Tecniche per le Costruzioni.”Entrato in vigore nel 1 Luglio 2009 a seguito del terremoto dell ’Aquila dell ’Aprile 2009 .
2012 –Decreto Legge n.74 del 6 Giugno 2012 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna,Modena,Ferrara,Mantova,Reggio Emilia e Rovigo,il 20 e il 29 maggio 2012.
Valutazione di Sicurezza delle Costruzioni Strategiche o Rilevanti (art. 2 OPCM 3274/2003) •
Il comma 3 obbliga i proprietari, pubblici e privati, a sottoporre a verifica le opere (edifici e opere infrastrutturali) di interesse strategico o rilevante, progettate secondo norme antecedenti al 1984 o situate in Comuni la cui attuale classificazione sismica risulti più severa rispetto a quella dell’epoca di realizzazione.
Il comma 3 dice che, alla luce delle risorse finanziarie disponibili e del patrimonio immobiliare da verificare, si dovranno effettuare le verifiche di vulnerabilità sismica dando priorità alle opere ubicate nelle zone a più alto rischio e fissa il termine per la conclusione delle verifiche in 5 anni dall'entrata in vigore dell'Ordinanza (ovvero Novembre 2008). Tale termine è stato più volte prorogato.....

ULTIMA PROROGA:

31 marzo 2013 (Legge di stabilità n.228/2012, art.1, com. 421).
Il comma 6 prevede che, conclusa la fase di verifica di vulnerabilità, qualora si fosse evidenziata l'inadeguatezza strutturale delle opere nei confronti dell'azione sismica, i
proprietari/conduttori debbano tener conto della necessità di realizzare degli interventi di adeguamento sismico nella redazione dei piani finanziari.
ALLEGATO B (D.G.R. 28 novembre 2003, n. 3645) CATEGORIE DI EDIFICI E OPERE INFRASTRUTTURALI CHE POSSONO ASSUMERE RILEVANZA IN RELAZIONE ALLE CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE COLLASSO (art.2 comma 3 – Ordinanza PCM n.3274/03)
Il presente elenco attiene a Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso ed è parte integrante dell’elenco di cui alle opere di competenza dello Stato predisposto dal Dipartimento per la Protezione Civile.

EDIFICI RILEVANTI :

Edifici destinati a qualsiasi attività di altezza superiore ai 24 metri alla linea di gronda.
Edifici in tutto o in parte destinati ad attività di:
1. Asili e scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private;
2. Stadi, palazzetti dello sport e palestre;
3. Altre strutture pubbliche e private di cui al comparto sanitario (AULSS), .... omissis ...
Valutazione di Sicurezza delle Costruzioni Strategiche o Rilevanti
(provvedimenti successivi al OPCM 3274/2003)
• Circolare DPC/SISM/0031471 del 21 aprile 2010 ha chiarito che: "...la verifica è obbligatoria mentre non lo è l'intervento di adeguamento, a meno che non si disponga di risorse ordinarie sufficienti....Le verifiche suddette sono a carico dei proprietari o dei gestori delle opere,
i quali sono in ogni caso responsabili della mancata effettuazione delle stesse...".
Per incentivare l'effettuazione delle stesse sono stati erogati dei contributi statali/regionali (L. 77/2010).
• Circolare DPC/SISM/0075499 del 7 ottobre 2010, con riferimento al punto C8.3 della circolare n.617 esplicativa delle NTC2008, ha chiarito che: - nel caso di inadeguatezza di un'opera nei confronti delle azioni permanenti e di esercizio, gli interventi di messa in sicurezza sono necessari ed improcrastinabili;
- nel caso di inadeguatezza dell'opera nei confronti dell'azione sismica, non è previsto l'obbligo di adeguamento, tuttavia i proprietari dovranno, in base alla gravità delle carenze, alla vita nominale restante della costruzione ed alle disponibilità economiche, definire dei livelli di sicurezza da garantire per mezzo di interventi di miglioramento sismico da realizzare in un tempo compatibile con le condizioni di rischio riscontrate.
Costruzioni Esistenti – richiami delle NTC 2008
Valutazione di Sicurezza delle Costruzioni Esistenti: OBBLIGO
La valutazione di sicurezza è obbligatoria per una costruzione esistente quando ricorra anche una delle seguenti situazioni:
- riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta ad azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), significativo degrado e
- decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni), situazioni di funzionamento ed uso anomalo, deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di fondazione :
- provati gravi errori di progetto o
- di costruzione;
- cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o della classe d’uso della costruzione;
- interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità o ne modifichino la rigidezza.
La valutazione della sicurezza dovrà effettuarsi ogni qual volta si eseguano gli interventi strutturali di cui al punto 8.4, e dovrà determinare il livello di sicurezza prima e dopo l’intervento.


I FATTI

Da qualche tempo sul sito del MIUR sono disponibili alcune banche dati, che hanno scoperchiato il vaso di Pandora dei dati (appunto) che mettono a nudo tutte le criticità del vestustissimo sistema scolastico italiano dati rintraciabili agli indirizzi web (ed analoghi):
http://dati.istruzione.it/opendata/opendata/catalogo/elements1/leaf/?datasetId=DS0250EDIVINCOLISTA
http://dati.istruzione.it/opendata/opendata/catalogo/elements1/?area=Scuole
DATI SU CUI BASIAMO L’ATTUALE QUERELA ..  e su cui i quotidiani si sono sbizzarriti….
Titoli di quotidiani :
https://www.wired.it/attualita/ambiente/2017/03/22/scuole-terremoti-edifici/
Scuole e terremoti, in regola solo un edificio su otto...Secondo gli open data del Miur solo l’11,8% delle scuole italiane è stato costruito, o ristrutturato, secondo la normativa antisismica.
http://espresso.repubblica.it/inchieste/2017/06/01/news/scuola-9-istituti-su-10-non-sono-antisismici-mappa-di-tutti-edifici-a-rischio-1.301034
Scuola, 9 istituti su 10 non sono antisismici: ecco la mappa di tutti gli edifici a rischio.
Per la prima volta il Miur diffonde i dati sull'edilizia scolastica. E si scopre che le strutture sicure costituiscono l'eccezione e non la regola. Scoprite nel nostro interattivo qual è a situazione nella vostra città.
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2017/06/27/italia-gli-edifici-scolastici-costruiti-senza-alcun-rispetto-delle-norme-antisismiche-zone-ad-elevato-rischio-terremoti/
In Italia gli edifici scolastici costruiti senza alcun rispetto delle norme antisismiche in zone ad elevato rischio terremoti.
Ultimamente abbiamo avuti tutti gli occhi puntati sulla scuola di Amatrice crollata nonostante fosse stata rifatta recentemente secondo le vigenti normative antisismiche ma la domanda che ogni genitore, insegnate, dirigente o collaboratore scolastico deve porsi alla riapertura della sua scuola è: quanto è sicuro il luogo dove insegno? La mia scuola da chi è stata costruita?
Nei cassetti del preside o del sindaco c’è il certificato di relazione geologica e geotecnica?
E quello di agibilità statica?
Chi è il responsabile del servizio di prevenzione e protezione?
Ma soprattutto che ne sarà dei miei ragazzi se malauguratamente lo sciame sismico che sta impervesando anche in questi ultimi giorni nel centro Italia da Macerata a Grosseto alla Calabria degenerasse ed invece che verificarsi di notte fosse di giorno e magari di catastrofica potenza??
Dai dati oggettivi per dimostrare ciò che deve essere chiaro a tutti: le nostre scuole non sono sicure, tutte o quasi. Non prendiamoci in giro: tra i responsabili delle stragi ci siete anche voi, c’è il vostro nullo senso di cittadinanza attiva.
A livello nazionale il numero di scuole presenti in territorio sismico è il 54% del totale degli edifici pubblici. Nelle zone classificate uno e due (ad elevato rischio) ci sono 13.742 edifici che rappresentano quasi il 30% del totale.
Secondo l’ultimo rapporto presentato da Legambiente gli edifici in cui è stata eseguita la verifica di vulnerabilità antisismica tra i comuni a rischio nella zona 1 e 2 sono il 26,8%. ..... e gli altri????
Il Documento di valutazione dei rischi risulta predisposto nel 72% delle scuole.
Il certificato di agibilità statica secondo il dossier 2015 di “Cittadinanzattiva” era assente nel 30% delle scuole monitorate: questo perché il 50% delle aule è stato costruito prima del 1971, quando è entrato in vigore l’obbligo del collaudo.
In tutta la provincia di Roma, per esempio, su oltre 2mila scuole censite, di progettate o adeguate in seguito alle norme antisismiche ne risultano soltanto 60. A Milano sono invece 33, a Napoli 151, e così via. In province come Cagliari, Oristano, Sassari, Gorizia e Trieste non ne compare neppure una.
Il MIUR ricorda che: «I dati presenti in anagrafe sono inseriti dagli enti locali ai quali compete la gestione degli edifici», ovvero «i Comuni per le scuole del primo ciclo e le Province per le scuole del secondo ciclo».
In alcune occasioni le informazioni sono mancanti, e questo significa che «l’ente locale competente, al momento dell’inserimento dei dati, non ha indicato nulla», dunque è ad esso che vanno imputate eventuali mancanze o errori.

Nel 77% dei casi, si evince dall’Anagrafe, gli edifici scolastici sono di proprietà dei Comuni, mentre nel 9% appartengono alle Province. Un 2% è riconducibile ad altri Enti pubblici e una percentuale uguale a società o persone private.
Il 39% è in possesso del certificato di agibilità/abitabilità. Al riguardo è da ricordare che il 50% degli edifici scolastici è stato costruito prima del 1971, anno di entrata in vigore della normativa che rende obbligatorio il certificato di collaudo statico.
L’agibilità, dunque, va confrontata con tale dato e con gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente.
D’altra parte l’età dell’edificio è «sicuramente rilevante» perché La normativa del 2008 è molto diversa da quella che si applicava 50 anni fa.
L’ingegneria sismica è una scienza piuttosto recente, e all’ epoca si sapeva molto meno di quanto si sa oggi. Le leggi attuali sono molto più avanzate, con criteri di progettazione diversi e la tecnica  di costruzione molto più evoluta.
Inoltre una struttura con più di 50 anni va controllata, per verificare qual è lo stato di conservazione dei materiali e se vi sono segni di deterioramento.
Ma non basta un certificato a rendere gli edifici scolastici sicuri... : 
L’articolo 33 del D.Lgs. 81/08 è chiaro, ne consegue che il ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dev’essere assunto da persone che si rendono conto della responsabilità di tale incarico.
A noi cittadini tutti il compito di essere maestri, genitori, presidi attivi e responsabili.

CONCLUSIONI

Le disposizione legislative oggi vigenti (leggi, decreti, ordinanze) e i vari chiarimenti forniti da Ministeri e Protezione Civile:
a) Dispongono l’obbligo di verifica sismica di edifici strategici o rilevanti
b) Dispongono l’obbligo di verifica statica e sismica di qualsiasi edificio nei casi previsti dall’§8.3 delle NTC08;
c) Nonché l’obbligo di adeguamento statico (sempre) ...;
d) e sismico (nelle precise condizioni specificate all’§8.4.1 NTC08) ;
e) Qualora l’esito della verifica sismica sia negativo oltre determinati limiti, dispongono l’obbligo di pianificare in tempi ragionevoli e proporzionati alla gravità della situazione degli adeguati interventi di miglioramento o adeguamento sismico;
f) Salvo i casi di cui all’§8.4.1 NTC08, il miglioramento sismico è sempre attuabile (livello minimo consigliato di indice di sicurezza post-intervento 60%).
Ci si attende una precisa indicazione in tal senso nelle Norme Tecniche di prossima emissione.
Vi sono moltissimi e pesanti profili di responsabilità penale e civile per:
- Proprietari o conduttori di edifici strategici o rilevanti che non facciano eseguire la verifica sismica;
- Proprietari o conduttori di edifici che nei casi previsti dal §8.4.1.delle NTC08 non eseguano i necessari adeguamenti statici e sismici ;
- Proprietari o conduttori di edifici di cui comprovata deficienza sismica che, compatibilmente con la disponibilità economica, non programmino nei tempi utili adeguati interventi di miglioramento;
- Professionisti che a vario titolo intervengono negli interventi edilizi senza segnalare al proprietario/conduttore i suddetti obblighi
- Professionisti che a vario titolo intervengono negli interventi edilizi e operino con imperizia non migliorando, o anzi peggiorando, la staticità o resilienza sismica degli edifici esistenti
Siamo qui per evidenziare, e far risaltare l’assoluta irregolarità ed illegalità del Comune di Ladispoli e delle sue attuali e passate amministrazioni, in quanto su 35 (trentacinque) plessi scolastici censiti... ben 28 (ventotto) sono del tutto fuori norma ed in violazione di legge.

CHIEDIAMO QUINDI DI :

1) procedere all’immediata citazione in giudizio di coloro in epigrafe che persistessero nel comportamento omissivo nel non aderire alle finalità fin qui enunciate di difesa e tutela del diritto alla sicurezza degli studenti e dei lavoratori operanti all'interno dei plessi scolastici, nella piena applicazione dell’art. 32 e 34  della Costituzione dello Stato ..;

2) visto il grave potenziale stato di pericolo…. Senza indugio porre sotto sequestro i plessi senza i necessari requisiti di legge come qui più volte sopra richiamato;

3) e per le stesse ragioni ed argomentazioni impedire l’accesso del personale docente, degli altri operatori, e soprattutto degli alunni alle aree non asseverate da corretta verifica statico – sismica e quant’altro aspetto della sicurezza ed agibilità degli ambienti.

4) di procedere per la penale punizione dei colpevoli ai fini di:

a) assicurare la prova dei reati;
b) impedirne la soppressione e l’inquinamento delle prove
c) impedire la continuazione dei reati.

Ricordo, sottolineo ed enfatizzo ad uso di tutti coloro che ci leggono rammentando l’obbligatorietà dell’azione penale in caso di evidenti violazioni di legge, ricordo altresì il giuramento prestato nei confronti della Costituzione, delle Istituzioni, della Repubblica, dello Stato e dei Cittadini italiani tutti, a cui l’operato di questo giudice, dei pubblici amministratori e funzionari si devono uniformare e devono rispondere, e di cui noi a nostra volta saremo severi giudici.

Chiediamo quindi la punizione nei termini di legge per tutti i reati sopra contestati, e quant’altro ravvisabile nell’esposizione dei fatti a scaturenti dalle indagini, il ripristino della legalità, della giustizia e le più severe sanzioni e condanne previste dalla LEGGE.

Ci riserviamo inoltre di costituirci parte civile nell’instaurando procedimento penale;
e, ai sensi dell’ex art. 408 c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.
Chiediamo inoltre di essere avvisati in caso di proroga del termine delle indagini preliminari, ex art. 405 c.p.p., e di essere sentiti personalmente

Rimanendo a disposizione.


Per AlbaMediterranea                                                               

Per Assoconsumatori                       



http://sadefenza.blogspot.com/2018/05/denunciato-presidente-della-repubblica.html

Allegata sentenza Corte di Cassazione n°190 del 08/01/2018



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